Ordinanza presidenziale 12 novembre 2020
Decreto decisorio 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 25/01/2021, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00051/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00487/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2011, proposto da
CO SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Codognato, Anna Paola Klinger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Claudio Codognato in Venezia-Mestre, piazzetta Da Re, 5;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarini, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2010/536877 in data 13 dicembre 2010 a firma del Dirigente dell'Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Venezia, con cui è stata respinta la domanda di condono edilizio presentata in data 10 dicembre 2004 prot. n. 488070 e avente ad oggetto la realizzazione di una veranda su terrazza in edificio sito in Venezia-Murano; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 879/2020, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di memoria, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 25.1.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO