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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza del 24.02.2025 nella causa iscritta al n. di R.G. 14227/2022.
Per gli appellanti è presente l'Avv. Coscia, che nel riportarsi ai propri scritti difensivi e alla documentazione allegata al ricorso in I grado (depositata in data 17.02.2025), insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso in appello. È presente per l
[...] il procuratore dello Stato , che conclude Controparte_1 Controparte_2 per il rigetto dell'appello. Terminata la discussione orale, alle ore 12.00, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 14227/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa iscritta al n. di r.g. in epigrafe indicato introdotta con ricorso depositato in data
08.06.2022
DA
, nata a [...] il [...], cod. fiscale Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore C.F._1 della società codice fiscale e partita IVA n. Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Nola, via Mario De Sena n. 152, presso lo studio dell'Avv. Carmen
Coscia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 22.11.2024
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, siti in Napoli, via Diaz n. 11 è domiciliata ex lege
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 50952 del 27.06.2019, con cui l Controparte_1 ingiunse alla il pagamento di € 8.000,00, a titolo di sanzione
[...] Controparte_4 amministrativa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f-bis), del regio decreto n. 773 del 18.06.1931 (di seguito, ), «per aver installato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, CP_5 quale è la sala giochi “Joker s.r.l.” sita in Pompei (NA), alla via Aldo Moro II traversa n. 51, n.
2 apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, non muniti delle prescritte autorizzazioni».
1 L'ordinanza fu emessa sulla base degli accertamenti compiuti in data 03.07.2014, dai
Carabinieri della stazione di Pompei, dai quali era emerso che: - presso l'esercizio commerciale gestito dalla Joker 167 s.r.l. si svolgeva l'attività di raccolta di scommesse per conto dell'operatore straniero SK365 Group GMBH in assenza di autorizzazione ex art. 88 TULPS;
- all'interno del predetto esercizio commerciale erano presenti n. 2 apparecchi da divertimento
(slot machine) installati dalla Controparte_4
A seguito di ricorso proposto da quest'ultima e dalla sua legale rappresentante, Parte_2
, con sentenza n. 36536/2021, pubblicata in data 10.12.2021 e non notificata, il giudice
[...] di pace di Napoli ha annullato l'ordinanza nei confronti della , ritenendola carente di Pt_1
“legittimazione passiva”, ed ha rideterminato in € 4.000,00 la sanzione applicata alla CP_4
compensando integralmente le spese di lite.
[...]
Per quel che qui interessa, il Giudice ha dichiarato infondato l'assunto di parte opponente secondo cui l'illecito contestato era escluso dal fatto che il locale della Joker 167 s.r.l. fosse munito di autorizzazione ex art. 86 TULPS. Infatti, ad avviso del giudicante, l'esercizio da parte della sala giochi dell'attività di raccolta scommesse rendeva necessaria la licenza ex art. 88
TULPS, la cui mancanza aveva determinato la sussistenza dell'illecito previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS, in quanto l'installazione delle slot machine era avvenuta in un locale aperto al pubblico “non munito delle prescritte autorizzazioni”.
Il Giudice ha poi osservato che l'opponente era tenuta a verificare la sussistenza delle autorizzazioni previste dalla legge, ed in particolare di quella di cui all'art. 88 TULPS, sicché doveva respingersi ogni deduzione in ordine all'esistenza della buona fede del trasgressore.
Infine, in considerazione della circostanza che gli apparecchi installati erano in regola rispetto alle altre prescrizione imposte dalla normativa in materia, il Giudice di Pace ha ridotto la sanzione a € 2.000,00 per ciascun apparecchio, e, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, ha compensato le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza l , in proprio e quale legale rappresentante della Pt_1 [...]
ha proposto appello, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_4
“accogliere il presente appello, riformando l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Napoli, sentenza n. 36536/2021 – RG 57567/19 del 06.12.2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
Dr. e per l'effetto annullando l'ordinanza ingiunzione, facendo, all'uopo Parte_3 istanza a che sia concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre che per i motivi esposti, per la sussistenza del pericolo di esecuzione derivante dalla richiesta di emissione del ruolo da parte dell'amministrazione resistente (e quindi a seguito dell'esecuzione esattoriale)”.
L si è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art 342 c.p.c., resistendo nel merito e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
*****
§ 2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora
[..
[...] in proprio, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che la sentenza Pt_4 impugnata ha annullato l'ordinanza ingiunzione nei suoi confronti (sebbene la stessa fosse stata emanata soltanto nei confronti della e che non sono state proposte censure in CP_4 ordine alla statuizione di compensazione delle spese di lite.
§ 3. A fondamento dell'appello, la ha proposto un unico, articolato motivo, nel CP_4 quale sono sollevate diverse questioni che di seguito si vanno ad esaminare.
In primo luogo, l'appellante ha ribadito che, con sentenza del Tribunale di Torre AN
(prodotta in I grado), il legale rappresentante della Joker 167 s.r.l., sig. era stato CP_6 assolto, con la formula “il fatto non sussiste”, dal reato di esercizio non autorizzato di scommesse, previsto dall'art. 4 della legge n. 401 del 1989. Secondo la tesi dell'opponente, la sentenza assolutoria avrebbe chiarito come lo Stato italiano avesse posto in essere un comportamento discriminatorio avverso alcuni bookmaker stranieri e comunitari, ivi compreso
“quello a cui si appoggiava il , con la conseguenza che per l'esercizio delle scommesse CP_6 non era necessaria l'autorizzazione ex art. 88 TULPS.
Su tale eccezione, proposta anche in I grado, il giudice di pace non si è pronunziato. Tuttavia,
l'assoluzione del è circostanza irrilevante nel presente giudizio, in quanto è noto che CP_6
“ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. nei giudizi civili o amministrativi non di danno, come quello di opposizione a ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo, il giudicato penale di assoluzione, nella specie del trasgressore per non aver commesso il fatto, non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, non intervenuti nel relativo processo” (cfr. Cass., sez. III, n.
11352 del 22/05/2014, ma si tratta di orientamento consolidato). Nel caso in esame, poi, la sentenza penale non ha riguardato la o il suo rappresentante legale, ma un diverso CP_4 soggetto, appunto il inoltre, sussiste evidente difformità tra le due fattispecie, posto CP_6 che la norma penale sanziona la raccolta abusiva delle scommesse, mentre quella amministrativa l'installazione di apparecchiature ex art. 110 TULPS in luogo privo delle necessarie autorizzazioni;
infine, l'appellante non ha spiegato per quali motivi quanto accertato nella sentenza penale escluderebbe la commissione dell'illecito amministrativo.
In ogni caso, la prova del fatto che l'operatore estero sia stato escluso in modo illegittimo dalle gare relative alle concessioni o che lo stesso sia stato vittima di un comportamento discriminatorio deve essere fornita dall'opponente (cfr. Cass., sez. II, n. 30148 del
22/11/2924). Ebbene, tale prova non è stata fornita nel presente giudizio, né risulta dalla sentenza penale invocata dall'appellante, la quale, peraltro, si basa su di un'erronea lettura della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 12/05/2014, n. 19462, la quale non ha affatto accertato un comportamento discriminatorio dello Stato italiano ai danni della società SKS365 Group Gmbh.
§ 3.1. La ha ribadito che “i due apparecchi da intrattenimento di cui ci si occupa CP_4 erano muniti di tutti i nulla osta necessari e quindi delle necessarie autorizzazioni;
erano regolarmente connessi alla rete gestita dall e la loro contabilità risultava Controparte_7 regolare;
non vi era nessuna irregolarità tecnica ed, infine il fatto che vi fossero apparecchi
3 regolari di intrattenimento nell'esercizio Joker 167 del è ulteriore riprova che lo stesso CP_6 fosse regolarmente iscritto all'elenco (il RIES) all'uopo tenuto dal ”. Inoltre, la CP_7 ricorrente ha insistito nella tesi secondo cui per l'installazione dei due apparecchi sarebbe sufficiente l'autorizzazione ex art. 86 TULPS, che la Joker 167 s.r.l. aveva regolarmente ottenuto.
Quanto precede non ha alcuna rilevanza in ordine all'illecito amministrativo alla base della sanzione, posto che la fattispecie prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS, si verifica quando gli apparecchi e congegni per il gioco sono installati in un locale privo delle prescritte autorizzazioni: tra quest'ultime rientra anche l'autorizzazione ex art. 88 TULPS, laddove il locale sia adibito alla raccolta di scommesse. Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 86 e 88 del TULPS, l'autorizzazione ex art. 86 non è sufficiente, quando gli apparecchi e congegni di gioco previsti dall'art. 110, comma 6, sono installati in locali in cui si pratica la raccolta di scommesse. In tal caso, è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 88, in mancanza della quale si compie l'illecito delineato dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), che punisce, tra le altre condotte, quelle consistenti nell'installare i congegni di gioco in locali aperti al pubblico “non muniti delle prescritte autorizzazioni”.
Tale interpretazione ha ricevuto l'autorevole avallo della Corte di Cassazione, la quale ha osservato che:
- “la ratio della lett. f bis) è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia (di cui agli artt. 86 ed
88, qualora prescritte, TULPS) tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dall'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate”;
- l'art. 86, comma 3, TULPS prevede l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi di cui al successivo art. 110, commi 6 e 7, negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze, ai sensi dei commi 1 e 2, o della licenza di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, richiesta da tale norma per l'esercizio delle scommesse;
- di conseguenza, “i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d.
"corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88”;
- “in buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati
4 solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS”;
- “la norma in commento, dunque, ha inteso prevedere una sanzione espressa anche per l'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (acronimo di Amusement With
Prizes, tipologia di slot machine) in locali in cui si esercitano scommesse, privi dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 TULPS ovvero nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio corner) poiché l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria” (cfr. Cass. penale, sez. III, 19/01/2016, n. 6709; in senso conforme vedi Cass. civ., sez. II, 10/03/2022, n. 7855).
In conclusione, i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88.
Infondato è poi l'assunto secondo cui per la verifica da parte della sussistenza delle necessarie autorizzazioni sarebbero necessari “poteri di polizia”, di cui gli installatori/noleggiatori degli apparecchi di gioco non sono muniti. Infatti, prima di procedere all'installazione, il noleggiatore diligente deve chiedere all'esercente di esibire le autorizzazioni prescritte affinché il locale sia in regola;
laddove le autorizzazioni manchino o la controparte si rifiuti di esibirle, egli deve astenersi dal procedere all'installazione degli apparecchi altrimenti risponde dell'illecito di cui si discute, sussistendo in tal caso l'elemento soggettivo della colpa.
Quanto sino ad ora esposto vale anche a confutare la tesi esposta alle pp. 8 e 9 dell'atto di appello, secondo cui l'illecito previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS sussisterebbe soltanto laddove il locale, ove sono presenti gli apparecchi, sia sprovvisto della licenza ex art. 86 TULPS.
§ 3.2. A p.7 dell'atto di appello, la ha eccepito quanto di seguito si riporta: CP_4
“l'illecito non può ritenersi provato per il semplice fatto che nel locale ove sono installati i congegni si svolga attività di raccolta scommesse, ma deve essere l Controparte_1
a dimostrare la concreta responsabilità e conoscenza dell'installatore. Nel caso che ci occupa invece tale dimostrazione non vi è ed invero non può esservi poiché la aveva Controparte_4 raggiunto un rapporto contrattuale ben prima con la Joker 167 srl, bensì nel 2013, aveva verificato che questa fosse autorizzata ex art. 86 (si è visto che la Joker 167 era una “Sala
Giochi”), che questa fosse iscritta al Registro tenuto dal denominato RIES e che CP_7 avesse anche operato apposita SCIA al Comune di Pompei. Tutto in modo regolare, tutto Cont secondo la propria filiera di gioco e di autorizzazioni. Senza che l abbia dimostrato la piena, concreta e certa consapevolezza da parte del noleggiatore/proprietario degli apparecchi del suddetto comportamento illecito dell'esercente. L'onere probatorio a carico dell non può CP_1 quindi ritenersi limitato al mero accertamento della presenza degli apparecchi in un locale non munito (ove prevista) della licenza ex art. 88 TULPS, ma deve intendersi esteso alla prova della
5 circostanza che l'attività di raccolta di scommesse fosse già in essere al momento dell'installazione o fosse comunque noto al noleggiatore”.
La doglianza in esame è inammissibile, in quanto tra gli originari motivi di opposizione non vi era il mancato assolvimento degli oneri probatori a carico della , né gli opponenti si CP_1 erano difesi in primo grado sostenendo di non essere consapevoli, all'atto dell'installazione, del fatto che all'interno dell'esercizio commerciale gestito dalla Joker 167 s.r.l. fosse praticata l'attività di raccolta delle scommesse. In altre parole, siamo in presenza di un nuovo motivo di opposizione che non è ammissibile nel giudizio di appello secondo quanto previsto dall'art. 345
c.p.c., a maggior ragione nel caso di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, rispetto al quale è previsto un termine perentorio per introdurre l'opposizione (cfr. art. 6 del d.lgs. n.
150 del 2011), il cui spirare impedisce la proposizione di nuove censure avverso il provvedimento amministrativo impugnato.
§ 3.3. Infine, non sussiste l'esimente della buona fede, perché, come in precedenza evidenziato, prima di procedere all'installazione, il noleggiatore dell'apparecchio di gioco è tenuto a verificare se il locale interessato sia munito di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa di settore, tra le quali rientra l'autorizzazione ex art. 88 TULPS laddove si pratichi la raccolta di scommesse.
In conclusione, l'appello è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 (come modificati dal d.m. 147 del 2022), del valore della causa (scaglione fino ad euro 5.200,00) e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto da in proprio e rigetta quello Parte_2 proposto dalla avverso la sentenza n. 36536/2021 del Giudice di Pace di Controparte_4
Napoli;
b) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 1.652,00 per compenso del difensore (di cui € 400,00 per la fase di studio;
€
400,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria;
€ 426,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115.
Napoli, 24.02.2025.
Il Giudice
6
Per gli appellanti è presente l'Avv. Coscia, che nel riportarsi ai propri scritti difensivi e alla documentazione allegata al ricorso in I grado (depositata in data 17.02.2025), insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso in appello. È presente per l
[...] il procuratore dello Stato , che conclude Controparte_1 Controparte_2 per il rigetto dell'appello. Terminata la discussione orale, alle ore 12.00, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 14227/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa iscritta al n. di r.g. in epigrafe indicato introdotta con ricorso depositato in data
08.06.2022
DA
, nata a [...] il [...], cod. fiscale Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore C.F._1 della società codice fiscale e partita IVA n. Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Nola, via Mario De Sena n. 152, presso lo studio dell'Avv. Carmen
Coscia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 22.11.2024
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, siti in Napoli, via Diaz n. 11 è domiciliata ex lege
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 50952 del 27.06.2019, con cui l Controparte_1 ingiunse alla il pagamento di € 8.000,00, a titolo di sanzione
[...] Controparte_4 amministrativa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f-bis), del regio decreto n. 773 del 18.06.1931 (di seguito, ), «per aver installato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, CP_5 quale è la sala giochi “Joker s.r.l.” sita in Pompei (NA), alla via Aldo Moro II traversa n. 51, n.
2 apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, non muniti delle prescritte autorizzazioni».
1 L'ordinanza fu emessa sulla base degli accertamenti compiuti in data 03.07.2014, dai
Carabinieri della stazione di Pompei, dai quali era emerso che: - presso l'esercizio commerciale gestito dalla Joker 167 s.r.l. si svolgeva l'attività di raccolta di scommesse per conto dell'operatore straniero SK365 Group GMBH in assenza di autorizzazione ex art. 88 TULPS;
- all'interno del predetto esercizio commerciale erano presenti n. 2 apparecchi da divertimento
(slot machine) installati dalla Controparte_4
A seguito di ricorso proposto da quest'ultima e dalla sua legale rappresentante, Parte_2
, con sentenza n. 36536/2021, pubblicata in data 10.12.2021 e non notificata, il giudice
[...] di pace di Napoli ha annullato l'ordinanza nei confronti della , ritenendola carente di Pt_1
“legittimazione passiva”, ed ha rideterminato in € 4.000,00 la sanzione applicata alla CP_4
compensando integralmente le spese di lite.
[...]
Per quel che qui interessa, il Giudice ha dichiarato infondato l'assunto di parte opponente secondo cui l'illecito contestato era escluso dal fatto che il locale della Joker 167 s.r.l. fosse munito di autorizzazione ex art. 86 TULPS. Infatti, ad avviso del giudicante, l'esercizio da parte della sala giochi dell'attività di raccolta scommesse rendeva necessaria la licenza ex art. 88
TULPS, la cui mancanza aveva determinato la sussistenza dell'illecito previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS, in quanto l'installazione delle slot machine era avvenuta in un locale aperto al pubblico “non munito delle prescritte autorizzazioni”.
Il Giudice ha poi osservato che l'opponente era tenuta a verificare la sussistenza delle autorizzazioni previste dalla legge, ed in particolare di quella di cui all'art. 88 TULPS, sicché doveva respingersi ogni deduzione in ordine all'esistenza della buona fede del trasgressore.
Infine, in considerazione della circostanza che gli apparecchi installati erano in regola rispetto alle altre prescrizione imposte dalla normativa in materia, il Giudice di Pace ha ridotto la sanzione a € 2.000,00 per ciascun apparecchio, e, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, ha compensato le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza l , in proprio e quale legale rappresentante della Pt_1 [...]
ha proposto appello, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_4
“accogliere il presente appello, riformando l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Napoli, sentenza n. 36536/2021 – RG 57567/19 del 06.12.2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
Dr. e per l'effetto annullando l'ordinanza ingiunzione, facendo, all'uopo Parte_3 istanza a che sia concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre che per i motivi esposti, per la sussistenza del pericolo di esecuzione derivante dalla richiesta di emissione del ruolo da parte dell'amministrazione resistente (e quindi a seguito dell'esecuzione esattoriale)”.
L si è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art 342 c.p.c., resistendo nel merito e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
*****
§ 2. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora
[..
[...] in proprio, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che la sentenza Pt_4 impugnata ha annullato l'ordinanza ingiunzione nei suoi confronti (sebbene la stessa fosse stata emanata soltanto nei confronti della e che non sono state proposte censure in CP_4 ordine alla statuizione di compensazione delle spese di lite.
§ 3. A fondamento dell'appello, la ha proposto un unico, articolato motivo, nel CP_4 quale sono sollevate diverse questioni che di seguito si vanno ad esaminare.
In primo luogo, l'appellante ha ribadito che, con sentenza del Tribunale di Torre AN
(prodotta in I grado), il legale rappresentante della Joker 167 s.r.l., sig. era stato CP_6 assolto, con la formula “il fatto non sussiste”, dal reato di esercizio non autorizzato di scommesse, previsto dall'art. 4 della legge n. 401 del 1989. Secondo la tesi dell'opponente, la sentenza assolutoria avrebbe chiarito come lo Stato italiano avesse posto in essere un comportamento discriminatorio avverso alcuni bookmaker stranieri e comunitari, ivi compreso
“quello a cui si appoggiava il , con la conseguenza che per l'esercizio delle scommesse CP_6 non era necessaria l'autorizzazione ex art. 88 TULPS.
Su tale eccezione, proposta anche in I grado, il giudice di pace non si è pronunziato. Tuttavia,
l'assoluzione del è circostanza irrilevante nel presente giudizio, in quanto è noto che CP_6
“ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. nei giudizi civili o amministrativi non di danno, come quello di opposizione a ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo, il giudicato penale di assoluzione, nella specie del trasgressore per non aver commesso il fatto, non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, non intervenuti nel relativo processo” (cfr. Cass., sez. III, n.
11352 del 22/05/2014, ma si tratta di orientamento consolidato). Nel caso in esame, poi, la sentenza penale non ha riguardato la o il suo rappresentante legale, ma un diverso CP_4 soggetto, appunto il inoltre, sussiste evidente difformità tra le due fattispecie, posto CP_6 che la norma penale sanziona la raccolta abusiva delle scommesse, mentre quella amministrativa l'installazione di apparecchiature ex art. 110 TULPS in luogo privo delle necessarie autorizzazioni;
infine, l'appellante non ha spiegato per quali motivi quanto accertato nella sentenza penale escluderebbe la commissione dell'illecito amministrativo.
In ogni caso, la prova del fatto che l'operatore estero sia stato escluso in modo illegittimo dalle gare relative alle concessioni o che lo stesso sia stato vittima di un comportamento discriminatorio deve essere fornita dall'opponente (cfr. Cass., sez. II, n. 30148 del
22/11/2924). Ebbene, tale prova non è stata fornita nel presente giudizio, né risulta dalla sentenza penale invocata dall'appellante, la quale, peraltro, si basa su di un'erronea lettura della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 12/05/2014, n. 19462, la quale non ha affatto accertato un comportamento discriminatorio dello Stato italiano ai danni della società SKS365 Group Gmbh.
§ 3.1. La ha ribadito che “i due apparecchi da intrattenimento di cui ci si occupa CP_4 erano muniti di tutti i nulla osta necessari e quindi delle necessarie autorizzazioni;
erano regolarmente connessi alla rete gestita dall e la loro contabilità risultava Controparte_7 regolare;
non vi era nessuna irregolarità tecnica ed, infine il fatto che vi fossero apparecchi
3 regolari di intrattenimento nell'esercizio Joker 167 del è ulteriore riprova che lo stesso CP_6 fosse regolarmente iscritto all'elenco (il RIES) all'uopo tenuto dal ”. Inoltre, la CP_7 ricorrente ha insistito nella tesi secondo cui per l'installazione dei due apparecchi sarebbe sufficiente l'autorizzazione ex art. 86 TULPS, che la Joker 167 s.r.l. aveva regolarmente ottenuto.
Quanto precede non ha alcuna rilevanza in ordine all'illecito amministrativo alla base della sanzione, posto che la fattispecie prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS, si verifica quando gli apparecchi e congegni per il gioco sono installati in un locale privo delle prescritte autorizzazioni: tra quest'ultime rientra anche l'autorizzazione ex art. 88 TULPS, laddove il locale sia adibito alla raccolta di scommesse. Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 86 e 88 del TULPS, l'autorizzazione ex art. 86 non è sufficiente, quando gli apparecchi e congegni di gioco previsti dall'art. 110, comma 6, sono installati in locali in cui si pratica la raccolta di scommesse. In tal caso, è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 88, in mancanza della quale si compie l'illecito delineato dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), che punisce, tra le altre condotte, quelle consistenti nell'installare i congegni di gioco in locali aperti al pubblico “non muniti delle prescritte autorizzazioni”.
Tale interpretazione ha ricevuto l'autorevole avallo della Corte di Cassazione, la quale ha osservato che:
- “la ratio della lett. f bis) è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia (di cui agli artt. 86 ed
88, qualora prescritte, TULPS) tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dall'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate”;
- l'art. 86, comma 3, TULPS prevede l'obbligatorietà della licenza per l'installazione degli apparecchi di cui al successivo art. 110, commi 6 e 7, negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze, ai sensi dei commi 1 e 2, o della licenza di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. Pertanto, la possibilità di installare apparecchi da divertimento e intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, richiesta da tale norma per l'esercizio delle scommesse;
- di conseguenza, “i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi i c.d.
"corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88”;
- “in buona sostanza, dal combinato disposto degli artt. 86 e 88, si rileva che, nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati
4 solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 TULPS”;
- “la norma in commento, dunque, ha inteso prevedere una sanzione espressa anche per l'eventuale installazione o utilizzo di apparecchi di tipo AWP (acronimo di Amusement With
Prizes, tipologia di slot machine) in locali in cui si esercitano scommesse, privi dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 TULPS ovvero nell'ipotesi di locali in cui si esercitano scommesse unitamente ad altre attività soggette all'obbligo della licenza di polizia di cui all'art. 86 (ad esempio corner) poiché l'autorizzazione di polizia ex art. 88 è comunque obbligatoria” (cfr. Cass. penale, sez. III, 19/01/2016, n. 6709; in senso conforme vedi Cass. civ., sez. II, 10/03/2022, n. 7855).
In conclusione, i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art. 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88.
Infondato è poi l'assunto secondo cui per la verifica da parte della sussistenza delle necessarie autorizzazioni sarebbero necessari “poteri di polizia”, di cui gli installatori/noleggiatori degli apparecchi di gioco non sono muniti. Infatti, prima di procedere all'installazione, il noleggiatore diligente deve chiedere all'esercente di esibire le autorizzazioni prescritte affinché il locale sia in regola;
laddove le autorizzazioni manchino o la controparte si rifiuti di esibirle, egli deve astenersi dal procedere all'installazione degli apparecchi altrimenti risponde dell'illecito di cui si discute, sussistendo in tal caso l'elemento soggettivo della colpa.
Quanto sino ad ora esposto vale anche a confutare la tesi esposta alle pp. 8 e 9 dell'atto di appello, secondo cui l'illecito previsto dall'art. 110, comma 9, lett. f-bis), del TULPS sussisterebbe soltanto laddove il locale, ove sono presenti gli apparecchi, sia sprovvisto della licenza ex art. 86 TULPS.
§ 3.2. A p.7 dell'atto di appello, la ha eccepito quanto di seguito si riporta: CP_4
“l'illecito non può ritenersi provato per il semplice fatto che nel locale ove sono installati i congegni si svolga attività di raccolta scommesse, ma deve essere l Controparte_1
a dimostrare la concreta responsabilità e conoscenza dell'installatore. Nel caso che ci occupa invece tale dimostrazione non vi è ed invero non può esservi poiché la aveva Controparte_4 raggiunto un rapporto contrattuale ben prima con la Joker 167 srl, bensì nel 2013, aveva verificato che questa fosse autorizzata ex art. 86 (si è visto che la Joker 167 era una “Sala
Giochi”), che questa fosse iscritta al Registro tenuto dal denominato RIES e che CP_7 avesse anche operato apposita SCIA al Comune di Pompei. Tutto in modo regolare, tutto Cont secondo la propria filiera di gioco e di autorizzazioni. Senza che l abbia dimostrato la piena, concreta e certa consapevolezza da parte del noleggiatore/proprietario degli apparecchi del suddetto comportamento illecito dell'esercente. L'onere probatorio a carico dell non può CP_1 quindi ritenersi limitato al mero accertamento della presenza degli apparecchi in un locale non munito (ove prevista) della licenza ex art. 88 TULPS, ma deve intendersi esteso alla prova della
5 circostanza che l'attività di raccolta di scommesse fosse già in essere al momento dell'installazione o fosse comunque noto al noleggiatore”.
La doglianza in esame è inammissibile, in quanto tra gli originari motivi di opposizione non vi era il mancato assolvimento degli oneri probatori a carico della , né gli opponenti si CP_1 erano difesi in primo grado sostenendo di non essere consapevoli, all'atto dell'installazione, del fatto che all'interno dell'esercizio commerciale gestito dalla Joker 167 s.r.l. fosse praticata l'attività di raccolta delle scommesse. In altre parole, siamo in presenza di un nuovo motivo di opposizione che non è ammissibile nel giudizio di appello secondo quanto previsto dall'art. 345
c.p.c., a maggior ragione nel caso di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, rispetto al quale è previsto un termine perentorio per introdurre l'opposizione (cfr. art. 6 del d.lgs. n.
150 del 2011), il cui spirare impedisce la proposizione di nuove censure avverso il provvedimento amministrativo impugnato.
§ 3.3. Infine, non sussiste l'esimente della buona fede, perché, come in precedenza evidenziato, prima di procedere all'installazione, il noleggiatore dell'apparecchio di gioco è tenuto a verificare se il locale interessato sia munito di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa di settore, tra le quali rientra l'autorizzazione ex art. 88 TULPS laddove si pratichi la raccolta di scommesse.
In conclusione, l'appello è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 (come modificati dal d.m. 147 del 2022), del valore della causa (scaglione fino ad euro 5.200,00) e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto da in proprio e rigetta quello Parte_2 proposto dalla avverso la sentenza n. 36536/2021 del Giudice di Pace di Controparte_4
Napoli;
b) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 1.652,00 per compenso del difensore (di cui € 400,00 per la fase di studio;
€
400,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria;
€ 426,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115.
Napoli, 24.02.2025.
Il Giudice
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