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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1618/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1618/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis” fase di merito
PROMOSSA DA
, nata ad [...] ( LT ) il 12.08.1986 e residente in [...]
Poderale n. 7, codice fiscale rappresenta e difesa dall'Avv. Sergio C.F._1
AS MA, codice fiscale giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto (c.f.: , CodiceFiscale_3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Persona_1
Repertorio n. 35875 del 22.03.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 19/3/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 1 Legge 18/80 ai fini della indennità di accompagnamento e/o ex art. 12 L. 118/71 ai fini della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e succ. mod. e, quindi,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 13/9/2024 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto ecomunque non provato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 22/10/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 23/10/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato dott. Persona_2 dell'11/2/2025; seguiva l'udienza fissata per la discussione del 9/12/2025 e - all'esito della discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale, stante l'intervenuto deposito della relazione peritale in data 12/6/2025.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento Persona_3 per ATPO n. 718/2023 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Persona_2
Pag. 2 di 5
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 718/2023 il CTU dott.
[...]
concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari relativi alla Persona_3 pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971 (v. doc. n. 1 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente le seguenti conclusioni: “la Sig./ra è affetto dalle infermità riportate Parte_1 in diagnosi;
Ella è da considerarsi:
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al
100% (cento percento).
Sussistono pertanto i requisiti utili alla concessione del beneficio economico della pensione di Per_ inabilità a far data da Febbraio 2025 a tutt'oggi”, (v. pag. 6 relazione peritale dott. .
Per_
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971 con decorrenza da febbraio 2025 ossia da epoca successiva alla domanda amministrativa del 28/5/2022.
Pag. 3 di 5 10. La domanda di condanna al pagamento dei ratei è inammissibile poiché incompatibile con il procedimento di ATPO ex art 445 bis cpc - anche nella fase di merito -finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti sanitari.
3. Le spese di lite.
11.Atteso l'avvenuto riconoscimento dei requisiti sanitari alla prestazione richiesta da epoca successiva alla domanda amministrativa, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. In atti sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite della ricorrente (v. doc allegato al ricorso), per l'effetto si dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c., e si pongono le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971 con decorrenza da febbraio 2025;
- compensa per l'intero tra le parti le spese di lite delle due fasi del giudizio;
pone le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1618/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis” fase di merito
PROMOSSA DA
, nata ad [...] ( LT ) il 12.08.1986 e residente in [...]
Poderale n. 7, codice fiscale rappresenta e difesa dall'Avv. Sergio C.F._1
AS MA, codice fiscale giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto (c.f.: , CodiceFiscale_3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Persona_1
Repertorio n. 35875 del 22.03.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 19/3/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 1 Legge 18/80 ai fini della indennità di accompagnamento e/o ex art. 12 L. 118/71 ai fini della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e succ. mod. e, quindi,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 13/9/2024 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto ecomunque non provato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 22/10/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 23/10/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato dott. Persona_2 dell'11/2/2025; seguiva l'udienza fissata per la discussione del 9/12/2025 e - all'esito della discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale, stante l'intervenuto deposito della relazione peritale in data 12/6/2025.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento Persona_3 per ATPO n. 718/2023 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Persona_2
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2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 718/2023 il CTU dott.
[...]
concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari relativi alla Persona_3 pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971 (v. doc. n. 1 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente le seguenti conclusioni: “la Sig./ra è affetto dalle infermità riportate Parte_1 in diagnosi;
Ella è da considerarsi:
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al
100% (cento percento).
Sussistono pertanto i requisiti utili alla concessione del beneficio economico della pensione di Per_ inabilità a far data da Febbraio 2025 a tutt'oggi”, (v. pag. 6 relazione peritale dott. .
Per_
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971 con decorrenza da febbraio 2025 ossia da epoca successiva alla domanda amministrativa del 28/5/2022.
Pag. 3 di 5 10. La domanda di condanna al pagamento dei ratei è inammissibile poiché incompatibile con il procedimento di ATPO ex art 445 bis cpc - anche nella fase di merito -finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti sanitari.
3. Le spese di lite.
11.Atteso l'avvenuto riconoscimento dei requisiti sanitari alla prestazione richiesta da epoca successiva alla domanda amministrativa, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. In atti sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite della ricorrente (v. doc allegato al ricorso), per l'effetto si dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c., e si pongono le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/1971 con decorrenza da febbraio 2025;
- compensa per l'intero tra le parti le spese di lite delle due fasi del giudizio;
pone le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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