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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 1363/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Antonella Gattorna
Domicilio eletto: Genova, Viale Sauli 39/6 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv.ti Alessio Biagi e Camilla Badano
Domicilio eletto: Genova, Galleria G. Mazzini 3/4, presso lo studio dell'Avv. Camilla Badano
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 24.02.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della GL NO nata fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo a verbale di udienza del 06.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la Parte_1 ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con Controparte_1 nell'anno 2009;
- Che dall'unione, il 08.09.2009, è nata in [...] la GL, , Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
PE
- Che dopo circa un anno la convivenza era venuta meno e era rimasta ad abitare con la madre;
- Che nell'anno 2011 veniva aperto un procedimento nanti il Tribunale per i Minorenni di Genova poi archiviato nel 2014; PE
- Che ha sempre vissuto con la madre e da quasi due anni nella PE casa della madre vive anche il di Lei compagno con cui ha un ottimo rapporto;
- Di svolgere attività lavorativa presso il panificio-pasticceria SWEET. CP_2
con contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione
[...] di euro 1.500,00 circa lorda e di essere proprietaria dell'immobile ove abita;
- è titolare dal 2016 dell'Impresa Individuale “Splendor di Parte_2
Panciera Michelangelo” con un reddito di euro 1.460,00, collabora con
“Edilizia Acrobatica” ed è proprietario di un immobile sito in Fontanigorda, ma abita a Genova presso la compagna;
- Che non è stato mai concordato fra i genitori un assegno di mantenimento per la NO e che sino a dicembre 2023 l'assegno PE unico per è stato percepito dalla madre nella misura del 100%.
Su tali presupposti chiedeva, previo ascolto della NO:
- L'affidamento congiunto della GL ad entrambi di genitori, con collocazione e residenza presso la madre,
- La previsione di un contributo di mantenimento della GL a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, oltre alla sua partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, con la percezione dell'assegno unico da parte della madre al 100% o, in caso di percezione dell'assegno unico al 50%, un contributo per il mantenimento della NO nella misura di euro 500,00,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della GL NO presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso.
Con vittoria delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
(da ora anche il resistente o il padre) si Controparte_1 costituiva in giudizio, allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che dopo la fine della convivenza delle parti nel 2011 era stato aperto d'ufficio un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Genova citato (R.G. n. 562/11 V.G.) e con provvedimento del 04.07.2012 era stato disposto l'affidamento esclusivo della NO al padre con collocazione prevalente presso il medesimo;
- Che con successivo provvedimento del 6 agosto 2014 era stato disposto l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente della NO presso il padre con regolamentazione del diritto di visita alla madre e tale procedura era stata archiviata;
- Che i rapporti della NO con la madre erano stati altalenanti e spesso PE
pernottava tuttora presso la nonna materna, evidenziando un malessere che suggeriva l'utilità di un percorso di sostegno psicologico;
- Di svolgere attività lavorativa tramite la Ditta individuale “Splendor di Panciera Michelangelo”, percependo un reddito mensile medio negli ultimi tre anni di circa euro 1.700,00, di non avere proventi da altre attività e di non avere proprietà immobiliari, salvo una quota di una comproprietà ereditaria in Vicenza;
- Di vivere con la compagna presso l'immobile di proprietà della stessa in Genova, Viale Quarnaro 4D e contribuire alle spese domestiche ed alle utenze dell'immobile in misura fissa per 200,00 euro;
- Di aver sempre contributo al mantenimento della GL versando mensilmente l'importo di euro 200,00.
Su tali presupposti chiedeva, previo ascolto della NO:
- L'affidamento condiviso della GL NO con collocazione prevalente della medesima presso il padre, nel domicilio del medesimo,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della GL NO presso la madre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione,
- La previsione di un contributo di mantenimento per la GL da porre a carico del genitore non collocatario nella misura di euro 300,00 mensili, oltre alla partecipazione dei genitori alle spese straordinarie nella misura del 50/%; in subordine, in caso di collocazione della NO presso la madre, la previsione del mantenimento economico della GL in via diretta.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, con cui le parti avanzavano istanze istruttorie e reciproche contestazioni alle allegazioni e deduzioni avversarie, all'udienza del 10.06.2024 i genitori comparivano
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 personalmente e rendevano dichiarazioni sostanzialmente confermative delle rispettive difese.
Alla successiva udienza dell'11.07.2024 veniva espletato l'ascolto della NO la quale dichiarava, fra l'altro, che al momento la sua volontà era quella di trascorrere una settimana presso ciascuno dei genitori senza weekend alternati. All'esito il giudice segnalava ai genitori il malessere della GL, resosi evidente durante l'ascolto, invitandoli a prendere contatti con una figura professionale idonea al sostegno nella genitorialità e/o nella mediazione dei loro conflitti, tenuto conto dei particolari bisogni e difficoltà della NO.
Le parti pertanto, nel corso della predetta udienza, concordavano la PE collocazione in via provvisoria di presso ciascun genitore tendenzialmente a settimane alternate, tenuto conto della volontà espressa dalla GL e il mantenimento ordinario della stessa in forma diretta durante PE i periodi di permanenza di presso ciascun genitore, ferma la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, concordando altresì che l'assegno unico spettante fosse richiesto e percepito dalla NO . Parte_1
I genitori si impegnavano inoltre ad incaricare un professionista per avviare un sostegno alla loro genitorialità e/o un percorso di mediazione.
Dopo un rinvio interlocutorio richiesto dalle parti per verificare l'andamento dei rapporti e la possibilità di formalizzare un accordo a definizione del giudizio, i genitori comparivano personalmente all'udienza del 06.03.2025 e chiedevano congiuntamente che, previa trasformazione del rito, fosse disposta la revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento della NO , con ogni pronuncia consequenziale, alle seguenti Persona_2 condizioni: PE
1. Le parti concordano che per la GL , di anni 15, sia disposto l'affidamento congiunto con collocazione abitativa della medesima presso la madre, nella residenza di Genova, Via Sotto il Monte 32/10.
2. il GN , che ha trasferito la propria residenza in Genova, Via CP_1
Pisa 7/4, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, terrà con sé la GL a week-end alternati dal venerdì mattina al lunedì mattina, con diritto a tenere con sé la NO due ulteriori giorni infrasettimanali, di regola il lunedì e martedì nei fine settimana di competenza materna ed il mercoledì e giovedì nei fine settimana di competenza paterna. Le parti dovranno confrontarsi con la NO circa i pernottamenti della medesima, ed assecondare ove possibile le determinazioni di quest'ultima sul punto. 3. le parti gestiranno le principali festività di calendario con il regime dell'alternanza genitoriale. Per le festività natalizie, in particolare, e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti nonché compatibilmente con i turni lavorativi delle parti, si prevede che il 24 Dicembre la NO trascorrera' il giorno e la notte con un genitore;
dal 25/12 e fino al 30/12 la GL starà con l'altro genitore e dal 31/12 fino all'Epifania con il primo, alternandosi, con riferimento ai due suddetti periodi, di anno in anno. Le parti dovranno confrontarsi con la NO circa i pernottamenti della medesima, ed assecondare ove possibile le determinazioni di quest'ultima sul punto. 4. il GN , salvo diversi e migliori accordi tra le parti, avrà diritto CP_1
a tenere con sé la GL nelle vacanze estive per almeno 14 giorni, anche non consecutivi, sempre tenendo conto delle determinazioni manifestate sul punto dalla NO. 5. le parti concordano che il GN corrisponda, a far data dal CP_1 marzo 2010, alla NO a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento ordinario perequativo ogni mese l'importo di Euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che verrà versato tramite bonifico entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, facendo richiamo al Verbale di intesa del 2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ed il Tribunale di Genova, sez. Famiglia, e successive modifiche. Le sono concordano sin d'ora che il costo relativo all'istituto privato sarà suddiviso Parte_3 al 50%.
6. l'assegno unico erogato per il nucleo familiare verrà percepito integralmente dalla NO . Le parti si impegnano Parte_1 reciprocamente a presentare regolarmente l'ISEE ai fini della pratica dell'assegno unico.
7. le parti assumono l'impegno di proseguire le sedute psicologiche di sostegno alla genitorialità sinora avviate nell'interesse fondamentale di PE
, obbligandosi alla massima collaborazione e trasparenza nella gestione di tale percorso. I due genitori individueranno di comune accordo un professionista psicologo per avviare un percorso apposito PE per la GL .
8. le parti sin d'ora si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e dei documenti valevoli per l'espatrio per sé e la GL NO.
9. fatto salvo quanto disposto ai punti precedenti, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione, causa o titolo in relazione alle vicende familiari composte nel presente procedimento giudiziario.
10. le spese del presente procedimento, che verrà concluso in via consensuale, sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità PE genitoriale nei confronti della GL NO , nata a [...] convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta.
Le parti hanno dato atto della decisione, intervenuta ormai anni fa, di porre fine alla loro convivenza;
le stesse abitano da molto tempo in abitazioni distinte ed hanno intrapreso percorsi di vita diversi, costruendo nuovi nuclei famigliari.
L'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della GL NO PE
è stato da ultimo regolamentato dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova del 06.08.2014, pronunciato nel procedimento R.G. n. 562/11 V.G., che recependo le richieste dei genitori ha disposto circa l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente presso il padre e le modalità di esercizio del diritto di visita della NO.
L'ascolto della NO, tuttavia, ha evidenziato una situazione famigliare e PE personale di parzialmente diversa rispetto a quella esistente nel periodo in cui era stato disposto con il già menzionato provvedimento del 06.08.2014 del Tribunale per i Minorenni di Genova.
Le parti, all'esito dell'ascolto, ne hanno preso atto e, dopo un periodo di verifica circa l'andamento dei rapporti dei genitori con la GL, hanno raggiunto un accordo complessivo riguardante le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della GL, chiedendo la revisione della regolamentazione di cui al predetto provvedimento, secondo le condizioni concordate all'udienza del 06.03.2025.
Tali condizioni, che si riportano in dispositivo, devono essere integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, PE al regime di visita e al mantenimento della GL NO , a modifica di quanto disposto dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova del 06.08.2014 nel procedimento R.G. n. 562/11 V.G., prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti
(c. f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.01.1993
e
(c. f. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Genova il 29.08.1985,
PE 1. Le parti concordano che per la GL , di anni 15, sia disposto l'affidamento congiunto con collocazione abitativa della medesima presso la madre, nella residenza di Genova, Via Sotto il Monte 32/10. 2. il GN , che ha trasferito la propria residenza in Genova, CP_1
Via Pisa 7/4, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, terrà con sé la GL a week-end alternati dal venerdì mattina al lunedì mattina, con diritto a tenere con sé la NO due ulteriori giorni infrasettimanali, di regola il lunedì e martedì nei fine settimana di competenza materna ed il mercoledì e giovedì nei fine settimana di competenza paterna. Le parti dovranno confrontarsi con la NO circa i pernottamenti della medesima, ed assecondare ove possibile le determinazioni di quest'ultima sul punto.
3. le parti gestiranno le principali festività di calendario con il regime dell'alternanza genitoriale. Per le festività natalizie, in particolare, e salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti nonché compatibilmente con i turni lavorativi delle parti, si prevede che il 24 Dicembre la NO trascorrerà il giorno e la notte con un genitore;
dal 25/12 e fino al 30/12 la GL starà con l'altro genitore e dal 31/12 fino all'Epifania con il primo, alternandosi, con riferimento ai due suddetti periodi, di anno in anno. Le parti dovranno confrontarsi con la NO circa i pernottamenti della medesima, ed assecondare ove possibile le determinazioni di quest'ultima sul punto.
4. il GN , salvo diversi e migliori accordi tra le parti, avrà CP_1 diritto a tenere con sé la GL nelle vacanze estive per almeno 14
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 giorni, anche non consecutivi, sempre tenendo conto delle determinazioni manifestate sul punto dalla NO. 5. le parti concordano che il GN corrisponda, a far data dal CP_1 marzo 2010, alla NO a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento ordinario perequativo ogni mese l'importo di Euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che verrà versato tramite bonifico entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, facendo richiamo al Verbale di intesa del 2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ed il Tribunale di Genova, sez. Famiglia, e successive modifiche. Le sono concordano sin d'ora che il costo relativo all'istituto privato sarà suddiviso al 50%. Parte_3
6. l'assegno unico erogato per il nucleo familiare verrà percepito integralmente dalla NO . Le parti si impegnano Parte_1 reciprocamente a presentare regolarmente l'ISEE ai fini della pratica dell'assegno unico.
7. le parti assumono l'impegno di proseguire le sedute psicologiche di sostegno alla genitorialità sinora avviate nell'interesse fondamentale PE di , obbligandosi alla massima collaborazione e trasparenza nella gestione di tale percorso. I due genitori individueranno di comune accordo un professionista psicologo per avviare un PE percorso apposito per la GL .
8. le parti sin d'ora si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e dei documenti valevoli per l'espatrio per sé e la GL NO.
9. fatto salvo quanto disposto ai punti precedenti, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione, causa o titolo in relazione alle vicende familiari composte nel presente procedimento giudiziario.
10. le spese del presente procedimento, che verrà concluso in via consensuale, sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
Dichiara integralmente compensate le spesi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 1363/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Antonella Gattorna
Domicilio eletto: Genova, Viale Sauli 39/6 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv.ti Alessio Biagi e Camilla Badano
Domicilio eletto: Genova, Galleria G. Mazzini 3/4, presso lo studio dell'Avv. Camilla Badano
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 24.02.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della GL NO nata fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo a verbale di udienza del 06.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la Parte_1 ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con Controparte_1 nell'anno 2009;
- Che dall'unione, il 08.09.2009, è nata in [...] la GL, , Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
PE
- Che dopo circa un anno la convivenza era venuta meno e era rimasta ad abitare con la madre;
- Che nell'anno 2011 veniva aperto un procedimento nanti il Tribunale per i Minorenni di Genova poi archiviato nel 2014; PE
- Che ha sempre vissuto con la madre e da quasi due anni nella PE casa della madre vive anche il di Lei compagno con cui ha un ottimo rapporto;
- Di svolgere attività lavorativa presso il panificio-pasticceria SWEET. CP_2
con contratto a tempo indeterminato, percependo una retribuzione
[...] di euro 1.500,00 circa lorda e di essere proprietaria dell'immobile ove abita;
- è titolare dal 2016 dell'Impresa Individuale “Splendor di Parte_2
Panciera Michelangelo” con un reddito di euro 1.460,00, collabora con
“Edilizia Acrobatica” ed è proprietario di un immobile sito in Fontanigorda, ma abita a Genova presso la compagna;
- Che non è stato mai concordato fra i genitori un assegno di mantenimento per la NO e che sino a dicembre 2023 l'assegno PE unico per è stato percepito dalla madre nella misura del 100%.
Su tali presupposti chiedeva, previo ascolto della NO:
- L'affidamento congiunto della GL ad entrambi di genitori, con collocazione e residenza presso la madre,
- La previsione di un contributo di mantenimento della GL a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, oltre alla sua partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, con la percezione dell'assegno unico da parte della madre al 100% o, in caso di percezione dell'assegno unico al 50%, un contributo per il mantenimento della NO nella misura di euro 500,00,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della GL NO presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso.
Con vittoria delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
(da ora anche il resistente o il padre) si Controparte_1 costituiva in giudizio, allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che dopo la fine della convivenza delle parti nel 2011 era stato aperto d'ufficio un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Genova citato (R.G. n. 562/11 V.G.) e con provvedimento del 04.07.2012 era stato disposto l'affidamento esclusivo della NO al padre con collocazione prevalente presso il medesimo;
- Che con successivo provvedimento del 6 agosto 2014 era stato disposto l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente della NO presso il padre con regolamentazione del diritto di visita alla madre e tale procedura era stata archiviata;
- Che i rapporti della NO con la madre erano stati altalenanti e spesso PE
pernottava tuttora presso la nonna materna, evidenziando un malessere che suggeriva l'utilità di un percorso di sostegno psicologico;
- Di svolgere attività lavorativa tramite la Ditta individuale “Splendor di Panciera Michelangelo”, percependo un reddito mensile medio negli ultimi tre anni di circa euro 1.700,00, di non avere proventi da altre attività e di non avere proprietà immobiliari, salvo una quota di una comproprietà ereditaria in Vicenza;
- Di vivere con la compagna presso l'immobile di proprietà della stessa in Genova, Viale Quarnaro 4D e contribuire alle spese domestiche ed alle utenze dell'immobile in misura fissa per 200,00 euro;
- Di aver sempre contributo al mantenimento della GL versando mensilmente l'importo di euro 200,00.
Su tali presupposti chiedeva, previo ascolto della NO:
- L'affidamento condiviso della GL NO con collocazione prevalente della medesima presso il padre, nel domicilio del medesimo,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della GL NO presso la madre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione,
- La previsione di un contributo di mantenimento per la GL da porre a carico del genitore non collocatario nella misura di euro 300,00 mensili, oltre alla partecipazione dei genitori alle spese straordinarie nella misura del 50/%; in subordine, in caso di collocazione della NO presso la madre, la previsione del mantenimento economico della GL in via diretta.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, con cui le parti avanzavano istanze istruttorie e reciproche contestazioni alle allegazioni e deduzioni avversarie, all'udienza del 10.06.2024 i genitori comparivano
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 personalmente e rendevano dichiarazioni sostanzialmente confermative delle rispettive difese.
Alla successiva udienza dell'11.07.2024 veniva espletato l'ascolto della NO la quale dichiarava, fra l'altro, che al momento la sua volontà era quella di trascorrere una settimana presso ciascuno dei genitori senza weekend alternati. All'esito il giudice segnalava ai genitori il malessere della GL, resosi evidente durante l'ascolto, invitandoli a prendere contatti con una figura professionale idonea al sostegno nella genitorialità e/o nella mediazione dei loro conflitti, tenuto conto dei particolari bisogni e difficoltà della NO.
Le parti pertanto, nel corso della predetta udienza, concordavano la PE collocazione in via provvisoria di presso ciascun genitore tendenzialmente a settimane alternate, tenuto conto della volontà espressa dalla GL e il mantenimento ordinario della stessa in forma diretta durante PE i periodi di permanenza di presso ciascun genitore, ferma la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, concordando altresì che l'assegno unico spettante fosse richiesto e percepito dalla NO . Parte_1
I genitori si impegnavano inoltre ad incaricare un professionista per avviare un sostegno alla loro genitorialità e/o un percorso di mediazione.
Dopo un rinvio interlocutorio richiesto dalle parti per verificare l'andamento dei rapporti e la possibilità di formalizzare un accordo a definizione del giudizio, i genitori comparivano personalmente all'udienza del 06.03.2025 e chiedevano congiuntamente che, previa trasformazione del rito, fosse disposta la revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento della NO , con ogni pronuncia consequenziale, alle seguenti Persona_2 condizioni: PE
1. Le parti concordano che per la GL , di anni 15, sia disposto l'affidamento congiunto con collocazione abitativa della medesima presso la madre, nella residenza di Genova, Via Sotto il Monte 32/10.
2. il GN , che ha trasferito la propria residenza in Genova, Via CP_1
Pisa 7/4, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, terrà con sé la GL a week-end alternati dal venerdì mattina al lunedì mattina, con diritto a tenere con sé la NO due ulteriori giorni infrasettimanali, di regola il lunedì e martedì nei fine settimana di competenza materna ed il mercoledì e giovedì nei fine settimana di competenza paterna. Le parti dovranno confrontarsi con la NO circa i pernottamenti della medesima, ed assecondare ove possibile le determinazioni di quest'ultima sul punto. 3. le parti gestiranno le principali festività di calendario con il regime dell'alternanza genitoriale. Per le festività natalizie, in particolare, e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti nonché compatibilmente con i turni lavorativi delle parti, si prevede che il 24 Dicembre la NO trascorrera' il giorno e la notte con un genitore;
dal 25/12 e fino al 30/12 la GL starà con l'altro genitore e dal 31/12 fino all'Epifania con il primo, alternandosi, con riferimento ai due suddetti periodi, di anno in anno. Le parti dovranno confrontarsi con la NO circa i pernottamenti della medesima, ed assecondare ove possibile le determinazioni di quest'ultima sul punto. 4. il GN , salvo diversi e migliori accordi tra le parti, avrà diritto CP_1
a tenere con sé la GL nelle vacanze estive per almeno 14 giorni, anche non consecutivi, sempre tenendo conto delle determinazioni manifestate sul punto dalla NO. 5. le parti concordano che il GN corrisponda, a far data dal CP_1 marzo 2010, alla NO a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento ordinario perequativo ogni mese l'importo di Euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che verrà versato tramite bonifico entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, facendo richiamo al Verbale di intesa del 2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ed il Tribunale di Genova, sez. Famiglia, e successive modifiche. Le sono concordano sin d'ora che il costo relativo all'istituto privato sarà suddiviso Parte_3 al 50%.
6. l'assegno unico erogato per il nucleo familiare verrà percepito integralmente dalla NO . Le parti si impegnano Parte_1 reciprocamente a presentare regolarmente l'ISEE ai fini della pratica dell'assegno unico.
7. le parti assumono l'impegno di proseguire le sedute psicologiche di sostegno alla genitorialità sinora avviate nell'interesse fondamentale di PE
, obbligandosi alla massima collaborazione e trasparenza nella gestione di tale percorso. I due genitori individueranno di comune accordo un professionista psicologo per avviare un percorso apposito PE per la GL .
8. le parti sin d'ora si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e dei documenti valevoli per l'espatrio per sé e la GL NO.
9. fatto salvo quanto disposto ai punti precedenti, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione, causa o titolo in relazione alle vicende familiari composte nel presente procedimento giudiziario.
10. le spese del presente procedimento, che verrà concluso in via consensuale, sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità PE genitoriale nei confronti della GL NO , nata a [...] convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta.
Le parti hanno dato atto della decisione, intervenuta ormai anni fa, di porre fine alla loro convivenza;
le stesse abitano da molto tempo in abitazioni distinte ed hanno intrapreso percorsi di vita diversi, costruendo nuovi nuclei famigliari.
L'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della GL NO PE
è stato da ultimo regolamentato dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova del 06.08.2014, pronunciato nel procedimento R.G. n. 562/11 V.G., che recependo le richieste dei genitori ha disposto circa l'affidamento condiviso, la collocazione prevalente presso il padre e le modalità di esercizio del diritto di visita della NO.
L'ascolto della NO, tuttavia, ha evidenziato una situazione famigliare e PE personale di parzialmente diversa rispetto a quella esistente nel periodo in cui era stato disposto con il già menzionato provvedimento del 06.08.2014 del Tribunale per i Minorenni di Genova.
Le parti, all'esito dell'ascolto, ne hanno preso atto e, dopo un periodo di verifica circa l'andamento dei rapporti dei genitori con la GL, hanno raggiunto un accordo complessivo riguardante le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della GL, chiedendo la revisione della regolamentazione di cui al predetto provvedimento, secondo le condizioni concordate all'udienza del 06.03.2025.
Tali condizioni, che si riportano in dispositivo, devono essere integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, PE al regime di visita e al mantenimento della GL NO , a modifica di quanto disposto dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova del 06.08.2014 nel procedimento R.G. n. 562/11 V.G., prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti
(c. f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.01.1993
e
(c. f. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Genova il 29.08.1985,
PE 1. Le parti concordano che per la GL , di anni 15, sia disposto l'affidamento congiunto con collocazione abitativa della medesima presso la madre, nella residenza di Genova, Via Sotto il Monte 32/10. 2. il GN , che ha trasferito la propria residenza in Genova, CP_1
Via Pisa 7/4, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, terrà con sé la GL a week-end alternati dal venerdì mattina al lunedì mattina, con diritto a tenere con sé la NO due ulteriori giorni infrasettimanali, di regola il lunedì e martedì nei fine settimana di competenza materna ed il mercoledì e giovedì nei fine settimana di competenza paterna. Le parti dovranno confrontarsi con la NO circa i pernottamenti della medesima, ed assecondare ove possibile le determinazioni di quest'ultima sul punto.
3. le parti gestiranno le principali festività di calendario con il regime dell'alternanza genitoriale. Per le festività natalizie, in particolare, e salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti nonché compatibilmente con i turni lavorativi delle parti, si prevede che il 24 Dicembre la NO trascorrerà il giorno e la notte con un genitore;
dal 25/12 e fino al 30/12 la GL starà con l'altro genitore e dal 31/12 fino all'Epifania con il primo, alternandosi, con riferimento ai due suddetti periodi, di anno in anno. Le parti dovranno confrontarsi con la NO circa i pernottamenti della medesima, ed assecondare ove possibile le determinazioni di quest'ultima sul punto.
4. il GN , salvo diversi e migliori accordi tra le parti, avrà CP_1 diritto a tenere con sé la GL nelle vacanze estive per almeno 14
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 giorni, anche non consecutivi, sempre tenendo conto delle determinazioni manifestate sul punto dalla NO. 5. le parti concordano che il GN corrisponda, a far data dal CP_1 marzo 2010, alla NO a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento ordinario perequativo ogni mese l'importo di Euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, che verrà versato tramite bonifico entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, facendo richiamo al Verbale di intesa del 2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ed il Tribunale di Genova, sez. Famiglia, e successive modifiche. Le sono concordano sin d'ora che il costo relativo all'istituto privato sarà suddiviso al 50%. Parte_3
6. l'assegno unico erogato per il nucleo familiare verrà percepito integralmente dalla NO . Le parti si impegnano Parte_1 reciprocamente a presentare regolarmente l'ISEE ai fini della pratica dell'assegno unico.
7. le parti assumono l'impegno di proseguire le sedute psicologiche di sostegno alla genitorialità sinora avviate nell'interesse fondamentale PE di , obbligandosi alla massima collaborazione e trasparenza nella gestione di tale percorso. I due genitori individueranno di comune accordo un professionista psicologo per avviare un PE percorso apposito per la GL .
8. le parti sin d'ora si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e dei documenti valevoli per l'espatrio per sé e la GL NO.
9. fatto salvo quanto disposto ai punti precedenti, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione, causa o titolo in relazione alle vicende familiari composte nel presente procedimento giudiziario.
10. le spese del presente procedimento, che verrà concluso in via consensuale, sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
Dichiara integralmente compensate le spesi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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