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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado in materia previdenziale iscritta al n. r.g. 167/2025 promossa da società in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino Parte_1 Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 1 (già Parte_2 rappresentata, difesa e domiciliata presso lo studio dell'avv. Oliviero Sezzi del foro di Latina sito in Latina Viale Mazzini n. 7,
RICORRENTE
Contro
(CF Controparte_1
) in persona del Direttore Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della P.IVA_1 presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell , CP_1 rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 Per_1 Rep. N. 67190/24807 dagli avv.ti M. Grazia Carretta (CF ) e C.F._1 Cristina GIORDANINO (cf. ), C.F._2
, cod. fisc./P. Iva con Parte_3 P.IVA_2 sede legale in Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma, in persona del legale rappresentante in carica e, per esso, il dott. giusta procura al Controparte_2 medesimo conferita, nella sua qualità di responsabile contenzioso Piemonte, con atto Notaio Dott. del 25/07/2024, Rep. N. 181515, Racc. N. 12772, Persona_2 rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Laura IMPERIALE, (C. F.:
), del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Torino, Via Luigi Cibrario n. 14,
RESISTENTI
Pag. 1 a 10 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto avverso la Cartella di pagamento n. 0372024000955823500, relativa a crediti , dell'importo di € 11.376,67 notificata a mezzo pec il 31.1.2025 la società CP_1 ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e Parte_1 previdenza sociale, contro l Controparte_1
(d'ora in poi ) e contro l' (d'ora in
[...] CP_1 Controparte_3 Cont poi per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice Adito, contrariis rejectis, previa sospensione della cartella di pagamento n. 03720240009558235000, fissare l'udienza di comparizione delle parti e all'esito:
In accoglimento dei motivi di impugnazione, dichiarare nulla e di nessun effetto la cartella di pagamento n. 03720240009558235000 notificata il 31.10.2025 per violazione di legge e/o insussistenza della pretesa.
In subordine, nel caso di dimostrazione da parte della convenuta dell'effettiva debenza degli importi, ridurre gli stessi al minimo edittale, con eliminazione di sanzioni ed interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
La parte resistente ha così concluso: CP_1
“In via preliminare respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione per insussistenza dei requisiti di legge;
in via principale, respingere il ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della cartella esattoriale opposta;
in subordine, nella denegata ipotesi di annullamento della cartella, accertare la debenza e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento a favore dell della somma di €. 11.370,79, oltre somme CP_1 aggiuntive ulteriori come per legge dovute fino al saldo, ovvero, in ulteriore subordine, quella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Cont Infine, la parte resistente ha così concluso:
“In via preliminare e pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex adverso formulata, stante l'insussistenza dei requisiti del fumus boni juris e periculum in mora;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
Pag. 2 a 10
Nel merito, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere da Parte_3
e respingere le domande tutte formulate dalla società el proprio
[...] Parte_4 ricorso introduttivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
RITENUTO CHE
Sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento
La parte ricorrente ha chiesto a questo Giudice di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 03720240009558235000, allegando al riguardo come requisito del
“periculum in mora” l'entità delle somme dovute rispetto alle condizioni economiche della parte, svolgente attività di impresa con necessità di liquidità anche per far fronte al pagamento degli emolumenti dovuti mensilmente in favore dei dipendenti.
L'istanza è infondata.
È sufficiente sul punto evidenziare la generica e non circostanziata motivazione addotta dalla ricorrente, nonché la mancanza di un documento idoneo a dimostrare la gravità e l'irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall'esecuzione della cartella di pagamento.
L'istanza di sospensione, infatti, deve essere motivata, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione della concretezza del pericolo, della gravità e dell'irreparabilità del danno che potrebbe derivarne, non essendo sufficienti, allo scopo, formule di stile o vaghi riferimenti a pregiudizi non circostanziati.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'istanza di sospensione cautelare, che deve essere quindi respinta.
Sull'asserita prescrizione quinquennale del credito con riferimento alle annualità 2017, 2018, 2019.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti fatti valere con la cartella opposta in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019.
L'eccezione è infondata.
È sufficiente osservare che nel caso di specie si applica il Decreto Legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia – normativa emergenziale da pandemia Covid-19 - che ha previsto la sospensione di tutti i termini, compreso, quindi, quello di prescrizione, relativi alle attività di riscossione dall'8/03/2020 al 31/05/2020 (art. 67).
Tale sospensione è stata successivamente, e di volta in volta, prorogata fino al 31/08/2021 per effetto dei seguenti provvedimenti: - D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”): proroga al 31/08/2020; - D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”): proroga al 15/10/2020; - D.L.
Pag. 3 a 10 125/2020: proroga al 31/12/2020; - D.L. 183/2020: proroga al 28/02/2021; - D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”): proroga al 30/04/2021; - D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”): proroga finale al 31/08/2021.
Per effetto dei richiamati provvedimenti, dunque, il decorso del termine di prescrizione è stato sospeso ex lege dall'8/03/2020 al 31/08/2021.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere perciò respinta.
Sull'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti ex art. 25 d.lgs. 46/99
La parte ricorrente ha inoltre eccepito la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti ex art. 25 d.lgs. 46/99.
L'eccezione è priva di pregio.
È sufficiente sul punto evidenziare la genericità dell'eccezione di decadenza, considerato al riguardo che la parte ricorrente si è solo limitata a citare la disciplina normativa in questione, senza tuttavia far riferimento alcuno al caso di specie, ma anzi rimettendo all la CP_1 prova di aver rispettato i suindicati termini decadenziali.
È necessario oltretutto considerare che in ogni caso nessuna decadenza risulta essere verificata nel caso in esame, posto che, come risulta dall'esame della stessa cartella esattoriale, il ruolo n. 2024/000106 è stato reso esecutivo il 10.12.2024, a fronte di un provvedimento notificato dall il 19.1.2024. CP_1
Ne consegue quindi che il termine annuale di cui all'art. 25 d. lgs. 46/99 risulta quindi rispettato.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, che deve essere perciò respinta.
Sull'asserita nullità e/o illegittimità della cartella per vizi di sostanza e forma: indeterminatezza della pretesa;
nullità e/o inesistenza giuridica dell'atto notificato a mezzo pec in assenza della firma digitale
La parte ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento impugnata sotto il profilo della mancanza di informativa sugli elementi essenziali che caratterizzano la pretesa creditrice, in quanto la cartella recherebbe solo una generica indicazione di premi inevasi.
La doglianza è priva di pregio.
Occorre al riguardo considerare che la cartella di pagamento è un atto di intimazione al pagamento e di avviso di mora, inglobante in sé le funzioni di titolo esecutivo, essendo in esso incorporato il ruolo formato, reso esecutivo e consegnato all'Agente della Riscossione dall'Ente Impositore, e di precetto.
Pag. 4 a 10
La cartella di pagamento è un atto amministrativo individuale di esecuzione, adottato dall per attivare le procedure per il recupero del credito. Controparte_5
La sua funzione fondamentale è quella di comunicare al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell'Ente Impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di vagliare le ragioni e, quindi, la legittimità della pretesa creditoria.
Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 321/1999 devono essere elencati nel ruolo ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario, del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito. Pertanto, la cartella di pagamento deve contenere, ai sensi del citato DM n. 321 del 1999, i seguenti elementi essenziali:
1. Intestazione: indicazione dell'ente creditore e dell'Agente della Riscossione.
2. Dati del debitore: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale.
3. Causale del debito: descrizione dettagliata della sanzione e indicazione della normativa di riferimento.
4. Importo dovuto: dettaglio delle somme, comprensive di sanzioni, interessi, maggiorazioni e spese.
5. Responsabile del procedimento: indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.
6. Termini di pagamento: indicazione dei termini entro i quali effettuare il pagamento.
7. Modalità di pagamento: dettaglio delle modalità per effettuare il pagamento.
8. Possibilità di ricorso: indicazione delle modalità e termini per presentare ricorso (al Giudice di Pace o a quello dell'esecuzione competenti per luogo e per valore).
La cartella deve essere sottoscritta dall'Agente della Riscossione e notificata al debitore secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Civile.
Tanto premesso, dall'esame della cartella di pagamento notificata nei confronti dalla società si evince la sussistenza di tutti gli elementi essenziali sopra indicati. Parte_1
La parte ricorrente ha inoltre eccepito la nullità della cartella di pagamento per mancanza della firma digitale da parte dell . Controparte_6
La doglianza è priva di pregio.
Preme a questo Giudice rammentare inoltre che la mancanza della firma digitale non è causa di nullità della cartella o dell'intimazione notificate a mezzo pec.
Pag. 5 a 10 Infatti, con Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 3940, la Cassazione ha ritenuto che, in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea - ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere - non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
In particolare, secondo la menzionata giurisprudenza di legittimità, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, o dell'intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'articolo 25, D.P.R. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, al pari dell'intimazione ad adempiere ex articolo 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del competente, che non prevede la CP_7 sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
Tale principio è già stato ribadito dalla stessa Cassazione, la quale ha affermato che, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12, D.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, conclude la Corte, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies l. n. 241/90.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva la contraddittorietà della pretesa avanzata dalla parte ricorrente di una “firma digitale” per un atto della riscossione notificato in via digitale, per il quale non è parimenti imposta, ai medesimi fini di garanzia dell'integrità di cui sopra, una sottoscrizione nella misura in cui lo stesso atto fosse notificato in via cartacea.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza di tale doglianza, che deve essere perciò respinta.
Sulla eccepita nullità del verbale di accertamento.
La parte ricorrente ha altresì eccepito la nullità dell'accertamento ispettivo per violazione del d. lgs. 124/2004, dell'art. 3 l. 241/90 e art. 12 DM 15/1/2014.
L'eccezione è infondata.
Pag. 6 a 10
Occorre al riguardo considerare che sia il verbale di accertamento, sia il ruolo che la cartella esattoriale opposti risultano redatti ed emessi in conformità alla vigente normativa e che in ogni caso è sufficiente leggere il verbale di accertamento ispettivo per esaminare l'iter logico motivazionale sia sull'an che sul quantum debeatur.
Nel verbale in questione, infatti, gli agenti accertatori non si sono limitati ad un generico riferimento alle disposizioni normative applicabili al caso di specie, nonché ai pertinenti orientamenti giurisprudenziali, ma hanno anche valutato i fatti oggetto dell'accertamento, dal momento che il verbale in questione individua con precisione i lavoratori interessati, i periodi di riferimento, i giorni di distacco riguardanti i singoli lavoratori, così come i giorni di assenza.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di nullità del verbale di accertamento, che deve essere pertanto rigettata.
Sul distacco dei lavoratori
La parte ricorrente ha rilevato la legittimità del distacco dei lavoratori, contestando invece l'operato degli agenti verbalizzanti nella ricostruzione dei fatti.
Più nello specifico, la parte ricorrente ha allegato la sussistenza nel caso di specie dell'interesse concreto ed attuale del distaccante.
La doglianza è infondata.
Occorre al riguardo considerare che l'istituto del distacco presupponga un interesse del distaccante (cfr. art. 30 d.lgs. 276/2003 “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.).
L'interesse del datore di lavoro distaccante è il presupposto legale che consente di segnare il confine tra liceità del distacco e l'illiceità della somministrazione di manodopera.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha provato, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., la sussistenza di un interesse al distacco, in quanto i contratti offerti in comunicazione dalla parte ricorrente presentano una dicitura del tutto generica e astratta dell'interesse in questione (cfr. fra tutti il contratto di cui al doc. 7 fasc. ricorrente “-
[...]
per le particolari condizioni del mercato, ha un interesse a mantenere il blocco produttivo, per Parte_5 lavori ed interventi inerenti queste opere anche per ottimizzare i costi e conseguente mantenimento dei posti di lavoro;
- La ha quindi interesse ad impiegare il proprio personale allo scopo di garantirne Parte_5 sia l'occupazione, per evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali tipo cassa integrazione e per non disperdere il patrimonio di conoscenza e specializzazione sin ora acquisito, e che in vista di una ripresa del mercato e di un pieno utilizzo dei propri dipendenti sarebbe garantito dalla continuità grazie all'accordo in sottoscrizione;
- Il distacco non comporterà cambiamento di mansione in cui il lavoratore è attualmente adibito;
…”).
Pag. 7 a 10 Non si comprende inoltre come tali contratti datati 2018 non siano stati prodotti in sede ispettiva nel 2022.
Ulteriore elemento a conferma dell'illiceità del distacco è offerto
Ad ulteriore comprova dell'illiceità dei distacchi dall'esame del verbale redatto nei confronti dell'impresa individuale RA ST DA (cfr. doc.14 fasc. ) nell'ambito del CP_1 quale viene riportata la seguente dichiarazione del titolare: “in data 11 maggio 2022 il sig. RA ST DA ha rilasciato spontanea dichiarazione sull'attività della sua impresa affermando che la ditta l'aveva creata nel 2018 “con il socio al quale aveva fatto una delega”…”non Persona_3 sapevo di avere assunto dei dipendenti”.. e “neanche li conosco personalmente”…”ho sempre lavorato da solo per conto mio come artigiano edile e per questi lavori ho fatto le ricevute che vi esibisco” … “quando è stata attivata la fatturazione elettronica io non ho potuto accedere perché tutte le credenziali necessarie erano in uso a E' lui che ha fatto tutto a Persona_3 mia insaputa “ho sempre lavorato solo e ho sempre fatto fatture di importo basso”..”non ho mai conosciuto i lavoratori che mi sono ritrovato in forza alla mia ditta e non ho mai lavorato con loro”.
Del tutto evidente quindi la totale assenza di ogni interesse in capo all'impresa individuale RA ST DA a distaccare i propri dipendenti, che neppure sapeva di avere, stando alle dichiarazioni del titolare.
Sulle assenze non retribuite
La parte ricorrente ha allegato al riguardo che nel verbale di accertamento unico, da cui trae origine la cartella di pagamento impugnata, gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato un'omissione contributiva in relazione, in via generale, a talune assenze ingiustificate registrate per alcuni dipendenti.
La parte ricorrente ha inoltre allegato che le conclusioni degli ispettori verbalizzanti sembrerebbero muovere dalla convinzione che il discrimen ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sia costituito dalla circostanza che l'assenza ingiustificata del lavoratore sia stata sanzionata con una perdita della retribuzione.
La parte ricorrente ha altresì su tale circostanza allegato che il datore di lavoro può decidere, nel suo esclusivo interesse, di non esercitare il potere sanzionatorio perché, secondo una sua insindacabile valutazione (in quanto riconducibile alla libertà di impresa ex art. 41 Cost.), ritiene che possa essere in contrasto con le esigenze produttive.
La doglianza è infondata.
Preme a questo Giudice, infatti, rammentare che salvo i casi espressamente previsti dalla legge, la sospensione consensuale della prestazione lavorativa non può avere alcuna incidenza sull'obbligazione contributiva, che è correlata al perdurare del rapporto di lavoro e che, nei limiti del minimale contributivo, continua a gravare sul datore di lavoro in forza della previsione normativa ex l. 341/1995.
Pag. 8 a 10
Incombe quindi a carico della parte ricorrente la prova della causa delle assenze dei lavoratori della società ricorrente ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, prova, questa, che nel caso di specie non è stata fornita. Si consideri al riguardo la parte del verbale di accesso ispettivo in cui
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza della doglianza, che deve essere perciò respinta.
Conclusioni
In conclusione, dalle motivazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere quindi respinto.
Infine, il rigetto nel merito del ricorso consente di ritenere assorbite le eccezioni pregiudiziali di rito del difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambe le parti resistenti.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, nonché della riduzione dei compensi spettanti alla difesa dell vittorioso ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., considerando gli scaglioni minimi delle CP_1 seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, CP_1 che così si liquidano: in euro 2.157,6 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
Cont
3) condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 23.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 9 a 10
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado in materia previdenziale iscritta al n. r.g. 167/2025 promossa da società in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino Parte_1 Via Camillo Benso Conte di Cavour n. 1 (già Parte_2 rappresentata, difesa e domiciliata presso lo studio dell'avv. Oliviero Sezzi del foro di Latina sito in Latina Viale Mazzini n. 7,
RICORRENTE
Contro
(CF Controparte_1
) in persona del Direttore Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della P.IVA_1 presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell , CP_1 rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio in data 28/05/2024 Per_1 Rep. N. 67190/24807 dagli avv.ti M. Grazia Carretta (CF ) e C.F._1 Cristina GIORDANINO (cf. ), C.F._2
, cod. fisc./P. Iva con Parte_3 P.IVA_2 sede legale in Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma, in persona del legale rappresentante in carica e, per esso, il dott. giusta procura al Controparte_2 medesimo conferita, nella sua qualità di responsabile contenzioso Piemonte, con atto Notaio Dott. del 25/07/2024, Rep. N. 181515, Racc. N. 12772, Persona_2 rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Laura IMPERIALE, (C. F.:
), del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Torino, Via Luigi Cibrario n. 14,
RESISTENTI
Pag. 1 a 10 Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto avverso la Cartella di pagamento n. 0372024000955823500, relativa a crediti , dell'importo di € 11.376,67 notificata a mezzo pec il 31.1.2025 la società CP_1 ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e Parte_1 previdenza sociale, contro l Controparte_1
(d'ora in poi ) e contro l' (d'ora in
[...] CP_1 Controparte_3 Cont poi per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice Adito, contrariis rejectis, previa sospensione della cartella di pagamento n. 03720240009558235000, fissare l'udienza di comparizione delle parti e all'esito:
In accoglimento dei motivi di impugnazione, dichiarare nulla e di nessun effetto la cartella di pagamento n. 03720240009558235000 notificata il 31.10.2025 per violazione di legge e/o insussistenza della pretesa.
In subordine, nel caso di dimostrazione da parte della convenuta dell'effettiva debenza degli importi, ridurre gli stessi al minimo edittale, con eliminazione di sanzioni ed interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
La parte resistente ha così concluso: CP_1
“In via preliminare respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione per insussistenza dei requisiti di legge;
in via principale, respingere il ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della cartella esattoriale opposta;
in subordine, nella denegata ipotesi di annullamento della cartella, accertare la debenza e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento a favore dell della somma di €. 11.370,79, oltre somme CP_1 aggiuntive ulteriori come per legge dovute fino al saldo, ovvero, in ulteriore subordine, quella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Cont Infine, la parte resistente ha così concluso:
“In via preliminare e pregiudiziale, respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex adverso formulata, stante l'insussistenza dei requisiti del fumus boni juris e periculum in mora;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
Pag. 2 a 10
Nel merito, dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere da Parte_3
e respingere le domande tutte formulate dalla società el proprio
[...] Parte_4 ricorso introduttivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
RITENUTO CHE
Sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento
La parte ricorrente ha chiesto a questo Giudice di sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 03720240009558235000, allegando al riguardo come requisito del
“periculum in mora” l'entità delle somme dovute rispetto alle condizioni economiche della parte, svolgente attività di impresa con necessità di liquidità anche per far fronte al pagamento degli emolumenti dovuti mensilmente in favore dei dipendenti.
L'istanza è infondata.
È sufficiente sul punto evidenziare la generica e non circostanziata motivazione addotta dalla ricorrente, nonché la mancanza di un documento idoneo a dimostrare la gravità e l'irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall'esecuzione della cartella di pagamento.
L'istanza di sospensione, infatti, deve essere motivata, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione della concretezza del pericolo, della gravità e dell'irreparabilità del danno che potrebbe derivarne, non essendo sufficienti, allo scopo, formule di stile o vaghi riferimenti a pregiudizi non circostanziati.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'istanza di sospensione cautelare, che deve essere quindi respinta.
Sull'asserita prescrizione quinquennale del credito con riferimento alle annualità 2017, 2018, 2019.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti fatti valere con la cartella opposta in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019.
L'eccezione è infondata.
È sufficiente osservare che nel caso di specie si applica il Decreto Legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia – normativa emergenziale da pandemia Covid-19 - che ha previsto la sospensione di tutti i termini, compreso, quindi, quello di prescrizione, relativi alle attività di riscossione dall'8/03/2020 al 31/05/2020 (art. 67).
Tale sospensione è stata successivamente, e di volta in volta, prorogata fino al 31/08/2021 per effetto dei seguenti provvedimenti: - D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”): proroga al 31/08/2020; - D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”): proroga al 15/10/2020; - D.L.
Pag. 3 a 10 125/2020: proroga al 31/12/2020; - D.L. 183/2020: proroga al 28/02/2021; - D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”): proroga al 30/04/2021; - D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”): proroga finale al 31/08/2021.
Per effetto dei richiamati provvedimenti, dunque, il decorso del termine di prescrizione è stato sospeso ex lege dall'8/03/2020 al 31/08/2021.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere perciò respinta.
Sull'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti ex art. 25 d.lgs. 46/99
La parte ricorrente ha inoltre eccepito la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti ex art. 25 d.lgs. 46/99.
L'eccezione è priva di pregio.
È sufficiente sul punto evidenziare la genericità dell'eccezione di decadenza, considerato al riguardo che la parte ricorrente si è solo limitata a citare la disciplina normativa in questione, senza tuttavia far riferimento alcuno al caso di specie, ma anzi rimettendo all la CP_1 prova di aver rispettato i suindicati termini decadenziali.
È necessario oltretutto considerare che in ogni caso nessuna decadenza risulta essere verificata nel caso in esame, posto che, come risulta dall'esame della stessa cartella esattoriale, il ruolo n. 2024/000106 è stato reso esecutivo il 10.12.2024, a fronte di un provvedimento notificato dall il 19.1.2024. CP_1
Ne consegue quindi che il termine annuale di cui all'art. 25 d. lgs. 46/99 risulta quindi rispettato.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, che deve essere perciò respinta.
Sull'asserita nullità e/o illegittimità della cartella per vizi di sostanza e forma: indeterminatezza della pretesa;
nullità e/o inesistenza giuridica dell'atto notificato a mezzo pec in assenza della firma digitale
La parte ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento impugnata sotto il profilo della mancanza di informativa sugli elementi essenziali che caratterizzano la pretesa creditrice, in quanto la cartella recherebbe solo una generica indicazione di premi inevasi.
La doglianza è priva di pregio.
Occorre al riguardo considerare che la cartella di pagamento è un atto di intimazione al pagamento e di avviso di mora, inglobante in sé le funzioni di titolo esecutivo, essendo in esso incorporato il ruolo formato, reso esecutivo e consegnato all'Agente della Riscossione dall'Ente Impositore, e di precetto.
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La cartella di pagamento è un atto amministrativo individuale di esecuzione, adottato dall per attivare le procedure per il recupero del credito. Controparte_5
La sua funzione fondamentale è quella di comunicare al contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell'Ente Impositore a fronte di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di vagliare le ragioni e, quindi, la legittimità della pretesa creditoria.
Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 321/1999 devono essere elencati nel ruolo ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario, del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito. Pertanto, la cartella di pagamento deve contenere, ai sensi del citato DM n. 321 del 1999, i seguenti elementi essenziali:
1. Intestazione: indicazione dell'ente creditore e dell'Agente della Riscossione.
2. Dati del debitore: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale.
3. Causale del debito: descrizione dettagliata della sanzione e indicazione della normativa di riferimento.
4. Importo dovuto: dettaglio delle somme, comprensive di sanzioni, interessi, maggiorazioni e spese.
5. Responsabile del procedimento: indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.
6. Termini di pagamento: indicazione dei termini entro i quali effettuare il pagamento.
7. Modalità di pagamento: dettaglio delle modalità per effettuare il pagamento.
8. Possibilità di ricorso: indicazione delle modalità e termini per presentare ricorso (al Giudice di Pace o a quello dell'esecuzione competenti per luogo e per valore).
La cartella deve essere sottoscritta dall'Agente della Riscossione e notificata al debitore secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Civile.
Tanto premesso, dall'esame della cartella di pagamento notificata nei confronti dalla società si evince la sussistenza di tutti gli elementi essenziali sopra indicati. Parte_1
La parte ricorrente ha inoltre eccepito la nullità della cartella di pagamento per mancanza della firma digitale da parte dell . Controparte_6
La doglianza è priva di pregio.
Preme a questo Giudice rammentare inoltre che la mancanza della firma digitale non è causa di nullità della cartella o dell'intimazione notificate a mezzo pec.
Pag. 5 a 10 Infatti, con Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 3940, la Cassazione ha ritenuto che, in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea - ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere - non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
In particolare, secondo la menzionata giurisprudenza di legittimità, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, o dell'intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'articolo 25, D.P.R. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, al pari dell'intimazione ad adempiere ex articolo 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del competente, che non prevede la CP_7 sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
Tale principio è già stato ribadito dalla stessa Cassazione, la quale ha affermato che, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12, D.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, conclude la Corte, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-octies l. n. 241/90.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva la contraddittorietà della pretesa avanzata dalla parte ricorrente di una “firma digitale” per un atto della riscossione notificato in via digitale, per il quale non è parimenti imposta, ai medesimi fini di garanzia dell'integrità di cui sopra, una sottoscrizione nella misura in cui lo stesso atto fosse notificato in via cartacea.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza di tale doglianza, che deve essere perciò respinta.
Sulla eccepita nullità del verbale di accertamento.
La parte ricorrente ha altresì eccepito la nullità dell'accertamento ispettivo per violazione del d. lgs. 124/2004, dell'art. 3 l. 241/90 e art. 12 DM 15/1/2014.
L'eccezione è infondata.
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Occorre al riguardo considerare che sia il verbale di accertamento, sia il ruolo che la cartella esattoriale opposti risultano redatti ed emessi in conformità alla vigente normativa e che in ogni caso è sufficiente leggere il verbale di accertamento ispettivo per esaminare l'iter logico motivazionale sia sull'an che sul quantum debeatur.
Nel verbale in questione, infatti, gli agenti accertatori non si sono limitati ad un generico riferimento alle disposizioni normative applicabili al caso di specie, nonché ai pertinenti orientamenti giurisprudenziali, ma hanno anche valutato i fatti oggetto dell'accertamento, dal momento che il verbale in questione individua con precisione i lavoratori interessati, i periodi di riferimento, i giorni di distacco riguardanti i singoli lavoratori, così come i giorni di assenza.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di nullità del verbale di accertamento, che deve essere pertanto rigettata.
Sul distacco dei lavoratori
La parte ricorrente ha rilevato la legittimità del distacco dei lavoratori, contestando invece l'operato degli agenti verbalizzanti nella ricostruzione dei fatti.
Più nello specifico, la parte ricorrente ha allegato la sussistenza nel caso di specie dell'interesse concreto ed attuale del distaccante.
La doglianza è infondata.
Occorre al riguardo considerare che l'istituto del distacco presupponga un interesse del distaccante (cfr. art. 30 d.lgs. 276/2003 “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.).
L'interesse del datore di lavoro distaccante è il presupposto legale che consente di segnare il confine tra liceità del distacco e l'illiceità della somministrazione di manodopera.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha provato, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., la sussistenza di un interesse al distacco, in quanto i contratti offerti in comunicazione dalla parte ricorrente presentano una dicitura del tutto generica e astratta dell'interesse in questione (cfr. fra tutti il contratto di cui al doc. 7 fasc. ricorrente “-
[...]
per le particolari condizioni del mercato, ha un interesse a mantenere il blocco produttivo, per Parte_5 lavori ed interventi inerenti queste opere anche per ottimizzare i costi e conseguente mantenimento dei posti di lavoro;
- La ha quindi interesse ad impiegare il proprio personale allo scopo di garantirne Parte_5 sia l'occupazione, per evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali tipo cassa integrazione e per non disperdere il patrimonio di conoscenza e specializzazione sin ora acquisito, e che in vista di una ripresa del mercato e di un pieno utilizzo dei propri dipendenti sarebbe garantito dalla continuità grazie all'accordo in sottoscrizione;
- Il distacco non comporterà cambiamento di mansione in cui il lavoratore è attualmente adibito;
…”).
Pag. 7 a 10 Non si comprende inoltre come tali contratti datati 2018 non siano stati prodotti in sede ispettiva nel 2022.
Ulteriore elemento a conferma dell'illiceità del distacco è offerto
Ad ulteriore comprova dell'illiceità dei distacchi dall'esame del verbale redatto nei confronti dell'impresa individuale RA ST DA (cfr. doc.14 fasc. ) nell'ambito del CP_1 quale viene riportata la seguente dichiarazione del titolare: “in data 11 maggio 2022 il sig. RA ST DA ha rilasciato spontanea dichiarazione sull'attività della sua impresa affermando che la ditta l'aveva creata nel 2018 “con il socio al quale aveva fatto una delega”…”non Persona_3 sapevo di avere assunto dei dipendenti”.. e “neanche li conosco personalmente”…”ho sempre lavorato da solo per conto mio come artigiano edile e per questi lavori ho fatto le ricevute che vi esibisco” … “quando è stata attivata la fatturazione elettronica io non ho potuto accedere perché tutte le credenziali necessarie erano in uso a E' lui che ha fatto tutto a Persona_3 mia insaputa “ho sempre lavorato solo e ho sempre fatto fatture di importo basso”..”non ho mai conosciuto i lavoratori che mi sono ritrovato in forza alla mia ditta e non ho mai lavorato con loro”.
Del tutto evidente quindi la totale assenza di ogni interesse in capo all'impresa individuale RA ST DA a distaccare i propri dipendenti, che neppure sapeva di avere, stando alle dichiarazioni del titolare.
Sulle assenze non retribuite
La parte ricorrente ha allegato al riguardo che nel verbale di accertamento unico, da cui trae origine la cartella di pagamento impugnata, gli ispettori verbalizzanti hanno rilevato un'omissione contributiva in relazione, in via generale, a talune assenze ingiustificate registrate per alcuni dipendenti.
La parte ricorrente ha inoltre allegato che le conclusioni degli ispettori verbalizzanti sembrerebbero muovere dalla convinzione che il discrimen ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sia costituito dalla circostanza che l'assenza ingiustificata del lavoratore sia stata sanzionata con una perdita della retribuzione.
La parte ricorrente ha altresì su tale circostanza allegato che il datore di lavoro può decidere, nel suo esclusivo interesse, di non esercitare il potere sanzionatorio perché, secondo una sua insindacabile valutazione (in quanto riconducibile alla libertà di impresa ex art. 41 Cost.), ritiene che possa essere in contrasto con le esigenze produttive.
La doglianza è infondata.
Preme a questo Giudice, infatti, rammentare che salvo i casi espressamente previsti dalla legge, la sospensione consensuale della prestazione lavorativa non può avere alcuna incidenza sull'obbligazione contributiva, che è correlata al perdurare del rapporto di lavoro e che, nei limiti del minimale contributivo, continua a gravare sul datore di lavoro in forza della previsione normativa ex l. 341/1995.
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Incombe quindi a carico della parte ricorrente la prova della causa delle assenze dei lavoratori della società ricorrente ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, prova, questa, che nel caso di specie non è stata fornita. Si consideri al riguardo la parte del verbale di accesso ispettivo in cui
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza della doglianza, che deve essere perciò respinta.
Conclusioni
In conclusione, dalle motivazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere quindi respinto.
Infine, il rigetto nel merito del ricorso consente di ritenere assorbite le eccezioni pregiudiziali di rito del difetto di legittimazione passiva sollevate da entrambe le parti resistenti.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, nonché della riduzione dei compensi spettanti alla difesa dell vittorioso ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., considerando gli scaglioni minimi delle CP_1 seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, CP_1 che così si liquidano: in euro 2.157,6 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
Cont
3) condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 23.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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