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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale Civile di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, in funzione monocratica, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 4308 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c., e vertente
T R A
e nella qualità di esercenti la CP_1 Parte_1 potestà genitoriale sulla minore ed elettivamente Per_1 domiciliati in Sorrento alla via Fuorimura n. 20 presso lo studio dell'Avv. Virginia Ruggiero che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione -attori-
E
in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonella
RN che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione -convenuto-
E in persona del suo rapp.te pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53 presso lo studio dell'Avv. Paolo Vitiello che la rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
-chiamata in garanzia-
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1 Con citazione ritualmente notificata e CP_1 [...]
, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla Pt_1 minore convenivano dinanzi al Tribunale di Torre Per_1
Annunziata il deducendo che in data Controparte_2
21/12/2020, alle ore 14.15 circa, in , mentre la CP_2 minore si accingeva a percorrere in bicicletta Via Per_1
Roma, in direzione Torrione, perdeva il controllo del mezzo a causa di una buca presente nel manto stradale ed impattava contro un paletto posto sul marciapiede della carreggiata opposta, procurandosi lesioni e subendo danni alla bicicletta.
Deduceva inoltre che le lesioni, diagnosticate presso il presidio ospedaliero di Sorrento, consistevano in “trauma cranico lieve, ferita del cuoio capelluto e flc regione frontale con punti di sutura”. Invocavano una responsabilità dell' convenuto ex CP_4 art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., per non avere provveduto alla manutenzione del suddetto tratto di strada e per non avere segnalato il pericolo, e ne chiedeva la condanna al risarcimento per i danni subiti al mezzo di locomozione ed alla persona, quantificati complessivamente in
11.309,32 euro. Chiedevano, infine, la condanna alle spese.
Il si costituiva ed eccepiva la nullità Controparte_2 della citazione ex art. 163, co. 3, n.4 e 164, co.4 c.p.c., c.p.c. e contestava nel merito la fondatezza della domanda. Chiedeva, nel caso di accoglimento della domanda, la riduzione del risarcimento. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della al fine di Controparte_5 essere manlevato dalla stessa in caso di condanna.
La Nobis Compagnia Assicurativa, previa autorizzazione del giudice, si costituiva depositando apposita comparsa con la quale eccepiva la nullità della citazione ex art. 163, co. 3, n.4 e
164, co.4, c.p.c., l'improcedibilità della domanda per violazione
2 della normativa contenuta nel D. Lgs. 209/2005. Contestava, infine, la fondatezza nel merito della domanda.
Orbene, va innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi
(ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati
(Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione idonea.
Quanto invece all'eccezione sollevata dalla terza chiamata CP_3 in causa, di difetto di legittimazione passiva, si osserva che tale eccezione deve essere esaminata valutando la prospettazione
3 della domanda riguardando invece l'individuazione del soggetto effettivamente responsabile il merito della vicenda.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti
4 costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
Il ha chiamato in Garanzia la Controparte_2 CP_3 deducendo l'esistenza di un rapporto di assicurazione, in virtù di polizza n. 201807385, con decorrenza dal 18/10/2020 al
18/10/2021.
Il ha, quindi, chiesto di essere manlevato da essa, in CP_2 caso di accoglimento della domanda, per cui è evidente la legittimazione passiva della CP_3 CP_3
In merito all'eccezione di improcedibilità sollevata dalla CP_3 va rilevato la normativa citata non trova applicazione al
[...] caso di specie nel quale i danni sono stati prodotti da cosa in custodia e non dalla circolazione dei veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria.
Per quanto concerne, invece, la individuazione della fattispecie che nel caso concreto viene in rilievo, bisogna sottolineare che l'incidente non è sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. bensì nell'alveo dell'art. 2051 c.c. che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Tale soluzione è coerente, anche se l'incidente è avvenuto mentre la minore era alla guida di una bicicletta, con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, secondo cui “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c.”
(Cass. sez. 3, Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025).
5 “Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res"(
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025)
Ad avviso dell'odierno giudicante può ravvisarsi nel comportamento della minore un carattere colposo in quanto la presenza di buche nel manto stradale non può considerarsi come un evento eccezionale ma come una circostanza che può quotidianamente verificarsi e ciò dovrebbe indurre un attento utente della strada ad usare prudenza nel percorrere strade pubbliche. Peraltro, come riferisce la teste , le due Testimone_1 biciclette, guidate dalla danneggiata e dalla madre, non erano precedute da vetture e quindi non vi erano ostacoli visivi che avrebbero potuto impedire alla danneggiata di avvedersi della presenza delle buche;
peraltro bene la madre avrebbe dovuto anticipare il transito della minore e verificare se vi fossero insidie.
La condotta colposa della minore, sebbene non sia idonea a recidere il nesso causale tra la res in custodia e l'evento, determina, nel caso di specie, una riduzione del risarcimento dovuto dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c. Infatti, come ricorda la Suprema Corte, per l'integrazione
6 del fortuito, è necessario che la condotta del danneggiato presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 37059 del
19/12/2022). Ad avviso del giudicante, la condotta del danneggiato non presenta tali connotati, non potendo certo sostenersi che l'azione consistente nel percorrere in biciletta quello specifico tratto di strada sia qualificabile come imprevedibile ed eccezionale.
In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il l'onere di provare che la CP_2 repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima.
Orbene, non avendo il convenuto assolto tale onere, devono ritenersi integrati nel caso di specie gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., vale a dire il rapporto di custodia e il nesso di causalità tra la cosa ei danni lamentati da parte attrice
(“La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una
7 presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, che appartiene alla categoria dei fatti giuridici, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, rientranti nella categoria dei fatti umani, caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole”-Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Nella specie dedotta in lite, devono, quindi, ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso nonché il coinvolgimento nel sinistro della persona della minore (cfr. risultanze della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale, della relazione della C.T.P.). In particolare, i testimoni, ed , hanno confermato il Testimone_1 Tes_2 verificarsi dell'incidente, le modalità dello stesso e la ferita conseguente così come indicato da parte attorea.
Facendo applicazione dei principi enunciati, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata.
Pertanto, il , che riveste la qualità di Controparte_2 custode, avendo, in ragione della titolarità dell'area dove il sinistro si è verificato, un potere di controllo sulle modalità d'uso e di conservazione della res, va ritenuto anch'esso responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni subiti dall'attrice.
In definitiva va dichiarato il pari concorso di colpa della minore e del CP_2
Su tale accertamento, deve precisarsi che se la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., anche nel caso in cui la vittima fosse
8 incapace di intendere e di volere (per minore età o altra causa), in quanto la locuzione «fatto colposo» contenuta nel citato art. 1227 deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo, per cui l'indagine deve essere limitata all'accertamento dell'esistenza della causa concorrente nella produzione dell'evento dannoso, prescindendo dalla imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo (così Cass. 22/06/2009, n. 14548;
Cass. 10/02/2005, n. 2704; Cass. 05/05/1994, n. 4332) (Cass.
n. 5787/2017).
Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum, dovendosi evidenziare che nel caso di specie non va applicato l'art. 139
CdA bensì le c.d. Tabelle di Milano, possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.p. espletata dal dott. Per_2
, in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici,
[...] sulla base della documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.p. ha evidenziato che la minore, in seguito al denunciato sinistro, riportava, “sul piano anatomo-patologico, esiti di trauma cranio-cervico facciale con
FLC regione frontale e, sul piano clinico funzionale, residua sintomatologia dolorosa a livello del tratto cranio-cerviale, limitazione funzionale ai gradi estremi” unitamente ad esiti cicatriziali visibili. Quanto al nesso di causalità, il perito riteneva tali lesioni relazionabili alla descritta modalità di accadimento del sinistro, esprimendo un giudizio di compatibilità fra evento e lesioni.
Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.p., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella
9 misura del 5%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 10 per ITT, giorni 10 per ITP nella misura del 75%, giorni 20 nella misura del 50%, nonché giorni 20 nella misura del 25%.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato, in via equitativa, in attuali euro € 8.229,00 per postumi permanenti al 5%; euro € 3.737,50 per l'inabilità temporanea relativa); dunque l'importo globale in astratto riconoscibile al danneggiato è pari alla somma di euro 11.966,50 euro a titolo di danno non patrimoniale.
Non possono invece, essere risarciti i danni patrimoniali pari ad
557,65 euro per le spese mediche documentate ed euro 190,40 per le spese sostenute per la riparazione della bicicletta, in quanto gli attori hanno dedotto di agire “nella qualità di esercenti la potestà genitoriale”, e non “in proprio nella qualità di esercenti la potestà genitoriale”. Sul punto deve evidenziarsi che “in proprio e nella qualità di genitori per risarcimento danni" si riferisce alla possibilità per i genitori di agire in giudizio sia per i danni subiti personalmente (in proprio) sia per quelli subiti dai figli minori. La differenza chiave tra "in proprio e nella qualità di genitori" e "nella qualità" nel risarcimento danni sta nel tipo di diritto fatto valere: "in proprio" si riferisce al danno personale subito dai genitori (es. patrimoniale), mentre "nella qualità di genitori" si riferisce al danno subito dal figlio minorenne (biologico, esistenziale, morale), che i genitori chiedono di risarcire in sua rappresentanza legale. La prima formula agisce per un danno proprio, la seconda per un danno altrui (del figlio), pur essendo i genitori ad agire in giudizio per ottenerlo.
In definitiva il convenuto va condannato al pagamento CP_2 in favore degli attori della somma di € 5.983,25 oltre interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo.
10 Le competenze e spese del presente giudizio vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara la corresponsabilità del convenuto Comune e della minore in relazione ai Per_1 danni lamentati concernenti l'evento per cui è causa;
-accoglie la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti di e per l'effetto condanna il Controparte_3 CP_2 convenuto al pagamento in favore degli attori, della somma di
5.983,25 euro oltre interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna il al pagamento delle Controparte_2 competenze e spese processuali e che liquida in € 250,00 per spese ed € 5.077,00 per competenze, oltre IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avv. Virginia Ruggiero dichiaratasi antistataria;
-condanna la a tenere indenne di quanto il Controparte_3 pagherà agli attori. CP_2
Torre Annunziata, 8 dicembre 2025
il Giudice Onorario di Tribunale
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma
1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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