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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/07/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 841/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 841 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cervinara – opposizione
a decreto ingiuntivo - somministrazione, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Rho (MI), al Largo Metropolitana n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di appello, dall'Avv. Antonio
Esposito (C.F. ), con il quale è elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 in Montesarchio (BN), alla via Cervinara n. 37/D, presso lo studio dell'Avv.
Monica Marro;
APPELLANTE
E
(CF. ), nata il [...] a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Benevento (BN) e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gabriella Bongi (C.F.: , presso il CodiceFiscale_3 cui studio è elettivamente domiciliato in Montesarchio (BN), alla via San Rocco
n. 38;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha concluso riportandosi a tutti i propri R.G. n. 841/2020
atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per ingiunzione depositato in data 25 luglio 2017, l'odierna appellata ha adito il Giudice di Pace di Cervinara al fine di ottenere la condanna di
[...] alla consegna di copia del contratto relativo al rapporto di Parte_1 somministrazione di servizi di telefonia mobile (num. 3282934711), avendone interesse per contestare alla compagnia telefonica alcuni disservizi.
2. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 124/2017 del 7-10 agosto
2017, il Giudice di Pace di Cervinara ha accolto il ricorso e condannato a Pt_1 consegnare copia del contratto oltre al pagamento di € 181,50 per compensi (di cui € 21,50 per spese), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
3. Con atto di citazione in opposizione iscritta al n. 677/2017 R.G., la Parte_1 ha interposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, formulando, in
[...] via preliminare, istanza di riunione al presente giudizio del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 125/2017 instaurato da ed Parte_1 avente ad oggetto la consegna di altro contratto di somministrazione con la medesima ricorrente.
L'opponente ha, poi, eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, la nullità del ricorso monitorio per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., non avendo la ricorrente fornito sufficiente prova documentale ed avendo avanzato una pretesa generica, senza neppure specificare le modalità di conclusione del contratto di somministrazione ed il tipo di contratto di somministrazione stipulato (contratto in abbonamento, sim prepagata), l'inammissibilità della domanda monitoria per difetto di legittimazione passiva, in quanto la sim corrispondente al n. 3282934711 non risulta attiva nei sistemi e Parte_1
l'inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria, in quanto l'opposta avrebbe dovuto già essere in possesso della richiesta di documentata, siccome consegnata all'atto della richiesta di attivazione dell'utenza, laddove, R.G. n. 841/2020
per contro, egli aveva adito il giudice del monitorio per precostituirsi la prova della titolarità attiva nel futuro giudizio di risarcimento.
Ha aggiunto, in ogni caso, che alcuna richiesta di accesso agli atti ex art. 7
d.lgs. 196/2003 è mai pervenuta dall'utente e che, ad ogni buon conto, la Pt_1 ha pagato le spese a titolo di onorari della procedura monitoria e del precetto, le quali, in seguito alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, vanno restituite.
4. Sempre con ricorso per ingiunzione depositato in data 25 luglio 2017, l'odierna appellata ha adito il Giudice di Pace di Cervinara al fine di ottenere, altresì, la condanna di alla consegna di copia del contratto relativo ad un Parte_1 ulteriore rapporto di somministrazione di servizi di telefonia mobile (num.
3389241653), avendone interesse per contestare alla compagnia telefonica alcuni disservizi.
5. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 125/2017 del 7/10 agosto
2017, il Giudice di Pace di Cervinara ha accolto il ricorso e condannato a Pt_1 consegnare copia del contratto oltre al pagamento di € 181,50 per compensi (di cui € 21,50 per spese), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
6. Con atto di citazione in opposizione iscritta al n. 675/2017 R.G., la ha Pt_1 interposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da ed avente ad oggetto la consegna di Parte_1 copia di altro contratto di somministrazione asseritamente stipulato dalla medesima ricorrente.
L'opponente ha, poi, eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, la nullità del ricorso monitorio per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., non avendo il ricorrente fornito sufficiente prova documentale ed avendo avanzato una pretesa generica, senza neppure specificare le modalità di conclusione del contratto di somministrazione ed il tipo di contratto di somministrazione stipulato (contratto in abbonamento, sim prepagata) l'inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria, in quanto l'opposta avrebbe dovuto già essere in possesso della richiesta di documentata, siccome consegnata all'atto della richiesta di attivazione dell'utenza, laddove, per contro, egli aveva R.G. n. 841/2020
adito il giudice del monitorio per precostituirsi la prova della titolarità attiva nel futuro giudizio di risarcimento.
Ha aggiunto, in ogni caso, che ha riscontrato la richiesta da parte Pt_1 dell'utente, effettuata mediante difensore in data 14 giugno 2017, di accesso agli atti, ex art. 7 d. lgs. 196/2003, al fine di ottenere l'ostensione dei dati personali che la riguardavano, chiedendo al legale copia della procura difensiva o della delega, così come richiesto dall'art. 9 del d. lgs. 196/2003 e che, ad ogni buon conto, la ha pagato le spese a titolo di onorari della procedura Pt_1 monitoria e del precetto, le quali, in seguito alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, vanno restituite.
7. Disposta, all'udienza celebrata in data 12 febbraio 2018, la riunione al procedimento recante R.G. n. 675/2017 del procedimento n. 677/2017, le opposizioni a decreto ingiuntivo sono state rigettate dal Giudice di Pace di
Cervinara con la sentenza n. 205/2019 emessa in data 25 luglio 2019 e depositata il 05 agosto 2019, con cui il Giudice di prime cure ha confermato i decreti ingiuntivi nn. 124/2017 e 125/2017, con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite, quantificate in €.300,00, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
8. Con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2020, ha Parte_1 proposto appello avverso la suindicata sentenza, censurando la pronuncia per omessa statuizione sulla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alla sim rispondente al n. 3282934711 non attiva con Parte_1 né con l'allora né con l'allora Controparte_2 CP_3
Ha, altresì, censurato la decisione del primo Giudice per aver erroneamente ritenuto sussistente in capo a l'interesse ad agire ex art.100 Controparte_1
c.p.c., non avendo quest'ultima fornito alcuna prova circa il mancato possesso di un documento che normalmente viene consegnato al momento dell'attivazione della sim né tantomeno un concreto e reale interesse alla proposizione dell'azione volta ad ottenere il contratto, ben potendo dimostrare il rapporto intercorso tra le parti con molteplici ed ulteriori elementi. ha censurato, infine, la decisione del Giudice di primo grado per Parte_1
l'erronea statuizione in ordine al mancato rispetto della procedura di cui agli artt. 7 del d.lgs. 196/2003, ai fini della consegna della copia del contratto in assenza di una procura o di una delega dell'intestatario dell'utenza. L'appellante R.G. n. 841/2020
ha, dunque, concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, la riforma della sentenza di primo grado, con conseguenziale revoca dei decreti ingiuntivi, con condanna di parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti in esecuzione dei decreti ingiuntivi e della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio.
9. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05 ottobre 2020, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello in violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante specificato le parti di sentenza asseritamente meritevoli di riforma e non avendo fornito una diversa ricostruzione del fatto, i motivi per cui si assume violata la legge ed il nesso causale tra l'errore e le conseguenze dello stesso.
Nel merito, parte appellata ha dedotto di aver proposto la domanda monitoria per far valere il diritto ad una prestazione esistente ma inadempiuta e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è rappresentato dalla lesione, consistente nell'inadempimento.
Ha dedotto ancora, quanto alla eccepita violazione della procedura prevista dall'art.7 del D.lgs. 196/2003, che la richiesta inviata all'odierna parte appellante, peraltro, correttamente formulata con delega conferita dal difensore oralmente dall'utente, era volta ad ottenere copia del contratto del servizio telefonico ed è cosa ben diversa dai dati personali cui fa riferimento il legislatore nel D.lgs. 196/2003, non trattandosi di questioni di illecito trattamento di dati personali.
Ha aggiunto che del tutto inconferente si appalesa il richiamo alla normativa privacy e del tutto incomprensibile il diniego da parte della società telefonica, laddove il documento di cui si chiedeva la consegna conteneva dati quali la titolarità ad agire dell'utenza telefonica, il numero telefonico, il nominativo del sottoscrittore, indirizzo e codice fiscale, le firme apposte in calce a determinate clausole e la data di sottoscrizione, dati già tutti indicati nella missiva di richiesta, per cui non è dato di capire il motivo del diniego da parte della società telefonica ed il suo richiamo alla normativa sulla privacy.
L'appellata ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto e, nel merito, il rigetto del gravame con conferma della sentenza resa dal Giudice di Pace di
Cervinara (AV) n. 205 del 05 agosto 2019. Il tutto con vittoria di spese, diritti R.G. n. 841/2020
ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
10. Acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27 maggio
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
11. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
12. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da , essendo il gravame rispettoso dei dettami di cui Controparte_1 all'art. 342 cod. proc. civ..
Sul punto, non può non richiamarsi la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), in virtù della quale “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Orbene, l'eccezione formulata deve esser rigettata, atteso che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dalla stessa sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. Infatti, l'atto di appello risulta essere formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata. D'altronde, R.G. n. 841/2020
a conferma di ciò, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente nel merito, come emerge dalla sua comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha affrontato criticamente le diverse questioni prospettate dalla controparte.
13. Passando ad esaminare il merito della proposta impugnazione, l'appello è fondato e, deve, pertanto, trovare accoglimento sulla scorta delle motivazioni che seguono.
ha chiesto al Giudice di Pace di ingiungere a la Controparte_1 Parte_1 consegna dei due contratti di telefonia mobile stipulati inter partes.
Sul punto, si ricorda che il contratto di telefonia è un contratto a forma libera che può anche concludersi per via telefonica.
L'appellato, tuttavia, non ha allegato - né tanto meno provato - le modalità di conclusione dei contratti e, infatti, laddove questi ultimi fossero stati conclusi per iscritto, l'appellata avrebbe dovuto dedurre o che la copia dei documenti non le era mai stata consegnata o che non era più nella sua disponibilità indicandone i motivi.
Mentre, ove il contratto fosse stato concluso con modalità telefonica o in altro modo, l'appellata, previa allegazione della circostanza, avrebbe avuto diritto ad ottenere una copia della registrazione.
Peraltro, né il Codice del Consumo (d.lgs. 2005, n. 206) né il Codice della
Privacy contemplano il diritto sostanziale dell'utente a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico copia del contratto, come previsto nel Testo Unico Bancario
(art. 119 comma 4 d.lgs. 1993, n. 385).
Ciò posto, la decisione del primo Giudice deve esser riformata laddove ha ritenuto sussistente in capo a l'interesse ad agire rilevante ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.
È noto, infatti, che “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utilità effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia. In proposito, va ribadito il principio per cui l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazione di norme, se non in via R.G. n. 841/2020
incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (cfr: Cass. Civ. n.2057/2019).
Nel caso di specie, si legge nel ricorso monitorio che la copia dei contratti era necessaria per contestare dei disservizi e malfunzionamenti, genericamente indicati senza alcuna specificazione su natura, tempo ed entità.
Neppure nel corso del giudizio di primo grado e nella presente fase di appello le doglianze si sono concretizzate, ad esempio, in reclami, segnalazioni, ricorsi stragiudiziali, rimanendo di fatto dedotta, a sostegno dell'interesse ad agire, una generica lamentazione non tutelabile.
14. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento e, in riforma della sentenza di primo grado, le opposizioni a decreto ingiuntivo vanno accolte e, per l'effetto, i decreti ingiuntivi opposti nn.
124/2017 e 125/2017 devono essere revocati.
15. L'appellante ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado.
Il pagamento non risulta documentato ma, sul punto, occorre rilevare che la pretesa restitutoria, in ragione della riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolta nel senso che l'appellato deve essere condannato alla restituzione di ogni somma in favore dell'odierna appellante eventualmente corrisposta da in forza della sentenza di primo grado riformata Parte_1 nella presente sede.
La condanna alla restituzione deve essere, altresì, emessa, quanto alle spese di lite di primo grado, nei confronti del difensore dell'appellato, Avv. Gabriella
Bongi, dichiaratosi antistatario.
16. Occorre, infine, esaminare la richiesta dell'appellante, ex art. 52 d.lgs. 196/2003 per cui sia in ogni caso “apposta a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della società resistente riportati sulla sentenza o provvedimento”. R.G. n. 841/2020
Detta richiesta non risulta suffragata dall'indicazione delle ragioni per cui tale annotazione è richiesta, laddove la norma citata richiede l'indicazione di motivi legittimi. Né si ritiene della specie di dover attivare d'ufficio il detto potere, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del citato d.lgs. 196/2003 non essendo ravvisabili elementi che inducano a ritenere che la divulgazione possa pregiudicare la dignità
(o un diritto) dell'appellante. La richiesta pertanto non può essere accolta.
17. In ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 205/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Cervinara in data 25 luglio 2019 e depositata in data 05 agosto 2019, proposto da nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata n.
205/2019, resa dal Giudice di Pace di Cervinara, accoglie le opposizioni a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, revoca i decreti Parte_1 ingiuntivi nn. 124/2017 e 125/2017;
2) condanna l'appellata ed il suo procuratore antistatario, Avv. Controparte_1
Gabriella Bongi, alla restituzione di ogni somma in loro favore corrisposta da in esecuzione della sentenza di primo grado;
Parte_1
3) compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in data 08 luglio 2025
Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 841 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cervinara – opposizione
a decreto ingiuntivo - somministrazione, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Rho (MI), al Largo Metropolitana n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di appello, dall'Avv. Antonio
Esposito (C.F. ), con il quale è elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 in Montesarchio (BN), alla via Cervinara n. 37/D, presso lo studio dell'Avv.
Monica Marro;
APPELLANTE
E
(CF. ), nata il [...] a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Benevento (BN) e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gabriella Bongi (C.F.: , presso il CodiceFiscale_3 cui studio è elettivamente domiciliato in Montesarchio (BN), alla via San Rocco
n. 38;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha concluso riportandosi a tutti i propri R.G. n. 841/2020
atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per ingiunzione depositato in data 25 luglio 2017, l'odierna appellata ha adito il Giudice di Pace di Cervinara al fine di ottenere la condanna di
[...] alla consegna di copia del contratto relativo al rapporto di Parte_1 somministrazione di servizi di telefonia mobile (num. 3282934711), avendone interesse per contestare alla compagnia telefonica alcuni disservizi.
2. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 124/2017 del 7-10 agosto
2017, il Giudice di Pace di Cervinara ha accolto il ricorso e condannato a Pt_1 consegnare copia del contratto oltre al pagamento di € 181,50 per compensi (di cui € 21,50 per spese), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
3. Con atto di citazione in opposizione iscritta al n. 677/2017 R.G., la Parte_1 ha interposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, formulando, in
[...] via preliminare, istanza di riunione al presente giudizio del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 125/2017 instaurato da ed Parte_1 avente ad oggetto la consegna di altro contratto di somministrazione con la medesima ricorrente.
L'opponente ha, poi, eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, la nullità del ricorso monitorio per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., non avendo la ricorrente fornito sufficiente prova documentale ed avendo avanzato una pretesa generica, senza neppure specificare le modalità di conclusione del contratto di somministrazione ed il tipo di contratto di somministrazione stipulato (contratto in abbonamento, sim prepagata), l'inammissibilità della domanda monitoria per difetto di legittimazione passiva, in quanto la sim corrispondente al n. 3282934711 non risulta attiva nei sistemi e Parte_1
l'inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria, in quanto l'opposta avrebbe dovuto già essere in possesso della richiesta di documentata, siccome consegnata all'atto della richiesta di attivazione dell'utenza, laddove, R.G. n. 841/2020
per contro, egli aveva adito il giudice del monitorio per precostituirsi la prova della titolarità attiva nel futuro giudizio di risarcimento.
Ha aggiunto, in ogni caso, che alcuna richiesta di accesso agli atti ex art. 7
d.lgs. 196/2003 è mai pervenuta dall'utente e che, ad ogni buon conto, la Pt_1 ha pagato le spese a titolo di onorari della procedura monitoria e del precetto, le quali, in seguito alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, vanno restituite.
4. Sempre con ricorso per ingiunzione depositato in data 25 luglio 2017, l'odierna appellata ha adito il Giudice di Pace di Cervinara al fine di ottenere, altresì, la condanna di alla consegna di copia del contratto relativo ad un Parte_1 ulteriore rapporto di somministrazione di servizi di telefonia mobile (num.
3389241653), avendone interesse per contestare alla compagnia telefonica alcuni disservizi.
5. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 125/2017 del 7/10 agosto
2017, il Giudice di Pace di Cervinara ha accolto il ricorso e condannato a Pt_1 consegnare copia del contratto oltre al pagamento di € 181,50 per compensi (di cui € 21,50 per spese), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
6. Con atto di citazione in opposizione iscritta al n. 675/2017 R.G., la ha Pt_1 interposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da ed avente ad oggetto la consegna di Parte_1 copia di altro contratto di somministrazione asseritamente stipulato dalla medesima ricorrente.
L'opponente ha, poi, eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, la nullità del ricorso monitorio per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., non avendo il ricorrente fornito sufficiente prova documentale ed avendo avanzato una pretesa generica, senza neppure specificare le modalità di conclusione del contratto di somministrazione ed il tipo di contratto di somministrazione stipulato (contratto in abbonamento, sim prepagata) l'inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria, in quanto l'opposta avrebbe dovuto già essere in possesso della richiesta di documentata, siccome consegnata all'atto della richiesta di attivazione dell'utenza, laddove, per contro, egli aveva R.G. n. 841/2020
adito il giudice del monitorio per precostituirsi la prova della titolarità attiva nel futuro giudizio di risarcimento.
Ha aggiunto, in ogni caso, che ha riscontrato la richiesta da parte Pt_1 dell'utente, effettuata mediante difensore in data 14 giugno 2017, di accesso agli atti, ex art. 7 d. lgs. 196/2003, al fine di ottenere l'ostensione dei dati personali che la riguardavano, chiedendo al legale copia della procura difensiva o della delega, così come richiesto dall'art. 9 del d. lgs. 196/2003 e che, ad ogni buon conto, la ha pagato le spese a titolo di onorari della procedura Pt_1 monitoria e del precetto, le quali, in seguito alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, vanno restituite.
7. Disposta, all'udienza celebrata in data 12 febbraio 2018, la riunione al procedimento recante R.G. n. 675/2017 del procedimento n. 677/2017, le opposizioni a decreto ingiuntivo sono state rigettate dal Giudice di Pace di
Cervinara con la sentenza n. 205/2019 emessa in data 25 luglio 2019 e depositata il 05 agosto 2019, con cui il Giudice di prime cure ha confermato i decreti ingiuntivi nn. 124/2017 e 125/2017, con condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite, quantificate in €.300,00, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
8. Con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2020, ha Parte_1 proposto appello avverso la suindicata sentenza, censurando la pronuncia per omessa statuizione sulla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alla sim rispondente al n. 3282934711 non attiva con Parte_1 né con l'allora né con l'allora Controparte_2 CP_3
Ha, altresì, censurato la decisione del primo Giudice per aver erroneamente ritenuto sussistente in capo a l'interesse ad agire ex art.100 Controparte_1
c.p.c., non avendo quest'ultima fornito alcuna prova circa il mancato possesso di un documento che normalmente viene consegnato al momento dell'attivazione della sim né tantomeno un concreto e reale interesse alla proposizione dell'azione volta ad ottenere il contratto, ben potendo dimostrare il rapporto intercorso tra le parti con molteplici ed ulteriori elementi. ha censurato, infine, la decisione del Giudice di primo grado per Parte_1
l'erronea statuizione in ordine al mancato rispetto della procedura di cui agli artt. 7 del d.lgs. 196/2003, ai fini della consegna della copia del contratto in assenza di una procura o di una delega dell'intestatario dell'utenza. L'appellante R.G. n. 841/2020
ha, dunque, concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, la riforma della sentenza di primo grado, con conseguenziale revoca dei decreti ingiuntivi, con condanna di parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti in esecuzione dei decreti ingiuntivi e della sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio del doppio grado di giudizio.
9. Si è costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05 ottobre 2020, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello in violazione dell'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante specificato le parti di sentenza asseritamente meritevoli di riforma e non avendo fornito una diversa ricostruzione del fatto, i motivi per cui si assume violata la legge ed il nesso causale tra l'errore e le conseguenze dello stesso.
Nel merito, parte appellata ha dedotto di aver proposto la domanda monitoria per far valere il diritto ad una prestazione esistente ma inadempiuta e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è rappresentato dalla lesione, consistente nell'inadempimento.
Ha dedotto ancora, quanto alla eccepita violazione della procedura prevista dall'art.7 del D.lgs. 196/2003, che la richiesta inviata all'odierna parte appellante, peraltro, correttamente formulata con delega conferita dal difensore oralmente dall'utente, era volta ad ottenere copia del contratto del servizio telefonico ed è cosa ben diversa dai dati personali cui fa riferimento il legislatore nel D.lgs. 196/2003, non trattandosi di questioni di illecito trattamento di dati personali.
Ha aggiunto che del tutto inconferente si appalesa il richiamo alla normativa privacy e del tutto incomprensibile il diniego da parte della società telefonica, laddove il documento di cui si chiedeva la consegna conteneva dati quali la titolarità ad agire dell'utenza telefonica, il numero telefonico, il nominativo del sottoscrittore, indirizzo e codice fiscale, le firme apposte in calce a determinate clausole e la data di sottoscrizione, dati già tutti indicati nella missiva di richiesta, per cui non è dato di capire il motivo del diniego da parte della società telefonica ed il suo richiamo alla normativa sulla privacy.
L'appellata ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto e, nel merito, il rigetto del gravame con conferma della sentenza resa dal Giudice di Pace di
Cervinara (AV) n. 205 del 05 agosto 2019. Il tutto con vittoria di spese, diritti R.G. n. 841/2020
ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
10. Acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27 maggio
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
11. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
12. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da , essendo il gravame rispettoso dei dettami di cui Controparte_1 all'art. 342 cod. proc. civ..
Sul punto, non può non richiamarsi la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (n. 27199/2017), in virtù della quale “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Orbene, l'eccezione formulata deve esser rigettata, atteso che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dalla stessa sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. Infatti, l'atto di appello risulta essere formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata. D'altronde, R.G. n. 841/2020
a conferma di ciò, l'appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente nel merito, come emerge dalla sua comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha affrontato criticamente le diverse questioni prospettate dalla controparte.
13. Passando ad esaminare il merito della proposta impugnazione, l'appello è fondato e, deve, pertanto, trovare accoglimento sulla scorta delle motivazioni che seguono.
ha chiesto al Giudice di Pace di ingiungere a la Controparte_1 Parte_1 consegna dei due contratti di telefonia mobile stipulati inter partes.
Sul punto, si ricorda che il contratto di telefonia è un contratto a forma libera che può anche concludersi per via telefonica.
L'appellato, tuttavia, non ha allegato - né tanto meno provato - le modalità di conclusione dei contratti e, infatti, laddove questi ultimi fossero stati conclusi per iscritto, l'appellata avrebbe dovuto dedurre o che la copia dei documenti non le era mai stata consegnata o che non era più nella sua disponibilità indicandone i motivi.
Mentre, ove il contratto fosse stato concluso con modalità telefonica o in altro modo, l'appellata, previa allegazione della circostanza, avrebbe avuto diritto ad ottenere una copia della registrazione.
Peraltro, né il Codice del Consumo (d.lgs. 2005, n. 206) né il Codice della
Privacy contemplano il diritto sostanziale dell'utente a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico copia del contratto, come previsto nel Testo Unico Bancario
(art. 119 comma 4 d.lgs. 1993, n. 385).
Ciò posto, la decisione del primo Giudice deve esser riformata laddove ha ritenuto sussistente in capo a l'interesse ad agire rilevante ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c.
È noto, infatti, che “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utilità effettiva in capo a chi si rivolge alla giustizia. In proposito, va ribadito il principio per cui l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazione di norme, se non in via R.G. n. 841/2020
incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (cfr: Cass. Civ. n.2057/2019).
Nel caso di specie, si legge nel ricorso monitorio che la copia dei contratti era necessaria per contestare dei disservizi e malfunzionamenti, genericamente indicati senza alcuna specificazione su natura, tempo ed entità.
Neppure nel corso del giudizio di primo grado e nella presente fase di appello le doglianze si sono concretizzate, ad esempio, in reclami, segnalazioni, ricorsi stragiudiziali, rimanendo di fatto dedotta, a sostegno dell'interesse ad agire, una generica lamentazione non tutelabile.
14. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento e, in riforma della sentenza di primo grado, le opposizioni a decreto ingiuntivo vanno accolte e, per l'effetto, i decreti ingiuntivi opposti nn.
124/2017 e 125/2017 devono essere revocati.
15. L'appellante ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado.
Il pagamento non risulta documentato ma, sul punto, occorre rilevare che la pretesa restitutoria, in ragione della riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolta nel senso che l'appellato deve essere condannato alla restituzione di ogni somma in favore dell'odierna appellante eventualmente corrisposta da in forza della sentenza di primo grado riformata Parte_1 nella presente sede.
La condanna alla restituzione deve essere, altresì, emessa, quanto alle spese di lite di primo grado, nei confronti del difensore dell'appellato, Avv. Gabriella
Bongi, dichiaratosi antistatario.
16. Occorre, infine, esaminare la richiesta dell'appellante, ex art. 52 d.lgs. 196/2003 per cui sia in ogni caso “apposta a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della società resistente riportati sulla sentenza o provvedimento”. R.G. n. 841/2020
Detta richiesta non risulta suffragata dall'indicazione delle ragioni per cui tale annotazione è richiesta, laddove la norma citata richiede l'indicazione di motivi legittimi. Né si ritiene della specie di dover attivare d'ufficio il detto potere, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del citato d.lgs. 196/2003 non essendo ravvisabili elementi che inducano a ritenere che la divulgazione possa pregiudicare la dignità
(o un diritto) dell'appellante. La richiesta pertanto non può essere accolta.
17. In ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. tra le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 205/2019, emessa dal Giudice di Pace di
Cervinara in data 25 luglio 2019 e depositata in data 05 agosto 2019, proposto da nei confronti di , disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata n.
205/2019, resa dal Giudice di Pace di Cervinara, accoglie le opposizioni a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, revoca i decreti Parte_1 ingiuntivi nn. 124/2017 e 125/2017;
2) condanna l'appellata ed il suo procuratore antistatario, Avv. Controparte_1
Gabriella Bongi, alla restituzione di ogni somma in loro favore corrisposta da in esecuzione della sentenza di primo grado;
Parte_1
3) compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in data 08 luglio 2025
Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani