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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/10/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.
IU BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 843/2025 R.G. promossa in grado di appello da
. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Tropea, elettivamente domiciliati presso lo
Studio del difensore, sito in Vigonza (PD) via Germania n. 7/2, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- appellante - contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura, in Venezia, San
Marco n. 63, Palazzo Reale;
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 331/2024 del Giudice di Pace di Rovigo (R.G.
1985/2024) pubblicata il 16.12.2024
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
1 “Nel merito in via principale per i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza appellata - Riconoscere la competenza a decidere circa il merito del verbale di accertamento il Giudice di Pace di e per l'effetto, riconosciuta la fondatezza CP_2
del gravame, annullare l'opposto verbale di accertamento e il fermo amministrativo;
In via subordinata - Nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse riconoscere
l'incompetenza del Giudice di Pace di Rovigo in ordine al merito del verbale di accertamento, per i motivi in narrativa riconoscere l'illegittimità del fermo amministrativo con conseguente annullamento dello stesso. In ogni caso: - condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con espressa riserva di agire, all'esito, per la refusione di quanto indebitamente corrisposto”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'ecc.mo Tribunale: - dichiarare l'irritualità dell'appello, come argomentato in parte motiva;
- in ogni caso, rigettare l'appello poiché infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con la sentenza n. 331/2024, depositata in Cancelleria il 16.12.2024 (n.
1985/2024 R.G.) il Giudice di Pace di ha dichiarato l'inammissibilità del CP_2
ricorso presentato da . P.K. quanto al verbale di accertamento n. PTR Parte_1
2199009218 del 30.4.2024 ed il rigetto del ricorso quanto al fermo amministrativo e compensate tra le parti le spese del giudizio.
La vicenda trae origine dall'opposizione al verbale di accertamento n. PTR
2199009218 del 30.4.2024 della Polizia Stradale di Rovigo con il quale è stata contestata al conducente del mezzo in solido con il proprietario Parte_2 [...]
. P.K., la violazione dell'art. 44 comma 2 e 3 e dell'art. 46 comma 1 e 2 Parte_1
della L. 298/1974 poiché il convoglio immatricolato in Kosovo circolava in territorio italiano effettuando un trasporto internazionale di cose in conto terzi di destinazione tra gli stati Italia -Kosovo munito di autorizzazione a viaggio ritenuta non valida in
2 quanto ne violava le limitazioni in essa indicate, ovvero “valida per veicolo ecologico minimo euro 5 accompagnata da certificato tipo CEMT per le emissioni inquinanti del veicolo a motore” in particolare non era in grado di esibire il certificato di conformità tecnica ed alle norme di sicurezza inerente il veicolo trattore stradale.
Con il predetto verbale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di €
4.130,00.
La società si opponeva anche al disposto fermo amministrativo del Parte_1
veicolo per il periodo di tre mesi, quale sanzione accessoria conseguente alla predetta violazione, chiedendone la restituzione.
La si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso, perché il verbale di accertamento non sarebbe direttamente impugnabile avanti l'autorità giurisdizionale e l'infondatezza del ricorso avverso il verbale di fermo amministrativo.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.5.2025 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 331/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, articolando tre motivi di appello.
Con il primo motivo ha lamentato che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare la propria incompetenza a decidere il merito del verbale di accertamento oggetto di opposizione, affermando l'impossibilità di proporre opposizione immediata all'autorità giudiziaria per il verbale di contestazione di violazione dell'art. 46 della l.
298/1974, anziché mediante ricorso al prefetto, trattandosi di atto avente natura procedimentale (art. 18 L. 689/1981), dovendo invece ritenersi ammesso alternativamente il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace competente per territorio.
Con il secondo motivo l'appellante ha denunciato la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., per avere il Giudice di Pace negato giustizia, dichiarando l'inammissibilità del ricorso avverso il verbale di accertamento, omettendo di considerare che, dal modulo di verbale medesimo, emergeva la possibilità di impugnare il verbale alternativamente davanti al Prefetto o al Giudice di Pace e,
3 comunque, non risultando dalla documentazione che il ricorso avverso la sanzione principale dovesse essere proposto esclusivamente al Prefetto.
Lamentava la consegna al trasgressore e alla di documentazione Parte_1
contraddittoria, nella quale da un lato si indicava la competenza alternativa Giudice di
Pace/Prefetto e dall'altra la competenza esclusiva del Prefetto, circostanza tale da ingenerare dubbi sulla competenza per un eventuale ricorso.
Inoltre, deduceva la impossibilità di comprendere con sufficiente chiarezza quanto riportato nel verbale e nei relativi allegati, essendo redatti solo in lingua italiana ed essendo una società del Kosovo, compromettendo il suo diritto di Parte_1
difesa.
Infine, evidenziava che, anche in ipotesi di correttezza della sentenza impugnata, il contenuto del verbale in punto di impugnazione era tale da trarre in errore qualsiasi ricorrente intenzionato a difendersi in proprio, come peraltro si è difesa la società appellante.
Con il terzo motivo censurava la motivazione del primo Giudice, Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della violazione contestata, in quanto l'autotrasportatore non era in grado di esibire agli agenti il certificato “CEMT relativo alle emissioni inquinanti del veicolo a motore”, deducendo l'inesistenza di una condotta colpevole, atteso che lo stato del Kosovonon risulterebbe parte dell'accorto
CEMT e, pertanto, la società era oggettivamente impossibilitata ad esibire la predetta documentazione.
Infine, dava atto di aver pagato la sanzione pecuniaria irrogata nella misura di €
4.130,00 e corrisposto € 4.989,00 al fine di ottenere il rilascio del mezzo sottoposto a fermo amministrativo.
Parte appellante ha chiesto quindi, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, in via principale, l'annullamento del verbale di accertamento e del fermo amministrativo, previo riconoscimento della competenza del giudice adito a conoscere il merito del verbale di accertamento e, in subordine, in ipotesi di riconoscimento
4 dell'incompetenza del Giudice di Pace in ordine al merito del verbale di accertamento, riconoscere l'illegittimità del fermo amministrativo, con conseguente annullamento.
La si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
dello Stato, deducendo l'irritualità dell'appello, perché erroneamente proposto con atto di citazione anziché nelle forme previste dall'art. 6 e ss. d.lgs. 150/2011, la nullità della notifica dell'atto introduttivo, in quanto effettuata presso l Controparte_3
in violazione dell'art. 11 R.D. 1611/1933 e, nel merito, contestando la
[...]
fondatezza dei motivi di appello, ribadendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso il verbale di contestazione.
La causa è stata istruita in via documentale, discussa e trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 24.9.2025.
In diritto
L'appello non può essere accolto.
Preliminarmente, l'eccezione di irrituale proposizione del gravame, in quanto introdotto con atto di citazione, anziché nelle forme del rito del lavoro, ai sensi del d.lgs. 150/2011, non è fondata, atteso che il caso di specie non rientra in alcuna delle ipotesi disciplinate dal decreto legislativo citato.
In ogni caso, come noto, l'erroneità del rito non è causa di nullità del processo e, in ordine alla tempestività della proposizione, deve aversi riguardo alla data dell'iscrizione a ruolo, che, nel caso di specie, è avvenuta in data 22.05.2025, quindi entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 16.12.2024.
Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica, effettuata presso l e non presso all'Avvocatura di Controparte_3
Contr Stato competente, atteso che l si è comunque costituito e ha svolto le proprie difese, sicché qualunque vizio appare sanato per raggiungimento dello scopo.
Per il resto, va sicuramente affermata l'ammissibilità dell'impugnazione immediata al Giudice di Pace avverso le sanzioni di cui all'art. 46 della L. 298/1974, non essendo necessario attendere l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia, contro la quale poi proporre rituale ricorso ex art. 22 L. 689/1981.
5 La tesi della , si fonda sul fatto che la suddetta disposizione al CP_5
comma 2 rinvia espressamente, quanto alle impugnazioni, alla disciplina di cui al Capo
I, Sezione II del Titolo VI del Codice della Strada, che all'art. 214, relativo alla sanzione accessoria del fermo, rinvia all'art. 203.
Tale disposizione prevede dunque che “il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore”.
Sempre in tesi dell'appellata, tale disciplina sarebbe anche coerente con il fatto che la possibilità di proporre ricorso immediato al Giudice di Pace, in alternativa al ricorso al Prefetto, sarebbe data solo per le sanzioni connesse a violazioni al Codice della Strada, non per le sanzioni connesse ad altro genere di violazione amministrativa, rispetto a cui la disciplina di riferimento è la L. 689/1981.
Nel caso di specie non sarebbe appunto contestata una violazione di norme dettate dal Codice della Strada per la circolazione stradale.
Va detto che in tal senso si è anche di recente espressa la giurisprudenza di legittimità: “L'art. 46 della l. n. 298 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 507 del
1999, nel richiamare, ai fini della individuazione della disciplina applicabile all'impugnativa del verbale di contestazione con sanzione pecuniaria per l'esecuzione senza licenza o autorizzazione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del d.lgs. n. 285 del 1992, determina
l'applicabilità, per richiamo, dell'art. 214 codice della strada (che prevede il ricorso al Prefetto), anziché dell'art. 204 bis (che prevede l'alternatività tra opposizione al
Prefetto e ricorso all'autorità giudiziaria), sicchè il ricorso eventualmente proposto al giudice di pace si rivela inammissibile” (cfr Cass. 20906/2021).
Si ritiene tuttavia che tale orientamento non possa essere seguito, pena un gravissimo pregiudizio al diritto di difesa del trasgressore, che, di fatto, si vedrebbe sostanzialmente privato dell'eventuale effetto utile dell'opposizione.
6 Infatti, se si ritiene che l'unica modalità di reazione possibile per il trasgressore sia il ricorso gerarchico al Prefetto, è del tutto evidente che ne rimarrebbe frustrato l'effetto utile del ricorso stesso, in quanto, in attesa della pronuncia del Prefetto, il fermo permarrebbe e, verosimilmente, trascorrerebbe anche il termine della sua efficacia, dalla legge fissato in tre mesi, mentre il ricorso immediato al Giudice di Pace consentirebbe quanto meno di instare per un provvedimento cautelare.
Del resto, non è di ostacolo all'ammissibilità del ricorso immediato al Giudice di
Pace la formulazione letterale dell'art. 46 della L. 298/1974, che, come detto, rinvia per le impugnazioni al Capo I, Titolo II, Sezione VI del Codice della Strada, segnatamente, quanto al fermo, all'art. 214.
Infatti, è bensì vero che tale disposizione rinvia a sua volta, per l'impugnazione del fermo amministrativo, all'art. 203 del Codice della Strada, che, come visto, prevede come unica modalità di reazione il ricorso gerarchico al Prefetto e solo in un secondo momento, dopo la conclusione della fase amministrativa, il ricorso all'autorità giudiziaria contro l'ordinanza-ingiunzione.
Tuttavia, un'interpretazione letterale non tiene conto del fatto che, nel 1974, all'epoca dell'entrata in vigore della L. 298/1974, la possibilità di proporre alternativamente e immediatamente il ricorso al Prefetto e/o il ricorso al Giudice di
Pace non esisteva ancora, in quanto l'art. 204 bis del Codice della Strada, che tale facoltà attribuisce, è stato introdotto solo successivamente, con D.L. 151/2003.
E' quindi la successione delle leggi nel tempo a rendere evidente che, dal 2003 in poi, il rinvio che l'art. 214 del Codice della Strada fa all'art. 203 deve intendersi come esteso anche all'art. 204 bis, che completa il sistema di tutele del trasgressore, anche perché tale interpretazione è l'unica che, come detto, consentendo il ricorso immediato all'autorità giudiziaria, rende effettiva la tutela del trasgressore, in particolare per ciò che concerne il provvedimento di fermo, che, a differenza della sanzione pecuniaria, viene applicato immediatamente, essendo fin da subito al trasgressore impedito di circolare, pur nelle more dei tempi di definizione del procedimento gerarchico, frustrando le aspettative ad una effettiva tutela.
7 Nel senso di una ammissibilità del ricorso immediato all'autorità giudiziaria, quanto meno con riferimento al fermo, è del resto anche una risalente pronuncia, che ritiene infatti applicabile anche l'art. 204 bis del Codice della Strada.
Si legge infatti che: “È ammissibile l'impugnazione davanti al giudice di pace del verbale di contestazione per violazione dell'articolo 46 della legge 6 giugno 1974
n.298 (autotrasporto) con conseguenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Infatti, il testo di tale articolo, come modificato dal
d.lgs. 30 dicembre 1999 n.507 - titolo III° riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale, articolo 18, secondo comma - stabilisce espressamente che vanno osservate, quanto meno in ordine al "fermo", le norme di cui al capo I° sezione
II° del titolo VI° cod. strada che, all'articolo 214, comma quarto, prevede il ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203 stesso codice, proponibile, in alternativa, al giudice di pace ai sensi dell'articolo 205 cod. strada” (cfr Cass. 17028/2007).
Tale interpretazione, si ribadisce, è l'unica che garantisce una effettiva tutela contro il fermo amministrativo ed è altresì coerente con un'interpretazione sistematica delle norme, che tenga conto della loro successione temporale.
Ciò posto, venendo al merito, risulta altresì evidente come le sanzioni siano state applicate in modo legittimo.
Alla è stato contestato di violare le limitazioni all'autorizzazione di Parte_1
viaggio, che era stata rilasciata ed era valida per veicolo euro 5 e accompagnata da certificato CEMT), non essendo in grado di esibire il certificato di conformità tecnica del mezzo o carta/libretto di circolazione.
Ebbene, è bensì vero che il Kosovo non aderisce al CEMT e, quindi, non è neppure richiesto propriamente un modulo CEMT per effettuare trasporti internazionali.
8 Nel caso di specie, però, non è contestato al trasgressore di non poter esibire modulo CEMT di autorizzazione al trasporto internazionale, ma più semplicemente di non poter esibire la carta di circolazione, atta a dimostrare la conformità del mezzo all'autorizzazione rilasciata dal paese di origine, ossia il Kosovo.
I rapporti tra Italia e Kosovo in materia di trasporti internazionali sono regolati da un accordo bilaterale (prodotto dall'appellante) che, in buona sostanza, si basa sul reciproco riconoscimento delle immatricolazioni e autorizzazioni rilasciate dalle rispettive autorità interne competenti.
Non è noto e non interessa il motivo per cui le autorità interne del Kosovo abbiano rilasciato una autorizzazione valida per veicolo euro 5 e accompagnata da certificato
“tipo CEMT”, essendo evidente che il giudice italiano non ha potere di sindacare gli atti amministrativi di un altro Stato.
Del resto a ben vedere l'autorizzazione non richiede propriamente il possesso di un certificato CEMT, ma “tipo CEMT”, sicchè non può escludersi che, pur non aderendo il Kosovo alla Conférence Européenne des Ministres des Transports, lo stesso abbia deciso di uniformarsi spontaneamente a tutta o parte della regolamentazione prodotta da tale Conferenza, in vista di un successivo ingresso o al fine di una maggiore integrazione, come non di rado avviene.
Ciò che conta è solo e unicamente che aveva un'autorizzazione Pt_1
legittimamente rilasciata dallo Stato di competenza, che poneva certe limitazioni per l'effettuazione dei trasporti, e che la stessa non era in grado di esibire documentazione
(carta di circolazione) in grado di attestare il rispetto delle limitazioni stesse.
Questa e solo questa è la contestazione effettuata ed è perfettamente legittima.
L'appello va dunque respinto.
Data la complessità della vicenda, sia in rito che nel merito, e tenuto conto che il ricorso era originariamente proposto personalmente dalla parte interessata, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
9 Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
-rigetta l'appello proposto da P.K. e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza n. 331/2024 del Giudice di Pace di Rovigo pubblicata il 16.12.2024, nel procedimento n. 1985/2024 R.G.;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello,
a norma dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Rovigo, lì 17.10.2025
Il Giudice
IU BO
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.
IU BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 843/2025 R.G. promossa in grado di appello da
. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Tropea, elettivamente domiciliati presso lo
Studio del difensore, sito in Vigonza (PD) via Germania n. 7/2, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- appellante - contro
(C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura, in Venezia, San
Marco n. 63, Palazzo Reale;
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 331/2024 del Giudice di Pace di Rovigo (R.G.
1985/2024) pubblicata il 16.12.2024
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
1 “Nel merito in via principale per i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza appellata - Riconoscere la competenza a decidere circa il merito del verbale di accertamento il Giudice di Pace di e per l'effetto, riconosciuta la fondatezza CP_2
del gravame, annullare l'opposto verbale di accertamento e il fermo amministrativo;
In via subordinata - Nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse riconoscere
l'incompetenza del Giudice di Pace di Rovigo in ordine al merito del verbale di accertamento, per i motivi in narrativa riconoscere l'illegittimità del fermo amministrativo con conseguente annullamento dello stesso. In ogni caso: - condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con espressa riserva di agire, all'esito, per la refusione di quanto indebitamente corrisposto”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'ecc.mo Tribunale: - dichiarare l'irritualità dell'appello, come argomentato in parte motiva;
- in ogni caso, rigettare l'appello poiché infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con la sentenza n. 331/2024, depositata in Cancelleria il 16.12.2024 (n.
1985/2024 R.G.) il Giudice di Pace di ha dichiarato l'inammissibilità del CP_2
ricorso presentato da . P.K. quanto al verbale di accertamento n. PTR Parte_1
2199009218 del 30.4.2024 ed il rigetto del ricorso quanto al fermo amministrativo e compensate tra le parti le spese del giudizio.
La vicenda trae origine dall'opposizione al verbale di accertamento n. PTR
2199009218 del 30.4.2024 della Polizia Stradale di Rovigo con il quale è stata contestata al conducente del mezzo in solido con il proprietario Parte_2 [...]
. P.K., la violazione dell'art. 44 comma 2 e 3 e dell'art. 46 comma 1 e 2 Parte_1
della L. 298/1974 poiché il convoglio immatricolato in Kosovo circolava in territorio italiano effettuando un trasporto internazionale di cose in conto terzi di destinazione tra gli stati Italia -Kosovo munito di autorizzazione a viaggio ritenuta non valida in
2 quanto ne violava le limitazioni in essa indicate, ovvero “valida per veicolo ecologico minimo euro 5 accompagnata da certificato tipo CEMT per le emissioni inquinanti del veicolo a motore” in particolare non era in grado di esibire il certificato di conformità tecnica ed alle norme di sicurezza inerente il veicolo trattore stradale.
Con il predetto verbale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di €
4.130,00.
La società si opponeva anche al disposto fermo amministrativo del Parte_1
veicolo per il periodo di tre mesi, quale sanzione accessoria conseguente alla predetta violazione, chiedendone la restituzione.
La si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso, perché il verbale di accertamento non sarebbe direttamente impugnabile avanti l'autorità giurisdizionale e l'infondatezza del ricorso avverso il verbale di fermo amministrativo.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.5.2025 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 331/2024 del Giudice di Pace di Rovigo, articolando tre motivi di appello.
Con il primo motivo ha lamentato che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare la propria incompetenza a decidere il merito del verbale di accertamento oggetto di opposizione, affermando l'impossibilità di proporre opposizione immediata all'autorità giudiziaria per il verbale di contestazione di violazione dell'art. 46 della l.
298/1974, anziché mediante ricorso al prefetto, trattandosi di atto avente natura procedimentale (art. 18 L. 689/1981), dovendo invece ritenersi ammesso alternativamente il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace competente per territorio.
Con il secondo motivo l'appellante ha denunciato la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., per avere il Giudice di Pace negato giustizia, dichiarando l'inammissibilità del ricorso avverso il verbale di accertamento, omettendo di considerare che, dal modulo di verbale medesimo, emergeva la possibilità di impugnare il verbale alternativamente davanti al Prefetto o al Giudice di Pace e,
3 comunque, non risultando dalla documentazione che il ricorso avverso la sanzione principale dovesse essere proposto esclusivamente al Prefetto.
Lamentava la consegna al trasgressore e alla di documentazione Parte_1
contraddittoria, nella quale da un lato si indicava la competenza alternativa Giudice di
Pace/Prefetto e dall'altra la competenza esclusiva del Prefetto, circostanza tale da ingenerare dubbi sulla competenza per un eventuale ricorso.
Inoltre, deduceva la impossibilità di comprendere con sufficiente chiarezza quanto riportato nel verbale e nei relativi allegati, essendo redatti solo in lingua italiana ed essendo una società del Kosovo, compromettendo il suo diritto di Parte_1
difesa.
Infine, evidenziava che, anche in ipotesi di correttezza della sentenza impugnata, il contenuto del verbale in punto di impugnazione era tale da trarre in errore qualsiasi ricorrente intenzionato a difendersi in proprio, come peraltro si è difesa la società appellante.
Con il terzo motivo censurava la motivazione del primo Giudice, Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza della violazione contestata, in quanto l'autotrasportatore non era in grado di esibire agli agenti il certificato “CEMT relativo alle emissioni inquinanti del veicolo a motore”, deducendo l'inesistenza di una condotta colpevole, atteso che lo stato del Kosovonon risulterebbe parte dell'accorto
CEMT e, pertanto, la società era oggettivamente impossibilitata ad esibire la predetta documentazione.
Infine, dava atto di aver pagato la sanzione pecuniaria irrogata nella misura di €
4.130,00 e corrisposto € 4.989,00 al fine di ottenere il rilascio del mezzo sottoposto a fermo amministrativo.
Parte appellante ha chiesto quindi, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, in via principale, l'annullamento del verbale di accertamento e del fermo amministrativo, previo riconoscimento della competenza del giudice adito a conoscere il merito del verbale di accertamento e, in subordine, in ipotesi di riconoscimento
4 dell'incompetenza del Giudice di Pace in ordine al merito del verbale di accertamento, riconoscere l'illegittimità del fermo amministrativo, con conseguente annullamento.
La si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
dello Stato, deducendo l'irritualità dell'appello, perché erroneamente proposto con atto di citazione anziché nelle forme previste dall'art. 6 e ss. d.lgs. 150/2011, la nullità della notifica dell'atto introduttivo, in quanto effettuata presso l Controparte_3
in violazione dell'art. 11 R.D. 1611/1933 e, nel merito, contestando la
[...]
fondatezza dei motivi di appello, ribadendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso il verbale di contestazione.
La causa è stata istruita in via documentale, discussa e trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 24.9.2025.
In diritto
L'appello non può essere accolto.
Preliminarmente, l'eccezione di irrituale proposizione del gravame, in quanto introdotto con atto di citazione, anziché nelle forme del rito del lavoro, ai sensi del d.lgs. 150/2011, non è fondata, atteso che il caso di specie non rientra in alcuna delle ipotesi disciplinate dal decreto legislativo citato.
In ogni caso, come noto, l'erroneità del rito non è causa di nullità del processo e, in ordine alla tempestività della proposizione, deve aversi riguardo alla data dell'iscrizione a ruolo, che, nel caso di specie, è avvenuta in data 22.05.2025, quindi entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 16.12.2024.
Ancora, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica, effettuata presso l e non presso all'Avvocatura di Controparte_3
Contr Stato competente, atteso che l si è comunque costituito e ha svolto le proprie difese, sicché qualunque vizio appare sanato per raggiungimento dello scopo.
Per il resto, va sicuramente affermata l'ammissibilità dell'impugnazione immediata al Giudice di Pace avverso le sanzioni di cui all'art. 46 della L. 298/1974, non essendo necessario attendere l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia, contro la quale poi proporre rituale ricorso ex art. 22 L. 689/1981.
5 La tesi della , si fonda sul fatto che la suddetta disposizione al CP_5
comma 2 rinvia espressamente, quanto alle impugnazioni, alla disciplina di cui al Capo
I, Sezione II del Titolo VI del Codice della Strada, che all'art. 214, relativo alla sanzione accessoria del fermo, rinvia all'art. 203.
Tale disposizione prevede dunque che “il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore”.
Sempre in tesi dell'appellata, tale disciplina sarebbe anche coerente con il fatto che la possibilità di proporre ricorso immediato al Giudice di Pace, in alternativa al ricorso al Prefetto, sarebbe data solo per le sanzioni connesse a violazioni al Codice della Strada, non per le sanzioni connesse ad altro genere di violazione amministrativa, rispetto a cui la disciplina di riferimento è la L. 689/1981.
Nel caso di specie non sarebbe appunto contestata una violazione di norme dettate dal Codice della Strada per la circolazione stradale.
Va detto che in tal senso si è anche di recente espressa la giurisprudenza di legittimità: “L'art. 46 della l. n. 298 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 507 del
1999, nel richiamare, ai fini della individuazione della disciplina applicabile all'impugnativa del verbale di contestazione con sanzione pecuniaria per l'esecuzione senza licenza o autorizzazione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del d.lgs. n. 285 del 1992, determina
l'applicabilità, per richiamo, dell'art. 214 codice della strada (che prevede il ricorso al Prefetto), anziché dell'art. 204 bis (che prevede l'alternatività tra opposizione al
Prefetto e ricorso all'autorità giudiziaria), sicchè il ricorso eventualmente proposto al giudice di pace si rivela inammissibile” (cfr Cass. 20906/2021).
Si ritiene tuttavia che tale orientamento non possa essere seguito, pena un gravissimo pregiudizio al diritto di difesa del trasgressore, che, di fatto, si vedrebbe sostanzialmente privato dell'eventuale effetto utile dell'opposizione.
6 Infatti, se si ritiene che l'unica modalità di reazione possibile per il trasgressore sia il ricorso gerarchico al Prefetto, è del tutto evidente che ne rimarrebbe frustrato l'effetto utile del ricorso stesso, in quanto, in attesa della pronuncia del Prefetto, il fermo permarrebbe e, verosimilmente, trascorrerebbe anche il termine della sua efficacia, dalla legge fissato in tre mesi, mentre il ricorso immediato al Giudice di Pace consentirebbe quanto meno di instare per un provvedimento cautelare.
Del resto, non è di ostacolo all'ammissibilità del ricorso immediato al Giudice di
Pace la formulazione letterale dell'art. 46 della L. 298/1974, che, come detto, rinvia per le impugnazioni al Capo I, Titolo II, Sezione VI del Codice della Strada, segnatamente, quanto al fermo, all'art. 214.
Infatti, è bensì vero che tale disposizione rinvia a sua volta, per l'impugnazione del fermo amministrativo, all'art. 203 del Codice della Strada, che, come visto, prevede come unica modalità di reazione il ricorso gerarchico al Prefetto e solo in un secondo momento, dopo la conclusione della fase amministrativa, il ricorso all'autorità giudiziaria contro l'ordinanza-ingiunzione.
Tuttavia, un'interpretazione letterale non tiene conto del fatto che, nel 1974, all'epoca dell'entrata in vigore della L. 298/1974, la possibilità di proporre alternativamente e immediatamente il ricorso al Prefetto e/o il ricorso al Giudice di
Pace non esisteva ancora, in quanto l'art. 204 bis del Codice della Strada, che tale facoltà attribuisce, è stato introdotto solo successivamente, con D.L. 151/2003.
E' quindi la successione delle leggi nel tempo a rendere evidente che, dal 2003 in poi, il rinvio che l'art. 214 del Codice della Strada fa all'art. 203 deve intendersi come esteso anche all'art. 204 bis, che completa il sistema di tutele del trasgressore, anche perché tale interpretazione è l'unica che, come detto, consentendo il ricorso immediato all'autorità giudiziaria, rende effettiva la tutela del trasgressore, in particolare per ciò che concerne il provvedimento di fermo, che, a differenza della sanzione pecuniaria, viene applicato immediatamente, essendo fin da subito al trasgressore impedito di circolare, pur nelle more dei tempi di definizione del procedimento gerarchico, frustrando le aspettative ad una effettiva tutela.
7 Nel senso di una ammissibilità del ricorso immediato all'autorità giudiziaria, quanto meno con riferimento al fermo, è del resto anche una risalente pronuncia, che ritiene infatti applicabile anche l'art. 204 bis del Codice della Strada.
Si legge infatti che: “È ammissibile l'impugnazione davanti al giudice di pace del verbale di contestazione per violazione dell'articolo 46 della legge 6 giugno 1974
n.298 (autotrasporto) con conseguenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Infatti, il testo di tale articolo, come modificato dal
d.lgs. 30 dicembre 1999 n.507 - titolo III° riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale, articolo 18, secondo comma - stabilisce espressamente che vanno osservate, quanto meno in ordine al "fermo", le norme di cui al capo I° sezione
II° del titolo VI° cod. strada che, all'articolo 214, comma quarto, prevede il ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203 stesso codice, proponibile, in alternativa, al giudice di pace ai sensi dell'articolo 205 cod. strada” (cfr Cass. 17028/2007).
Tale interpretazione, si ribadisce, è l'unica che garantisce una effettiva tutela contro il fermo amministrativo ed è altresì coerente con un'interpretazione sistematica delle norme, che tenga conto della loro successione temporale.
Ciò posto, venendo al merito, risulta altresì evidente come le sanzioni siano state applicate in modo legittimo.
Alla è stato contestato di violare le limitazioni all'autorizzazione di Parte_1
viaggio, che era stata rilasciata ed era valida per veicolo euro 5 e accompagnata da certificato CEMT), non essendo in grado di esibire il certificato di conformità tecnica del mezzo o carta/libretto di circolazione.
Ebbene, è bensì vero che il Kosovo non aderisce al CEMT e, quindi, non è neppure richiesto propriamente un modulo CEMT per effettuare trasporti internazionali.
8 Nel caso di specie, però, non è contestato al trasgressore di non poter esibire modulo CEMT di autorizzazione al trasporto internazionale, ma più semplicemente di non poter esibire la carta di circolazione, atta a dimostrare la conformità del mezzo all'autorizzazione rilasciata dal paese di origine, ossia il Kosovo.
I rapporti tra Italia e Kosovo in materia di trasporti internazionali sono regolati da un accordo bilaterale (prodotto dall'appellante) che, in buona sostanza, si basa sul reciproco riconoscimento delle immatricolazioni e autorizzazioni rilasciate dalle rispettive autorità interne competenti.
Non è noto e non interessa il motivo per cui le autorità interne del Kosovo abbiano rilasciato una autorizzazione valida per veicolo euro 5 e accompagnata da certificato
“tipo CEMT”, essendo evidente che il giudice italiano non ha potere di sindacare gli atti amministrativi di un altro Stato.
Del resto a ben vedere l'autorizzazione non richiede propriamente il possesso di un certificato CEMT, ma “tipo CEMT”, sicchè non può escludersi che, pur non aderendo il Kosovo alla Conférence Européenne des Ministres des Transports, lo stesso abbia deciso di uniformarsi spontaneamente a tutta o parte della regolamentazione prodotta da tale Conferenza, in vista di un successivo ingresso o al fine di una maggiore integrazione, come non di rado avviene.
Ciò che conta è solo e unicamente che aveva un'autorizzazione Pt_1
legittimamente rilasciata dallo Stato di competenza, che poneva certe limitazioni per l'effettuazione dei trasporti, e che la stessa non era in grado di esibire documentazione
(carta di circolazione) in grado di attestare il rispetto delle limitazioni stesse.
Questa e solo questa è la contestazione effettuata ed è perfettamente legittima.
L'appello va dunque respinto.
Data la complessità della vicenda, sia in rito che nel merito, e tenuto conto che il ricorso era originariamente proposto personalmente dalla parte interessata, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
9 Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
-rigetta l'appello proposto da P.K. e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza n. 331/2024 del Giudice di Pace di Rovigo pubblicata il 16.12.2024, nel procedimento n. 1985/2024 R.G.;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di appello;
-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello,
a norma dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Rovigo, lì 17.10.2025
Il Giudice
IU BO
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