Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Salerno, Dott.ssa A. M. D'Antonio, all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5186.24 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato Parte_1 ma collegato al ricorso introduttivo ex art. 83, comma III c.p.c., dall'avv. Federica Grippa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Acquasanta – traversa Carola n. 1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
Avente ad oggetto: ripetizione dell'indebito, restituzione delle somme percepite a titolo di Reddito di Cittadinanza
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: il procuratore della parte costituita si riporta alle conclusioni di cui alle note depositate in atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
€ 11.780,97 relativamente ai periodi in cui era ammessa a fruire di tale beneficio (da febbraio 2021 a ottobre 2021 e da gennaio 2022 a giugno 2023) e che ,tuttavia, l'ente procedeva a revocare la misura e a chiedere la restituzione delle somme in discussione in seguito a verifiche officiose, dalle quali emergeva la falsità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. 159/2013, avente ad oggetto la composizione del nucleo familiare della richiedente.
Tanto premesso, la ricorrente osservava come, in seguito alla separazione con l'ex coniuge, intervenuta in data 2 dicembre 2019, ella avesse convissuto con i propri genitori solo per pochi mesi, per poi trasferirsi col figlio minore in una diversa unità immobiliare posta al quarto piano dello stesso stabile sito in Salerno alla via Sant'Eustachio n.
2. Ribadiva, pertanto, la correttezza del nucleo familiare dichiarato in D.S.U. e nelle domande volte ad ottenere il Reddito di Cittadinanza, nel quale figuravano come unici componenti la sig.ra e suo figlio, e dunque l'illegittimità della revoca Pt_1 del beneficio e della conseguente istanza di ripetizione delle somme erogate.
Tanto rappresentato, l'odierna ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che quanto percepito dal ricorrente nel periodo febbraio 2021 – ottobre 2021 e gennaio
2022 – giugno 2023 a titolo di RDC è stato legittimamente percepito e quindi nulla è dovuto dalla CP_ ricorrente in restituzione all' B) condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento del compenso ex D.M. 55/2014, oltre spese e oneri accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'ente convenuto non si costituiva.
All'udienza di discussione del 26 giugno 2025, il Giudice, ritenuta la causa adeguatamente istruita e matura per la decisione, ritenuta pertanto superflua la richiesta prova testimoniale per come articolata da parte ricorrente, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore costituito, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
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In via del tutto preliminare, va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa
(Cass. civ., Sez. III, Sent., 12/07/2006, n. 15777), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sent., 20/02/2006, n. 3601).
Ebbene, in riferimento al caso di specie, è possibile affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha contribuito a consolidare il compendio probatorio sul quale poggia l'accoglimento della domanda attorea.
Va premesso, ai fini del puntuale inquadramento della questione, che il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella L. 26/2019, ha istituito il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia di tale diritto, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, indicando nell'art. 2 i requisiti sia soggettivi (riferiti a cittadinanza, residenza e soggiorno) che oggettivi, ovverosia di tipo reddituale e patrimoniale con valori inferiori a soglie prefissate in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) per l'accesso al beneficio, chiarendo nell'art. 3 le componenti del beneficio, suscettibile di variazione in ragione dei componenti del nucleo familiare, di eventuali disabilità sofferte da costoro e del reddito familiare, unitamente alle modalità e al periodo di erogazione, fermo restando che, a prescindere dagli esiti del conteggio, l'emolumento percepibile non può eccedere il tetto massimo annuo di Euro 9.360,00 né andare al di sotto di quello minimo di Euro 480,00 e prevedendo nel successivo art. 5 che il reddito suddetto è riconosciuto dall' ove ne ricorrano le condizioni. A CP_1 tal fine è richiesta una dichiarazione da presentare all'amministrazione previdenziale da parte del richiedente il sussidio, attestante la sussistenza dei requisiti necessari e di eventuali circostanze rilevanti per la sua quantificazione. Segue a tali disposizioni l'art. 7 che dispone al comma 4, che:
“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.” E, dunque, l'art. 7 prevede la revoca del beneficio con efficacia retroattiva nella ipotesi in cui l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di RDC.
Tanto premesso , occorre evidenziare che , nel caso di specie , la richiesta di restituzione del reddito di cittadinanza percepito dalla ricorrente si fonda sull'asserita non veridicità del nucleo familiare della richiedente, per come dichiarato in sede di presentazione delle due distinte domande di concessione del beneficio – rispettivamente in data 21 gennaio 2021 e 6 dicembre 2021 . L' , infatti , sostiene CP_1 che la ricorrente avrebbe omesso di indicare nella domanda i propri genitori conviventi (sig.ri Per_1
e ), titolari di redditi e immobili, e il coniuge non convivente (sig.
[...] Persona_2 Per_3
, titolare di reddito di cittadinanza. Risulta altresì come tale circostanza determinava anche
[...]
l'avvio di un procedimento penale a carico dell'odierna ricorrente, conclusosi con decreto di archiviazione dell'11 luglio 2024 (cfr. l'allegato 4 alla nota del 10.03.2025 di parte ricorrente).
Sennonché , le conclusioni cui è pervenuto l'Istituto di previdenza appaiono sconfessate dalla documentazione versata in atti.
Infatti, dalla produzione documentale di parte ricorrente emerge come con atto del 2 maggio 2020 – registrato il successivo 20 maggio – la sig.ra abbia ottenuto in comodato dal padre l'unità Pt_1 abitativa posta al quarto piano dell'immobile sito in via Sant'Eustachio n. 2, perché potesse abitarci insieme al figlio minore (cfr. l'allegato 6 al ricorso introduttivo). In particolare, tale unità abitativa è situata al piano superiore rispetto all'appartamento dei genitori della ricorrente, essendo a questo originariamente incorporata in funzione di deposito (cfr. l'art. 2, n. 2, lett. B dell'atto di assegnazione dell'alloggio versato in atti come allegato 4 al ricorso introduttivo). Successivamente, con C.I.L.A. del 2 gennaio 2020 il sig. , padre dell'odierna ricorrente, ha provveduto al frazionamento Persona_1 dell'unità immobiliare, scorporando il locale posto al quarto piano e destinandolo a civile abitazione.
Pertanto, emerge documentalmente come la ricorrente avesse a disposizione un'unità abitativa del tutto autonoma e distinta rispetto a quella dei genitori già in epoca anteriore rispetto alla prima delle domande di concessione di reddito di cittadinanza, risalente al gennaio 2021. Peraltro, ad ulteriore conferma dell'autonomia fra le due unità immobiliari depone altresì la circostanza per cui risultano sottoscritti due distinti contratti di fornitura di energia elettrica/gas, peraltro con due diversi esercenti
(cfr. gli allegati 7 e 8 al ricorso introduttivo). Infine, a tal proposito, risultano versate in atti fatture relative alle utenze dell'unità abitativa in discussione, comprovanti come la stessa sia stata effettivamente abitata già nel corso del 2020. Dunque, da tale complesso istruttorio è assolutamente ragionevole dedurre come la ricorrente, al momento della presentazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, non convivesse con i propri genitori che , pertanto , correttamente , non comparivano nel nucleo familiare dichiarato in sede di D.S.U.
D'altro canto, quanto all'omessa indicazione del sig. preme osservare che – come Persona_3 correttamente dedotto nel ricorso – ai sensi dell'art. 7, comma I, lett. c) D.P.C.M. 159/2013 “Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: […] quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli”. Nel caso di specie, è stato prodotto in atti tanto l'accordo di separazione consensuale quanto il decreto di omologa del Tribunale di Salerno del 2 dicembre 2019
(cfr. allegato 3 al ricorso introduttivo); ebbene, per quanto di interesse, è dato riscontrare sia l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre (punto 4), sia l'obbligo di versare un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili gravante in capo al sig.
(punto 10). Per_3
Pertanto, anche sotto tale profilo, risulta corretta la formulazione del nucleo familiare dichiarato dall'odierna ricorrente ai fini dell'ottenimento del beneficio in discussione.
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Tuttavia, in considerazione delle peculiari circostanze intercorse nell'odierna vicenda appare opportuno compensare le spese del presente giudizio.
Infatti, risulta come dal certificato storico di residenza della sig.ra emerga come questa abbia Pt_1 risieduto in “via Sant'Eustachio n. 2 Sc. C Int. 3” dal 2 luglio 2020 fino al 21 marzo 2024, data in cui questa ha provveduto a far correggere lo stato anagrafico (cfr. l'allegato 9 al ricorso introduttivo).
Dunque, in base alle risultanze anagrafiche, per un significativo lasso temporale emergeva il medesimo civico con riguardo tanto alla richiedente il reddito di cittadinanza quanto ai di lei genitori;
ebbene, tale circostanza può ragionevolmente aver indotto in errore l'ente previdenziale in sede di verifiche. A ciò aggiungasi che la ricorrente non ha dedotto alcun elemento tale da far ritenere che la stessa abbia tentato di chiarire la situazione in via stragiudiziale con l' , la cui condotta CP_1 processuale – nella misura in cui è rimasto contumace – non ha aggravato in alcun modo i costi del giudizio. In conclusione, tutto ciò induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso , per l'effetto, dichiara illegittima la richiesta dell' di restituzione del CP_1 reddito di cittadinanza percepito dalla ricorrente nel periodo da febbraio 2021 a ottobre 2021 e da gennaio 2022 a giugno 2023) ;
2. compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno, 26 giugno 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Francesco Marrone