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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24541 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. SCORDAMAGLIA ANDREA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio del funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2024 la ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 21.02.2024 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti medico legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere da giungo 2023, premesso altresì di aver notificato all' previdenziale detto decreto, unitamente alla documentazione CP_2
necessaria per la liquidazione della predetta prestazione in data 23.02.2024 e 24.02.2024 ma che l' non aveva mai provveduto al pagamento di quanto dovuto, in questa sede ha CP_1 chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati di indennità di CP_3
accompagnamento oltre accessori e spese di lite come per legge.
Costituitosi in giudizio l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_1
contendere, stante l'avvenuta liquidazione dei ratei con provvedimento del 19.12.2024.
1 All'odierna udienza, concesso un breve differimento onde verificare l'effettività del pagamento, la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei spettanti datata 03.02.2025 ed ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Alla luce della documentazione versata in atti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia.
Le spese di lite, tuttavia, sono poste a carico dell' anche in applicazione del CP_1 principio della c.d. “soccombenza virtuale”, considerato che il pagamento è avvenuto nelle more del giudizio e comunque oltre il termine di 120 giorni e si liquidano come da dispositivo con le maggiorazioni previste per l'utilizzazione di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1bis, del D.M. 147/2022 s.m.i., tenuto conto del valore della controversia
(scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50% attesa la semplicità dell'attività difensiva, la serialità del contenzioso assistenziale e della breve durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere,
Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
€ 2.050,04 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma, 07/03/2025
Il Giudice
Francesca Romana Pucci
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24541 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. SCORDAMAGLIA ANDREA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio del funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.06.2024 la ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 21.02.2024 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti medico legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere da giungo 2023, premesso altresì di aver notificato all' previdenziale detto decreto, unitamente alla documentazione CP_2
necessaria per la liquidazione della predetta prestazione in data 23.02.2024 e 24.02.2024 ma che l' non aveva mai provveduto al pagamento di quanto dovuto, in questa sede ha CP_1 chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati di indennità di CP_3
accompagnamento oltre accessori e spese di lite come per legge.
Costituitosi in giudizio l' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_1
contendere, stante l'avvenuta liquidazione dei ratei con provvedimento del 19.12.2024.
1 All'odierna udienza, concesso un breve differimento onde verificare l'effettività del pagamento, la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei spettanti datata 03.02.2025 ed ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Alla luce della documentazione versata in atti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia.
Le spese di lite, tuttavia, sono poste a carico dell' anche in applicazione del CP_1 principio della c.d. “soccombenza virtuale”, considerato che il pagamento è avvenuto nelle more del giudizio e comunque oltre il termine di 120 giorni e si liquidano come da dispositivo con le maggiorazioni previste per l'utilizzazione di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1bis, del D.M. 147/2022 s.m.i., tenuto conto del valore della controversia
(scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50% attesa la semplicità dell'attività difensiva, la serialità del contenzioso assistenziale e della breve durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere,
Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
€ 2.050,04 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma, 07/03/2025
Il Giudice
Francesca Romana Pucci
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
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