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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
LI LL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
e , rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. FIORETTI MARCO
- OPPONENTI -
E
Controparte_1
- OPPOSTO / DEBITORE ESECUTATO -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dagli avv.ti BARBARO ALESSANDRO E TINUZZO
LUIGI
- OPPOSTA / - Controparte_3
E
, Controparte_4 Controparte_5
- OPPOSTI / - Controparte_6
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.7.2024/5.8.2024,
e introducevano il Parte_1 Parte_2
1 giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi da loro proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa il
15.12.2023 all'esito della procedura esecutiva presso terzi
RGE 6945/2021 (alla quale era riunita la procedura RGE n.
973/2022), deducendo essenzialmente l'erroneità dell'ordinanza impugnata per non aver assegnato il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti di
[...]
, in forza di contratto di locazione, nonché per CP_5 violazione dell'art. 545 comma 5 c.p.c. e per non aver assegnato il credito per TFR.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta
[...]
creditrice pignorante nella procedura riunita, CP_2 la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Non si costituivano, invece, gli ulteriori opposti, debitore esecutato e terzi pignorati, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, esso risulta infondato, dal momento che, benché sia stato fornito un principio di prova in ordine alla esistenza di un contratto di locazione stipulato dal debitore esecutato nell'anno
2021 e risolto il 17.6.2022, non è stato dimostrato, in mancanza della produzione del contratto e di attività istruttoria volta ad acquisirlo, che il conduttore, debitor debitoris, fosse proprio il soggetto meramente indicato dai creditori opponenti.
Quanto al secondo motivo di opposizione, non sussiste alcuna violazione dell'art. 545 comma 5 c.p.c., dal momento che detta norma, secondo cui “il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente
(ovvero crediti alimentari, crediti tributari, crediti non qualificati) non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette”, trova evidentemente 2 applicazione solo nel caso, diverso da quello che ci occupa, di simultaneo concorso di due delle diverse cause di credito sopra indicate, laddove nella fattispecie i crediti azionati dai due pignoranti sono entrambi non qualificati.
Quanto al terzo ed ultimo motivo di opposizione, esso risulta fondato.
Invero, il GE nulla ha disposto in relazione al TFR dovuto dal terzo datore di lavoro Controparte_4 probabilmente facendo leva sul fatto che, nella sua dichiarazione, il terzo affermava che “il TFR maturato al
30/06/2022 è pari a € 4.603,23.= (Euro quattromilaseicentotre/23.=) interamente versato al Fondo
Tesoreria I.N.P.S., come previsto dal D.M. Ex art.1 c. 757
L.296/06”.
Sul punto, va detto che la Suprema Corte ha affermato che
“le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso
l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547
c.p.c.” (cfr. Cass. n. 19708/2018).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta, limitatamente alla mancata inclusione, nell'ordinanza di assegnazione impugnata, del quinto del
TFR dovuto dalla e da versarsi ai Controparte_4 creditori al momento della cessazione del rapporto di lavoro (che, peraltro, risulta intervenuta nel corso del presente processo).
Spese di lite. 3 Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce dell'accoglimento solo limitato della domanda e soprattutto del fatto che è stato sostanzialmente un errore del GE ad aver fatto sorgere l'interesse della parte a proporre opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. LI LL, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di Controparte_1 [...]
e ; CP_4 Controparte_5
B) Accoglie parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 15.12.2023, che ha definito la procedura esecutiva presso terzi RGE
6945/2021 (alla quale era riunita la procedura RGE
n. 973/2022), e per l'effetto
C) Dichiara l'erroneità della predetta ordinanza di assegnazione, laddove non ha disposto l'assegnazione del quinto del TFR dovuto dalla Controparte_4
e da versarsi ai creditori, in proporzione dell'entità dei rispettivi crediti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
D) Compensa tra le parti le spese di lite;
E) Rimette al GE titolare della procedura esecutiva RGE
6945/2021 l'adozione di ogni ulteriore eventuale provvedimento conseguenziale.
Santa Maria Capua Vetere, 02/12/2025
IL GIUDICE Dott. LI LL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
LI LL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
e , rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. FIORETTI MARCO
- OPPONENTI -
E
Controparte_1
- OPPOSTO / DEBITORE ESECUTATO -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dagli avv.ti BARBARO ALESSANDRO E TINUZZO
LUIGI
- OPPOSTA / - Controparte_3
E
, Controparte_4 Controparte_5
- OPPOSTI / - Controparte_6
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.7.2024/5.8.2024,
e introducevano il Parte_1 Parte_2
1 giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi da loro proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa il
15.12.2023 all'esito della procedura esecutiva presso terzi
RGE 6945/2021 (alla quale era riunita la procedura RGE n.
973/2022), deducendo essenzialmente l'erroneità dell'ordinanza impugnata per non aver assegnato il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti di
[...]
, in forza di contratto di locazione, nonché per CP_5 violazione dell'art. 545 comma 5 c.p.c. e per non aver assegnato il credito per TFR.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta
[...]
creditrice pignorante nella procedura riunita, CP_2 la quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Non si costituivano, invece, gli ulteriori opposti, debitore esecutato e terzi pignorati, dei quali va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto al primo motivo di opposizione, esso risulta infondato, dal momento che, benché sia stato fornito un principio di prova in ordine alla esistenza di un contratto di locazione stipulato dal debitore esecutato nell'anno
2021 e risolto il 17.6.2022, non è stato dimostrato, in mancanza della produzione del contratto e di attività istruttoria volta ad acquisirlo, che il conduttore, debitor debitoris, fosse proprio il soggetto meramente indicato dai creditori opponenti.
Quanto al secondo motivo di opposizione, non sussiste alcuna violazione dell'art. 545 comma 5 c.p.c., dal momento che detta norma, secondo cui “il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente
(ovvero crediti alimentari, crediti tributari, crediti non qualificati) non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette”, trova evidentemente 2 applicazione solo nel caso, diverso da quello che ci occupa, di simultaneo concorso di due delle diverse cause di credito sopra indicate, laddove nella fattispecie i crediti azionati dai due pignoranti sono entrambi non qualificati.
Quanto al terzo ed ultimo motivo di opposizione, esso risulta fondato.
Invero, il GE nulla ha disposto in relazione al TFR dovuto dal terzo datore di lavoro Controparte_4 probabilmente facendo leva sul fatto che, nella sua dichiarazione, il terzo affermava che “il TFR maturato al
30/06/2022 è pari a € 4.603,23.= (Euro quattromilaseicentotre/23.=) interamente versato al Fondo
Tesoreria I.N.P.S., come previsto dal D.M. Ex art.1 c. 757
L.296/06”.
Sul punto, va detto che la Suprema Corte ha affermato che
“le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso
l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547
c.p.c.” (cfr. Cass. n. 19708/2018).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta, limitatamente alla mancata inclusione, nell'ordinanza di assegnazione impugnata, del quinto del
TFR dovuto dalla e da versarsi ai Controparte_4 creditori al momento della cessazione del rapporto di lavoro (che, peraltro, risulta intervenuta nel corso del presente processo).
Spese di lite. 3 Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce dell'accoglimento solo limitato della domanda e soprattutto del fatto che è stato sostanzialmente un errore del GE ad aver fatto sorgere l'interesse della parte a proporre opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. LI LL, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di Controparte_1 [...]
e ; CP_4 Controparte_5
B) Accoglie parzialmente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del 15.12.2023, che ha definito la procedura esecutiva presso terzi RGE
6945/2021 (alla quale era riunita la procedura RGE
n. 973/2022), e per l'effetto
C) Dichiara l'erroneità della predetta ordinanza di assegnazione, laddove non ha disposto l'assegnazione del quinto del TFR dovuto dalla Controparte_4
e da versarsi ai creditori, in proporzione dell'entità dei rispettivi crediti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
D) Compensa tra le parti le spese di lite;
E) Rimette al GE titolare della procedura esecutiva RGE
6945/2021 l'adozione di ogni ulteriore eventuale provvedimento conseguenziale.
Santa Maria Capua Vetere, 02/12/2025
IL GIUDICE Dott. LI LL
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