Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6374/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato al Cairo (Egitto) il 15.08.1983, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Fabio
Scaccabarozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monza, Via Marsala
n. 3, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonella
Alfani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monza, Via Vittorio
Emanuele II n. 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 13 marzo 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“1. Disporsi l'affido condiviso della figlia , che sarà collocata in via prevalente presso la Per_1 madre in Via Porta Lodi n. 2 a Monza;
2. Il padre terrà con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì sino alla domenica alle ore 20,00 ed un giorno durante la settimana, il mercoledì o un altro giorno da concordare tra i genitori, fino alle ore 20,00; durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con l'uno e con l'altro genitore, Per_1 alternativamente, un periodo di 15 giorni da stabilirsi d'accordo tra loro con congruo anticipo e favorendo la visita dell'altro genitore a metà periodo, nonché avendo cura dei reciproci impegni professionali: quanto alle vacanze di Natale, il periodo verrà suddiviso al 50% tra i due genitori;
le vacanze Pasquali, di carnevale ed i ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza;
quanto al compleanno della figlia, i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme ovvero ad anni alterni;
3. Il padre si impegna a corrispondere la somma mensile di € 100,00 (cento/00) a titolo di concorso per il mantenimento della figlia con attribuzione integrale dell'assegno familiare unico già percepito dalla NO;
Controparte_1
4. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT, e dovrà essere corrisposto attraverso vaglia postale oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG alle coordinate che verranno comunicate a cura Controparte_1 della stessa al sig. entro il giorno cinque di ogni mese. Parte_1
5. Il signor rimborserà, inoltre, alla IG il 50% di tutte le Parte_1 Parte_2 spese straordinarie e non prevedibili delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale: d) tickets sanitari: e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista: f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente: d) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici: b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalia scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES): e) assicurazione scolastica: f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento: h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico:
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati: b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero: e) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola: b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter: f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori:
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
g. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail o via whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 04.10.2024, così provvede: Controparte_1
I. Prende atto dell'accordo alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi