TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14703/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14703/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to E. Sampietro, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to Sampietro.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to P.A.C. Faggella e dell'avv.to E.Natale, Controparte_1
elettivamente domiciliato in NO, C.so Francia n. 25 presso il difensore avv.to Fagella. con il patrocinio dell'avv.to M.Pesenti, Controparte_2
elettivamente domiciliato in NO, C.so Francia n. 25 presso il difensore avv. Pesenti.
Convenuti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
““IN VIA PRELIMINARE,
LA DISCONOSCE LE SOTTOSCRIZIONI che risultano apposte in Parte_2 calce al “Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” n. 2835 del 10/11/2008 in relazione ai singoli documenti ex adverso prodotti ed alle singole sottoscrizioni, dichiarando di non aver apposto le sottoscrizioni che risultano in detti contratti;
chiede che il Giudice disponga la comparizione personale della NO per perfezionare il disconoscimento suddetto;
Parte_1
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra e , Parte_1 Controparte_2
già dato atto che la NO ha citato in giudizio le società Controparte_2 Parte_1
pagina 1 di 9 convenute al fine di sentire dichiarare che nulla è dovuto da parte della NO nei Parte_1 confronti delle convenute in relazione al “Contratto di Finanziamento” e del “Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo”; che la Intesa San Poalo s.p.a., già è stata chiamata in giudizio in quanto unico socio Controparte_2
e proprietaria di la quale ha avanzato richieste di pagamento alla NO Controparte_1 Parte_1
in relazione ai titoli dedotti in giudizio, come risulta dalla visura camerale che si produce, nonché dalla corrispondenza e, segnatamente, email del 28/6/2017 già agli atti (doc.10); che la già si è costituita nel presente giudizio eccependo, in Controparte_2 Controparte_2
via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva o difetto di titolarità passiva in relazione alle domande proposte nei suoi confronti;
che, considerato che la NO richiede nel presente giudizio di dichiarare che nulla Parte_1
è dovuto dalla medesima alle società convenute e che già Controparte_2 Controparte_2
eccependo la carenza di legittimità, confermano che nulla è loro dovuto dalla NO , deve Parte_1
ritenersi che sia cessata la materia del contendere tra le suddette parti.
Pertanto, in via preliminare, la NO chiede che sia dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere tra la NO e già Parte_1 Controparte_2 CP_2
; in ogni caso, la NO dichiara di essere disponibile a rinunciare alle
[...] Parte_1
domande formulate in giudizio nei confronti di già con Controparte_2 Controparte_2
compensazione delle spese di lite.
In caso di mancata adesione di Intesa Sa Paolo s.p.a., già alla proposta di rinuncia Controparte_2
agli atti del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite, chiede sin d'ora che il Giudice
Voglia valutare il comportamento processuale delle convenute, anche in considerazione della mancata partecipazione della stessa alla mediazione, ed ai tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
Dato atto dei versamenti effettuati dalla NO , come risultano dai documenti Parte_1 prodotti, e cioè, la complessiva somma di € 9.334,94 (di cui € 6.224,00 versati direttamente dal datore di lavoro della NO , sia con il rateale pagamento della somma di € 128,00 per n. 27 rate, Parte_1 sia con il pagamento delle somme di € 1956,00 ed € 812,00, effettuati all'atto del licenziamento dalla
€ 3.115,94 pagati da;
CP_3 Controparte_4
Dato atto che il versamento della somma di € 3.115,00 da parte di veniva effettuato Controparte_4
a saldo di quanto dovuto dalla NO;
Parte_1
pagina 2 di 9 Dato atto che le società convenute, in particolare non hanno contestato di aver Controparte_1
ricevuto le somme indicate già in atto di citazione (si vedano punti 5),6) ed 11)), per cui deve ritenersi che il pagamento della somma di € 9.334,94, sia pacifico ed incontestato;
Dichiarare che nulla è dovuto da parte della NO in favore delle società convenute in Parte_1
giudizio per le causali dedotte in premessa.
Dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo 10.11.2008 in relazione al quale la NO
ha disconosciuto in atto di citazione e con il presente atto disconosce le sottoscrizioni, e di Parte_1
cui eventualmente le controparti intendano avvalersi, producendo gli originali in giudizio;
Dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo per la mancanza di sottoscrizione, nonché per la contrarietà alle norme imperative citate in narrativa ( art. 2 comma 4 L.108/96; art. 644 3^ comma c.p.); dato atto delle somme già versate dalla NO , prima con versamenti rateali, poi Parte_1
tramite datore di lavoro, nonché a mezzo assicurazione, condannare le convenute alla restituzione di quanto versato in eccedenza, nonché dichiarare tenute e condannare le convenute al risarcimento del danno, anche morale, subito dalla NO , nella misura di € 1.000,00 o nella Parte_1
maggiore o minore somma, anche con giudizio di equità.
Solo in via di subordine, dichiarare tenuta l'attrice al versamento in favore delle convenute delle somme che eventualmente risulteranno in corso di causa.
Mezzi riservati e con salvezza di ogni altro diritto.
Con vittoria delle spese del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA sugli importi imponibili, di cui il difensore chiede la distrazione”.
Per parte convenuta Controparte_1
“NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande attoree e accertare che nulla deve all'attrice a nessun titolo. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo;
IN OGNI CASO:
Il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014”.
Per parte convenuta Controparte_5
“IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare, in accoglimento della domanda preliminare avversaria, la cessata materia del contendere;
pagina 3 di 9 - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva o difetto di titolarità passiva in capo a ex;
Controparte_2 Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare le domande attoree e accertare che (ex Controparte_2 Controparte_2 nulla deve all'attrice a nessun titolo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione di data 14 febbraio 2019 conveniva in giudizio davanti al Parte_1
giudice di pace di NO (già , Controparte_6 Controparte_7 CP_2
(oggi e disconoscendo le firme apposte al contratto di
[...] Controparte_5 Controparte_1
mutuo (n. 2385) sottoscritto con in data 10 novembre 2008 e chiedendo quindi la nullità dello CP_7
stesso e la ripetizione di quanto versato in eccedenza, più il risarcimento del danno, anche morale.
In data 10 ottobre 2019 si costituiva chiamando in causa e CP_6 Controparte_8
asserendo di non essere legittimata passiva;
anche costituitasi in data 18 settembre 2019, CP_2
rappresentava il proprio difetto di legittimazione passiva.
In data 20.9.2019 si costituiva in giudizio instando affinchè fosse dichiarata Controparte_1
l'incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Tribunale di NO, nonché, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Il GdP di NO, con ordinanza del 12 aprile 2021, dichiarava la propria incompetenza per valore, declinandola in favore del Tribunale di NO.
In data 14 luglio 2021 depositava comparsa in riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. Parte_1
att. c.p.c., contro le stesse parti evocate nel giudizio avanti al GdP.
In data 11 novembre si costituivano le convenute (che rinnovava la richiesta di chiamata CP_6
in causa di riservata dal Giudice), (già Controparte_8 Controparte_5 CP_2
e
[...] Controparte_1
In sede di prima udienza, in data 6 dicembre 2021, l'attrice rinnovava il disconoscimento delle firme apposte ai contratti oggetto di causa;
dichiarava di volersi avvalere dei contratti Controparte_1
disconosciuti da parte attrice.
All'udienza del 7 febbraio 2022, parte attrice rinunciava agli atti nei confronti di che accettava CP_6
l'atto di rinuncia e a cui faceva seguito la pronuncia di parziale estinzione del giudizio. pagina 4 di 9 Con ordinanza del 20 ottobre 2022 veniva nominata TU , al fine di espletare la Persona_1
consulenza grafologica per accertare l'autografia delle firme apposte ai contratti oggetto di causa.
Depositata la perizia in data 14 aprile 2023 e respinte le ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
2. Affermava parte attrice di aver stipulato, in data 8 gennaio 2009, un contratto di pre-finanziamento con (oggi , per l'importo di € 3.014,62. A tale contratto Controparte_7 CP_6
faceva seguito il 13 gennaio 2009 un contratto di finanziamento per la somma lorda di € 10.752,00, rimborsabile tramite cessione del quinto dello stipendio;
a garanzia del rimborso del finanziamento,
l'attrice aveva altresì stipulato un contratto di assicurazione con la C.F. Assicurazioni S.p.A.
La rappresentava di avere corrisposto le prime 27 rate del finanziamento, per un totale di € Parte_1
3.456,00; cessato il rapporto di lavoro che garantiva lo stipendio mediante il quale rimborsare il finanziamento, il datore di lavoro corrispondeva alla finanziaria l'importo di € 2.769,00, mentre il debito restante veniva corrisposto dall'assicurazione, che lo comunicava all'attrice in data 3 novembre
2016.
Tuttavia, lamentava l'attrice, nonostante il saldo corrisposto, in data 19 marzo 2017 CP_1
avanzava richiesta di pagamento di ulteriori € 3.494,62, sulla base di ulteriori clausole contrattuali stipulate in un contratto di mutuo del 10 novembre 2008, di cui l'attrice disconosceva la sottoscrizione ed allegava l'usurarietà; ne seguiva il presente giudizio destinato ad accertare che l'attrice nulla doveva corrispondere a e per ripetere quanto versato in eccesso. CP_1
Tale ricostruzione veniva parzialmente modificata in corso di causa, quando l'attrice rinunciava agli atti nei confronti di riconoscendole il ruolo di mera intermediaria, in quanto il rapporto CP_6
di finanziamento risultava sussistente nei confronti della sola . CP_1
La difesa di quest'ultima contestava le prospettazioni attoree, affermando l'autografia delle firme apposte ai contratti fondanti il credito fatto valere in giudizio e negando l'usurarietà del contratto di mutuo.
Quanto alla convenuta già rappresentava di avere mai Controparte_5 Controparte_2
rivestito posizioni contrattuali con l'attrice e di essere stata convenuta in giudizio solo perché facente parte dello stesso gruppo di;
mancando un rapporto contrattuale tra le parti, CP_1 Controparte_5
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
pagina 5 di 9 3. Occorre in via preliminare trattare, in quanto condizione dell'azione, la legittimazione passiva di
; parte attrice fondava la propria domanda nei confronti della predetta convenuta Controparte_5
affermando di aver ricevuto più volte, dalla stessa, diffide di pagamento.
Rispetto a tale profilo, l'onere probatorio gravava interamente sull'attrice, che si è peraltro limitata ad allegare la circostanza, senza nulla produrre in merito alle asserite intimazioni.
Pertanto, si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e respingere le Controparte_5
relative domande.
4. Circa il merito della controversia, l'ordine logico della trattazione impone di verificare previamente l'autografia delle sottoscrizioni ai contratti oggetto di causa, giacché solo in questo caso, a fronte di un contratto correttamente concluso, si potranno analizzare i profili relativi all'usurarietà contestata.
Il Tribunale ha ritenuto di avvalersi di una TU grafologica, le cui risultanze appaiono logiche e motivate congruamente, valutazione che quindi consente di accoglierne le conclusioni formulate.
La Consulente ha operato “applicando il metodo grafologico Morettiano a scopo identificativo, individuando attraverso il tracciato grafico e la qualità del movimento, le caratteristiche gestuali dello scrivente utili per la sua identificazione e privilegiando in fase di confronto, gli elementi grafici che più direttamente dipendono dall'automatismo funzionale del movimento scrittorio, rispetto ai meno qualificanti aspetti morfologici dovuti al consapevole impegno del soggetto scrivente”.
Oggetto della verifica erano le 3 firme apposte al contratto di mutuo n. 2835 del 10 novembre 2008
(doc. 1), la firma apposta al documento di sintesi della stessa data (doc. 2), le 3 firme della seconda pagina dello schema contrattuale (doc. 3), la firma al prospetto di liquidazione ” Controparte_7 del 7 novembre 2011 (doc. 4), le 4 firme apposte all'informativa in materia di protezione dei dati personali del 7 novembre 2011 (doc. 5), le 2 firme apposte in calce alla “Comunicazione e informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” del 10 novembre 2008 (doc. 6), la firma apposta in calce all'autocertificazione residenza e telefono (doc. 7) e la firma apposta in calce al mandato della cessione del quinto dello stipendio datato 10 novembre 2008
(doc. 8).
La comparazione è avvenuta mediante confronto con la firma apposta al documento d'identità rilasciato a NO il 28 settembre 2012, nonché con le risultanze del saggio grafico rilasciato dall'attrice all'inizio delle operazioni peritali.
All'esito anche delle osservazioni dei CTP, la TU ha ritenuto, con il grado di certezza tecnica,
l'autografia delle firme apposte sui seguenti documenti: documento di sintesi, prospetto di liquidazione, informativa in materia di protezione dei dati personali, comunicazione e informativa sugli obblighi di pagina 6 di 9 comportamento cui gli intermediari sono tenuti, autocertificazione residenza e telefono, mandato della cessione del quinto dello stipendio;
sono state invece ritenute apocrife, con il grado di altissima probabilità, le firme apposte al contratto di mutuo e allo schema contrattuale.
Alla luce della probabile apocrifia della firma apposta al contratto di mutuo, occorre verificare se parte convenuta, che si afferma creditrice, sia stata in grado di fornire la prova dell'effettiva sottoscrizione del contratto di mutuo da parte della convenuta.
Ritiene lo scrivente che tale prova sia stata raggiunta, per varie considerazioni di ordine logico.
Va in primo luogo osservato che l'attrice era per certo a conoscenza dell'esistenza del contratto di mutuo, giacché aveva sottoscritto tutti i documenti a esso connessi, dal documento di sintesi, all'informativa sulla protezione dei dati, all'autocertificazione e via dicendo;
inoltre, se non avesse concluso il contratto di mutuo, certamente non avrebbe accettato di sottoscrivere il prospetto di liquidazione dell'intermediaria e così il mandato alla cessione del quinto (peraltro sottoscritto CP_7 anch'esso in data 10 novembre 2008), che certamente non sarebbe mai stato firmato se l'attrice non avesse avuto contezza del contratto di mutuo ad esso connesso.
Ulteriori motivazioni muovono da ragioni di carattere economico;
la ha ricevuto le somme Parte_1
erogate a titolo di mutuo, come provato dal doc. 14 di parte convenuta, che mostra la quietanza, sottoscritta e non disconosciuta dall'attrice; parte attrice non ha poi negato di aver ricevuto le somme oggetto del finanziamento, che ha in parte restituito mediante la cessione del quinto dello stipendio.
Sussistono quindi plurimi elementi per affermare, sulla base del criterio del “più probabile che non”, che l'attrice abbia effettivamente concluso il contratto di mutuo e sia quindi tenuta a corrispondere quanto mutuato più gli interessi pattuiti.
Quanto al dovuto, il finanziamento riguardava la somma lorda di €. 10.752,00, solo in parte pagata con la cessione del quinto della retribuzione e tramite il versamento della somma di €. 3.115,94; in punto si richiama il contenuto del conteggio estintivo trasmesso alla CF Assicurazione di data 10.7.2015, da cui emergeva un residuo ancora da pagare di €. 6.614,08, solo in parte quindi coperti dal versamento dell'assicurazione (in tal senso rileva ancora il contenuto esplicativo della mail inviata al precedente legale dell'attrice, di data 28.6.2017, da cui emerge che il TFR recuperato dal datore di lavoro, ammontava alla minore somma di €. 812,65).
5. Parte attrice affermava infine, in termini di assoluta vaghezza e indeterminatezza, l'usurarietà degli interessi relativi al contratto di mutuo da ella sottoscritto. Va ricordato che l'ormai costante giurisprudenza, confermata dalle Sez. Un. n. 19597 del 2020 (in tema di interessi moratori, ma sostanzialmente trasponibile nel caso di specie), che “il debitore che intenda dimostrare
pagina 7 di 9 l'entità usuraria degli stessi [interessi] è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nel caso di specie, la difesa di parte attrice si limitava a sostenere che “il TAEG viene a superare i limiti della normativa antiusura. In particolare, il TAEG del 22,47% deve ritenersi usurario, in quanto nel trimestre di riferimento il tasso globale medio rilevato dalla Banca d'Italia è pari al 10,07%”.
Si tratta di impostazione errata, giacché il tasso di riferimento ai fini dell'usura non è il TAEG, ma il
TEG, ricompresi anche i premi assicurativi. Tuttavia la difesa di parte attrice confonde le voci e nulla allega allo scopo di accertare la comparazione, non assolvendo quindi l'onere probatorio su di lei gravante.
Pertanto, non essendo possibile accertare l'usurarietà degli interessi applicati, la domanda di ripetizione va respinta.
Le risultanze di causa conducono quindi ad affermare la sussistenza di un pregresso rapporto di finanziamento tra la e e la sussistenza del credito, come intimato, a favore di Parte_1 CP_1
quest'ultima società, attesa l'infondatezza delle difese mosse dall'attrice.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice.
Nei confronti di , avuto riguardo al valore della causa, si ritiene di quantificare gli onorari in CP_1
€. 2.127,00, secondo i valori medi per le prime due fasi e per quelle decisoria, minimo per la fase istruttoria limitata alla sola TU;
quanto ad , convenuta in giudizio senza che sussistesse la sua CP_5
legittimazione, gli onorari debbono essere quantificati nel minore importo di €. 1.701,00, attesa la sua estraneità alla fase peritale;
la rinuncia alle domande formulate, comporta comunque una valutazione in termini di soccombenza, posto che una riflessione più attenta circa le posizioni delle parti convenute, avrebbe evitato inutili costituzioni in giudizio.
Le spese di TU, provvisoriamente poste a carico delle parti solidalmente, vanno in via definitiva poste a carico sia di parte attrice che di , nella misura di 1/2 ciascuno, posto che parte dei CP_1
disconoscimenti sono emersi fondati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa e/o assorbita,
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5
pagina 8 di 9 Respinge le domande promosse da . Parte_1
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere, in favore di le Parte_1 Controparte_5
spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in € 1.701,00, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere, in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite da questa sostenute, che si liquidano in € 2.127,00, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Pone definitivamente le spese della TU, come liquidate in corso di causa, a carico di Parte_1
e , nella misura di ½ ciascuno.
[...] Controparte_1
Così deciso in NO, 4 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14703/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to E. Sampietro, elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to Sampietro.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to P.A.C. Faggella e dell'avv.to E.Natale, Controparte_1
elettivamente domiciliato in NO, C.so Francia n. 25 presso il difensore avv.to Fagella. con il patrocinio dell'avv.to M.Pesenti, Controparte_2
elettivamente domiciliato in NO, C.so Francia n. 25 presso il difensore avv. Pesenti.
Convenuti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
““IN VIA PRELIMINARE,
LA DISCONOSCE LE SOTTOSCRIZIONI che risultano apposte in Parte_2 calce al “Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” n. 2835 del 10/11/2008 in relazione ai singoli documenti ex adverso prodotti ed alle singole sottoscrizioni, dichiarando di non aver apposto le sottoscrizioni che risultano in detti contratti;
chiede che il Giudice disponga la comparizione personale della NO per perfezionare il disconoscimento suddetto;
Parte_1
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra e , Parte_1 Controparte_2
già dato atto che la NO ha citato in giudizio le società Controparte_2 Parte_1
pagina 1 di 9 convenute al fine di sentire dichiarare che nulla è dovuto da parte della NO nei Parte_1 confronti delle convenute in relazione al “Contratto di Finanziamento” e del “Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo”; che la Intesa San Poalo s.p.a., già è stata chiamata in giudizio in quanto unico socio Controparte_2
e proprietaria di la quale ha avanzato richieste di pagamento alla NO Controparte_1 Parte_1
in relazione ai titoli dedotti in giudizio, come risulta dalla visura camerale che si produce, nonché dalla corrispondenza e, segnatamente, email del 28/6/2017 già agli atti (doc.10); che la già si è costituita nel presente giudizio eccependo, in Controparte_2 Controparte_2
via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva o difetto di titolarità passiva in relazione alle domande proposte nei suoi confronti;
che, considerato che la NO richiede nel presente giudizio di dichiarare che nulla Parte_1
è dovuto dalla medesima alle società convenute e che già Controparte_2 Controparte_2
eccependo la carenza di legittimità, confermano che nulla è loro dovuto dalla NO , deve Parte_1
ritenersi che sia cessata la materia del contendere tra le suddette parti.
Pertanto, in via preliminare, la NO chiede che sia dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere tra la NO e già Parte_1 Controparte_2 CP_2
; in ogni caso, la NO dichiara di essere disponibile a rinunciare alle
[...] Parte_1
domande formulate in giudizio nei confronti di già con Controparte_2 Controparte_2
compensazione delle spese di lite.
In caso di mancata adesione di Intesa Sa Paolo s.p.a., già alla proposta di rinuncia Controparte_2
agli atti del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite, chiede sin d'ora che il Giudice
Voglia valutare il comportamento processuale delle convenute, anche in considerazione della mancata partecipazione della stessa alla mediazione, ed ai tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
Dato atto dei versamenti effettuati dalla NO , come risultano dai documenti Parte_1 prodotti, e cioè, la complessiva somma di € 9.334,94 (di cui € 6.224,00 versati direttamente dal datore di lavoro della NO , sia con il rateale pagamento della somma di € 128,00 per n. 27 rate, Parte_1 sia con il pagamento delle somme di € 1956,00 ed € 812,00, effettuati all'atto del licenziamento dalla
€ 3.115,94 pagati da;
CP_3 Controparte_4
Dato atto che il versamento della somma di € 3.115,00 da parte di veniva effettuato Controparte_4
a saldo di quanto dovuto dalla NO;
Parte_1
pagina 2 di 9 Dato atto che le società convenute, in particolare non hanno contestato di aver Controparte_1
ricevuto le somme indicate già in atto di citazione (si vedano punti 5),6) ed 11)), per cui deve ritenersi che il pagamento della somma di € 9.334,94, sia pacifico ed incontestato;
Dichiarare che nulla è dovuto da parte della NO in favore delle società convenute in Parte_1
giudizio per le causali dedotte in premessa.
Dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo 10.11.2008 in relazione al quale la NO
ha disconosciuto in atto di citazione e con il presente atto disconosce le sottoscrizioni, e di Parte_1
cui eventualmente le controparti intendano avvalersi, producendo gli originali in giudizio;
Dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo per la mancanza di sottoscrizione, nonché per la contrarietà alle norme imperative citate in narrativa ( art. 2 comma 4 L.108/96; art. 644 3^ comma c.p.); dato atto delle somme già versate dalla NO , prima con versamenti rateali, poi Parte_1
tramite datore di lavoro, nonché a mezzo assicurazione, condannare le convenute alla restituzione di quanto versato in eccedenza, nonché dichiarare tenute e condannare le convenute al risarcimento del danno, anche morale, subito dalla NO , nella misura di € 1.000,00 o nella Parte_1
maggiore o minore somma, anche con giudizio di equità.
Solo in via di subordine, dichiarare tenuta l'attrice al versamento in favore delle convenute delle somme che eventualmente risulteranno in corso di causa.
Mezzi riservati e con salvezza di ogni altro diritto.
Con vittoria delle spese del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA sugli importi imponibili, di cui il difensore chiede la distrazione”.
Per parte convenuta Controparte_1
“NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande attoree e accertare che nulla deve all'attrice a nessun titolo. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo;
IN OGNI CASO:
Il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014”.
Per parte convenuta Controparte_5
“IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare, in accoglimento della domanda preliminare avversaria, la cessata materia del contendere;
pagina 3 di 9 - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva o difetto di titolarità passiva in capo a ex;
Controparte_2 Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare le domande attoree e accertare che (ex Controparte_2 Controparte_2 nulla deve all'attrice a nessun titolo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione di data 14 febbraio 2019 conveniva in giudizio davanti al Parte_1
giudice di pace di NO (già , Controparte_6 Controparte_7 CP_2
(oggi e disconoscendo le firme apposte al contratto di
[...] Controparte_5 Controparte_1
mutuo (n. 2385) sottoscritto con in data 10 novembre 2008 e chiedendo quindi la nullità dello CP_7
stesso e la ripetizione di quanto versato in eccedenza, più il risarcimento del danno, anche morale.
In data 10 ottobre 2019 si costituiva chiamando in causa e CP_6 Controparte_8
asserendo di non essere legittimata passiva;
anche costituitasi in data 18 settembre 2019, CP_2
rappresentava il proprio difetto di legittimazione passiva.
In data 20.9.2019 si costituiva in giudizio instando affinchè fosse dichiarata Controparte_1
l'incompetenza per valore del Giudice adito in favore del Tribunale di NO, nonché, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Il GdP di NO, con ordinanza del 12 aprile 2021, dichiarava la propria incompetenza per valore, declinandola in favore del Tribunale di NO.
In data 14 luglio 2021 depositava comparsa in riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. Parte_1
att. c.p.c., contro le stesse parti evocate nel giudizio avanti al GdP.
In data 11 novembre si costituivano le convenute (che rinnovava la richiesta di chiamata CP_6
in causa di riservata dal Giudice), (già Controparte_8 Controparte_5 CP_2
e
[...] Controparte_1
In sede di prima udienza, in data 6 dicembre 2021, l'attrice rinnovava il disconoscimento delle firme apposte ai contratti oggetto di causa;
dichiarava di volersi avvalere dei contratti Controparte_1
disconosciuti da parte attrice.
All'udienza del 7 febbraio 2022, parte attrice rinunciava agli atti nei confronti di che accettava CP_6
l'atto di rinuncia e a cui faceva seguito la pronuncia di parziale estinzione del giudizio. pagina 4 di 9 Con ordinanza del 20 ottobre 2022 veniva nominata TU , al fine di espletare la Persona_1
consulenza grafologica per accertare l'autografia delle firme apposte ai contratti oggetto di causa.
Depositata la perizia in data 14 aprile 2023 e respinte le ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
2. Affermava parte attrice di aver stipulato, in data 8 gennaio 2009, un contratto di pre-finanziamento con (oggi , per l'importo di € 3.014,62. A tale contratto Controparte_7 CP_6
faceva seguito il 13 gennaio 2009 un contratto di finanziamento per la somma lorda di € 10.752,00, rimborsabile tramite cessione del quinto dello stipendio;
a garanzia del rimborso del finanziamento,
l'attrice aveva altresì stipulato un contratto di assicurazione con la C.F. Assicurazioni S.p.A.
La rappresentava di avere corrisposto le prime 27 rate del finanziamento, per un totale di € Parte_1
3.456,00; cessato il rapporto di lavoro che garantiva lo stipendio mediante il quale rimborsare il finanziamento, il datore di lavoro corrispondeva alla finanziaria l'importo di € 2.769,00, mentre il debito restante veniva corrisposto dall'assicurazione, che lo comunicava all'attrice in data 3 novembre
2016.
Tuttavia, lamentava l'attrice, nonostante il saldo corrisposto, in data 19 marzo 2017 CP_1
avanzava richiesta di pagamento di ulteriori € 3.494,62, sulla base di ulteriori clausole contrattuali stipulate in un contratto di mutuo del 10 novembre 2008, di cui l'attrice disconosceva la sottoscrizione ed allegava l'usurarietà; ne seguiva il presente giudizio destinato ad accertare che l'attrice nulla doveva corrispondere a e per ripetere quanto versato in eccesso. CP_1
Tale ricostruzione veniva parzialmente modificata in corso di causa, quando l'attrice rinunciava agli atti nei confronti di riconoscendole il ruolo di mera intermediaria, in quanto il rapporto CP_6
di finanziamento risultava sussistente nei confronti della sola . CP_1
La difesa di quest'ultima contestava le prospettazioni attoree, affermando l'autografia delle firme apposte ai contratti fondanti il credito fatto valere in giudizio e negando l'usurarietà del contratto di mutuo.
Quanto alla convenuta già rappresentava di avere mai Controparte_5 Controparte_2
rivestito posizioni contrattuali con l'attrice e di essere stata convenuta in giudizio solo perché facente parte dello stesso gruppo di;
mancando un rapporto contrattuale tra le parti, CP_1 Controparte_5
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
pagina 5 di 9 3. Occorre in via preliminare trattare, in quanto condizione dell'azione, la legittimazione passiva di
; parte attrice fondava la propria domanda nei confronti della predetta convenuta Controparte_5
affermando di aver ricevuto più volte, dalla stessa, diffide di pagamento.
Rispetto a tale profilo, l'onere probatorio gravava interamente sull'attrice, che si è peraltro limitata ad allegare la circostanza, senza nulla produrre in merito alle asserite intimazioni.
Pertanto, si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e respingere le Controparte_5
relative domande.
4. Circa il merito della controversia, l'ordine logico della trattazione impone di verificare previamente l'autografia delle sottoscrizioni ai contratti oggetto di causa, giacché solo in questo caso, a fronte di un contratto correttamente concluso, si potranno analizzare i profili relativi all'usurarietà contestata.
Il Tribunale ha ritenuto di avvalersi di una TU grafologica, le cui risultanze appaiono logiche e motivate congruamente, valutazione che quindi consente di accoglierne le conclusioni formulate.
La Consulente ha operato “applicando il metodo grafologico Morettiano a scopo identificativo, individuando attraverso il tracciato grafico e la qualità del movimento, le caratteristiche gestuali dello scrivente utili per la sua identificazione e privilegiando in fase di confronto, gli elementi grafici che più direttamente dipendono dall'automatismo funzionale del movimento scrittorio, rispetto ai meno qualificanti aspetti morfologici dovuti al consapevole impegno del soggetto scrivente”.
Oggetto della verifica erano le 3 firme apposte al contratto di mutuo n. 2835 del 10 novembre 2008
(doc. 1), la firma apposta al documento di sintesi della stessa data (doc. 2), le 3 firme della seconda pagina dello schema contrattuale (doc. 3), la firma al prospetto di liquidazione ” Controparte_7 del 7 novembre 2011 (doc. 4), le 4 firme apposte all'informativa in materia di protezione dei dati personali del 7 novembre 2011 (doc. 5), le 2 firme apposte in calce alla “Comunicazione e informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” del 10 novembre 2008 (doc. 6), la firma apposta in calce all'autocertificazione residenza e telefono (doc. 7) e la firma apposta in calce al mandato della cessione del quinto dello stipendio datato 10 novembre 2008
(doc. 8).
La comparazione è avvenuta mediante confronto con la firma apposta al documento d'identità rilasciato a NO il 28 settembre 2012, nonché con le risultanze del saggio grafico rilasciato dall'attrice all'inizio delle operazioni peritali.
All'esito anche delle osservazioni dei CTP, la TU ha ritenuto, con il grado di certezza tecnica,
l'autografia delle firme apposte sui seguenti documenti: documento di sintesi, prospetto di liquidazione, informativa in materia di protezione dei dati personali, comunicazione e informativa sugli obblighi di pagina 6 di 9 comportamento cui gli intermediari sono tenuti, autocertificazione residenza e telefono, mandato della cessione del quinto dello stipendio;
sono state invece ritenute apocrife, con il grado di altissima probabilità, le firme apposte al contratto di mutuo e allo schema contrattuale.
Alla luce della probabile apocrifia della firma apposta al contratto di mutuo, occorre verificare se parte convenuta, che si afferma creditrice, sia stata in grado di fornire la prova dell'effettiva sottoscrizione del contratto di mutuo da parte della convenuta.
Ritiene lo scrivente che tale prova sia stata raggiunta, per varie considerazioni di ordine logico.
Va in primo luogo osservato che l'attrice era per certo a conoscenza dell'esistenza del contratto di mutuo, giacché aveva sottoscritto tutti i documenti a esso connessi, dal documento di sintesi, all'informativa sulla protezione dei dati, all'autocertificazione e via dicendo;
inoltre, se non avesse concluso il contratto di mutuo, certamente non avrebbe accettato di sottoscrivere il prospetto di liquidazione dell'intermediaria e così il mandato alla cessione del quinto (peraltro sottoscritto CP_7 anch'esso in data 10 novembre 2008), che certamente non sarebbe mai stato firmato se l'attrice non avesse avuto contezza del contratto di mutuo ad esso connesso.
Ulteriori motivazioni muovono da ragioni di carattere economico;
la ha ricevuto le somme Parte_1
erogate a titolo di mutuo, come provato dal doc. 14 di parte convenuta, che mostra la quietanza, sottoscritta e non disconosciuta dall'attrice; parte attrice non ha poi negato di aver ricevuto le somme oggetto del finanziamento, che ha in parte restituito mediante la cessione del quinto dello stipendio.
Sussistono quindi plurimi elementi per affermare, sulla base del criterio del “più probabile che non”, che l'attrice abbia effettivamente concluso il contratto di mutuo e sia quindi tenuta a corrispondere quanto mutuato più gli interessi pattuiti.
Quanto al dovuto, il finanziamento riguardava la somma lorda di €. 10.752,00, solo in parte pagata con la cessione del quinto della retribuzione e tramite il versamento della somma di €. 3.115,94; in punto si richiama il contenuto del conteggio estintivo trasmesso alla CF Assicurazione di data 10.7.2015, da cui emergeva un residuo ancora da pagare di €. 6.614,08, solo in parte quindi coperti dal versamento dell'assicurazione (in tal senso rileva ancora il contenuto esplicativo della mail inviata al precedente legale dell'attrice, di data 28.6.2017, da cui emerge che il TFR recuperato dal datore di lavoro, ammontava alla minore somma di €. 812,65).
5. Parte attrice affermava infine, in termini di assoluta vaghezza e indeterminatezza, l'usurarietà degli interessi relativi al contratto di mutuo da ella sottoscritto. Va ricordato che l'ormai costante giurisprudenza, confermata dalle Sez. Un. n. 19597 del 2020 (in tema di interessi moratori, ma sostanzialmente trasponibile nel caso di specie), che “il debitore che intenda dimostrare
pagina 7 di 9 l'entità usuraria degli stessi [interessi] è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nel caso di specie, la difesa di parte attrice si limitava a sostenere che “il TAEG viene a superare i limiti della normativa antiusura. In particolare, il TAEG del 22,47% deve ritenersi usurario, in quanto nel trimestre di riferimento il tasso globale medio rilevato dalla Banca d'Italia è pari al 10,07%”.
Si tratta di impostazione errata, giacché il tasso di riferimento ai fini dell'usura non è il TAEG, ma il
TEG, ricompresi anche i premi assicurativi. Tuttavia la difesa di parte attrice confonde le voci e nulla allega allo scopo di accertare la comparazione, non assolvendo quindi l'onere probatorio su di lei gravante.
Pertanto, non essendo possibile accertare l'usurarietà degli interessi applicati, la domanda di ripetizione va respinta.
Le risultanze di causa conducono quindi ad affermare la sussistenza di un pregresso rapporto di finanziamento tra la e e la sussistenza del credito, come intimato, a favore di Parte_1 CP_1
quest'ultima società, attesa l'infondatezza delle difese mosse dall'attrice.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice.
Nei confronti di , avuto riguardo al valore della causa, si ritiene di quantificare gli onorari in CP_1
€. 2.127,00, secondo i valori medi per le prime due fasi e per quelle decisoria, minimo per la fase istruttoria limitata alla sola TU;
quanto ad , convenuta in giudizio senza che sussistesse la sua CP_5
legittimazione, gli onorari debbono essere quantificati nel minore importo di €. 1.701,00, attesa la sua estraneità alla fase peritale;
la rinuncia alle domande formulate, comporta comunque una valutazione in termini di soccombenza, posto che una riflessione più attenta circa le posizioni delle parti convenute, avrebbe evitato inutili costituzioni in giudizio.
Le spese di TU, provvisoriamente poste a carico delle parti solidalmente, vanno in via definitiva poste a carico sia di parte attrice che di , nella misura di 1/2 ciascuno, posto che parte dei CP_1
disconoscimenti sono emersi fondati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa e/o assorbita,
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5
pagina 8 di 9 Respinge le domande promosse da . Parte_1
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere, in favore di le Parte_1 Controparte_5
spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in € 1.701,00, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere, in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite da questa sostenute, che si liquidano in € 2.127,00, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Pone definitivamente le spese della TU, come liquidate in corso di causa, a carico di Parte_1
e , nella misura di ½ ciascuno.
[...] Controparte_1
Così deciso in NO, 4 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 9 di 9