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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/09/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 18.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg. 3019.2023 R.G. Lavoro
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e n.q. di eredi di Parte_4 Parte_5 Per_1
n. il 26.04.1946 e deced. il 4.2.25) rapp.ti e difesi dagli avv.ti Amodio
[...]
Giulio ed Amodio Antonio, come in atti
RICORRENTI
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Riccardo Fuso, Carmelo Fazio ed Antonella Di Matteo, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.23, ha esposto: Persona_1
di aver lavorato presso lo stabilimento navale della sito in Controparte_1
Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Amendola n. 5, svolgendo, direttamente alle dipendenze della predetta detta società, le mansioni di allestitore dal 1963 al 1997 continuativamente (come da estratto conto previdenziale ); per tutta la CP_2 durata del rapporto di lavoro, protrattosi per circa trentacinque anni presso i cantieri navali della il ricorrente era stato esposto costantemente e CP_1 quotidianamente a significative dosi di fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato, sia perché, operando in ambienti ristretti, era stato soggetto all'inquinamento ambientale delle altre operazioni svolte in contemporanea in zone limitrofe;
in ragione dell'uso dell'amianto nel ciclo di produzione delle navi, come dettagliatamente descritto in ricorso, il sig. era stato esposto ad amianto per Parte_2 aver avuto con lo stesso un contatto diretto nello svolgimento delle sue mansioni di allestitore;
inoltre, lo stesso aveva subito anche un contatto indiretto con l'amianto (c.d. contatto ambientale), per aver operato in un ambiente fortemente inquinato della predetta sostanza;
gli stessi strumenti di “protezione individuale dei lavoratori” erano paradossalmente fatti in amianto (ad es., erano fatti di amianto: i pannelli utilizzati per la protezione di altri lavoratori chiamati ad operare nelle vicinanze dei saldatori;
i pannelli utilizzati per rivestire le cabine delle gru, incluse quelle a carroponte, chiamate ad operare nelle aree a caldo durante le operazioni di saldatura;
una parte dei sistemi frenanti delle gru;
i rivestimenti delle tavole dei ponteggi;
i guanti utilizzati dai dipendenti); l' aveva riconosciuto l'esposizione ad amianto del CP_3 ricorrente presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia, accertando CP_1 una patologia professionale asbesto-correlata; le conseguenze dannose della riconosciuta costante esposizione alle nocive polveri di amianto presenti nel cantiere si erano manifestate nel corso dell'anno 2020, con la comparsa di dispnea al minimo sforzo, dolore toracico e tosse secca;
in data 28.09.2020, il sig. eseguiva Parte_2 esame spirometrico che evidenziava una “sindrome disventilatoria prevalentemente restrittiva di grado moderato”; il ricorrente denunciava in data 08.10.2020 la malattia professionale all' (malattia professionale n. 518200115 del 08.10.2020); CP_3
l' , dopo aver sottoposto il sig. agli accertamenti necessari, accertava CP_3 Parte_2 la malattia professionale consistente in ispessimento pleurico e pleuropatia asbestosica - malattia tabellata notoriamente inserita nella Lista I, Gruppo 4 (I.4.03) (v. circolare UIL n. 69, prot. 253 del 23.09.14, pag. 16) e quantificava erroneamente il danno biologico nella misura del solo 3%; tale percentuale era oggetto opposizione amministrativa;
esaurito l'iter amministrativo, il sig. adiva il Tribunale di Parte_2
Torre Sez. Lav. (R.G. 2955/2022, G.U. Dott.ssa Molinario) richiedendo il riconoscimento della malattia professionale “Insufficienza ventilatoria da interstiziopatia asbestosica con pleuropatia”, valutabile nella misura del 15% a far data dalla denuncia di malattia professionale, nonché per accertare la sussistenza della ben più grave patologia neoplastica nel frattempo insorta;
nel corso del 2022, difatti, le condizioni di salute del Sig. peggioravano;
all'esito degli Parte_2 accertamenti effettuati in data 10.01.2023, il sig. si sottoponeva ad Parte_2 un'ulteriore visita presso il reparto Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) della medesima struttura, a seguito della quale, confermata la diagnosi di
“Mesotelioma a pattern prevalentemente epiteliomorfo” - malattia anch'essa notoriamente tabellata (v. circolare UIL n. 69, prot. 253 del 23.09.14, all. n. 7 in atti)
– gli veniva prescritta la chemioterapia;
l'aggravamento delle condizioni di salute del sig. , verificatosi nelle more del procedimento R.G. n. 2599/2022 instaurato Parte_2 avverso l' , era oggetto di accertamento da parte del CTU nominato nella CP_3 predetta procedura, il Dott. , il quale, con perizia depositata in data Persona_2
22.03.23 stabiliva che “il periziando sig. è, allo stato, affetto da: Persona_1
Pleuropatia asbestosica con sindrome disventilatoria mista a prevalente componente restrittiva, di grado moderato (FVC 74% del teorico). Recente riscontro di mesotelioma pleurico a pattern prevalentemente epiteliomorfo. Tali infermità si ritengono conseguenza dell'attività lavorativa prestata e valutate nella misura del 9% a decorrere dal 08.10.2020 epoca della domanda amministrativa, e dell'80% a decorrere dal settembre 2022, epoca di esecuzione dell'esame ecografico dell'addome col riscontro di un versamento pleurico a destra”;
In punto di diritto, premessa la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'espletamento dell'attività lavorativa, ha rivendicato nei confronti del datore di lavoro il proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale quale danno “differenziale” biologico (nella misura pari quantomeno all'80%), nonchè morale, esistenziale.
Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva colpa della società convenuta Controparte_4
in persona del l.r.p.t., nella produzione della malattia professionale
[...] insorta al Sig. , come descritta nel presente atto;
2) per l'effetto: i) Persona_1 in via principale, condannare la società resistente Controparte_4
in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dal
[...] ricorrente, quantificati complessivamente in non meno di € 656.317,14, di cui € 353.779,14 a titolo di danno biologico differenziale (considerando prudenzialmente la percentuale di menomazione dell'80% ritenuta sussistente dalla CTU espletata nel giudizio connesso a quello che ci occupa, e già al netto della rendita che il CP_3 ricorrente andrà a percepire), € 201.692,00 a titolo di danno morale ed € 100.846,00 a titolo di danno esistenziale;
ii) in ogni caso, condannare la società resistente
in persona del l.r.p.t., al risarcimento di Controparte_4 tutti i danni subiti dal ricorrente, da quantificarsi nella diversa somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa, se del caso a mezzo CTU, ovvero, in via estremamente gradata, da liquidarsi in via equitativa;
iii) il tutto, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dall'accertamento della natura professionale della malattia del 30.09.2022; 3) condannare la predetta società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con clausola di attribuzione”.
Si è costituita la società che, resistendo all'avversa domanda, ne ha chiesto il rigetto. Con varie ed articolate motivazioni ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della responsabilità datoriale. E' stata quindi ammessa ed espletata la consulenza medico-legale.
In corso di giudizio l'istante è deceduto e si sono costituiti gli eredi.
Acquisita la documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
La domanda è fondata e va accolta nei termini e per le motivazioni che seguono.
Parte ricorrente agisce per il risarcimento del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti, subito da nell'espletamento dell'attività lavorativa, a Persona_1 causa della nocività dell'ambiente che determinava la contrazione della patologia dettagliatamente descritta in ricorso.
Univoco è l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (v. Cass. n. 9817/2008; 21590/2008; 15078/2009).
Sempre sul tema del riparto degli oneri probatori, è opportuno ricordare che nel giudizio civile operano le regole di accertamento previste dagli artt. 1218 e 2087 c.c. Pertanto, in tema di accertamento della colpa per responsabilità civile contrattuale, opera il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno il peso della prova liberatoria. Inoltre, sotto il profilo probatorio e già in fase di accertamento del nesso causale, la regola da seguire, propria dei giudizi civili è quella “del più probabile che non” (tra le varie, Cass. SS.UU. n. 576/2008; Cass., sez. 3, ord. n. 23197/2018), laddove il processo penale risponde, invece, al canone della ragionevole certezza.
Difatti, i principi di separazione ed autonomia dei giudizi comportano che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale (Cass. S.U. n. 13661/2019).
Anche la Corte costituzionale (sent. n. 233 del 2003) ha avuto modo di affermare, con riferimento al “reato”, contenuto nell'art. 185 c.p., che il termine non postula più la ricorrenza di una concreta fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di “reato”, con la possibile conseguenza che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge.
Proprio in tema di danno differenziale, la Corte di legittimità (Cass, sev lav., n. 12041/2020) ha ribadito, per coerenza di sistema, la correttezza dell'utilizzo degli strumenti civilistici anche nell'ipotesi in cui il giudice dell'azione civile debba accertare se i fatti da cui derivi l'infortunio o la malattia costituiscano reato ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. N. 1124 del 1965.
Con la citata sentenza n. 12041/2020, in particolare, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' (con CP_3 conseguente unificazione dei regimi probatori) deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.”
Ciò posto, è opportuno ricordare che il danno biologico (inteso in senso stretto), ha trovato una definizione normativa nell'art. 13 del d.lvo. n. 38 del 2000, nel senso di lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico- legale.
In particolare, il nuovo sistema indennitario, vigente ex d.lvo n. 38\2000 con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi (e le malattie professionali denunziate) dal giorno 25 luglio 2000, ha caducato il principio di ascrivibilità alla rendita del solo danno alla capacità lavorativa generica, sancendo l'indennizzabilità del danno biologico da parte dell' (art. 13). Le menomazioni vengono valutate in CP_3 base a specifica “tabella” (art. 2 lett. a), comprensiva degli aspetti “dinamico- relazionali” del danno. Le menomazioni valutate in misura pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% sono indennizzate con un versamento una tantum in linea capitale. Gli indennizzi in misura superiore sono erogati in rendita, nella misura indicata in apposita ulteriore “tabella indennizzo danno biologico”, ma per queste ultime è previsto il diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita, che reintegra le lesioni alla capacità lavorative generica, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato ed al quoziente indicato nella “tabella dei coefficienti”. Il d.m. 12\7\00 (in Suppl.ord. n. 119 a Gazz. Uff. 25\7\00 n. 172) ha approvato la
“Tabella delle menomazioni”, la “Tabella indennizzo danno biologico” e la “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Allo stato, dunque, il danno biologico costituisce oggetto di copertura assicurativa.
Il comma 11 del citato art. 13 d.lvo n. 38\2000 dispone, poi, che per quanto non previsto dalla stessa normativa si applicano le previsioni del testo unico, in quanto compatibili. Deve, pertanto, trovare applicazione l'art. 10 D.P.R. n. 1124\1965, per effetto del quale l'esonero del datore di lavoro da responsabilità civile, nel nuovo sistema di copertura assicurativa, opera anche per le conseguenze della menomazione costituenti danno biologico, salve le ipotesi di responsabilità penale, come precisate a seguito dei numerosi interventi della Corte Costituzionale e delle pronunce di legittimità (C. Cost. n. 102/1981, n. 118/1986, n. 372/1988, nonché Corte Cost. n. 233/2003 e Sezioni Unite civili n. 27337/2008).
Ai sensi del citato art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito da questa Corte, sulla scorta di Corte cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017). L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. CP_3
Di qui la nozione di danno cd. "differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all' di agire in regresso CP_3 nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017).
Anche di recente, la Corte di legittimità ha escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal CP_3 lavoratore infortunato od ammalato" (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019 e da ultimo Cass. n. 12041/2020). Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall' , con una operazione di scomputo CP_3 che deve essere effettuata ex officio ed anche se l' non abbia in concreto CP_5 provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018).
Da ultimo, con la citata pronuncia n. 12041/2020, la Corte di legittimità ha ribadito il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio quale aspetto essenziale della tutela risarcitoria dei valori non patrimoniali.
Alla luce delle esposte coordinate giuridiche vanno esaminate le evidenze probatorie rilevanti nella fattispecie in esame.
Occorre preliminarmente rilevare che la documentazione allegata in atti (in particolare certificazione di riconoscimento di una patologia professionale CP_3 asbesto-correlata e parere Contarp con attestazione della esposizione lavorativa al rischio amianto) prova la presenza dell'amianto nelle lavorazioni in cui era impegnato il ricorrente;
l'avvenuto riconoscimento in via amministrativa della malattia professionale, peraltro, non lascia dubbi sul riconoscimento dello specifico rischio.
E' opportuno evidenziare, sulla valenza probatoria della suddetta documentazione, quanto affermato dalla Corte di legittimità, per cui “in materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico CP_3 riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1” ( Cass. n. 678/2023).
Quanto al danno alla salute subito dal lavoratore ed alla sua riconducibilità alla nocività dell'ambiente di lavoro, occorre prendere atto delle risultanze dell'esperita consulenza medico -legale.
Il CTU, dr. , Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Persona_2 ha così concluso l'elaborato peritale:
“il sig. è affetto da mesotelioma pleurico epiteliomorfo, la cui Persona_1 diagnosi è possibile far risalire al mese di settembre 2022 epoca del riscontro TC di un cospicuo versamento pleurico a destra;
• il sig. come Persona_1 desumibile dalla documentazione amministrativa in atti e dall'anamnesi lavorativa raccolta, ha svolto la sua attività lavorativa come apprendista allestitore e fabbro allestitore navale presso lo Stabilimento di Castellammare di Stabia della
• considerate le mansioni svolte e la loro durata nel tempo, il Controparte_4 mesotelioma pleurico, da cui è affetto il sig. è da ritenersi Persona_1 causalmente derivante dalla prolungata esposizione all'asbesto, come accertato anche dai sanitari dell' nonché dall'allegato parere CONTARP emesso per CP_3
i lavoratori della • la responsabilità contrattuale ed Controparte_4 extracontrattuale della malattia neoplastica del sig. è Persona_1 addebitabile alla Società alle cui dipendenze egli ha lavorato Controparte_4 dal 01.10.1963 al 31.08.1996; • con riferimento al D.M. del 12.07.2000 che considera: - al punto 135 le “Neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l'ospedalizzazione”, con una valutazione del danno sino all'80%, - al punto 136 le “Neoplasie maligne con metastasi plurime diffuse e severa compromissione dello stato generale con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti, sebbene la morte non sia imminente”, con una valutazione del danno > all'80%, si può concludere che il ricorrente presenti un danno biologico dell'80% a decorrere dal settembre 2022, epoca di esecuzione dell'esame TC del torace col riscontro di un cospicuo versamento pleurico a destra, e del 90% a decorrere dal gennaio 2025, epoca della documentato aggravamento delle sue condizioni patologiche con necessità di ricovero ospedaliero. • sussiste indubbiamente una “menomazione correlata” intesa come sofferenza interiore del soggetto che, pienamente cosciente della propria malattia e della relativa prognosi infausta, va incontro alle sofferenze psichiche e fisiche proprie di un malato terminale. Ritengo che tale menomazione è di grado medio-elevato...”
Le conclusioni a cui è pervenuto il consulente, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche coerentemente sviluppate sono integralmente condivise da questo giudicante.
Orbene, avendo il lavoratore fornito la prova dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Tale prova liberatoria non è stata nella specie fornita dalla CP_1
Invero, alla luce delle modalità operative con cui si svolgeva la movimentazione dell'amianto, la convenuta risulta aver omesso di predisporre tutte le misure e CP_6 cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro, atteso che tutte le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto venivano effettuate sostanzialmente senza alcuna effettiva precauzione volta ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenenti amianto.
Si ricorda quanto costantemente affermato Come affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie” (Cass., 14 maggio 2014, n. 10425; Cass. 10 gennaio 2017, n. 291).
Deve in proposito rilevarsi che già da tempo la Corte di legittimità ha evidenziato la necessità di adottare quelle misure minime previste all'epoca per contrastare l'inalazione di polveri di amianto assumendosi i rischi di eventuali tecnopatie, laddove non rispettato l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. : “Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione.
L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015).
Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., 23 agosto 2016, n. 17252).
Occorre quindi procedere alla quantificazione del danno. Tale operazione presuppone la corretta qualificazione della posta risarcitoria oggetto di giudizio.
Invero, la menomazione da cui era affetto il sig. è annoverabile Persona_1 tra le cd. patologie ingravescenti, cioè quelle malattie che possono avere una latenza sintomatica prolungata o dare luogo ad alterazioni psicofisiche ad andamento episodico o intervallate nel tempo, con possibilità di ripresa della malattia, anche sotto forma di peggioramento.
In tema, va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 35416 del 01/12/2022 che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole (nella specie, una neoplasia polmonare causata da inalazione di amianto), l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle.”
“In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del soggetto e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, di modo che, qualora il grado percentuale di invalidità del soggetto espresso dai barèmes medico-legali di riferimento non tenga conto della minore speranza di vita della vittima, ovvero non contempli il maggior rischio di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, suscettibile di condurla al decesso, il giudice deve maggiorare la liquidazione in via equitativa.”
Vengono così prese in esame quelle patologie, sorte in seguito ad un illecito extracontrattuale, che, dopo un primo evento lesivo, determinano ulteriori conseguenze pregiudizievoli, le quali, però, costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto e non la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile. In simili situazioni, dopo la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente, si è avuta “la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute”, ma è incontestabile che il danno biologico permanente rimanga tale, ancorché gli effetti dell'illecito ben possono accentuarsi, nonostante, tecnicamente parlando, la fase della “malattia”, nei termini sopra esposti, sia stata superata (Cass., SU, n. 580 dell'11 gennaio 2008). Nella fattispecie in esame è evidente che il mesotelioma pleurico diagnosticato nel settembre 2022 al sig. rientri tra le patologie ingravescenti e che tale Parte_2 patologia debba ritenersi stabilizzata, nel senso sopra precisato di irreversibilità della menomazione, nella misura dell'80%, riconosciuta dal CTU per oltre due anni (ossia dal settembre 2022 al gennaio 2025), così come accertata nel corso del precedente giudizio contro (con sentenza passata in giudicato) e confermata nel giudizio CP_3 in esame.
Al danno come sopra considerato (danno biologico permanente maggiorato in considerazione dell'esito letale) va altresì aggiunto il danno da invalidità temporanea, per tale intendendosi il danno subito nel periodo della malattia (dunque fino a che non si è avuta la guarigione, la stabilizzazione o la morte), danno che nel caso di specie si è protratto almeno dall'ottobre 2022, quando il sig. ha iniziato i Parte_2 suoi lunghi periodi di ricovero (v. cartella clinica del ricovero), fino al decesso.
Pertanto, in adesione ai calcoli riportati dalla difesa di parte ricorrente nelle ultime note di trattazione (ipotesi di calcolo sub b delle note di discussione, non oggetto di specifica contestazione da parte della resistente), considerati: l'età del danneggiato alla data del sinistro (79 anni); la percentuale di invalidità permanente 80%; il punto danno biologico € 9.376,77, l'incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) per € 4.688,39 ed il punto danno non patrimoniale pari ad € 14.065,16), il risarcimento ammonta a complessivi euro € 657.395,04
Tale importo è così determinato:
€ 383.607,29 (€ 457.586,00 - € 73.978,71) a titolo di danno biologico differenziale al netto della rendita erogata dall' pari a complessivi € 73.978,71( € 2.550,99 x 29 CP_3 mensilità);
€ 228.794,00 a titolo di danno morale per invalidità permanente;
€ 44.993,75 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, determinata tenendo conto della percentuale di menomazione dell'80% ritenuta sussistente dalla CTU a far data dal settembre 2022 (punto base I.T.T. € 115,00; giorni di invalidità temporanea totale 155; giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 76; giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 202; giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 313).
Non può invece accogliersi la maggiorazione per la personalizzazione del danno;
difatti, il danno alla salute standard è personalizzabile in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari ed anomale laddove siano allegati specifici pregiudizi alla vita di relazione che esulino dalla previsione standardizzata delle tabelle e ne sia fornita la prova (in tal senso v. Cass. n. 7513/2018). Nella specie, le allegazioni contenute in ricorso risultano assolutamente generiche, evidenziando un mutamento delle abitudini di vita e delle precedenti occasioni di svago. In definitiva, la misura del risarcimento del danno non patrimoniale va determinata all'attualità, in complessivi euro € 657.395,04 .
Tale somma in moneta è quantificata al valore già aggiornato, per cui vanno aggiunti solo gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi quindi in ipotesi di “mora ex re”, vanno conteggiati dalla data in cui è stata riscontrata l'invalidità, ossia dal settembre 2022, sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto di Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
n.q. di eredi di al pagamento, Parte_5 Persona_1 della complessiva somma di € 657.395,04 per danno non patrimoniale;
- condanna la al pagamento in favore del ricorrente del suddetto Controparte_1 importo, oltre accessori come in motivazione;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 13.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 18.09.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 18.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg. 3019.2023 R.G. Lavoro
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e n.q. di eredi di Parte_4 Parte_5 Per_1
n. il 26.04.1946 e deced. il 4.2.25) rapp.ti e difesi dagli avv.ti Amodio
[...]
Giulio ed Amodio Antonio, come in atti
RICORRENTI
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Riccardo Fuso, Carmelo Fazio ed Antonella Di Matteo, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.23, ha esposto: Persona_1
di aver lavorato presso lo stabilimento navale della sito in Controparte_1
Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Amendola n. 5, svolgendo, direttamente alle dipendenze della predetta detta società, le mansioni di allestitore dal 1963 al 1997 continuativamente (come da estratto conto previdenziale ); per tutta la CP_2 durata del rapporto di lavoro, protrattosi per circa trentacinque anni presso i cantieri navali della il ricorrente era stato esposto costantemente e CP_1 quotidianamente a significative dosi di fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato, sia perché, operando in ambienti ristretti, era stato soggetto all'inquinamento ambientale delle altre operazioni svolte in contemporanea in zone limitrofe;
in ragione dell'uso dell'amianto nel ciclo di produzione delle navi, come dettagliatamente descritto in ricorso, il sig. era stato esposto ad amianto per Parte_2 aver avuto con lo stesso un contatto diretto nello svolgimento delle sue mansioni di allestitore;
inoltre, lo stesso aveva subito anche un contatto indiretto con l'amianto (c.d. contatto ambientale), per aver operato in un ambiente fortemente inquinato della predetta sostanza;
gli stessi strumenti di “protezione individuale dei lavoratori” erano paradossalmente fatti in amianto (ad es., erano fatti di amianto: i pannelli utilizzati per la protezione di altri lavoratori chiamati ad operare nelle vicinanze dei saldatori;
i pannelli utilizzati per rivestire le cabine delle gru, incluse quelle a carroponte, chiamate ad operare nelle aree a caldo durante le operazioni di saldatura;
una parte dei sistemi frenanti delle gru;
i rivestimenti delle tavole dei ponteggi;
i guanti utilizzati dai dipendenti); l' aveva riconosciuto l'esposizione ad amianto del CP_3 ricorrente presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia, accertando CP_1 una patologia professionale asbesto-correlata; le conseguenze dannose della riconosciuta costante esposizione alle nocive polveri di amianto presenti nel cantiere si erano manifestate nel corso dell'anno 2020, con la comparsa di dispnea al minimo sforzo, dolore toracico e tosse secca;
in data 28.09.2020, il sig. eseguiva Parte_2 esame spirometrico che evidenziava una “sindrome disventilatoria prevalentemente restrittiva di grado moderato”; il ricorrente denunciava in data 08.10.2020 la malattia professionale all' (malattia professionale n. 518200115 del 08.10.2020); CP_3
l' , dopo aver sottoposto il sig. agli accertamenti necessari, accertava CP_3 Parte_2 la malattia professionale consistente in ispessimento pleurico e pleuropatia asbestosica - malattia tabellata notoriamente inserita nella Lista I, Gruppo 4 (I.4.03) (v. circolare UIL n. 69, prot. 253 del 23.09.14, pag. 16) e quantificava erroneamente il danno biologico nella misura del solo 3%; tale percentuale era oggetto opposizione amministrativa;
esaurito l'iter amministrativo, il sig. adiva il Tribunale di Parte_2
Torre Sez. Lav. (R.G. 2955/2022, G.U. Dott.ssa Molinario) richiedendo il riconoscimento della malattia professionale “Insufficienza ventilatoria da interstiziopatia asbestosica con pleuropatia”, valutabile nella misura del 15% a far data dalla denuncia di malattia professionale, nonché per accertare la sussistenza della ben più grave patologia neoplastica nel frattempo insorta;
nel corso del 2022, difatti, le condizioni di salute del Sig. peggioravano;
all'esito degli Parte_2 accertamenti effettuati in data 10.01.2023, il sig. si sottoponeva ad Parte_2 un'ulteriore visita presso il reparto Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) della medesima struttura, a seguito della quale, confermata la diagnosi di
“Mesotelioma a pattern prevalentemente epiteliomorfo” - malattia anch'essa notoriamente tabellata (v. circolare UIL n. 69, prot. 253 del 23.09.14, all. n. 7 in atti)
– gli veniva prescritta la chemioterapia;
l'aggravamento delle condizioni di salute del sig. , verificatosi nelle more del procedimento R.G. n. 2599/2022 instaurato Parte_2 avverso l' , era oggetto di accertamento da parte del CTU nominato nella CP_3 predetta procedura, il Dott. , il quale, con perizia depositata in data Persona_2
22.03.23 stabiliva che “il periziando sig. è, allo stato, affetto da: Persona_1
Pleuropatia asbestosica con sindrome disventilatoria mista a prevalente componente restrittiva, di grado moderato (FVC 74% del teorico). Recente riscontro di mesotelioma pleurico a pattern prevalentemente epiteliomorfo. Tali infermità si ritengono conseguenza dell'attività lavorativa prestata e valutate nella misura del 9% a decorrere dal 08.10.2020 epoca della domanda amministrativa, e dell'80% a decorrere dal settembre 2022, epoca di esecuzione dell'esame ecografico dell'addome col riscontro di un versamento pleurico a destra”;
In punto di diritto, premessa la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'espletamento dell'attività lavorativa, ha rivendicato nei confronti del datore di lavoro il proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale quale danno “differenziale” biologico (nella misura pari quantomeno all'80%), nonchè morale, esistenziale.
Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva colpa della società convenuta Controparte_4
in persona del l.r.p.t., nella produzione della malattia professionale
[...] insorta al Sig. , come descritta nel presente atto;
2) per l'effetto: i) Persona_1 in via principale, condannare la società resistente Controparte_4
in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dal
[...] ricorrente, quantificati complessivamente in non meno di € 656.317,14, di cui € 353.779,14 a titolo di danno biologico differenziale (considerando prudenzialmente la percentuale di menomazione dell'80% ritenuta sussistente dalla CTU espletata nel giudizio connesso a quello che ci occupa, e già al netto della rendita che il CP_3 ricorrente andrà a percepire), € 201.692,00 a titolo di danno morale ed € 100.846,00 a titolo di danno esistenziale;
ii) in ogni caso, condannare la società resistente
in persona del l.r.p.t., al risarcimento di Controparte_4 tutti i danni subiti dal ricorrente, da quantificarsi nella diversa somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa, se del caso a mezzo CTU, ovvero, in via estremamente gradata, da liquidarsi in via equitativa;
iii) il tutto, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione dall'accertamento della natura professionale della malattia del 30.09.2022; 3) condannare la predetta società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con clausola di attribuzione”.
Si è costituita la società che, resistendo all'avversa domanda, ne ha chiesto il rigetto. Con varie ed articolate motivazioni ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della responsabilità datoriale. E' stata quindi ammessa ed espletata la consulenza medico-legale.
In corso di giudizio l'istante è deceduto e si sono costituiti gli eredi.
Acquisita la documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
La domanda è fondata e va accolta nei termini e per le motivazioni che seguono.
Parte ricorrente agisce per il risarcimento del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti, subito da nell'espletamento dell'attività lavorativa, a Persona_1 causa della nocività dell'ambiente che determinava la contrazione della patologia dettagliatamente descritta in ricorso.
Univoco è l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (v. Cass. n. 9817/2008; 21590/2008; 15078/2009).
Sempre sul tema del riparto degli oneri probatori, è opportuno ricordare che nel giudizio civile operano le regole di accertamento previste dagli artt. 1218 e 2087 c.c. Pertanto, in tema di accertamento della colpa per responsabilità civile contrattuale, opera il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno il peso della prova liberatoria. Inoltre, sotto il profilo probatorio e già in fase di accertamento del nesso causale, la regola da seguire, propria dei giudizi civili è quella “del più probabile che non” (tra le varie, Cass. SS.UU. n. 576/2008; Cass., sez. 3, ord. n. 23197/2018), laddove il processo penale risponde, invece, al canone della ragionevole certezza.
Difatti, i principi di separazione ed autonomia dei giudizi comportano che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale (Cass. S.U. n. 13661/2019).
Anche la Corte costituzionale (sent. n. 233 del 2003) ha avuto modo di affermare, con riferimento al “reato”, contenuto nell'art. 185 c.p., che il termine non postula più la ricorrenza di una concreta fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di “reato”, con la possibile conseguenza che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge.
Proprio in tema di danno differenziale, la Corte di legittimità (Cass, sev lav., n. 12041/2020) ha ribadito, per coerenza di sistema, la correttezza dell'utilizzo degli strumenti civilistici anche nell'ipotesi in cui il giudice dell'azione civile debba accertare se i fatti da cui derivi l'infortunio o la malattia costituiscano reato ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. N. 1124 del 1965.
Con la citata sentenza n. 12041/2020, in particolare, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' (con CP_3 conseguente unificazione dei regimi probatori) deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.”
Ciò posto, è opportuno ricordare che il danno biologico (inteso in senso stretto), ha trovato una definizione normativa nell'art. 13 del d.lvo. n. 38 del 2000, nel senso di lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico- legale.
In particolare, il nuovo sistema indennitario, vigente ex d.lvo n. 38\2000 con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi (e le malattie professionali denunziate) dal giorno 25 luglio 2000, ha caducato il principio di ascrivibilità alla rendita del solo danno alla capacità lavorativa generica, sancendo l'indennizzabilità del danno biologico da parte dell' (art. 13). Le menomazioni vengono valutate in CP_3 base a specifica “tabella” (art. 2 lett. a), comprensiva degli aspetti “dinamico- relazionali” del danno. Le menomazioni valutate in misura pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% sono indennizzate con un versamento una tantum in linea capitale. Gli indennizzi in misura superiore sono erogati in rendita, nella misura indicata in apposita ulteriore “tabella indennizzo danno biologico”, ma per queste ultime è previsto il diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita, che reintegra le lesioni alla capacità lavorative generica, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato ed al quoziente indicato nella “tabella dei coefficienti”. Il d.m. 12\7\00 (in Suppl.ord. n. 119 a Gazz. Uff. 25\7\00 n. 172) ha approvato la
“Tabella delle menomazioni”, la “Tabella indennizzo danno biologico” e la “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Allo stato, dunque, il danno biologico costituisce oggetto di copertura assicurativa.
Il comma 11 del citato art. 13 d.lvo n. 38\2000 dispone, poi, che per quanto non previsto dalla stessa normativa si applicano le previsioni del testo unico, in quanto compatibili. Deve, pertanto, trovare applicazione l'art. 10 D.P.R. n. 1124\1965, per effetto del quale l'esonero del datore di lavoro da responsabilità civile, nel nuovo sistema di copertura assicurativa, opera anche per le conseguenze della menomazione costituenti danno biologico, salve le ipotesi di responsabilità penale, come precisate a seguito dei numerosi interventi della Corte Costituzionale e delle pronunce di legittimità (C. Cost. n. 102/1981, n. 118/1986, n. 372/1988, nonché Corte Cost. n. 233/2003 e Sezioni Unite civili n. 27337/2008).
Ai sensi del citato art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito da questa Corte, sulla scorta di Corte cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017). L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. CP_3
Di qui la nozione di danno cd. "differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all' di agire in regresso CP_3 nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017).
Anche di recente, la Corte di legittimità ha escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal CP_3 lavoratore infortunato od ammalato" (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019 e da ultimo Cass. n. 12041/2020). Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall' , con una operazione di scomputo CP_3 che deve essere effettuata ex officio ed anche se l' non abbia in concreto CP_5 provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018).
Da ultimo, con la citata pronuncia n. 12041/2020, la Corte di legittimità ha ribadito il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio quale aspetto essenziale della tutela risarcitoria dei valori non patrimoniali.
Alla luce delle esposte coordinate giuridiche vanno esaminate le evidenze probatorie rilevanti nella fattispecie in esame.
Occorre preliminarmente rilevare che la documentazione allegata in atti (in particolare certificazione di riconoscimento di una patologia professionale CP_3 asbesto-correlata e parere Contarp con attestazione della esposizione lavorativa al rischio amianto) prova la presenza dell'amianto nelle lavorazioni in cui era impegnato il ricorrente;
l'avvenuto riconoscimento in via amministrativa della malattia professionale, peraltro, non lascia dubbi sul riconoscimento dello specifico rischio.
E' opportuno evidenziare, sulla valenza probatoria della suddetta documentazione, quanto affermato dalla Corte di legittimità, per cui “in materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico CP_3 riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1” ( Cass. n. 678/2023).
Quanto al danno alla salute subito dal lavoratore ed alla sua riconducibilità alla nocività dell'ambiente di lavoro, occorre prendere atto delle risultanze dell'esperita consulenza medico -legale.
Il CTU, dr. , Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Persona_2 ha così concluso l'elaborato peritale:
“il sig. è affetto da mesotelioma pleurico epiteliomorfo, la cui Persona_1 diagnosi è possibile far risalire al mese di settembre 2022 epoca del riscontro TC di un cospicuo versamento pleurico a destra;
• il sig. come Persona_1 desumibile dalla documentazione amministrativa in atti e dall'anamnesi lavorativa raccolta, ha svolto la sua attività lavorativa come apprendista allestitore e fabbro allestitore navale presso lo Stabilimento di Castellammare di Stabia della
• considerate le mansioni svolte e la loro durata nel tempo, il Controparte_4 mesotelioma pleurico, da cui è affetto il sig. è da ritenersi Persona_1 causalmente derivante dalla prolungata esposizione all'asbesto, come accertato anche dai sanitari dell' nonché dall'allegato parere CONTARP emesso per CP_3
i lavoratori della • la responsabilità contrattuale ed Controparte_4 extracontrattuale della malattia neoplastica del sig. è Persona_1 addebitabile alla Società alle cui dipendenze egli ha lavorato Controparte_4 dal 01.10.1963 al 31.08.1996; • con riferimento al D.M. del 12.07.2000 che considera: - al punto 135 le “Neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo, il soggetto è severamente disabile, è indicata l'ospedalizzazione”, con una valutazione del danno sino all'80%, - al punto 136 le “Neoplasie maligne con metastasi plurime diffuse e severa compromissione dello stato generale con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti, sebbene la morte non sia imminente”, con una valutazione del danno > all'80%, si può concludere che il ricorrente presenti un danno biologico dell'80% a decorrere dal settembre 2022, epoca di esecuzione dell'esame TC del torace col riscontro di un cospicuo versamento pleurico a destra, e del 90% a decorrere dal gennaio 2025, epoca della documentato aggravamento delle sue condizioni patologiche con necessità di ricovero ospedaliero. • sussiste indubbiamente una “menomazione correlata” intesa come sofferenza interiore del soggetto che, pienamente cosciente della propria malattia e della relativa prognosi infausta, va incontro alle sofferenze psichiche e fisiche proprie di un malato terminale. Ritengo che tale menomazione è di grado medio-elevato...”
Le conclusioni a cui è pervenuto il consulente, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche coerentemente sviluppate sono integralmente condivise da questo giudicante.
Orbene, avendo il lavoratore fornito la prova dell'esistenza del danno, della nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Tale prova liberatoria non è stata nella specie fornita dalla CP_1
Invero, alla luce delle modalità operative con cui si svolgeva la movimentazione dell'amianto, la convenuta risulta aver omesso di predisporre tutte le misure e CP_6 cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro, atteso che tutte le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto venivano effettuate sostanzialmente senza alcuna effettiva precauzione volta ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenenti amianto.
Si ricorda quanto costantemente affermato Come affermato dalla Corte di Cassazione, “in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie” (Cass., 14 maggio 2014, n. 10425; Cass. 10 gennaio 2017, n. 291).
Deve in proposito rilevarsi che già da tempo la Corte di legittimità ha evidenziato la necessità di adottare quelle misure minime previste all'epoca per contrastare l'inalazione di polveri di amianto assumendosi i rischi di eventuali tecnopatie, laddove non rispettato l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. : “Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione.
L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015).
Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…” (Cass., 23 agosto 2016, n. 17252).
Occorre quindi procedere alla quantificazione del danno. Tale operazione presuppone la corretta qualificazione della posta risarcitoria oggetto di giudizio.
Invero, la menomazione da cui era affetto il sig. è annoverabile Persona_1 tra le cd. patologie ingravescenti, cioè quelle malattie che possono avere una latenza sintomatica prolungata o dare luogo ad alterazioni psicofisiche ad andamento episodico o intervallate nel tempo, con possibilità di ripresa della malattia, anche sotto forma di peggioramento.
In tema, va richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 35416 del 01/12/2022 che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole (nella specie, una neoplasia polmonare causata da inalazione di amianto), l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle.”
“In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del soggetto e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, di modo che, qualora il grado percentuale di invalidità del soggetto espresso dai barèmes medico-legali di riferimento non tenga conto della minore speranza di vita della vittima, ovvero non contempli il maggior rischio di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, suscettibile di condurla al decesso, il giudice deve maggiorare la liquidazione in via equitativa.”
Vengono così prese in esame quelle patologie, sorte in seguito ad un illecito extracontrattuale, che, dopo un primo evento lesivo, determinano ulteriori conseguenze pregiudizievoli, le quali, però, costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto e non la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile. In simili situazioni, dopo la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente, si è avuta “la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute”, ma è incontestabile che il danno biologico permanente rimanga tale, ancorché gli effetti dell'illecito ben possono accentuarsi, nonostante, tecnicamente parlando, la fase della “malattia”, nei termini sopra esposti, sia stata superata (Cass., SU, n. 580 dell'11 gennaio 2008). Nella fattispecie in esame è evidente che il mesotelioma pleurico diagnosticato nel settembre 2022 al sig. rientri tra le patologie ingravescenti e che tale Parte_2 patologia debba ritenersi stabilizzata, nel senso sopra precisato di irreversibilità della menomazione, nella misura dell'80%, riconosciuta dal CTU per oltre due anni (ossia dal settembre 2022 al gennaio 2025), così come accertata nel corso del precedente giudizio contro (con sentenza passata in giudicato) e confermata nel giudizio CP_3 in esame.
Al danno come sopra considerato (danno biologico permanente maggiorato in considerazione dell'esito letale) va altresì aggiunto il danno da invalidità temporanea, per tale intendendosi il danno subito nel periodo della malattia (dunque fino a che non si è avuta la guarigione, la stabilizzazione o la morte), danno che nel caso di specie si è protratto almeno dall'ottobre 2022, quando il sig. ha iniziato i Parte_2 suoi lunghi periodi di ricovero (v. cartella clinica del ricovero), fino al decesso.
Pertanto, in adesione ai calcoli riportati dalla difesa di parte ricorrente nelle ultime note di trattazione (ipotesi di calcolo sub b delle note di discussione, non oggetto di specifica contestazione da parte della resistente), considerati: l'età del danneggiato alla data del sinistro (79 anni); la percentuale di invalidità permanente 80%; il punto danno biologico € 9.376,77, l'incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) per € 4.688,39 ed il punto danno non patrimoniale pari ad € 14.065,16), il risarcimento ammonta a complessivi euro € 657.395,04
Tale importo è così determinato:
€ 383.607,29 (€ 457.586,00 - € 73.978,71) a titolo di danno biologico differenziale al netto della rendita erogata dall' pari a complessivi € 73.978,71( € 2.550,99 x 29 CP_3 mensilità);
€ 228.794,00 a titolo di danno morale per invalidità permanente;
€ 44.993,75 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, determinata tenendo conto della percentuale di menomazione dell'80% ritenuta sussistente dalla CTU a far data dal settembre 2022 (punto base I.T.T. € 115,00; giorni di invalidità temporanea totale 155; giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 76; giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 202; giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 313).
Non può invece accogliersi la maggiorazione per la personalizzazione del danno;
difatti, il danno alla salute standard è personalizzabile in presenza di conseguenze dannose del tutto peculiari ed anomale laddove siano allegati specifici pregiudizi alla vita di relazione che esulino dalla previsione standardizzata delle tabelle e ne sia fornita la prova (in tal senso v. Cass. n. 7513/2018). Nella specie, le allegazioni contenute in ricorso risultano assolutamente generiche, evidenziando un mutamento delle abitudini di vita e delle precedenti occasioni di svago. In definitiva, la misura del risarcimento del danno non patrimoniale va determinata all'attualità, in complessivi euro € 657.395,04 .
Tale somma in moneta è quantificata al valore già aggiornato, per cui vanno aggiunti solo gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi quindi in ipotesi di “mora ex re”, vanno conteggiati dalla data in cui è stata riscontrata l'invalidità, ossia dal settembre 2022, sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e dichiara il diritto di Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
n.q. di eredi di al pagamento, Parte_5 Persona_1 della complessiva somma di € 657.395,04 per danno non patrimoniale;
- condanna la al pagamento in favore del ricorrente del suddetto Controparte_1 importo, oltre accessori come in motivazione;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 13.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 18.09.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè