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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/09/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1499/2018 R.G.; 2749/2021; 1067/ 2022
tra
, , rappresentato e difeso dagli avv. F. A. Grassi e M. Parte_1 C.F._1 Salerno, presso il cui studio rispettivamente a Mesagne Corte Trieste n. 15 e a Brindisi al Vico de Motricino n.3 è elettivamente domiciliato;
opponente
e
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. D Frigione presso il cui studio a Brindisi in via Cesare Battisti n.11 è elettivamente domiciliato opposto
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Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 479/2016 emesso dal Tribunale di Brindisi su ricorso del
[...]
“, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di 7.016,53 euro, oltre Controparte_2 interessi legali, spese e compensi, somma di cui l'opposto ha sostenuto di essere creditore per mancati pagamenti di spese condominiali ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, per essere egli un nudo proprietario e per essere usufruttaria dell'immobile condominiale la Sig.ra
[...]
e, da ultimo, ha eccepito la nullità della delibera assembleare posta a base del decreto Pt_2 ingiuntivo. L'istante, ha fondato l'opposizione su tre motivi: innanzitutto la mancata notifica del decreto ingiuntivo opposto“ di non essere il proprietario esclusivo dell'unità immobiliare”; “che non è pervenuto all'odierno attore neanche comunicazione formale di convocazione di assemblea”;- “senza aver inviato alcuna diffida di messa in mora all'odierno attore opponente”.
Il , costituendosi in giudizio, ha reiterato la Controparte_2 prospettazione, in fatto e in diritto, posta a base del ricorso ex art. 633 c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità della proposta opposizione, in quanto tardiva. Ha ribadito che il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c, e ha concluso per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 479/2016 con la relativa statuizione in ordine al pagamento delle spese e compensi di lite. Nel corso del giudizio, sussistendo i presupposti per la riunione, in data 9.5.2022 è stata disposta la riunione del fascicolo n 2749/21 e 1067 /22 al presente giudizio. I procedimenti connessi devono essere decisi separatamente rispetto a quello principale, per le motivazioni di seguito illustrate. Innanzitutto si dispone l'inammissibilità del giudizio principale. Preliminarmente si osserva che, parte opposta ha inizialmente sollevato un'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, eccezione alla quale ha successivamente rinunciato espressamente, non essendo riuscita a reperire l'originale notificato del decreto ingiuntivo. Tuttavia, resta fermo che il giudice è comunque tenuto a verificare d'ufficio l'effettiva esistenza del titolo monitorio e la regolarità della relativa notifica, trattandosi di un presupposto imprescindibile sia per la validità ed efficacia esecutiva del provvedimento, sia per la valutazione della tempestività e dell'ammissibilità dell'opposizione. La rinuncia all'eccezione da parte del non preclude tale verifica, in quanto si tratta di CP_2 un profilo sottratto alla disponibilità delle parti e rilevabile anche d'ufficio. Nel caso di specie, risulta agli atti la produzione da parte dell'opposto della copia notificata del decreto ingiuntivo n. 479/2016. Sebbene l'originale del provvedimento notificato non risulti allo stato reperibile, la copia depositata in atti è completa, conforme e reca la relata di notifica, dalla quale si evince che il decreto è stato regolarmente notificato al debitore in data 21.05.2016, a mezzo posta, con perfezionamento per compiuta giacenza.. Ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie fotostatiche o riproduzioni meccaniche di documenti fanno piena prova fino a querela di falso, se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce formalmente la conformità all'originale; la copia notificata del decreto ingiuntivo prodotta in atti è conforme all'originale ed è stata notificata secondo le modalità previste dalla legge;
essa, pertanto, ha piena efficacia probatoria in ordine all'esistenza e al contenuto del titolo giudiziale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, tale copia, anche in assenza dell'originale, è idonea a dimostrare la validità ed efficacia del provvedimento monitorio, salvo che ne venga formalmente contestata la conformità all'originale evenienza che, nel presente giudizio, non risulta essersi verificata.; L'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'opponente nella sua qualità di nudo proprietario, è infondata. Ai sensi dell'art. 67, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile (norma introdotta dalla legge n. 220/2012),“ Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.” Ne consegue che il nudo proprietario, pur non avendo la piena disponibilità dell'immobile, è solidalmente obbligato al pagamento dei contributi condominiali, e pertanto è pienamente legittimato passivamente a rispondere della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione. Il credito vantato dal pari a euro 7.016,53 oltre interessi legali alla data del CP_2
30/06/2015, si fonda sugli atti assembleari regolarmente approvati: Bilancio consuntivo al
31/12/2014;Bilancio preventivo 2015. Tali bilanci sono stati approvati dall'assemblea condominiale in data 11/06/2015, senza che sia mai stata proposta alcuna impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. Si evidenzia che: l'opponente, pur avendo avuto la possibilità di contestare la validità della delibera assembleare, non ha mai esercitato il diritto di impugnazione previsto dalla legge. Anche l'altro motivo di opposizione formulato, cioè la contestazione secondo cui “non perveniva all'odierno attore alcuna comunicazione formale di convocazione di assemblea”, deve essere dichiarato inammissibile. In particolare, occorre verificare se, l'opponente, avrebbe potuto proporre dinanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo la domanda di accertamento incidentale delle delibere assembleari asseritamente connesse al decreto ingiuntivo opposto, e se il giudice possa sindacare la validità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l'ingiunzione di pagamento, ovvero se tale sindacato gli sia precluso poiché riservato ad apposito giudizio avente specificamente ad oggetto l'impugnazione in via immediata della deliberazione.
Nella fattispecie, si richiama la sentenza n. 9839/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, condivisa da questa decidente.
Con detta pronuncia la S.C. ha superato il più risalente orientamento che dava a tale quesito una risposta negativa ritenendo che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento dei contributi per le spese condominiali, il opponente non potesse far valere CP_2 questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo quelle riguardanti la sua efficacia e che il giudice dell'opposizione dovesse limitarsi a verificare la perdurante esistenza di tale delibera, senza poterne sindacare, neppure in via incidentale, la validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale essa fosse stata impugnata. I principi di diritto affermati dalla S.C. sono i seguenti: anzitutto, quello secondo cui “sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla stessa convenzione, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”. Inoltre, “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte, o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione sia l'annullabilità di tale deliberazione a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”.
Ed invero, la domanda in via principale può precedere il giudizio instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma può anche seguirlo, purchè sia osservato il termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 c.c. Invece, quando la domanda di annullamento sia proposta in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa assumerà la veste di domanda riconvenzionale, che l'opponente (nella sua sostanziale posizione di convenuto) ha l'onere di proporre, a pena di decadenza, con l'atto di citazione in opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto di cui all'articolo 167 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 22528 del 20/10/2006; Cass., Sez. L, n. 13467 del 13/09/2003, in motiv.). La decadenza che - ai sensi dell'art. 167 c.c., comma 2, - segue all'inosservanza di tale onere, essendo dettata nell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del processo, è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass., Sez. 2, n. 4901 del 02/03/2007; Cass., Sez. 2, n. 17121 del 13/08/2020).
Vale, pertanto, il principio generale secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto (al contrario dell'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore), nel contestare il diritto azionato con il ricorso, può proporre domanda riconvenzionale, anche deducendo un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione (da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6091 del 04/03/2020; Cass., Sez. 1, n. 16564 del 22/06/2018), e può, con la domanda riconvenzionale, esercitare l'azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. Ne consegue la inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo senza chiedere una pronuncia di annullamento. Nel caso in esame, il vizio lamentato attiene all'addebito ed alla ripartizione degli oneri condominiali e si riflette nell'eventuale annullabilità della delibera del 11/06/2015, impugnata in via incidentale con l'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità di tale doglianza perché proposta in via di eccezione e non con domanda riconvenzionale, quando era già decorso il termine perentorio di trenta giorni indicato dall'art 1137, comma2, c.c. Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati l'eccezione risulta, pertanto, inammissibile. In particolare, l'opponente non ha mai sollevato alcun rilievo sull'entità del credito, né ha messo in discussione la somma di euro 7.016,53 oggetto del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha limitato la sua difesa a contestare la nullità del decreto ingiuntivo e del precetto per omessa notifica, senza tuttavia contestare minimamente di essere debitore della somma indicata. Nel secondo giudizio n. 2749 / 2021, il sig. ha chiesto l'annullamento della delibera Parte_1 assembleare del 17/06/2021, fondando la sua impugnazione su due motivi principali: una contestazione generica delle somme approvate in bilancio;
una presunta mancata convocazione all'assemblea. Tali censure si presentano di natura generica e si limitano a un'esposizione sommaria e priva di elementi probatori concreti riguardo agli importi indicati nei bilanci. Va sottolineato che non è stata contestata la regolarità della convocazione assembleare, la quale risulta invece confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio. Si evidenzia, altresì, che l'assemblea condominiale era legittimamente convocata in conformità all'art. 1130, n. 10, c.c., indipendentemente dalla pendenza del giudizio n. 1499/2016. Nel merito, le deduzioni del sig. appaiono generiche e infondate. La Corte di Parte_1 Cassazione, con ordinanza n. 36389 del 13 dicembre 2022, ha chiarito che l'onere della prova circa la sussistenza di un vizio della deliberazione grava su chi ne chiede l'annullamento. L'amministratore ha, infatti, fornito risposte puntuali e documentate alle richieste di chiarimento del , illustrando dettagliatamente la composizione dei debiti relativi sia alle CP_2 quote ordinarie che ai lavori di ristrutturazione. I bilanci impugnati risultano pertanto regolarmente approvati e mai tempestivamente contestati nei termini di legge. Con riferimento al giudizio n. 1067/2022 concernente la delibera del 1/3/2022, la controparte non ha formulato contestazioni specifiche, limitandosi a una generica affermazione che l'importo dovuto in bilancio sia inverosimile.
L'impugnazione, completamente generica e priva di fondamento, appare ancor più infondata considerando che il ricorrente non ha mai preso parte alle assemblee, durante le quali avrebbe potuto ottenere i chiarimenti necessari, puntualmente forniti dall'amministratore tramite PEC. L'impugnazione assume pertanto carattere strumentale e dilatorio, anche in virtù del fatto che il sig. non ha versato alcuna quota condominiale dal 2014, fatta eccezione per una somma Parte_1 trattenuta dal Condominio come acconto lavori derivante dalla vendita di un locale comune. La documentazione depositata conferma la correttezza dei bilanci approvati e la regolarità delle delibere, mai impugnate nei termini di legge. L'importo complessivo dovuto dal ricorrente, aggiornato al 13/11/2022, ammonta a euro 13.367,39. In tema di impugnazione delle delibere assembleari condominiali, si ribadisce che l'onere della prova grava sul che propone l'opposizione, come stabilito dall'art. 2697 c.c. e confermato CP_2 dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sent. n. 36389/2022). Spetta dunque all'attore dimostrare concretamente l'esistenza di vizi o irregolarità, quali violazioni di legge, difetti di convocazione, incompetenza assembleare o lesione dei diritti individuali. Contestazioni generiche e prive di adeguato supporto probatorio non possono determinare la nullità
o l'annullabilità della deliberazione. Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno della presunta illegittimità della delibera, limitandosi a un generico rilievo sulle somme indicate nei bilanci, senza documentazione a comprovarne l'erroneità. In conclusione, si respingono tutte le domande e le eccezioni formulate dal sig Parte_1
, in quanto, inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto e, prive di adeguato riscontro
[...] probatorio. A tale pronuncia consegue la condanna del sig. alle spese sopportate da Parte_1 controparte nel presente giudizio, secondo il principio della soccombenza, spese liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto in base ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento. Spese CTU definitivamente a carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1499/2018 – 2749/2021 1067/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione relativa al fascicolo n. 1499/2018 conferma il decreto ingiuntivo n. 479/2016 opposto, dichiarandone la definitiva esecutorietà; rigetta tutte le altre domande in quanto infondate e non provate condanna l'opponente al rimborso delle spese sostenute da Controparte_1 46e liquidate complessivamente in euro 7500,00 ( compresi tutti e tre i fascicoli ), oltre spese generali al 15% IVA e CPA per legge. Spese CTU definitivamente a carico di parte opponente. Brindisi, 22 settembre 2025
Il GOT dott.ssa Vittoria Uggenti