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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2961/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2961/2025 V.G. posta in decisione il
12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in Marina di Ravenna, Viale Zara n. 34 (avv. Ester Anna Morbidelli)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Ester Anna Morbidelli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 27.06.2015 a Faenza (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 45, p. I, anno 2015; preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Ravenna, Via Luca Danesi n. 4, di proprietà comune dei coniugi, resterà assegnata alla SI.ra , che continuerà ad abitarvi con la figlia , mentre il Pt_2 Per_1
SI. si è già trasferito altrove. Pt_1
2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione paritaria alternata. Per_1
manterrà la residenza presso la casa familiare e trascorrerà con ciascun genitore tempi Per_1 paritari secondo il seguente schema: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, da venerdì sino al lunedì mattina con la madre, mentre la settimana successiva lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, da venerdì sino al lunedì mattina con il padre. Le parti concordano, senza che ciò possa alterare la collocazione paritaria alternata, che nei pomeriggi del martedì e mercoledì resterà a casa della madre con la baby sitter Per_1 fino a quando il padre, nel pomeriggio di sua competenza, la andrà a prendere per condurla a casa sua.
3) trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel corso della Per_1 vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 30.5 di ogni anno. Trascorrerà inoltre con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo comprendente il Natale con quello comprendente il Capodanno, la metà delle vacanze natalizie. Per le vacanze pasquali i genitori concorderanno di anno in anno in base ai reciproci impegni ed ai desideri della figlia.
4) I genitori provvederanno in forma diretta al mantenimento ordinario della figlia e divideranno tra di loro nella percentuale del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre tutte le spese straordinarie. Tale ripartizione potrà subire modifiche in funzione di variazioni sulla situazione reddituale di una o entrambe le parti, e sarà valutata in accordo dei genitori periodicamente.
5) L'assegno unico spetterà alla SI.ra . Parte_2
6) L'autovettura Volvo V60 tg. FJ628WP di proprietà del SI. verrà ceduta alla Parte_1
SI.ra . Parte_2
7) Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
8) Le spese legali sono a carico del SI. ” Pt_1
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2961/2025 V.G. posta in decisione il
12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in Marina di Ravenna, Viale Zara n. 34 (avv. Ester Anna Morbidelli)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Ester Anna Morbidelli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 27.06.2015 a Faenza (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 45, p. I, anno 2015; preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in Ravenna, Via Luca Danesi n. 4, di proprietà comune dei coniugi, resterà assegnata alla SI.ra , che continuerà ad abitarvi con la figlia , mentre il Pt_2 Per_1
SI. si è già trasferito altrove. Pt_1
2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione paritaria alternata. Per_1
manterrà la residenza presso la casa familiare e trascorrerà con ciascun genitore tempi Per_1 paritari secondo il seguente schema: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, da venerdì sino al lunedì mattina con la madre, mentre la settimana successiva lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, da venerdì sino al lunedì mattina con il padre. Le parti concordano, senza che ciò possa alterare la collocazione paritaria alternata, che nei pomeriggi del martedì e mercoledì resterà a casa della madre con la baby sitter Per_1 fino a quando il padre, nel pomeriggio di sua competenza, la andrà a prendere per condurla a casa sua.
3) trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel corso della Per_1 vacanze estive in periodo da concordarsi entro il 30.5 di ogni anno. Trascorrerà inoltre con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo comprendente il Natale con quello comprendente il Capodanno, la metà delle vacanze natalizie. Per le vacanze pasquali i genitori concorderanno di anno in anno in base ai reciproci impegni ed ai desideri della figlia.
4) I genitori provvederanno in forma diretta al mantenimento ordinario della figlia e divideranno tra di loro nella percentuale del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre tutte le spese straordinarie. Tale ripartizione potrà subire modifiche in funzione di variazioni sulla situazione reddituale di una o entrambe le parti, e sarà valutata in accordo dei genitori periodicamente.
5) L'assegno unico spetterà alla SI.ra . Parte_2
6) L'autovettura Volvo V60 tg. FJ628WP di proprietà del SI. verrà ceduta alla Parte_1
SI.ra . Parte_2
7) Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
8) Le spese legali sono a carico del SI. ” Pt_1
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè