Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2413 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto “separazione consensuale e scioglimento del matrimonio”
Promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1 con l'avv.to GIAMMARRUCO PATRIZIA, e Controparte_1
, nato a [...] il [...], con l'avv.to
[...]
MANGIONE ANDREA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in MELENDUGNO
(LE) il 14.02.2013, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di
MELENDUGNO (LE) al n. 1, P. I, anno 2013.
Dall'unione coniugale è nata in data [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 30/05/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni del ricorso.
All'udienza del 31.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti chiedevano emettersi sentenza parziale, limitatamente in ordine alla domanda di separazione, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni del ricorso e chiedendo, all'esito, fissarsi udienza per la prosecuzione del
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti di continuare a convivere, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti per il proseguimento di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pronuncia di separazione, alle condizioni del ricorso, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Attesa l'inidoneità della presente statuizione a definire il giudizio, se ne dispone il prosieguo, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il Controparte_1
13/02/1966, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
2) DISPONE il prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore