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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n.r.g.12688/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
ND LL Presidente
LE OS Giudice est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12688/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BECHERI ROSETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. VASARELLI MARIO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente in via principale
- disporre l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il [...] alla madre Persona_1
Sig.ra con collocamento e residenza prevalente presso la stessa nella casa familiare sita in Parte_1
ZA di LE (BS) Via Antonio Bravi 13, con facoltà per la genitrice, ai sensi dell'art 337 quater terzo comma c.c., di assumere autonomamente tutte le decisioni sulla vita quotidiana del figlio, di natura ordinaria in ambito scolastico, sanitario e sportivo ed anche con riferimento al cambio di residenza purché nelle vicinanze di quella attuale;
le decisioni di particolare rilevanza su istruzione e salute per dovranno essere assunte Per_1 congiuntamente;
pagina 1 di 7 - a fronte del trasferimento definitivo del Sig. all'Isola D'Elba stabilire che il padre ha facoltà di vedere CP_1 il figlio in ZA di LE (BS) almeno un week end al mese dal alla Domenica sera organizzandosi Pt_2 per poter frequentare il figlio e quindi partecipare alla sua vita sportiva e scolastica;
trascorrerà
Per_1 altresì con il padre 7 giorni durante le vacanze scolastiche nel periodo natalizio da alternare ogni anno;
il tempo della Pasqua, considerata la distanza delle rispettive residenze, verrà trascorso da per l'intero
Per_1 periodo con ciascun genitore ad anni alterni;
nei mesi estivi trascorrerà con il padre 15 giorni nel
Per_1 mese di Luglio e 15 giorni nel mese di Agosto. Il tutto nel rispetto della volontà e dei desiderata di
Per_1 oltre che dei suoi impegni scolastici, sportivi e relazionali, fatti salvi migliori accordi tra i genitori. Stabilire che
l'organizzazione e le spese di trasporto da e per l'Isola D'Elba siano poste a carico del padre Sig. CP_1
- disporre a carico del resistente, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio ed a far data dalla domanda il versamento alla Sig.ra dell'importo di €. 500,00 o la somma maggiore ritenuta di giustizia, Parte_1 somma dovuta sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
- porre a carico di entrambi i genitori il pagamento e/o rimborso del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio come indicate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
- ammonire sensi dell'art 473 bis 39 lett a) cpc il Sig. a provvedere con puntualità e regolarità al CP_1 versamento del contributo al mantenimento del figlio nonché al pagamento della propria quota di spese straordinarie;
- mantenere l'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per le rispettive residenze delle parti per un tempo non inferiore a due anni, al fine di monitorare, in sinergia tra loro, la situazione personale dei genitori, le condizioni anche psicologiche del minore ed il rapporto dello stesso con entrambi i genitori, approntando ove necessario i sostegni più opportuni a tutela del minore ed in supporto alla genitorialità delle parti. in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: disporre l'affidamento condiviso del minore nato a Brescia il [...] ad [...] i genitori con residenza prevalente Persona_1 presso la madre nella casa familiare sita in ZA di LE (BS) Via Antonio Bravi 13; ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza dei figli con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza dovranno essere assunte congiuntamente. in ogni caso: condannare il resistente al pagamento delle spese e dei compensi tutti di lite come da nota spese che ci si riserva di depositare nei termini che verranno concessi.
Per parte resistente
- riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura massima di € 250,00 mensili;
pagina 2 di 7 - in ordine al calendario di frequentazioni di con il padre all'Isola d'Elba: nel periodo estivo: una Per_1 settimana nel mese di giugno-fine scuola e settembre prima della riapertura;
tre settimane consecutive nei mesi di luglio e di agosto, sempre con impegno di accompagnare il figlio da e per l'Isola d'Elba a turno reciproco e in caso inosservanza da parte della madre, disporre il rimborso a favore dell'istante dei costi dei viaggi;
- disporre a favore del padre il rimborso dei costi finora sostenuti per i viaggi Isola d'Elba/ LE a/r effettuati in luogo della madre il 7 e 21 luglio - 4 e 18 agosto 2025 per un ammontare di € 640;
- salvo quanto sopra, confermare per il resto i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza
4/7/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dalla convivenza more uxorio tra e nasceva, il Parte_1 Controparte_1
13.06.2014, il figlio . Persona_1
Il nucleo ha convissuto presso la casa familiare, sita a LE (Bs) in via Bravi n. 13, ed in comproprietà tra i genitori, fino al marzo 2023, allorché il padre si trasferiva all'Isola d'Elba, ove avviava un'attività di ristorazione.
Con ricorso depositato il 19.10.2023 , allegando che la scelta del compagno di Parte_1 trasferirsi non era stata condivisa e, unitamente a divergenze caratteriali, era stata motivo della fine della loro relazione, adiva il Tribunale al fine di ottenere una regolamentazione dei rapporti – personali e patrimoniali – con ed i rapporti di filiazione. In particolare, chiedeva: l'affido Controparte_1 esclusivo del minore;
l'assegnazione della casa familiare;
la corresponsione - da parte del resistente - di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 800,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
l'integrale spettanza dell'assegno unico universale.
Con il decreto di fissazione dell'udienza veniva dato incarico al Servizio Sociale competente per il
Comune di LE.
ritualmente costituitosi il 21.02.2024, contestava la ricostruzione di controparte, Controparte_1 allegando che la scelta di trasferirsi era stata condivisa, e chiedeva: l'affido condiviso;
la previsione di un assegno di mantenimento per il figlio – a suo carico – di euro 250,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio.
A seguito del fallimento della mediazione familiare, con ordinanza del 04.07.2024 erano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
− affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre assegnataria della casa familiare;
pagina 3 di 7 − obbligo per il padre di corrispondere – a titolo di mantenimento del figlio – un assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− diritto di visita del padre: nei mesi in cui il padre risiede all'Isola d'Elba, due settimane consecutive nei mesi di luglio ed agosto ed un weekend nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre. Nei mesi in cui, invece, il padre risiede a LE, un pomeriggio infrasettimanale ed il weekend in una settimana e due giorni infrasettimanali con pernotto nella settimana successiva.
Con decreto del 24.02.2025 veniva dato incarico anche al Servizio Sociale competente per l'Isola
d'Elba.
All'udienza del 19.09.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per note conclusive finali.
***
In merito all'affidamento del minore, reputa il Tribunale opportuno disporre l'affido condiviso, in conformità alla previsione preferenziale di cui all'art. 337 ter, comma 1, c.c.
Sul punto, si condividono le conclusioni offerte dal Servizio Sociale Ambito 09, competenti per il domicilio materno, fin dalla relazione del 05.03.2024, secondo cui “ ha un buon legame Per_1 affettivo con entrambi i genitori […] la modalità di affidamento più rispondente ai bisogni del minore
è l'affido condiviso. Non sono stati raccolti in questi mesi degli elementi ostativi che possano sostenere un affido esclusivo alla madre”. Di analogo contenuto anche la relazione dei servizi Sociali dell'Isola
d'Elba, competenti per il domicilio paterno.
Secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la mera lontananza del padre non può essere motivo di una limitazione della sua responsabilità genitoriale, a fronte del mancato riscontro di un'inadeguatezza del medesimo a svolgere il ruolo di genitore: “alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse dei minori con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affido esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche sull'inidoneità educativa o carenza dell'altro coniuge. L'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori: la lontananza, infatti, incide soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (Cass. civ., sez. VI, n. 24526/2010).
Quanto premesso consente senz'altro di dichiarare positivamente concluso il monitoraggio in essere da quasi due anni.
pagina 4 di 7 In conformità alle concordi conclusioni delle parti sul punto, si dispone senz'altro il collocamento prevalente di presso la madre, individuata dai Servizi Sociali come figura di riferimento del Per_1 minore, tenuto conto che il minore è da sempre iscritto alle scuole di LE e ivi ha i propri principali interessi, con conseguente l'assegnazione alla madre della casa familiare sita a ZA di LE (Bs) in via Antonio Bravi 13.
Per quanto attiene alle frequentazioni tra il figlio e il genitore non collocatario, occorre osservare come l'ormai definitivo trasferimento del padre all'Isola d'Elba e la sua difficoltà, per impegni lavorativi, a fare ritorno a LE, impongano una regolamentazione compiuta della sola permanenza elbana, relativi ai mesi estivi, in cui il padre terrà con sé all'Isola d'Elba una settimana a giugno, due Per_1 settimane consecutive a luglio e tre settimane consecutive ad agosto (mese nel quale ha Per_1 espresso specialmente il desiderio di frequentare il padre all'isola d'Elba).
Resta in ogni caso salva la facoltà per il padre, negli altri mesi, di incontrare il figlio a LE, previo congruo preavviso e accordo con la madre.
Nel periodo natalizio, il minore trascorrerà sette giorni dal padre, da alternare ogni anno;
il tempo della
Pasqua, considerata la distanza delle rispettive residenze, verrà invece trascorso interamente, ad anni alterni, con ciascun genitore.
Considerato che la scelta del padre di trasferirsi lontano dal luogo di abituale residenza del minore pare ragionevolmente adottata in via unilaterale (il cambio di attività da piastrellista a ristoratore non implica necessariamente il trasferimento all'Isola d'Elba) e che, in ogni caso, l'impraticabilità degli incontri a LE è dovuta ad impegni lavorativi del medesimo, reputa il Collegio congruo porre a carico del padre il costo dei trasferimenti di da LE all'Isola d'Elba e viceversa. Per_1
Quanto al mantenimento, stante la netta sperequazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, s'impone la previsione di un assegno a carico del padre.
Rispetto a quanto stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, non oggetto di reclamo e pertanto coperto da c.d. giudicato cautelare, non risultano allegate e documentate dalle parti determinate sopravvenienze sotto il profilo economico reddituale.
Tuttavia, a fronte dell'onere imposto al padre di provvedere alle spese per i trasferimenti, reputa il
Collegio opportuno operare una lieve diminuzione dell'importo, fissandolo in 450,00 euro mensili, così calcolato: ciascun viaggio nei mesi estivi risulta pari ad € 180,00 (cfr. docc. 9,10 resistente), quindi ad € 540,00 moltiplicato per i tre viaggi estivi -giugno, luglio e agosto-, pari circa al risparmio di spesa annuale derivante dalla diminuzione del contributo, di € 600,00 (€ 50,00 x 12 mesi).
pagina 5 di 7 In merito alle ulteriori spese lamentate dal resistente per l'acquisto di regali in favore del figlio
(vestiario, giochi ecc.), si osserva che la corresponsione del mantenimento indiretto esonera l'obbligato da ulteriori esborsi in favore della prole, liberalità di natura spontanea e per ciò solo irrilevanti ai fini della regolazione del contributo.
Oltre all'assegno per il mantenimento ordinario deve aggiungersi, poi, la contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
In punto di spettanza dell'assegno unico, il Collegio reputa opportuno disporne l'integrale assegnazione alla madre, presso cui il figlio trascorre la quasi totali dei tempi di permanenza, in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”
(Cass., civ., sez. I, n. 4672/2025).
La domanda riconvenzionale del resistente di rimborso dei costi fino ad ora sostenuti per i viaggi dall'Isola d'Elba a LE, e viceversa, deve dichiararsi in questa sede inammissibile, in quanto non soggetta al rito familiare uniforme di cui agli artt. 473 bis ss. c.p.c. e potendo essere eventualmente coltivata in separato giudizio.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, la particolare delicatezza della materia del contendere e la reciproca soccombenza consentono di disporne la compensazione integrale, disattendendo la domanda di ammonimento della ricorrente non apparendo di rilevante gravità gli inadempimenti contributivi contestati a controparte.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. affida il figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione;
sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore con il quale il figlio sarà collocato al momento della decisione, ferma l'immediata informativa all'altro genitore;
2. colloca il minore prevalentemente presso la madre, assegnataria della casa familiare sita a
ZA di LE (Bs) in via Antonio Bravi 13;
pagina 6 di 7 3. salvo diverso accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore, il padre ha facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé all'Isola d'Elba una settimana a giugno, due settimane consecutive a luglio e tre settimane consecutive ad agosto;
nel restante periodo dell'anno il padre potrà incontrare il figlio a LE di incontrare il figlio a LE, previo congruo preavviso e accordo con la madre;
nel periodo natalizio il minore trascorrerà sette giorni con il padre, mentre il periodo pasquale sarà trascorso interamente, ad anni alterni, con ciascun genitore;
4. i trasferimenti del figlio da e per l'isola d'Elba sono a carico integrale del padre;
5. dichiara concluso il monitoraggio dei competenti Servizi Sociali;
6. a decorrere dal deposito della presente sentenza, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 450,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
7. dispone l'assegnazione integrale dell'assegno unico universale alla madre;
8. dichiara inammissibile la domanda del resistente di rimborso dei costi fino ad ora sostenuti per i viaggi da e per l'Isola d'Elba;
9. spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali Ambito 09 e ai Servizi Sociali dell' Parte_3
Brescia, camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
LE OS ND LL
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dr. Chiodo Jacopo.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
ND LL Presidente
LE OS Giudice est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12688/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BECHERI ROSETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. VASARELLI MARIO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente in via principale
- disporre l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il [...] alla madre Persona_1
Sig.ra con collocamento e residenza prevalente presso la stessa nella casa familiare sita in Parte_1
ZA di LE (BS) Via Antonio Bravi 13, con facoltà per la genitrice, ai sensi dell'art 337 quater terzo comma c.c., di assumere autonomamente tutte le decisioni sulla vita quotidiana del figlio, di natura ordinaria in ambito scolastico, sanitario e sportivo ed anche con riferimento al cambio di residenza purché nelle vicinanze di quella attuale;
le decisioni di particolare rilevanza su istruzione e salute per dovranno essere assunte Per_1 congiuntamente;
pagina 1 di 7 - a fronte del trasferimento definitivo del Sig. all'Isola D'Elba stabilire che il padre ha facoltà di vedere CP_1 il figlio in ZA di LE (BS) almeno un week end al mese dal alla Domenica sera organizzandosi Pt_2 per poter frequentare il figlio e quindi partecipare alla sua vita sportiva e scolastica;
trascorrerà
Per_1 altresì con il padre 7 giorni durante le vacanze scolastiche nel periodo natalizio da alternare ogni anno;
il tempo della Pasqua, considerata la distanza delle rispettive residenze, verrà trascorso da per l'intero
Per_1 periodo con ciascun genitore ad anni alterni;
nei mesi estivi trascorrerà con il padre 15 giorni nel
Per_1 mese di Luglio e 15 giorni nel mese di Agosto. Il tutto nel rispetto della volontà e dei desiderata di
Per_1 oltre che dei suoi impegni scolastici, sportivi e relazionali, fatti salvi migliori accordi tra i genitori. Stabilire che
l'organizzazione e le spese di trasporto da e per l'Isola D'Elba siano poste a carico del padre Sig. CP_1
- disporre a carico del resistente, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio ed a far data dalla domanda il versamento alla Sig.ra dell'importo di €. 500,00 o la somma maggiore ritenuta di giustizia, Parte_1 somma dovuta sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
- porre a carico di entrambi i genitori il pagamento e/o rimborso del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio come indicate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale;
- ammonire sensi dell'art 473 bis 39 lett a) cpc il Sig. a provvedere con puntualità e regolarità al CP_1 versamento del contributo al mantenimento del figlio nonché al pagamento della propria quota di spese straordinarie;
- mantenere l'incarico ai servizi sociali territorialmente competenti per le rispettive residenze delle parti per un tempo non inferiore a due anni, al fine di monitorare, in sinergia tra loro, la situazione personale dei genitori, le condizioni anche psicologiche del minore ed il rapporto dello stesso con entrambi i genitori, approntando ove necessario i sostegni più opportuni a tutela del minore ed in supporto alla genitorialità delle parti. in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale: disporre l'affidamento condiviso del minore nato a Brescia il [...] ad [...] i genitori con residenza prevalente Persona_1 presso la madre nella casa familiare sita in ZA di LE (BS) Via Antonio Bravi 13; ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza dei figli con ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza dovranno essere assunte congiuntamente. in ogni caso: condannare il resistente al pagamento delle spese e dei compensi tutti di lite come da nota spese che ci si riserva di depositare nei termini che verranno concessi.
Per parte resistente
- riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura massima di € 250,00 mensili;
pagina 2 di 7 - in ordine al calendario di frequentazioni di con il padre all'Isola d'Elba: nel periodo estivo: una Per_1 settimana nel mese di giugno-fine scuola e settembre prima della riapertura;
tre settimane consecutive nei mesi di luglio e di agosto, sempre con impegno di accompagnare il figlio da e per l'Isola d'Elba a turno reciproco e in caso inosservanza da parte della madre, disporre il rimborso a favore dell'istante dei costi dei viaggi;
- disporre a favore del padre il rimborso dei costi finora sostenuti per i viaggi Isola d'Elba/ LE a/r effettuati in luogo della madre il 7 e 21 luglio - 4 e 18 agosto 2025 per un ammontare di € 640;
- salvo quanto sopra, confermare per il resto i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza
4/7/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Dalla convivenza more uxorio tra e nasceva, il Parte_1 Controparte_1
13.06.2014, il figlio . Persona_1
Il nucleo ha convissuto presso la casa familiare, sita a LE (Bs) in via Bravi n. 13, ed in comproprietà tra i genitori, fino al marzo 2023, allorché il padre si trasferiva all'Isola d'Elba, ove avviava un'attività di ristorazione.
Con ricorso depositato il 19.10.2023 , allegando che la scelta del compagno di Parte_1 trasferirsi non era stata condivisa e, unitamente a divergenze caratteriali, era stata motivo della fine della loro relazione, adiva il Tribunale al fine di ottenere una regolamentazione dei rapporti – personali e patrimoniali – con ed i rapporti di filiazione. In particolare, chiedeva: l'affido Controparte_1 esclusivo del minore;
l'assegnazione della casa familiare;
la corresponsione - da parte del resistente - di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 800,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
l'integrale spettanza dell'assegno unico universale.
Con il decreto di fissazione dell'udienza veniva dato incarico al Servizio Sociale competente per il
Comune di LE.
ritualmente costituitosi il 21.02.2024, contestava la ricostruzione di controparte, Controparte_1 allegando che la scelta di trasferirsi era stata condivisa, e chiedeva: l'affido condiviso;
la previsione di un assegno di mantenimento per il figlio – a suo carico – di euro 250,00 mensili, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio.
A seguito del fallimento della mediazione familiare, con ordinanza del 04.07.2024 erano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
− affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre assegnataria della casa familiare;
pagina 3 di 7 − obbligo per il padre di corrispondere – a titolo di mantenimento del figlio – un assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
− diritto di visita del padre: nei mesi in cui il padre risiede all'Isola d'Elba, due settimane consecutive nei mesi di luglio ed agosto ed un weekend nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre. Nei mesi in cui, invece, il padre risiede a LE, un pomeriggio infrasettimanale ed il weekend in una settimana e due giorni infrasettimanali con pernotto nella settimana successiva.
Con decreto del 24.02.2025 veniva dato incarico anche al Servizio Sociale competente per l'Isola
d'Elba.
All'udienza del 19.09.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini per note conclusive finali.
***
In merito all'affidamento del minore, reputa il Tribunale opportuno disporre l'affido condiviso, in conformità alla previsione preferenziale di cui all'art. 337 ter, comma 1, c.c.
Sul punto, si condividono le conclusioni offerte dal Servizio Sociale Ambito 09, competenti per il domicilio materno, fin dalla relazione del 05.03.2024, secondo cui “ ha un buon legame Per_1 affettivo con entrambi i genitori […] la modalità di affidamento più rispondente ai bisogni del minore
è l'affido condiviso. Non sono stati raccolti in questi mesi degli elementi ostativi che possano sostenere un affido esclusivo alla madre”. Di analogo contenuto anche la relazione dei servizi Sociali dell'Isola
d'Elba, competenti per il domicilio paterno.
Secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la mera lontananza del padre non può essere motivo di una limitazione della sua responsabilità genitoriale, a fronte del mancato riscontro di un'inadeguatezza del medesimo a svolgere il ruolo di genitore: “alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per
l'interesse dei minori con la conseguenza che l'eventuale pronuncia di affido esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche sull'inidoneità educativa o carenza dell'altro coniuge. L'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori: la lontananza, infatti, incide soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (Cass. civ., sez. VI, n. 24526/2010).
Quanto premesso consente senz'altro di dichiarare positivamente concluso il monitoraggio in essere da quasi due anni.
pagina 4 di 7 In conformità alle concordi conclusioni delle parti sul punto, si dispone senz'altro il collocamento prevalente di presso la madre, individuata dai Servizi Sociali come figura di riferimento del Per_1 minore, tenuto conto che il minore è da sempre iscritto alle scuole di LE e ivi ha i propri principali interessi, con conseguente l'assegnazione alla madre della casa familiare sita a ZA di LE (Bs) in via Antonio Bravi 13.
Per quanto attiene alle frequentazioni tra il figlio e il genitore non collocatario, occorre osservare come l'ormai definitivo trasferimento del padre all'Isola d'Elba e la sua difficoltà, per impegni lavorativi, a fare ritorno a LE, impongano una regolamentazione compiuta della sola permanenza elbana, relativi ai mesi estivi, in cui il padre terrà con sé all'Isola d'Elba una settimana a giugno, due Per_1 settimane consecutive a luglio e tre settimane consecutive ad agosto (mese nel quale ha Per_1 espresso specialmente il desiderio di frequentare il padre all'isola d'Elba).
Resta in ogni caso salva la facoltà per il padre, negli altri mesi, di incontrare il figlio a LE, previo congruo preavviso e accordo con la madre.
Nel periodo natalizio, il minore trascorrerà sette giorni dal padre, da alternare ogni anno;
il tempo della
Pasqua, considerata la distanza delle rispettive residenze, verrà invece trascorso interamente, ad anni alterni, con ciascun genitore.
Considerato che la scelta del padre di trasferirsi lontano dal luogo di abituale residenza del minore pare ragionevolmente adottata in via unilaterale (il cambio di attività da piastrellista a ristoratore non implica necessariamente il trasferimento all'Isola d'Elba) e che, in ogni caso, l'impraticabilità degli incontri a LE è dovuta ad impegni lavorativi del medesimo, reputa il Collegio congruo porre a carico del padre il costo dei trasferimenti di da LE all'Isola d'Elba e viceversa. Per_1
Quanto al mantenimento, stante la netta sperequazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, s'impone la previsione di un assegno a carico del padre.
Rispetto a quanto stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, non oggetto di reclamo e pertanto coperto da c.d. giudicato cautelare, non risultano allegate e documentate dalle parti determinate sopravvenienze sotto il profilo economico reddituale.
Tuttavia, a fronte dell'onere imposto al padre di provvedere alle spese per i trasferimenti, reputa il
Collegio opportuno operare una lieve diminuzione dell'importo, fissandolo in 450,00 euro mensili, così calcolato: ciascun viaggio nei mesi estivi risulta pari ad € 180,00 (cfr. docc. 9,10 resistente), quindi ad € 540,00 moltiplicato per i tre viaggi estivi -giugno, luglio e agosto-, pari circa al risparmio di spesa annuale derivante dalla diminuzione del contributo, di € 600,00 (€ 50,00 x 12 mesi).
pagina 5 di 7 In merito alle ulteriori spese lamentate dal resistente per l'acquisto di regali in favore del figlio
(vestiario, giochi ecc.), si osserva che la corresponsione del mantenimento indiretto esonera l'obbligato da ulteriori esborsi in favore della prole, liberalità di natura spontanea e per ciò solo irrilevanti ai fini della regolazione del contributo.
Oltre all'assegno per il mantenimento ordinario deve aggiungersi, poi, la contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
In punto di spettanza dell'assegno unico, il Collegio reputa opportuno disporne l'integrale assegnazione alla madre, presso cui il figlio trascorre la quasi totali dei tempi di permanenza, in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”
(Cass., civ., sez. I, n. 4672/2025).
La domanda riconvenzionale del resistente di rimborso dei costi fino ad ora sostenuti per i viaggi dall'Isola d'Elba a LE, e viceversa, deve dichiararsi in questa sede inammissibile, in quanto non soggetta al rito familiare uniforme di cui agli artt. 473 bis ss. c.p.c. e potendo essere eventualmente coltivata in separato giudizio.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, la particolare delicatezza della materia del contendere e la reciproca soccombenza consentono di disporne la compensazione integrale, disattendendo la domanda di ammonimento della ricorrente non apparendo di rilevante gravità gli inadempimenti contributivi contestati a controparte.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. affida il figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione;
sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore con il quale il figlio sarà collocato al momento della decisione, ferma l'immediata informativa all'altro genitore;
2. colloca il minore prevalentemente presso la madre, assegnataria della casa familiare sita a
ZA di LE (Bs) in via Antonio Bravi 13;
pagina 6 di 7 3. salvo diverso accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse del minore, il padre ha facoltà di vedere il figlio e di tenerlo con sé all'Isola d'Elba una settimana a giugno, due settimane consecutive a luglio e tre settimane consecutive ad agosto;
nel restante periodo dell'anno il padre potrà incontrare il figlio a LE di incontrare il figlio a LE, previo congruo preavviso e accordo con la madre;
nel periodo natalizio il minore trascorrerà sette giorni con il padre, mentre il periodo pasquale sarà trascorso interamente, ad anni alterni, con ciascun genitore;
4. i trasferimenti del figlio da e per l'isola d'Elba sono a carico integrale del padre;
5. dichiara concluso il monitoraggio dei competenti Servizi Sociali;
6. a decorrere dal deposito della presente sentenza, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 450,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
7. dispone l'assegnazione integrale dell'assegno unico universale alla madre;
8. dichiara inammissibile la domanda del resistente di rimborso dei costi fino ad ora sostenuti per i viaggi da e per l'Isola d'Elba;
9. spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali Ambito 09 e ai Servizi Sociali dell' Parte_3
Brescia, camera di consiglio del 02.10.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
LE OS ND LL
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dr. Chiodo Jacopo.
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