TAR Napoli, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1508
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione dell’articolo 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 193 del Codice dei Contratti Pubblici, eccesso di potere, sviamento

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione degli articoli 177 - 193 - 194 D.lgs. 36/2023 in materia di PPP, se non c’è rischio operativo; violazione del principio di concorrenza e di non discriminazione (art. 3 - 30 D.lgs. 36/2023), se la struttura dà un vantaggio indebito nei futuri bandi; violazione del principio di accesso al mercato

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 177 – 193 D.lgs. 36/2023 – Assenza del rischio operativo – Natura non concessoria dell’operazione

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione del principio di concorrenza e della parità di trattamento – Art. 3 e 49 D.lgs. 36/2023 – Distorsione del mercato

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 175 del d.lgs. n. 36/2023 per motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’artt. 175 e 193 D.lgs 36/2023 – Difetto di istruttoria – Mancanza e incertezza dell’oggetto – Incompetenza

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Illegittimità dell’avviso pubblico per profili autonomi

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 57 D.lgs 36/2023 – Mancata previsione di clausole sociali

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’articolo 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 193 del Codice dei Contratti Pubblici, eccesso di potere, sviamento

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione degli articoli 177 - 193 - 194 D.lgs. 36/2023 in materia di PPP, se non c’è rischio operativo; violazione del principio di concorrenza e di non discriminazione (art. 3 - 30 D.lgs. 36/2023), se la struttura dà un vantaggio indebito nei futuri bandi; violazione del principio di accesso al mercato

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 177 – 193 D.lgs. 36/2023 – Assenza del rischio operativo – Natura non concessoria dell’operazione

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione del principio di concorrenza e della parità di trattamento – Art. 3 e 49 D.lgs. 36/2023 – Distorsione del mercato

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 175 del d.lgs. n. 36/2023 per motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’artt. 175 e 193 D.lgs 36/2023 – Difetto di istruttoria – Mancanza e incertezza dell’oggetto – Incompetenza

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Illegittimità dell’avviso pubblico per profili autonomi

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 57 D.lgs 36/2023 – Mancata previsione di clausole sociali

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’articolo 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 193 del Codice dei Contratti Pubblici, eccesso di potere, sviamento

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione degli articoli 177 - 193 - 194 D.lgs. 36/2023 in materia di PPP, se non c’è rischio operativo; violazione del principio di concorrenza e di non discriminazione (art. 3 - 30 D.lgs. 36/2023), se la struttura dà un vantaggio indebito nei futuri bandi; violazione del principio di accesso al mercato

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 177 – 193 D.lgs. 36/2023 – Assenza del rischio operativo – Natura non concessoria dell’operazione

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione del principio di concorrenza e della parità di trattamento – Art. 3 e 49 D.lgs. 36/2023 – Distorsione del mercato

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 175 del d.lgs. n. 36/2023 per motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’artt. 175 e 193 D.lgs 36/2023 – Difetto di istruttoria – Mancanza e incertezza dell’oggetto – Incompetenza

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Illegittimità dell’avviso pubblico per profili autonomi

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 57 D.lgs 36/2023 – Mancata previsione di clausole sociali

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’articolo 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione degli artt. 193 del Codice dei Contratti Pubblici, eccesso di potere, sviamento

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione degli articoli 177 - 193 - 194 D.lgs. 36/2023 in materia di PPP, se non c’è rischio operativo; violazione del principio di concorrenza e di non discriminazione (art. 3 - 30 D.lgs. 36/2023), se la struttura dà un vantaggio indebito nei futuri bandi; violazione del principio di accesso al mercato

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 177 – 193 D.lgs. 36/2023 – Assenza del rischio operativo – Natura non concessoria dell’operazione

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione del principio di concorrenza e della parità di trattamento – Art. 3 e 49 D.lgs. 36/2023 – Distorsione del mercato

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 175 del d.lgs. n. 36/2023 per motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’artt. 175 e 193 D.lgs 36/2023 – Difetto di istruttoria – Mancanza e incertezza dell’oggetto – Incompetenza

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Illegittimità dell’avviso pubblico per profili autonomi

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 57 D.lgs 36/2023 – Mancata previsione di clausole sociali

    La Corte ha ritenuto che la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico presentino vizi di difetto di istruttoria e motivazione, nonché clausole che limitano la par condicio tra gli operatori economici, rendendo la procedura illegittima. In particolare, la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP è stata ritenuta inadeguata e incompleta, mancando un confronto con l'alternativa dell'appalto e un'analisi approfondita dei costi e dei rischi. Inoltre, la griglia di valutazione delle proposte alternative è stata considerata eccessivamente restrittiva e discriminatoria nei confronti delle piccole e medie imprese.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, ha esaminato il ricorso proposto dalla Rica S.r.l. avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Pomigliano D'Arco n. 483 del 31/07/2025, il progetto di fattibilità, il piano economico finanziario, l'avviso pubblico per partenariato pubblico privato e la delibera di giunta n. 132 del 22/05/2025, relativi alla realizzazione di un centro cottura per il servizio di refezione scolastica mediante project financing. La ricorrente ha sollevato sette motivi di ricorso, incentrati principalmente sulla presunta violazione degli articoli 97 della Costituzione e 175, 177, 193 e 194 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), lamentando l'assenza di un reale rischio operativo in capo al concessionario, la distorsione della concorrenza, il difetto di istruttoria e motivazione, la mancanza di chiarezza sull'oggetto della procedura e l'incompetenza. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pomigliano D'Arco e la Vivenda S.p.A., quest'ultima controinteressata, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per la natura preliminare degli atti impugnati, nonché l'infondatezza nel merito delle censure. È intervenuta ad adiuvandum la New Food Soc. Coop. A.R.L., sostenendo l'illegittimità della procedura per configurarsi più come appalto che come concessione.

Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum della New Food Soc. Coop. A.R.L. per tardività e per la natura autonoma del suo interesse. Nel merito, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando come la determinazione dirigenziale e l'avviso pubblico non avessero adeguatamente valutato la convenienza e la fattibilità del ricorso al partenariato pubblico privato rispetto all'alternativa dell'appalto, né avessero effettuato un confronto economico sufficientemente approfondito. È stata altresì riscontrata una eccessiva restrizione della concorrenza nella griglia di valutazione delle proposte alternative, con criteri che favorivano la controinteressata e penalizzavano le piccole e medie imprese, violando i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Il Tribunale ha inoltre rilevato l'incertezza sui costi di bonifica e urbanistici relativi al sito individuato per il centro cottura, elementi essenziali per una corretta valutazione del piano economico finanziario e dell'allocazione del rischio. Infine, pur non essendo oggetto di contestazione diretta, il Collegio ha richiamato una recente pronuncia della CGUE in materia di diritto di prelazione del promotore, ritenendola rilevante per la futura riedizione della procedura. Le spese di lite sono state compensate nei confronti dell'interveniente e poste a carico del Comune e della Vivenda S.p.A. in favore della ricorrente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1508
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1508
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo