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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., depositato da
(c.f.: ) e da (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara DILETTI ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del detto difensore, sito in Rieti, al Viale Matteucci, 3, giusta delega in calce e allegata al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del PM ex art. 70 c.p.c
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.5.2025 e hanno adito il Tribunale di Parte_3 Parte_2
Rieti per ottenere la modifica delle seguenti condizioni recepite con precedente decreto del
14.10.2022 relative alle condizioni di affidamento del figlio nato il Persona_1
30.1.2019. Parte In particolare, le parti, hanno dedotto che: la non è più libera professionista ma lavoratrice dipendente, ora con obbligo di orario d'ufficio dal lunedì al sabato (ore 8:00-14:00) mentre il
è ancora un consulente/libero professionista ma per esigente lavorative trascorrerà almeno Pt_2
3 giorni settimanali presso la sede di un'azienda in Reggio Emilia, con possibilità di trasferta;
tali mutate circostanze incidono sul diritto di visita del minore (il padre non potrà più garantire la visita per un giorno predeterminato alla settimana data la distanza) e di conseguenza sul contributo al mantenimento che verrà calibrato in compensazione del maggior impegno della madre che non
1 essendo più libera professionista non può organizzare liberamente la gestione del figlio, dovendosi avvalere di una babysitter.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
CONDIZIONI
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I ricorrenti chiedono che il figlio minore, , continui ad essere affidato ad Persona_1 entrambi i genitori con modalità condivisa e con collocazione presso la casa materna sita in Castel
Nuovo di Farfa (RI), alla via Casanova 17.
3) Il padre potrà vedere il figlio minore ogni volta lo vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le esigenze di vita e scolastiche del bambino, previo congruo avviso alla madre di almeno 2 giorni e, comunque, lo terrà con sé per un intero fine settimana ogni 15 giorni (ovvero a fine settimana alterni) prelevandolo il venerdì sera orientativamente verso le ore 18:30 per riconsegnarlo alla madre la domenica sera alle 20:45.
4) I ricorrenti concordano, inoltre, che il figlio trascorrerà sempre il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre;
ad anni alterni il giorno 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre ed il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
le vacanze dalla scuola sia natalizie che pasquali, oltreché le ricorrenze/festività (es. 2 giugno – 25 aprile – 1 maggio – 8 dicembre) saranno ripartite equamente tra i ricorrenti di anno in anno previo accordo;
tale regolamentazione potrà subire variazioni in conseguenza delle esigenze lavorative di entrambi i ricorrenti e comunque concordate entro il mese di ottobre.
5) I ricorrenti concordano che: nel mese di luglio e nel mese di agosto il figlio trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre e che la rispettiva quindicina verrà decisa dagli stessi il prima possibile, in ragione delle esigenze (contrattuali e collaborative) di entrambi ma comunque non oltre il mese di aprile.
6) I ricorrenti consento reciprocamente l'uno all'altro di organizzare viaggi portando con sé il figlio minore anche in località estere, previa comunicazione sulla tipologia di viaggio, condizioni e tempistiche.
7) Entrambi i ricorrenti si impegnano reciprocamente alla massima collaborazione e nel caso in cui uno dei due si assenti per medi/lunghi periodi.
8) Nel caso in cui entrambi i genitori fossero impegnati lavorativamente gli stessi, sin d'ora, concordano la consegna del minore a componenti delle rispettive famiglie di origine, previa comunicazione l'uno all'altro delle disponibilità familiari e/o individuare ed assumere una baby- sitter.
9) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per la prole, che si presume versato in
2 egual misura dalla madre: - dal mese di ottobre al mese di maggio compresi €. 520,00; - dal mese di giugno al mese di settembre compresi €. 400,00; - nei mesi di luglio ed agosto, in ragione di un affidamento di 15 giorni ciascuno €. 200,00 (somme soggette a rivalutazione Istat annuale).
10) I ricorrenti continueranno a corrispondere, l'uno all'altra e viceversa, la quota parte, pari al
50% di tutte le spese straordinarie, mediche mutuabili e non, scolastiche, oltre a quelle per attività sportive e culturali e relative alle attività da svolgersi durante il periodo estivo (escluse le spese per il centro estivo già economicamente suddivise per i mesi di luglio ed agosto) sostenute documentate provate e preventivamente concordate, salvo urgenze.
11) I ricorrenti percepiranno il 50% ciascuno dell'assegno unico.
12) I ricorrenti rinunciano ad ogni forma economica di mantenimento reciproco.
13) I ricorrenti concordano che, nel caso in cui mutino le circostanze di cui ai punti precedenti, avranno facoltà di presentare innanzi al competente Tribunale ricorso, anche congiunto, per la modifica delle presenti condizioni di affidamento e mantenimento del minore in ragione anche di eventuali mutamenti delle condizioni economiche dell'uno o dell'altro.
14) I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato ogni reciproco diritto e pretesa, anche di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
Con note scritte depositate per l'udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., a modifica delle condizioni di cui decreto emesso da
Tribunale di Rieti in data 14.10.2022 cosi provvede:
- recepisce le condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 26.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., depositato da
(c.f.: ) e da (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara DILETTI ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del detto difensore, sito in Rieti, al Viale Matteucci, 3, giusta delega in calce e allegata al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del PM ex art. 70 c.p.c
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.5.2025 e hanno adito il Tribunale di Parte_3 Parte_2
Rieti per ottenere la modifica delle seguenti condizioni recepite con precedente decreto del
14.10.2022 relative alle condizioni di affidamento del figlio nato il Persona_1
30.1.2019. Parte In particolare, le parti, hanno dedotto che: la non è più libera professionista ma lavoratrice dipendente, ora con obbligo di orario d'ufficio dal lunedì al sabato (ore 8:00-14:00) mentre il
è ancora un consulente/libero professionista ma per esigente lavorative trascorrerà almeno Pt_2
3 giorni settimanali presso la sede di un'azienda in Reggio Emilia, con possibilità di trasferta;
tali mutate circostanze incidono sul diritto di visita del minore (il padre non potrà più garantire la visita per un giorno predeterminato alla settimana data la distanza) e di conseguenza sul contributo al mantenimento che verrà calibrato in compensazione del maggior impegno della madre che non
1 essendo più libera professionista non può organizzare liberamente la gestione del figlio, dovendosi avvalere di una babysitter.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
CONDIZIONI
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I ricorrenti chiedono che il figlio minore, , continui ad essere affidato ad Persona_1 entrambi i genitori con modalità condivisa e con collocazione presso la casa materna sita in Castel
Nuovo di Farfa (RI), alla via Casanova 17.
3) Il padre potrà vedere il figlio minore ogni volta lo vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con le esigenze di vita e scolastiche del bambino, previo congruo avviso alla madre di almeno 2 giorni e, comunque, lo terrà con sé per un intero fine settimana ogni 15 giorni (ovvero a fine settimana alterni) prelevandolo il venerdì sera orientativamente verso le ore 18:30 per riconsegnarlo alla madre la domenica sera alle 20:45.
4) I ricorrenti concordano, inoltre, che il figlio trascorrerà sempre il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre;
ad anni alterni il giorno 31 dicembre ed il 1° gennaio con il padre ed il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
le vacanze dalla scuola sia natalizie che pasquali, oltreché le ricorrenze/festività (es. 2 giugno – 25 aprile – 1 maggio – 8 dicembre) saranno ripartite equamente tra i ricorrenti di anno in anno previo accordo;
tale regolamentazione potrà subire variazioni in conseguenza delle esigenze lavorative di entrambi i ricorrenti e comunque concordate entro il mese di ottobre.
5) I ricorrenti concordano che: nel mese di luglio e nel mese di agosto il figlio trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre e che la rispettiva quindicina verrà decisa dagli stessi il prima possibile, in ragione delle esigenze (contrattuali e collaborative) di entrambi ma comunque non oltre il mese di aprile.
6) I ricorrenti consento reciprocamente l'uno all'altro di organizzare viaggi portando con sé il figlio minore anche in località estere, previa comunicazione sulla tipologia di viaggio, condizioni e tempistiche.
7) Entrambi i ricorrenti si impegnano reciprocamente alla massima collaborazione e nel caso in cui uno dei due si assenti per medi/lunghi periodi.
8) Nel caso in cui entrambi i genitori fossero impegnati lavorativamente gli stessi, sin d'ora, concordano la consegna del minore a componenti delle rispettive famiglie di origine, previa comunicazione l'uno all'altro delle disponibilità familiari e/o individuare ed assumere una baby- sitter.
9) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per la prole, che si presume versato in
2 egual misura dalla madre: - dal mese di ottobre al mese di maggio compresi €. 520,00; - dal mese di giugno al mese di settembre compresi €. 400,00; - nei mesi di luglio ed agosto, in ragione di un affidamento di 15 giorni ciascuno €. 200,00 (somme soggette a rivalutazione Istat annuale).
10) I ricorrenti continueranno a corrispondere, l'uno all'altra e viceversa, la quota parte, pari al
50% di tutte le spese straordinarie, mediche mutuabili e non, scolastiche, oltre a quelle per attività sportive e culturali e relative alle attività da svolgersi durante il periodo estivo (escluse le spese per il centro estivo già economicamente suddivise per i mesi di luglio ed agosto) sostenute documentate provate e preventivamente concordate, salvo urgenze.
11) I ricorrenti percepiranno il 50% ciascuno dell'assegno unico.
12) I ricorrenti rinunciano ad ogni forma economica di mantenimento reciproco.
13) I ricorrenti concordano che, nel caso in cui mutino le circostanze di cui ai punti precedenti, avranno facoltà di presentare innanzi al competente Tribunale ricorso, anche congiunto, per la modifica delle presenti condizioni di affidamento e mantenimento del minore in ragione anche di eventuali mutamenti delle condizioni economiche dell'uno o dell'altro.
14) I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato ogni reciproco diritto e pretesa, anche di natura patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
Con note scritte depositate per l'udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nel senso concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., a modifica delle condizioni di cui decreto emesso da
Tribunale di Rieti in data 14.10.2022 cosi provvede:
- recepisce le condizioni riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Rieti, il 26.6.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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