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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/05/2024, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
R.G.N. 11885/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02/05/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11885/2021 R.G. promossa da
, n. il 29/09/1977 a NAPOLI (NA), n.q. di genitore del minore Parte_1 [...]
n. a Giugliano in Campania - Napoli il 05.05.2018 rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
GARAMBONE LUSIANNA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott. GIROLAMO MENDOLA come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato in data 28.10.2021 parte ricorrente in epigrafe, nella qualità di genitore del minore , ha dedotto che, a seguito di visita, l' ha riconosciuto in capo al figlio la Per_1 CP_2 sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di frequenza a decorrere dal
30.09.2020; di aver inviato in data 10.03.2021 il modello AP70 e di aver successivamente trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta dall'ente convenuto;
di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di ratei di indennità di frequenza per i mesi di ottobre 2020, gennaio e febbraio 2021.
Tanto premesso, l'istante, nella spiegata qualità, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto del minore a percepire i ratei della prestazione invocata per le mensilità di ottobre 2020, gennaio e febbraio 2021, senza rinuncia ai ratei maturati e maturandi, e, per l'effetto, di condannare l' al CP_2 pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 891,42, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito l' che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della CP_2 ricorrente. Nel merito, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto alla liquidazione dei ratei dal 01.10.2020 al 31.03.2022 come da comunicazione del 25.03.2022 e con valuta aprile 2022. Con riguardo, poi, alla mensilità di gennaio 2021, non liquidata, ha dedotto l'insussistenza dei requisiti richiesti stante il numero insufficiente di terapie seguite dal minore.
Con le note di trattazione per la presente udienza, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, avendo ricevuto la corresponsione dei ratei spettanti per i mesi di ottobre 2020 e di febbraio 2021 nonché la condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei CP_2 relativi alla mensilità di Gennaio 2021, attesa la provata sussistenza dei requisiti di legge per beneficiare della prestazione invocata.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'unico genitore, che agisca nell'interesse del minore, sollevata dall'ente convenuto.
Ed invero, l'art. 320 c.c. dispone che “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età
o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'autorizzazione è necessaria sempre quando si è in presenza di un atto di amministrazione straordinaria che possa arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del minore, con esclusione degli atti diretti al miglioramento alla conservazione dei beni
(cfr. Cass. Civ. n. 742/2012).
Le somme erogate periodicamente, come quelle relative all'indennità di frequenza o di accompagnamento, essendo utilizzate direttamente per l'assistenza e la cura dei figli minori portatori di handicap, devono ritenersi senz'altro atti di ordinaria amministrazione (in quanto non aventi particolare valore economico ed essendo volti alla conservazione del valore del patrimonio del minore) e, pertanto, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
3.- Deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alle mensilità di ottobre 2020 e febbraio 2021 per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito con riguardo a tali ratei.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
4. - Con riguardo, invece, alla mensilità di gennaio 2021, non essendo stata liquidata dall' , non CP_2 può dirsi venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia nel merito.
L'ente ha eccepito l'insussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare della prestazione visto il numero insufficiente di terapie seguite dal minore.
Sul punto, si rammenta che l'indennità di frequenza, come è noto, a norma dell'art. 1 della L.
11.10.1989, n°289, è concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, in misura pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.
L'articolo citato così testualmente prevede “
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1)) 4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennita' mensile di frequenza
e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.”.
Dunque, presupposto necessario per la concessione dell'indennità predetta è la frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
Inoltre, come evidenziato, la normativa di riferimento, lungi dal prevedere un numero minimo o fisso di giornate di terapia, ai fini dell'erogazione della prestazione, individua quale elemento costitutivo dell'insorgenza del diritto alla stessa unicamente quello della “frequenza continua o anche periodica”, con la conseguenza che è solo sulla sussistenza di tale requisito che deve essere condotta l'indagine del giudice ai fini dell'accertamento del diritto al godimento della relativa indennità.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta provato lo svolgimento da parte del minore, presso il centro di riabilitazione “ , con sede in Giugliano in Campania, di quattro terapie nel Org_1 mese di gennaio 2021. (cfr. all. al ricorso).
Pertanto, visto il numero e la frequenza delle terapie sopra indicate nonché la sussistenza degli altri requisiti socioeconomici richiesti dalla legge, invero neppure contestati dall' , la domanda va CP_2 accolta.
Per tali ragioni, va riconosciuto in capo al minore il diritto a beneficiare dell'indennità di frequenza per il mese di gennaio 2021 con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei CP_2 ratei maturati per la predetta mensilità. Su tale importo spettano, altresì, gli interessi legali dalla scadenza del rateo in base all'art. 16 L. 412/91, dal 121° giorno e fino al saldo.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo considerato sia il parziale pagamento avvenuto solo in data successiva al deposito ed alla notifica dell'atto introduttivo, sia l'accoglimento del ricorso per la restante parte invocata dall'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alle mensilità di ottobre
2020 e febbraio 2021;
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto,
a. accerta in capo al minore il diritto a beneficiare della indennità di Persona_1 frequenza per il mese di gennaio 2021; b. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte CP_2 ricorrente, nella spiegata qualità, dei ratei maturati per il mese di gennaio per un importo pari ad € pari ad € 297,42, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte CP_2 ricorrente, nella spiegata qualità, delle spese di lite che si liquidano in € 1.200,00 con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino