TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2236/2021 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 28 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2236 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, pendente TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Cristian Ventisette ed Parte_1 elettivamente domiciliata, ai soli fini della presente controversia, presso il suo studio in Prato, alla Via A. Simintendi n. 29; RICORRENTE E rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pizzoferrato, come da procura alle liti allegata CP_1 alla busta di deposito della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Bologna, alla Via Santo Stefano n. 57; CONVENUTO E in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 80974 rogito 21569 registrato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.2015 per atto del Notar in Roma depositata presso la cancelleria del Tribunale di Persona_1 Firenze;
CONVENUTO e RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE c.d. TRASVERSALE ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.11.2021 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, e l per ivi sentir CP_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o illegittimità del licenziamento comminato a Parte_1 da perché nullo e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., corrispondente al periodo compreso tra il giorno del licenziamento e quello in cui viene dichiarata la nullità/inefficacia del licenziamento, comunque, non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dovuta a seguito della espletanda istruttoria, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme liquidate come per legge;
- condannare parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, di un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia pagina 1 di 6 dovuta a seguito della espletanda istruttoria, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme liquidate come per legge;
- condannare parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 48.458,41, a titolo di stipendi e differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e mai corrisposte, nonché a titolo di T.F.R. come dettagliatamente indicato nel conteggio allegato e notificato come parte integrante del ricorso, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dovuta a seguito della espletanda istruttoria;
- condannare parte resistente al versamento, in favore dell dei contributi previdenziali CP_2 e assistenziali dovuti per il rapporto di lavoro intercorso con dalla data di assunzione a Pt_1 quella di interruzione e commisurati anche alle differenze retributive oggetto del presente giudizio, nella misura che sarà ritenuta di giustizia dovuta a seguito della espletanda istruttoria;
- - con vittoria di spese e onorari di giudizio e distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario. 2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: - respingere tutte le domande, di qualsiasi natura e specie, proposte da anche Parte_1 a favore dell in quanto inammissibili e/o infondate, in fatto e/o in diritto;
- in subordine, nella CP_2 denegata ipotesi in cui fossero ritenuti sussistenti diritti di credito retributivi e/o a qualsivoglia titolo, a favore di dichiarare il suddetto credito interamente compensato ed estinto e/o parzialmente Parte_1 compensato, a fronte del diritto al risarcimento del danno subito da quantificato in € CP_1 4.000,00, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%. 3. L' si è ritualmente costituito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: - in ragione delle CP_2 omissioni eccepite, condannare il resistente datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di
€ 3.809,60 dovuta a titolo di contributi dovuti e non versati, nei periodi di cui alla narrativa della memoria, oltre interessi e sanzioni come per legge;
in ipotesi di accertamento di maggiore orario di lavoro svolto e di condanna in favore della ricorrente di ulteriori differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro di cui è causa, condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi non prescritti, in ragione delle differenze medesime, nella misura che verrà accertata in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia. 4. A fronte della domanda riconvenzionale c.d. trasversale spiegata dall , il convenuto si è CP_2 ritualmente costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda dell volta al pagamento di CP_2
€ 3.809,60 a titolo di regolarizzazione contributiva, oltre a interessi e sanzioni amministrative;
l'integrale rigetto delle domande avanzate dall e insistendo per l'accoglimento delle CP_2 conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione e difensiva.
5. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale e la Tes_1 CTU contabile disposta e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
6. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, delle testimonianze raccolte e delle indagini peritali effettuate, ritiene, per quanto concerne, intanto, il ricorso proposto dalla lavoratrice, che esso sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti limiti debba trovare accoglimento.
7. In particolare, il Tribunale ritiene che l'istruttoria svolta abbia dimostrato che:
- tra le parti ha avuto esecuzione un rapporto di lavoro domestico a tempo pieno e indeterminato dal 1.8.2018 al 3.7.2021;
- la ricorrente ha in concreto osservato un orario settimanale di complessive 40 ore distribuite dal lunedì al sabato;
- la ricorrente ha fruito di ferie nella misura risultante dal LUL in atti (doc. 6 fasc. res.);
- la ricorrente ha in concreto percepito le somme nette risultanti dal doc. 4 di parte ricorrente, da detrarre previa lordizzazione;
- C.C.N.L. applicato al rapporto, livello di inquadramento spettante e retribuzione oraria dovuta sono quelli risultanti dal doc. 1 di parte ricorrente e dal doc. 6 di parte convenuta;
pagina 2 di 6 - nessun importo deve essere trattenuto a titolo di contributo utenze sulle somme spettanti alla ricorrente.
8. È documentamente provato e, comunque, incontestato, che in data 1.08.2018 la ricorrente Parte_1 sia stata assunta dal convenuto come sua collaboratrice familiare con contratto a CP_1 tempo determinato, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, e inquadrata come Colf cat. B del C.C.N.L. Lavoro domestico del 16.07.1996 e successive modifiche ed integrazioni, per 40 ore di lavoro settimanale (giorno di riposo la domenica) e retribuzione oraria lorda di € 7,50, da integrarsi con un superminimo assorbibile da futuri miglioramenti del trattamento retributivo di cui costituisce anticipazione (doc.
1-2 fasc. ric.).
9. Assume la ricorrente di avere, invece, in concreto osservato il seguente orario di lavoro: 10 ore lavorative da lunedì a venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:30; 8 ore lavorative il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 15:00 e dalle ore 19:30 alle ore 21:00; e 6 ore lavorative la domenica, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, per un totale di 64 ore lavorative settimanali.
10. Rammentato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare in maniera rigorosa di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e di provarne l'effettiva entità, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso, ritiene il Tribunale che la deposizione resa dalla figlia della ricorrente, stante l'evidente interesse di costei, ancorché di mero fatto, all'esito CP_3 del giudizio, in assenza di elementi di riscontro probatorio esterno che ne corroborino l'attendibilità e la credibilità, non sia da sola sufficiente a dimostrare la fondatezza delle allegazioni attoree.
11. Fermo restando il carattere dirimente di quanto sin qui osservato, deve, altresì, considerarsi che la teste ha dichiarato che tra il 2018 e il 2021 viveva con la madre e la sorella, che non è mai entrata all'interno dell'abitazione del (“abitavamo nello stesso palazzo, la famiglia abitava sopra di CP_1 CP_1 noi”), che la madre lavorava per la famiglia dal lunedì alla domenica, che ella non aveva mai CP_1 un giorno di riposo settimanale, che la madre lavorava dalle ore 8 alle ore 22/22.30; che la madre andava a pranzo a casa, riposandosi per circa mezz'ora, e di riferire questi orari in quanto viveva con la madre e vedeva che saliva dai CP_1
12. Risulta, dunque, evidente, da un lato, che la teste non è mai stata presente nel mentre la ricorrente eseguiva la prestazione lavorativa all'interno dell'abitazione del convenuto e che, pertanto, non può riferire per conoscenza diretta alcunché su quanto accadeva fra quando vedeva la madre uscire di casa per salire dai e il momento in cui ella faceva ritorno presso la propria abitazione;
dall'altro, CP_1 che la teste ha riferito un orario di lavoro addirittura (e di gran lunga) maggiore di quello dedotto in giudizio dalla stessa ricorrente.
13. Ugualmente non attendibile e non credibile deve essere giudicata la deposizione del teste
[...]
compagno della ricorrente da 8 anni alla data della testimonianza e suo convivente fino a Tes_2 quando ella ha iniziato a lavorare dal convenuto Egli, infatti, oltre ad avere un indubbio CP_1 interesse, ancorché di mero fatto, all'esito del giudizio e a non essere mai entrato nell'abitazione del convenuto, ha riferito un orario di lavoro notevolmente superiore, non solo, a quello allegato in giudizio dalla ricorrente, ma persino a quello (sulla cui inverosimiglianza già si è detto) dichiarato dalla figlia della ricorrente: “La mia compagna lavorava dalle ore 7, anche 7 meno 20 e lavorava fino alle ore 22, ma potevano essere anche le ore 21.30 come le ore 23; al massimo, la ricorrente scendeva per dieci minuti in casa per controllare le bambine.”.
14. Ritiene, poi, il giudicante che la prova del lavoro straordinario asseritamente svolto dalla ricorrente non possa dirsi raggiunta neppure limitatamente alla giornata del sabato e/o della domenica mattina, e ciò nonostante che i docc. 6 e 7 di parte ricorrente non siano stati contestati dal convenuto sotto il profilo della genuinità della conversazione con la ricorrente del 3 luglio 2021, così come risultante dalla registrazione e dalla trascrizione in atti.
15. Se, infatti, è vero che dai predetti documenti emerge in modo inequivocabile come l'odierno convenuto ammetta che la ricorrente ha abitualmente lavorato per la totalità del rapporto anche nella giornata del sabato, giornata per la quale la ricorrente lamenta di non essere mai stata retribuita;
d'altra parte, deve rilevarsi che in base al contratto inter partes la prestazione lavorativa ordinaria risulta distribuita dal lunedì al sabato, che non vi è alcuna prova che la ricorrente esaurisse le 40 ore di lavoro entro la pagina 3 di 6 giornata del venerdì e che, in ogni caso, non sarebbe quantificabile, neppure nel minimo, il quantum di lavoro straordinario eventualmente eseguito di sabato. 16. Non si ritiene, invece, che altrettanto univocamente possa trarsi dai docc.
6-7 la prova del lavoro domenicale asseritamente prestato, in quanto, pur dichiarando il convenuto nel corso della conversazione “… io ti dissi c'è da lavorare così così così e la domenica mattina per questa cifra ti do
€1350 con la casa, va bene?”, l'odierna ricorrente si lamenta ripetutamente con il convenuto di aver sempre lavorato il sabato senza percepire la relativa retribuzione (“Sono tre anni che lavoro il sabato e non me lo paghi”; “Tu non mi hai pagato il sabato”), ma non fa mai alcun cenno all'aver lavorato la domenica e non avanza al riguardo alcuna rivendicazione nei confronti di In ogni caso, i CP_1 documenti in esame non consentirebbero di determinare, neppure nel minimo, la durata della prestazione lavorativa domenicale.
17. I rilievi sopra formulati dal Tribunale con riguardo alla attendibilità e credibilità delle testimonianze della figlia e del compagno della ricorrente valgono allo stesso modo anche in merito alle ferie e ai permessi retribuiti maturati e asseritamente non goduti, gravando sul lavoratore, per unanime giurisprudenza di legittimità (v., tra le molte, Cass. n. 7696/2020), l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie.
18. D'altro canto, però, il teste indotto da parte convenuta , imprenditore nel settore dell'edilizia CP_4 e amico nulla ha saputo riferire in merito ai periodi durante i quali la famiglia CP_1 si sarebbe assentata da casa e, secondo la prospettazione del resistente, la ricorrente non CP_1 avrebbe, quindi, eseguito la propria prestazione lavorativa.
19. Di conseguenza, richiamato ancora una volta quanto sopra osservato in merito alla attendibilità e credibilità delle deposizioni dei testi indotti da parte attrice (secondo i quali la ricorrente avrebbe, comunque, sempre lavorato anche in detti periodi, tutt'al più per qualche ora in meno), si ritiene che i giorni di assenza della lavoratrice e il relativo titolo debbano essere identificati esclusivamente in quelli risultanti dal LUL sub doc. 6 fasc. res.
20. Circa il percepito, stanti i consolidati principi di diritto in materia di inadempimento delle obbligazioni, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto (debitore) fornire adeguata prova documentale dell'eventuale corresponsione di somme maggiori di quelle che la lavoratrice ha ammesso di aver percepito e di cui al doc. 4 fasc. ric. Per completezza, si rileva che nella memoria il resistente non ha dedotto né chiesto di essere ammesso a provare eventuali pagamenti in contanti.
21. Si ritiene, poi, che il datore di lavoro convenuto non abbia provato nel presente giudizio l'effettiva sussistenza dell'accordo asseritamente intercorso con la ricorrente circa l'impegno di quest'ultima a versare un contributo per le spese relative alle utenze domestiche dell'immobile alla stessa concesso in uso a scopo abitativo dal datore di lavoro in costanza di rapporto. Il summenzionato teste indotto da parte convenuta , infatti, ha riferito quanto segue: “… Non sono a conoscenza dell'orario di CP_4 lavoro osservato dalla ricorrente né posso sapere di quanti giorni di ferie la ricorrente abbia fruito. La ricorrente viveva nello stesso palazzo ma con entrata dal lato opposto. Mi sembra che l'alloggio dove viveva la signora appartenesse alla famiglia di . Non sono a conoscenza del contenuto di CP_1 eventuali accordi economici fra la ricorrente e in merito all'utilizzo dell'appartamento in cui CP_1 la ricorrente viveva…”. Di conseguenza, sono da ritenersi illegittime le trattenute effettuate dal datore di lavoro, a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per il pagamento delle utenze dell'alloggio ove ella abitava, sulle retribuzioni spettanti alla ricorrente.
22. Disposta, quindi, ed eseguita CTU contabile, sulla base della relazione tecnica del CTU incaricato, rag.
le differenze retributive maturate dalla ricorrente rispetto al percepito lordo sono Persona_2 quantificabili nella somma di € 29.458,63 (di cui € 3.685,38 a titolo di T.F.R.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. 23. Venendo, quindi, a trattare della posizione contributiva della ricorrente, l convenuto, nel CP_2 costituirsi in giudizio, ha eccepito che il convenuto era inadempiente già nel versamento della contribuzione quantificata ex lege sull'orario di lavoro dichiarato e ha, pertanto, spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento del complessivo importo di € 3.809,60, oltre sanzioni come per legge, relativamente ai periodi specificati in memoria a pag. 2.
pagina 4 di 6 24. Il convenuto, solo nelle more del giudizio, ossia, rispettivamente, in data 15 settembre 2022 e in data
22 settembre 2022, con sette distinti modelli di pagamento ha effettuato il versamento dei contributi relativi ai periodi pretesi dall'Istituto (docc. 4 e 4-bis fasc. . CP_2
25. I pagamenti effettuati nelle date sopra indicate hanno, quindi, riguardato sette degli otto trimestri pretesi, residuando dovuta la contribuzione relativa al primo trimestre 2019.
26. sul quale gravava l'onere di provare in giudizio l'esatto adempimento delle obbligazioni CP_1 contributive sullo stesso gravanti in relazione al rapporto di lavoro domestico de quo, deve, quindi, essere condannato a pagare all per il primo trimestre 2019, il complessivo importo di € CP_2 770,77, di cui € 540,80 a titolo di contributi ed € 229,97 a titolo di sanzioni, come da avviso bonario prodotto in atti dall (docc. 5 e 5-bis fasc. . CP_2 CP_2
27. Inoltre, in ragione del ritardato pagamento effettuato in epoca successiva rispetto alle relative date di scadenza, sono maturate le sanzioni che l'Istituto ha quantificato, con tre note di rettifica inviate in data 8.05.2024 (docc.6, 6-bis, 7, 7-bis, 8, 8-bis fasc. , nell'importo complessivo a debito del CP_2 datore di lavoro di € 559,81.
28. Nessuna specifica contestazione è stata mossa da parte resistente rispetto alle risultanze dei documenti versati in atti dall . CP_2
29. È assorbita ogni ulteriore domanda svolta dall , stante l'accertato difetto di prova del lavoro CP_2 straordinario dedotto dalla ricorrente.
30. L'eccezione di compensazione (c.d. impropria) sollevata dal convenuto è da ritenersi infondata.
31. Parte convenuta ha dedotto di aver rilevato il danneggiamento dei seguenti beni: - aspirapolvere Folletto, con costo riparazione pari ad € 400,00; - ferro da stiro del valore di € 200,00; - schermo TV del valore € 600,00; - piano tavolo da cucina del valore di € 1500,00; - asciugatrice LINDHAUS con costo riparazione pari a € 700,00 (doc. 8); - secondo ferro da stiro del valore di € 200,00; - tappeto di sala valore € 7000.00 (doc. 9).
32. A giudizio del Tribunale, parte resistente ha dedotto in maniera totalmente (e irrimediabilmente) generica i lamentati danni, non avendo puntualmente allegato in che cosa essi sarebbero consistiti in concreto e nello specifico, risultando, quindi, in ogni caso, impossibile stabilire in giudizio se si tratti di danni effettivamente imputabili a una qualche condotta dolosa o colposa della lavoratrice, piuttosto che alla normale usura o a un vizio del prodotto o a un evento accidentale etc. A ciò si aggiunga che parte convenuta non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare l'effettivo ammontare del danno emergente asseritamente sopportato (ad es. fatture quietanzate relative alle riparazioni).
33. Quanto all'impugnazione del licenziamento che la lavoratrice assume esserle stato intimato in forma orale in data 3 luglio 2021, deve rilevarsi che nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice ha eccepito la nullità (rectius, l'inefficacia) del recesso datoriale dal rapporto solo ed esclusivamente per difetto di forma scritta (“Il provvedimento espulsivo del 03.07.2021 è, in ogni caso, nullo ed inefficace, perché privo dei requisiti di forma ab substantiam imposti dalla legge (ex art. 2 l. 604/1966). La tutela accordata al lavoratore in caso di licenziamento nullo perché intimato in forma orale …”).
34. Come è noto, però, nell'ambito del lavoro domestico il datore di lavoro ha facoltà di recedere ad nutum dal rapporto, e, quindi, anche oralmente e, comunque, anche in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.
35. Del resto, l'art. 40 del C.C.N.L. applicato al rapporto (doc. 10 fasc. ric.) prevede che, se il rapporto cessa per intimazione del licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuto licenziamento (e non, quindi, che ne enunci il motivo), solo a seguito di richiesta scritta del lavoratore.
36. In ogni caso, anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “è espressamente prevista l'esenzione dall'applicazione dell'onere della forma scritta, imposta dall'art. 2 l. 604/1966, come novellato dall'art. 2, l. 108/1990” (Cass. civ., sez. lav., 01/10/2018, n. 23766).
37. Ritiene, poi, il Tribunale che sia provato per tabulas che parte ricorrente abbia solo in sede di note difensive conclusionali del 20.9.2024 e, quindi, tardivamente ex art. 414 c.p.c., eccepito la nullità del licenziamento orale de quo per ritorsione e/o discriminazione. La tardiva deduzione del fatto costitutivo dell'invocata nullità (i.e. la ritorsione e/o la discriminazione) rende inammissibile ogni sindacato al riguardo.
pagina 5 di 6 38. Infine, si ritiene che dalle spettanze della ricorrente non debba essere detratta l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo il rapporto cessato per effetto del licenziamento verbale intimatole in data 3 luglio 2021 (“Non parlo per niente, te ti devi trovare un lavoro e te ne devi andare, io ti licenzio!”, docc.
6-7 fasc. ric.) e, quindi, in assenza di nesso causale con gli addebiti solo successivamente contestati (docc. 10-11 fasc. res.).
39. È assorbita ogni ulteriore questione.
40. Valutati gli esiti del giudizio, parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente e all le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore economico per il quale CP_2 le rispettive pretese sono risultate fondate e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
41. Le spese di CTU contabile, liquidate come da separato decreto, devono gravare in via definitiva sulla parte convenuta, risultata debitrice di consistenti differenze retributive.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna a pagare a per differenze retributive, la somma capitale CP_1 Parte_1 lorda di € 29.458,63 (di cui € 3.685,38 a titolo di T.F.R.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna a versare all per contributi e sanzioni, la somma di € CP_1 CP_2 1.330,58;
- respinge ogni altra domanda svolta dalle parti;
- condanna a rifondere a e all le spese di lite che, ex D.M. CP_1 Parte_1 CP_2 n. 147/22, quantifica, per parte ricorrente, in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
e, per l in complessivi € 1.312,00 per CP_2 compensi professionali, oltre 15% per spese generali;
- pone in via definitiva a carico di le spese di CTU contabile, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Firenze, 28 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 6 di 6