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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TT MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
RE ANGELO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3047/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB032H004372024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2H004382024 IRAP 2018 - sul ricorso n. 3049/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB032H004392024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2H004402024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3704/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe, con separati atti successivamente riuniti, ha tempestivamente impugnato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018 e 2019, derivanti dalla omessa distribuzione di utili alla stabile organizzazione italiana, in violazione dell'art. 110 c.7, 152 e
83 del tuir, al fine di evitare le doppie imposizioni Italia/Irlanda. La società ricorrente eccepisce la illegittimità degli avvisi, l'errata quantificazione dei costi e la illegittimità degli interessi richiesti non dovuti.
L'Ufficio replica, precisando che la remunerazione dei costi per l'attività di trasporto aereo svolto per conto della propria casa madre, così riassunti: manutenzione e affitto aeromobili 4,5 %; impiego equipaggio di volo 6 %; altre spese operative per il funzionamento quotidiano di un'azienda 5 %, risulta bassa in base alle indicazioni fornite dalle linee guida dell'ocse.
Con separata memoria la società precisa che il marketing è interamente gestito dalla casa madre, così come la manutenzione degli aerei è centralizzata a Dublino, mentre l'equipaggio è operato da una società italiana e potrebbe essere soggetto a variazioni.
Infine la società ritiene che l'Ufficio abbia attribuito alla stessa ricorrente attività non svolte.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, dapprima dispone la riunione dei ricorsi, poi ritiene gli stessi infondati e quindi da respingere per quanto di ragione.
Preliminarmente il Collegio dà atto che per le due annualità precedenti l'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento integralmente coincidenti, in punto di motivazione, con gli atti qui impugnati e che per l'annualità
2016 la Società ha concluso fruttuosamente la procedura di adesione sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
Per l'annualità 2017, la Società nulla ha eccepito nel merito, limitando la contestazione alla circostanza che l'Ufficio si sarebbe avvalso illegittimamente della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del decreto legge n. 18/2020; controversia definita in favore dell'Ufficio con la sentenza di questa Corte n. 5057/25.
Per le annualità qui in esame non risulta che siano emersi fatti e circostanze nuove rispetto ai giudizi precedenti, quindi i fatti qui descritti (uguali ai precedenti), inducono a ritenere fondate, anche per il presente giudizio le ragioni sviluppate dall'Ufficio.
Si precisa altresì che in relazione alle percentuali esposte, ai fini della quantificazione della remunerazione per le attività di trasporto aereo domestico svolte dalla ricorrente in favore della propria casa madre, l'Ufficio ha considerato i costi connessi al canone ACMI e altri costi operativi sostenuti dalla ricorrente con applicazione dei mark-up indicati nell'atto impugnato ed ha quindi ritenuto che la ricorrente abbia dichiarato minori ricavi.
La società ricorrente ritiene che il settore italiano non abbia aggiunto alcun valore rispetto alle attività connesse alle voci di costo contestate, con l'effetto che nessuna remunerazione le spetterebbe.
Nello specifico, afferma che le uniche attività per cui alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta una remunerazione sarebbero quelle relative all'impiego dell'equipaggio di volo, all'attività delle risorse umane e ad alcune mansioni di supporto collegate a quest'ultima funzione.
Pertanto, l'unica voce per cui il mark-up sarebbe applicabile è quella relativa ai costi per il personale;
in realtà in considerazione delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalla parte italiana, quest'ultima è stata qualificata come service provider (qualifica non contestata da controparte) ed i servizi prestati dalla stessa parte nei confronti della casa madre sono stati considerati come a basso valore aggiunto.
Per detti servizi le Linee Guida suggeriscono una remunerazione pari al 5 % dei costi sostenuti e riaddebitati.
Anche se la parte afferma che il team di marketing sarebbe integralmente localizzato a Dublino, la stabile organizzazione italiana contribuisce, con la propria attività domestica, allo sviluppo del marchio.
Alla luce di quanto sopra esposto gli atti impugnati sono legittimi e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, le considerazioni che precedono sono assorbenti, quindi allo stato dei fatti, il Collegio respinge i ricorsi riuniti;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso come riunito e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Milano il
14.10.2025 IL RELATORE RICCARDOMARIA MORONI IL PRESIDENTE MADDALENA TT
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TT MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
RE ANGELO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3047/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB032H004372024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2H004382024 IRAP 2018 - sul ricorso n. 3049/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB032H004392024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C2H004402024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3704/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe, con separati atti successivamente riuniti, ha tempestivamente impugnato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2018 e 2019, derivanti dalla omessa distribuzione di utili alla stabile organizzazione italiana, in violazione dell'art. 110 c.7, 152 e
83 del tuir, al fine di evitare le doppie imposizioni Italia/Irlanda. La società ricorrente eccepisce la illegittimità degli avvisi, l'errata quantificazione dei costi e la illegittimità degli interessi richiesti non dovuti.
L'Ufficio replica, precisando che la remunerazione dei costi per l'attività di trasporto aereo svolto per conto della propria casa madre, così riassunti: manutenzione e affitto aeromobili 4,5 %; impiego equipaggio di volo 6 %; altre spese operative per il funzionamento quotidiano di un'azienda 5 %, risulta bassa in base alle indicazioni fornite dalle linee guida dell'ocse.
Con separata memoria la società precisa che il marketing è interamente gestito dalla casa madre, così come la manutenzione degli aerei è centralizzata a Dublino, mentre l'equipaggio è operato da una società italiana e potrebbe essere soggetto a variazioni.
Infine la società ritiene che l'Ufficio abbia attribuito alla stessa ricorrente attività non svolte.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, il Collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, dapprima dispone la riunione dei ricorsi, poi ritiene gli stessi infondati e quindi da respingere per quanto di ragione.
Preliminarmente il Collegio dà atto che per le due annualità precedenti l'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento integralmente coincidenti, in punto di motivazione, con gli atti qui impugnati e che per l'annualità
2016 la Società ha concluso fruttuosamente la procedura di adesione sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
Per l'annualità 2017, la Società nulla ha eccepito nel merito, limitando la contestazione alla circostanza che l'Ufficio si sarebbe avvalso illegittimamente della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del decreto legge n. 18/2020; controversia definita in favore dell'Ufficio con la sentenza di questa Corte n. 5057/25.
Per le annualità qui in esame non risulta che siano emersi fatti e circostanze nuove rispetto ai giudizi precedenti, quindi i fatti qui descritti (uguali ai precedenti), inducono a ritenere fondate, anche per il presente giudizio le ragioni sviluppate dall'Ufficio.
Si precisa altresì che in relazione alle percentuali esposte, ai fini della quantificazione della remunerazione per le attività di trasporto aereo domestico svolte dalla ricorrente in favore della propria casa madre, l'Ufficio ha considerato i costi connessi al canone ACMI e altri costi operativi sostenuti dalla ricorrente con applicazione dei mark-up indicati nell'atto impugnato ed ha quindi ritenuto che la ricorrente abbia dichiarato minori ricavi.
La società ricorrente ritiene che il settore italiano non abbia aggiunto alcun valore rispetto alle attività connesse alle voci di costo contestate, con l'effetto che nessuna remunerazione le spetterebbe.
Nello specifico, afferma che le uniche attività per cui alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta una remunerazione sarebbero quelle relative all'impiego dell'equipaggio di volo, all'attività delle risorse umane e ad alcune mansioni di supporto collegate a quest'ultima funzione.
Pertanto, l'unica voce per cui il mark-up sarebbe applicabile è quella relativa ai costi per il personale;
in realtà in considerazione delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalla parte italiana, quest'ultima è stata qualificata come service provider (qualifica non contestata da controparte) ed i servizi prestati dalla stessa parte nei confronti della casa madre sono stati considerati come a basso valore aggiunto.
Per detti servizi le Linee Guida suggeriscono una remunerazione pari al 5 % dei costi sostenuti e riaddebitati.
Anche se la parte afferma che il team di marketing sarebbe integralmente localizzato a Dublino, la stabile organizzazione italiana contribuisce, con la propria attività domestica, allo sviluppo del marchio.
Alla luce di quanto sopra esposto gli atti impugnati sono legittimi e le questioni qui definite esauriscono la controversia, non essendo le altre eccezioni e repliche idonee a condurre il giudizio ad un segno diverso.
Pertanto, le considerazioni che precedono sono assorbenti, quindi allo stato dei fatti, il Collegio respinge i ricorsi riuniti;
la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso come riunito e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Milano il
14.10.2025 IL RELATORE RICCARDOMARIA MORONI IL PRESIDENTE MADDALENA TT