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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/10/2024, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 139/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: categoria e qualifica;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. DONATIELLO MARIA e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Bisaccia alla via XXIII Luglio n. 136;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
CICENIA DONATO e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Avellino alla Piazza della Liberta n. 39;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/1/2020, il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di essere stato dipendente della resistente dal 1.1.2003 Controparte_1 fino al novembre 2016, inquadrato nel livello IV con qualifica di autista;
di avere svolto nel suddetto periodo le mansioni di autista di mezzi speciali articolati quali autobotte e tutti gli altri autoveicoli per trasporto materiali sui cantieri della Controparte_1 corrispondenti al superiore livello V e di avere pertanto diritto al pagamento delle
1 differenze retributive ai sensi dell'art. 8 del CCNL di settore- adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, chiedendo l'accertamento del diritto di esso ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive dovute per mansioni superiori svolte ai sensi dell'art. 2103 co.c. e la conseguente condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 9.208.87 a titolo di differenze retributive. Il tutto con il favore delle spese di lite e clausola di attribuzione.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la CP_1
eccependo la inammissibilità e/o nullità del ricorso per assoluta
[...] indeterminatezza del quantum debeatur; la inammissibilità della domanda del riconoscimento giudiziale al superiore inquadramento perché non riportata nelle conclusioni dell'atto introduttivo;
la prescrizione dei crediti vantati in ricorso.
Confutava nel merito, l'avverso gravame, di cui chiedeva il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o insanabile nullità del ricorso, per assoluta indeterminatezza del quantum debeatur;
b) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto del ricorrente a percepire le somme richieste. c) in via subordinata rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
d) condannare, in ogni caso, il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato a far data dal 12.9.2022, espletata l'istruttoria documentale e orale, all'esito della udienza di discussione, sostituita dallo scambio di note scritte, la causa, all'esito dell'esame delle predette note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a cura di tutte le parti costituite, è stata decisa come da sentenza.
3. In via preliminare, in rito, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
Al riguardo si osserva che in ricorso risultano sufficientemente specificati sia il petitum che la causa petendi; non è peraltro neppure sufficiente, ai fini della nullità del ricorso introduttivo, l'omessa indicazione formale dei detti elementi, ma è invece necessario che ne sia impossibile la individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 7137 del 10/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 9650 del
16/06/2003).
Nel ricorso sono stati indicati gli elementi di fatto e di diritto (mansioni espletate, disposizioni contrattuali di riferimento) che, unitamente alla lettura della documentazione tempestivamente allegata (c.c.n.l. e conteggi), rendono non
2 condivisibile l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente, la quale è stata posta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Sempre in rito, va disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver il ricorrente “chiesto al Giudice nel petitum del ricorso il riconoscimento dell'inquadramento giuridico superiore nel 5° livello”.
Al riguardo si osserva che l'istante ha proposto domanda diretta a conseguire il trattamento economico, corrispondente alle differenze di retribuzione tra il livello IV ed il livello V, rivendicato, per le mansioni svolte, asseritamente inquadrabili nel livello
V, non ravvisandosi in ciò la insanabile distonia segnalata da parte resistente.
4. Venendo all'esame nel merito della res controversa, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che in base all'art. 49 del CCNL dei lavoratori idraulico-forestali
(applicato dalla Comunità Montana), rientrano nel livello IV (operai specializzati) “gli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento
e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulicoforestali;
Profili esemplificativi: meccanici;
innestatori, potatori;
reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al taglio di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali”.
Appartengono invece al superiore livello V (operai specializzati super) “gli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati.
L'art. 8 del contratto collettivo inoltre stabilisce che il dipendente acquista il diritto al superiore inquadramento in caso di svolgimento delle mansioni superiori per n. 25
3 giorni consecutivi o per n. 40 giorni discontinui nell'anno solare se operaio.
Nel caso di specie i compiti di fatto eseguiti dal ricorrente non possono ricondursi in modo pieno e prevalente al superiore livello invocato.
Le risultanze della prova orale espletata hanno consentito di appurare che la CP_1 disponeva di autovetture normali, fuoristrada, furgoncini e mezzi per la cui
[...] conduzione è sufficiente la patente di categoria C, ma non di autotreni e autoarticolati, che richiedono la patente E.
In particolare, il primo teste di parte resistente escusso alla Testimone_1 udienza del 18.4.2023 ha riferito: “sono responsabile del Servizio Forestazione e
Bonifica Montana L. 11/96 della . ADR Sul capo 1 dei Controparte_1 capi istruttori della memoria di costituzione della Comunità preciso che il ha Pt_1 guidato un'autobotte che è un furgone che trasporta una botte contenete acqua per spegnere gli incendi. Preciso che l'autobotte è un mezzo semplice e che l'ente è sprovvisto di qualsiasi autovettura autoarticolata o mezzi complessi. ADR Sul capo 2 preciso che è vero che il sig. ha guidato autovetture semplici, preciso che nella Pt_1 maggior parte dei casi la sua mansione era quella di trasportare con una Panda 4x4
o con un fuoristrada Land Rover i materiali di consumo sui cantieri. Preciso che per la guida dei mezzi in possesso della è sufficiente la patente C e che Controparte_1 la non ha in dotazione mezzi per i quali è necessaria la patente E. Controparte_1
ADR Sul capo 3 della memoria di costituzione rispondo assolutamente no. Preciso che sono dipendente dell'ente dal 23.2.1998 e che l'ente non ha mai posseduto CP_1 mezzi quali autotreni o autoarticolati o mezzi complessi. Preciso che io mi occupo anche delle attrezzature e dei mezzi concorrendo con i finanziamenti pubblici e non ho mai acquistato mezzi articolati o autotreni perché lontani dalle necessità dell'ente”.
Il secondo teste di parte resistente dipendente della Testimone_2 CP_1
e Direttore dei cantieri di Forestazione, escusso alla udienza del 18.4.2023,
[...] ha confermato che l'ente non ha mai avuto in dotazione autotreni o autoarticolati e ha precisato: “il portava il materiale sui cantieri con autovetture (Panda 4x4 o Pt_1 piccoli camioncini per taniche di benzina, catene per motosega, lacci per decespugliatori” e di essere a conoscenza di tali circostanze perché “ero io che davo indicazioni su sollecitazioni dei capi operai presenti in cantiere ai Magazzinieri, i quali consegnavano il materiale al , autista, per la consegna”. Per_1
Il terzo teste di parte resistente, , escusso alla udienza del Testimone_3
4 18.4.2023, ha dichiarato: “sono Direttore Dei lavori di Forestazione della
[...]
. ADR sul capo 1 della memoria di costituzione dell'ente preciso Controparte_1 che è vero, Sul capo 2 preciso che è vero, sul capo 3 preciso che non è vero. Lavoro per la Comunità dal 1988 e sono stato operaio fino al 1998 quando sono diventato impiegato. Le circostanze che ho riferito le conosco in ragione del lavoro che svolgo nella Comunità . CP_1
Le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, delle quali non vi è motivo di dubitare, non sono superate dalle dichiarazioni rese dei testi di parte ricorrente, le quali, oltre ad essere oltremodo generiche, non consentono di ritenere dimostrata né l'effettiva riconducibilità delle mansioni di fatto espletate dal al livello V, né tantomeno Pt_1 la prevalenza della conduzione di autoarticolati e autotreni rispetto ad altre mansioni.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente , nulla ha saputo riferire Testimone_4 in proposito (vedasi le dichiarazioni rese dal teste contenute nel verbale Testimone_4 di udienza del 18.4.2023: “sono stato dipendente della Controparte_1
dal 1979 al 2022. ADR Sul capo 1 delle istanze istruttorie articolate in ricorso
[...] rispondo non lo so, preciso che non so quando il sig. è stato assunto. Preciso Pt_1 che io sono stato capo cantiere mentre il era addetto al magazzino. Sul capo Pt_1
2 preciso che il era autista, ma non posso rispondere se lui guidava Pt_1 un'autobotte oppure altro veicolo, Sul capo 3 non posso rispondere perché non ne sono a conoscenza. Preciso che come capo cantiere stavo sui cantieri e se mi occorreva qualche materiale di consumo (motoseghe, decespugliatori, miscele) chiamavo il
Magazzino dal quale mi inviavano il materiale con vari camioncini e autovetture.
Qualche volta è venuto a consegnarmi il materiale anche il sig. sul cantiere. Pt_1
ADR Preciso che nei periodi estivi il era addetto agli incendi e comunicavamo Pt_1 tramite la ricetrasmittente, ma non so dire se il fosse addetto alla guida delle Pt_1 autobotti poichè io ero addetto per avvistare gli incendi e quindi a distanza chilometrica elevata per poter scorgere i conducenti delle autobotti”).
Il secondo teste di parte ricorrente , escusso alla udienza del Testimone_5
6.6.2023, ha dichiarato “conosco perché siamo compaesani e Parte_1 lo stesso è stato fruttivendolo di Bisaccia prima dell'assunzione nella Comunità
Montana. ADR Sul capo 2 del ricorso introduttivo non ricordo quando il fu Pt_1 assunto in comunità, so che ora è in pensione perché lo vedo per strada sulla sedia a rotelle. ADR Preciso che se non ricordo male il fu assunto presso la Pt_1 CP_1 nei primi anni del 2000 e vi ha lavorato per circa dieci anni, ma non posso
[...]
5 essere più preciso perché è passato molto tempo e lui è solo un conoscente. ADR Sul capo 2 risponde: Ricordo di aver visto in quel periodo, più o meno, 2000-2010 il
[...]
nelle strade e nei campi dei Comuni di Calitri e Bisaccia guidare due camion della Pt_1
. Se non ricordo male nel periodo estivo il guidava un Controparte_1 Pt_1 camion che utilizzava per spegnere il fuoco e altre volte guidava un camion di diverso modello con cassone contenente attrezzi della . Sul capo 3 nulla Controparte_1 posso riferire”.
Ebbene, sotto il primo profilo va notato che la guida dell'autobotte e del “camion con cassone” non rientra con certezza nei compiti propri del livello V, atteso che in mancanza di specifiche deduzioni ed allegazioni -che era onere di parte attrice esporre, nonché in difetto di decisivi elementi probatori in merito- non è sicuro che tali mezzi meccanici possano rientrare nell'ambito degli “autotreni ed autoarticolati” di cui alla declaratoria contrattuale del livello V.
Non risulta, inoltre, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, che la possedesse “autotreni ed autoarticolati” (indicati nel livello V) o Controparte_1 che tali veicoli siano stati mai condotti dal ricorrente.
Il livello IV di inquadramento (attribuito dal datore di lavoro), invece, già contempla gli operai che utilizzano “attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e
l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulicoforestali”.
La conduzione dell'autobotte e del furgone con cassone, in secondo luogo, risulta essere stata espletata ricorrente in modo non prevalente né continuativo, in quanto, come riferito dai testimoni, lo stesso il più delle volte consegnava il materiale dal Magazzino ai cantieri con autovetture un Panda 4x4 o con un Fuoristrada Land Rover, onde la guida di tali mezzi non era la sua unica o specifica mansione.
5. In conclusione, da ciò consegue, posto che l'onere della prova in ordine alla sussistenza del diritto rivendicato, grava su colui che agisce in giudizio per rivendicarlo, che la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese di lite vengono compensate, tenendo conto delle connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
6 1) Rigetta nel resto il ricorso;
2) Compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 08/10/2024
7
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 139/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: categoria e qualifica;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. DONATIELLO MARIA e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Bisaccia alla via XXIII Luglio n. 136;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
CICENIA DONATO e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Avellino alla Piazza della Liberta n. 39;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/1/2020, il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di essere stato dipendente della resistente dal 1.1.2003 Controparte_1 fino al novembre 2016, inquadrato nel livello IV con qualifica di autista;
di avere svolto nel suddetto periodo le mansioni di autista di mezzi speciali articolati quali autobotte e tutti gli altri autoveicoli per trasporto materiali sui cantieri della Controparte_1 corrispondenti al superiore livello V e di avere pertanto diritto al pagamento delle
1 differenze retributive ai sensi dell'art. 8 del CCNL di settore- adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, chiedendo l'accertamento del diritto di esso ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive dovute per mansioni superiori svolte ai sensi dell'art. 2103 co.c. e la conseguente condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 9.208.87 a titolo di differenze retributive. Il tutto con il favore delle spese di lite e clausola di attribuzione.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la CP_1
eccependo la inammissibilità e/o nullità del ricorso per assoluta
[...] indeterminatezza del quantum debeatur; la inammissibilità della domanda del riconoscimento giudiziale al superiore inquadramento perché non riportata nelle conclusioni dell'atto introduttivo;
la prescrizione dei crediti vantati in ricorso.
Confutava nel merito, l'avverso gravame, di cui chiedeva il rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o insanabile nullità del ricorso, per assoluta indeterminatezza del quantum debeatur;
b) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto del ricorrente a percepire le somme richieste. c) in via subordinata rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
d) condannare, in ogni caso, il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato a far data dal 12.9.2022, espletata l'istruttoria documentale e orale, all'esito della udienza di discussione, sostituita dallo scambio di note scritte, la causa, all'esito dell'esame delle predette note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a cura di tutte le parti costituite, è stata decisa come da sentenza.
3. In via preliminare, in rito, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
Al riguardo si osserva che in ricorso risultano sufficientemente specificati sia il petitum che la causa petendi; non è peraltro neppure sufficiente, ai fini della nullità del ricorso introduttivo, l'omessa indicazione formale dei detti elementi, ma è invece necessario che ne sia impossibile la individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 7137 del 10/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 9650 del
16/06/2003).
Nel ricorso sono stati indicati gli elementi di fatto e di diritto (mansioni espletate, disposizioni contrattuali di riferimento) che, unitamente alla lettura della documentazione tempestivamente allegata (c.c.n.l. e conteggi), rendono non
2 condivisibile l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente, la quale è stata posta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Sempre in rito, va disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver il ricorrente “chiesto al Giudice nel petitum del ricorso il riconoscimento dell'inquadramento giuridico superiore nel 5° livello”.
Al riguardo si osserva che l'istante ha proposto domanda diretta a conseguire il trattamento economico, corrispondente alle differenze di retribuzione tra il livello IV ed il livello V, rivendicato, per le mansioni svolte, asseritamente inquadrabili nel livello
V, non ravvisandosi in ciò la insanabile distonia segnalata da parte resistente.
4. Venendo all'esame nel merito della res controversa, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che in base all'art. 49 del CCNL dei lavoratori idraulico-forestali
(applicato dalla Comunità Montana), rientrano nel livello IV (operai specializzati) “gli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento
e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulicoforestali;
Profili esemplificativi: meccanici;
innestatori, potatori;
reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al taglio di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali”.
Appartengono invece al superiore livello V (operai specializzati super) “gli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati.
L'art. 8 del contratto collettivo inoltre stabilisce che il dipendente acquista il diritto al superiore inquadramento in caso di svolgimento delle mansioni superiori per n. 25
3 giorni consecutivi o per n. 40 giorni discontinui nell'anno solare se operaio.
Nel caso di specie i compiti di fatto eseguiti dal ricorrente non possono ricondursi in modo pieno e prevalente al superiore livello invocato.
Le risultanze della prova orale espletata hanno consentito di appurare che la CP_1 disponeva di autovetture normali, fuoristrada, furgoncini e mezzi per la cui
[...] conduzione è sufficiente la patente di categoria C, ma non di autotreni e autoarticolati, che richiedono la patente E.
In particolare, il primo teste di parte resistente escusso alla Testimone_1 udienza del 18.4.2023 ha riferito: “sono responsabile del Servizio Forestazione e
Bonifica Montana L. 11/96 della . ADR Sul capo 1 dei Controparte_1 capi istruttori della memoria di costituzione della Comunità preciso che il ha Pt_1 guidato un'autobotte che è un furgone che trasporta una botte contenete acqua per spegnere gli incendi. Preciso che l'autobotte è un mezzo semplice e che l'ente è sprovvisto di qualsiasi autovettura autoarticolata o mezzi complessi. ADR Sul capo 2 preciso che è vero che il sig. ha guidato autovetture semplici, preciso che nella Pt_1 maggior parte dei casi la sua mansione era quella di trasportare con una Panda 4x4
o con un fuoristrada Land Rover i materiali di consumo sui cantieri. Preciso che per la guida dei mezzi in possesso della è sufficiente la patente C e che Controparte_1 la non ha in dotazione mezzi per i quali è necessaria la patente E. Controparte_1
ADR Sul capo 3 della memoria di costituzione rispondo assolutamente no. Preciso che sono dipendente dell'ente dal 23.2.1998 e che l'ente non ha mai posseduto CP_1 mezzi quali autotreni o autoarticolati o mezzi complessi. Preciso che io mi occupo anche delle attrezzature e dei mezzi concorrendo con i finanziamenti pubblici e non ho mai acquistato mezzi articolati o autotreni perché lontani dalle necessità dell'ente”.
Il secondo teste di parte resistente dipendente della Testimone_2 CP_1
e Direttore dei cantieri di Forestazione, escusso alla udienza del 18.4.2023,
[...] ha confermato che l'ente non ha mai avuto in dotazione autotreni o autoarticolati e ha precisato: “il portava il materiale sui cantieri con autovetture (Panda 4x4 o Pt_1 piccoli camioncini per taniche di benzina, catene per motosega, lacci per decespugliatori” e di essere a conoscenza di tali circostanze perché “ero io che davo indicazioni su sollecitazioni dei capi operai presenti in cantiere ai Magazzinieri, i quali consegnavano il materiale al , autista, per la consegna”. Per_1
Il terzo teste di parte resistente, , escusso alla udienza del Testimone_3
4 18.4.2023, ha dichiarato: “sono Direttore Dei lavori di Forestazione della
[...]
. ADR sul capo 1 della memoria di costituzione dell'ente preciso Controparte_1 che è vero, Sul capo 2 preciso che è vero, sul capo 3 preciso che non è vero. Lavoro per la Comunità dal 1988 e sono stato operaio fino al 1998 quando sono diventato impiegato. Le circostanze che ho riferito le conosco in ragione del lavoro che svolgo nella Comunità . CP_1
Le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, delle quali non vi è motivo di dubitare, non sono superate dalle dichiarazioni rese dei testi di parte ricorrente, le quali, oltre ad essere oltremodo generiche, non consentono di ritenere dimostrata né l'effettiva riconducibilità delle mansioni di fatto espletate dal al livello V, né tantomeno Pt_1 la prevalenza della conduzione di autoarticolati e autotreni rispetto ad altre mansioni.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente , nulla ha saputo riferire Testimone_4 in proposito (vedasi le dichiarazioni rese dal teste contenute nel verbale Testimone_4 di udienza del 18.4.2023: “sono stato dipendente della Controparte_1
dal 1979 al 2022. ADR Sul capo 1 delle istanze istruttorie articolate in ricorso
[...] rispondo non lo so, preciso che non so quando il sig. è stato assunto. Preciso Pt_1 che io sono stato capo cantiere mentre il era addetto al magazzino. Sul capo Pt_1
2 preciso che il era autista, ma non posso rispondere se lui guidava Pt_1 un'autobotte oppure altro veicolo, Sul capo 3 non posso rispondere perché non ne sono a conoscenza. Preciso che come capo cantiere stavo sui cantieri e se mi occorreva qualche materiale di consumo (motoseghe, decespugliatori, miscele) chiamavo il
Magazzino dal quale mi inviavano il materiale con vari camioncini e autovetture.
Qualche volta è venuto a consegnarmi il materiale anche il sig. sul cantiere. Pt_1
ADR Preciso che nei periodi estivi il era addetto agli incendi e comunicavamo Pt_1 tramite la ricetrasmittente, ma non so dire se il fosse addetto alla guida delle Pt_1 autobotti poichè io ero addetto per avvistare gli incendi e quindi a distanza chilometrica elevata per poter scorgere i conducenti delle autobotti”).
Il secondo teste di parte ricorrente , escusso alla udienza del Testimone_5
6.6.2023, ha dichiarato “conosco perché siamo compaesani e Parte_1 lo stesso è stato fruttivendolo di Bisaccia prima dell'assunzione nella Comunità
Montana. ADR Sul capo 2 del ricorso introduttivo non ricordo quando il fu Pt_1 assunto in comunità, so che ora è in pensione perché lo vedo per strada sulla sedia a rotelle. ADR Preciso che se non ricordo male il fu assunto presso la Pt_1 CP_1 nei primi anni del 2000 e vi ha lavorato per circa dieci anni, ma non posso
[...]
5 essere più preciso perché è passato molto tempo e lui è solo un conoscente. ADR Sul capo 2 risponde: Ricordo di aver visto in quel periodo, più o meno, 2000-2010 il
[...]
nelle strade e nei campi dei Comuni di Calitri e Bisaccia guidare due camion della Pt_1
. Se non ricordo male nel periodo estivo il guidava un Controparte_1 Pt_1 camion che utilizzava per spegnere il fuoco e altre volte guidava un camion di diverso modello con cassone contenente attrezzi della . Sul capo 3 nulla Controparte_1 posso riferire”.
Ebbene, sotto il primo profilo va notato che la guida dell'autobotte e del “camion con cassone” non rientra con certezza nei compiti propri del livello V, atteso che in mancanza di specifiche deduzioni ed allegazioni -che era onere di parte attrice esporre, nonché in difetto di decisivi elementi probatori in merito- non è sicuro che tali mezzi meccanici possano rientrare nell'ambito degli “autotreni ed autoarticolati” di cui alla declaratoria contrattuale del livello V.
Non risulta, inoltre, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, che la possedesse “autotreni ed autoarticolati” (indicati nel livello V) o Controparte_1 che tali veicoli siano stati mai condotti dal ricorrente.
Il livello IV di inquadramento (attribuito dal datore di lavoro), invece, già contempla gli operai che utilizzano “attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e
l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulicoforestali”.
La conduzione dell'autobotte e del furgone con cassone, in secondo luogo, risulta essere stata espletata ricorrente in modo non prevalente né continuativo, in quanto, come riferito dai testimoni, lo stesso il più delle volte consegnava il materiale dal Magazzino ai cantieri con autovetture un Panda 4x4 o con un Fuoristrada Land Rover, onde la guida di tali mezzi non era la sua unica o specifica mansione.
5. In conclusione, da ciò consegue, posto che l'onere della prova in ordine alla sussistenza del diritto rivendicato, grava su colui che agisce in giudizio per rivendicarlo, che la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.
6. Le spese di lite vengono compensate, tenendo conto delle connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
6 1) Rigetta nel resto il ricorso;
2) Compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 08/10/2024
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Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)