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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3726 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
), (CF: C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Menta, C.F._3 come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO P.IVA_ (P.Iva ) che agisce in nome e per conto di CP_1
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv. Francesco Concio, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. , Parte_1
, e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3 Parte_4 al decreto ingiuntivo n. 952/2020, con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto loro, rispettivamente in qualità di debitrice principale e di fideiussori, il pagamento di € 109.834,52, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 08545/000002394.
Gli opponenti hanno eccepito la infondatezza della pretesa creditoria avversa, la mancata prova del credito, la nullità delle fideiussioni, la intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., nonché la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto con conseguente liberazione dei debitori ex art. 1956 c.c.
Hanno chiesto quindi di annullare o revocare il decreto ingiuntivo.
Così hanno concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1 in via principale e nel merito:
1) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai NO
, e a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_4
a garanzia del debito assunto dalla e, per
[...] Parte_1
l'effetto dichiarare l'estromissione dei NO , Parte_2 Parte_3
e in quanto ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore Parte_4 principale, per tutti i motivi esposti in diritto;
2) accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato dalla CP_1
di €109.834,52 per le ragioni tutte esposte in diritto nei confronti sia del
[...] debitore principale che dei garanti;
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 952/2020 meglio specificato in epigrafe.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge”. che ha agito in nome e per conto di e per CP_1 Controparte_2 essa quale mandataria costituendosi Controparte_3 ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha rassegnato così le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare che la controversia è relativa a contratti bancari e pertanto soggetta ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 all'esperimento obbligatorio della procedura di mediazione, e conseguentemente assegnare termine di legge per la proposizione della domanda di mediazione con rinvio ad altra udienza;
- concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 952/2020 rubricato sub R.G. n. 2328/2020 emesso dal
Tribunale di Latina in favore di e per essa, quale Controparte_2 mandataria, e per essa CP_1 Controparte_3
non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di
[...] pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c..
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di
€ 109.834,52, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 01.10.2021 a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario.
2 Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del
22.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 952/2020 non può essere accolta.
Parte opponente ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria per difetto di idonea prova scritta sia nella fase monitoria che nel presente giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Si osserva che la completezza della documentazione depositata a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria, indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14363 del 16/11/2001; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13429 del 09/10/2000).
Nella fattispecie in esame la creditrice opposta ha fornito adeguata prova documentale dell'esistenza e dell'entità del credito, producendo sin dalla fase monitoria e con successiva integrazione nel presente giudizio di opposizione, il contratto di conto corrente stipulato in data 22.11.2007 n.
08545/000002394, la certificazione ex art. 50 TUB relativa al contratto di conto corrente, nonché il contratto di fideiussione stipulato in data 19.09.2008, da , e , sino alla concorrenza di Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 84.000,00, ed il contratto di fideiussione stipulato in data 24.02.2009 con estensione dell'importo garantito sino alla concorrenza di € 156.000,00 e le lettere raccomandate con cui l'istituto diffidava i garanti al pagamento del debito.
L'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 D.L.vo n. 385/93 relativo al rapporto contrattuale tra le parti è stato successivamente integrato – con tempestivo deposito nel presente giudizio di opposizione – con l'estratto conto integrale del rapporto di conto corrente n. 2394, relativo all'intera durata del rapporto, ovvero dal 2007 sino al 2016 (all. doc. n. 3 fascicolo di parte opposta). Tali estratti conto analitici relativi al contratto stipulato tra le parti, comprovano l'effettiva evoluzione del rapporto contrattuale su cui si fonda il relativo credito, nei confronti degli odierni opponenti, nonché i criteri applicati per la determinazione del debito.
Dall'analisi dei documenti sopra descritti, pienamente attestanti la sussistenza e l'andamento del rapporto contrattuale di conto corrente, si ritiene che la creditrice opposta abbia dato piena prova del diritto di credito dedotto in giudizio con riferimento sia all'an che al quantum debeatur.
A fronte di tale completa produzione documentale gli opponenti hanno eccepito la complessiva nullità delle fideiussioni, la estinzione della garanzia per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., nonché la violazione dei doveri di
3 correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto con conseguente liberazione dei debitori ex art. 1956 c.c.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sugli opponenti l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
Gli opponenti hanno, in primo luogo, dedotto la nullità delle fideiussioni per indeterminatezza dell'oggetto, nonché per violazione della disciplina antitrust ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29810/2017.
È necessario dapprima verificare se l'obbligazione assunta dagli opponenti nei confronti dell'istituto di credito, in relazione ai rapporti contrattuali da questa intrattenuti con la debitrice principale debba essere Parte_1 qualificata come una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia.
Anche recentemente la Suprema Corte ha chiarito, nel solco di una interpretazione costantemente ribadita, che “a differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto “Garantievertrag”) ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione”. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 30509 del 22/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30181 del
22/11/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015, nonché (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 30509 del 22/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
27619 del 03/12/2020; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4717 del 19/02/2019; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 18572 del 13/07/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014).
Nel caso in esame gli opponenti hanno rilasciato in favore di
[...]
una garanzia sino all'importo massimo di € 156.000,00 Controparte_5 per le obbligazioni assunte da parte della Parte_1
Ai fini che qui rilevano, si evidenziano le seguenti clausole:
l'art. 2 prevede: Il fideiussore si impegna “altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di
4 annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 7 prescrive che il fideiussore è “tenuto a pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
l'art. 9 prescrive che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”; l'art. 6 chiarisce che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”; l'art. 11, da ultimo, prescrive: “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo. Quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito (…)”. Dal chiaro tenore letterale del contratto emerge che le parti hanno previsto una garanzia “a semplice richiesta scritta” della banca. È statuito in particolare l'obbligo del garante di “pagare immediatamente” per il solo fatto della
“semplice richiesta scritta” della banca ed anche in caso di opposizione del debitore.
Si prevede la rinunzia del garante a far valere verso il garantito l'invalidità o inefficacia dell'obbligazione garantita. Inoltre, concordemente le parti hanno stabilito l'obbligo dei garanti di eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, senza poter sollevare eccezioni, anche ai sensi dell'art 1957
c.c.
Invero, il tenore letterale del contratto e la volontà delle parti risultante dalla complessiva regolamentazione degli articolati rapporti contrattuali, come documentati da parte opposta ed oggetto di generiche contestazione da parte degli opponenti, inducono quindi a ritenere che, nonostante il nome attribuito dalle parti alla scrittura (fideiussione omnibus) e le norme del codice civile richiamate, si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia, che ricorre tutte le volte in cui, come sopra detto, difetti l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione garantita rispetto a quella principale.
Si ritiene in conclusione che il contratto sottoscritto dagli opponenti debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue che gli opponenti, nella veste di garanti, non possono opporre al creditore opposto eccezioni spettanti al debitore principale e che, quale ulteriore corollario, devono essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni formulate dai garanti in relazione al rapporto principale.
Tali elementi negoziali sopra evidenziati appaiono indici univoci e sufficienti per ritenere che le parti abbiano inteso derogare al regime delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. e che al garante siano precluse le eccezioni che solo il debitore può sollevare. I garanti odierni opponenti, pertanto, si sono obbligati
5 a pagare senza condizioni, non potendo opporre al creditore garantito le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo l'exceptio doli.
Come è stato osservato dalle Sezioni Unite, le quali, sul punto, hanno recepito un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte anche recentemente confermato, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del dipenda da contrarietà a CP_6 norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002,
n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044).
La qualificazione a monte del rapporto in esame come contratto autonomo di garanzia preclude ed impedisce in definitiva ai garanti di sollevare qualsiasi eccezione estintiva e/o di decadenza della garanzia connessa ad adempimenti relativi al rapporto principale, stante l'autonomia dei sottesi rapporti.
In ragione della descritta qualificazione giuridica del contratto come autonomo, deve concludersi che anche tale motivo di opposizione non è pertanto meritevole di accoglimento.
Chiarita in questi termini la qualificazione giuridica del contratto, rileva in ogni caso il Tribunale che la questione relativa ai c.d. contratti a valle delle intese anticoncorrenziali è stato oggetto di alcune pronunce, che si sono occupate anche del provvedimento 2 maggio 2005, n. 55 della Banca d'Italia.
Devono essere menzionate, in particolar modo, le sentenze 12 dicembre 2017,
n. 29810, 22 maggio 2019, n. 13846, e 26 settembre 2019, n. 24044.
La sentenza n. 29810 del 2017 ha stabilito, tra l'altro, che l'esistenza di un accordo lesivo della concorrenza influisce anche su un contratto (come nel nostro caso) stipulato prima dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (anche in quel caso si trattava della Banca d'Italia). La successiva sentenza n. 13846 del 2019 ha evidenziato la necessità di accertare che le clausole contrarie alla concorrenza siano state effettivamente inserite nel singolo contratto, potendo darsi che l'ABI non le abbia recepite e che, tuttavia, la singola Banca l'abbia fatto.
Va poi tenuta presente la sentenza n. 24044 del 2019, la quale ha rilevato che dall'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale deriva la nullità dei contratti c.d. a valle, ma non necessariamente dell'intero contratto, bensì solo delle clausole che ne costituiscano applicazione (art. 1419 cod. civ.).
In questo senso è stata poi la decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e
6 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata
(perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021).
Secondo parte opponente, dalla applicazione di tale principio di diritto dovrebbe automaticamente conseguire l'accertamento della nullità (parziale) del contratto di garanzia stipulato dagli odierni opponenti.
Invero, ferme restando le valutazioni sopra effettuate in materia di corretta qualificazione del contratto, è utile chiarire che, come affermato da un recente orientamento della giurisprudenza di merito da cui non vi è ragione di discostarsi, “Non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla
Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione (Tribunale Monza, sentenza n. 20532 del 04.09.2018, nonché Tribunale
Roma, sentenza n. 2756 del 21.02.2022 e Tribunale Latina, sentenza del
14.05.2022).
È opportuno altresì aggiungere che, come evidenziato da recente giurisprudenza di legittimità, “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.” (ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023;
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).
È quindi necessario che siano acquisiti agli atti del processo gli elementi di fatto da cui poter desumere l'invalidità del contratto e la parte che ha interesse alla totale caducazione del contratto ha l'onere di provare che non avrebbe concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità.
Nel caso di specie parte opponente ha sollevato l'eccezione di nullità in modo generico ed astratto, non ha dedotto in giudizio alcun elemento di fatto da cui desumere che la eccepita nullità parziale dell'accordo “a monte” abbia irrimediabilmente inciso anche sulla obbligazione di garanzia “a valle”, provocando una violazione della disciplina della concorrenza in danno degli odierni apponenti.
Anche per queste ragioni tale motivo di opposizione non è fondato.
Gli opponenti hanno altresì eccepito il mancato rispetto da parte dell'istituto di credito del termine ex art. 1957 c.c.
7 Sul punto si osserva che, ferma restando la “compatibilità” della previsione della clausola “a prima richiesta” e l'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. sez. I, ord., 28 febbraio 2020 n. 5598), secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, cod. civ. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore (tra le tante,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8839 del 13/04/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 02/02/2006).
La regola dell'art. 1957 cod. civ. può quindi essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale (ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
31569 del 03/12/2019).
Il contratto di garanzia posto a fondamento della domanda monitoria ed allegato in atti prevede espressamente l'esclusione della operatività del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (cfr. art. 6 contratto di garanzia). L'eccezione non merita quindi accoglimento.
Gli opponenti garanti hanno contestato altresì la violazione da parte della banca del dovere di correttezza e buona fede e la nullità della garanzia per violazione dell'art. 1956 c.c.
Gli impegni contrattualmente assunti nel caso di specie pongono a carico del fideiussore l'onere di acquisire informazioni in merito alle condizioni patrimoniali e contabili del soggetto garantito e pongono in capo alla banca l'obbligo di fornire dette informazioni solo in caso di esplicita richiesta da parte del fideiussore (cfr. art. 5 contratto di garanzia).
A fronte di tale esplicita previsione convenzionale i fideiussori odierni opponenti non hanno né allegato né dimostrato di aver formalmente richiesto alla banca informazioni sulle condizioni patrimoniali e contabili della società garantita liquidazione. Parte_1
In merito alla domanda ex art. 1956 c.c. grava sullo stesso garante ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass., n. 7050/ 1997; Cass., n. 8040/2003; Cass., n. 8995/2003).
Va inoltre precisato che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della liberazione del fideiussore ciò che conta non è la mera consapevolezza, in chi ha erogato il credito, di una eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre concessioni di credito (Cass. sent. n. 1645/1998)
(nel caso esaminato dalla Suprema Corte la disposizione di cui all'art. 1956
c.c. non è stata ritenuta applicabile nemmeno in via analogica nella ipotesi in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, era sopravvenuta dopo
8 la fideiussione solo la contezza della loro precarietà, Cass., sent. 9 aprile 1990,
n. 2965).
È quindi necessario che il fideiussore, il quale invochi la invalidità della fideiussione e la propria liberazione ex art. 1956 c.c., dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (Cass., sent. n. 394/2006).
Nel caso di specie parte opponente non ha fornito alcuna prova sul punto, né ha comprovato di essersi attivata per ottenere dall'istituto di credito, ovvero dalla debitrice, notizie in ordine all'aggiornamento della posizione debitoria e ciò in ossequio anche al rispetto della clausola di cui all'art. 5 del contratto di garanzia.
La circostanza che , in data 13.01.2012, avesse ceduto le Parte_4 quote societarie in favore dei soci e , non può da Parte_2 Parte_3 sola integrare i presupposti per l'accoglimento della eccezione, tenuto conto che dalla documentazione prodotta dalla parte opposta si evince che un peggioramento delle condizioni economiche della si è Parte_1 verificato già a partire dall'anno 2012 quando il era ancora Parte_4 socio.
Si osserva inoltre che non si riscontrano in atti elementi sufficienti per poter affermare che l'istituto bancario avesse consapevolezza che la società garantita versasse in condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, né tanto meno che la banca abbia concesso ulteriori crediti quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale.
L'eccezione non merita quindi accoglimento.
Infine, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, l'innegabile valore della ctu nell'ambito delle cause che vertono in materia di diritto bancario non solleva la parte dal suo onere di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. U - Sentenza n. 3086 del
01/02/2022).
Aderisce, infatti, il Tribunale al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
9 In conclusione, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che parte opponente, viceversa, non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
L'opposizione deve quindi essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 952/2020 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria di natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2020, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 14.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 05.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3726 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
), (CF: C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Menta, C.F._3 come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO P.IVA_ (P.Iva ) che agisce in nome e per conto di CP_1
[...]
e per essa quale mandataria Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv. Francesco Concio, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. , Parte_1
, e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3 Parte_4 al decreto ingiuntivo n. 952/2020, con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto loro, rispettivamente in qualità di debitrice principale e di fideiussori, il pagamento di € 109.834,52, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 08545/000002394.
Gli opponenti hanno eccepito la infondatezza della pretesa creditoria avversa, la mancata prova del credito, la nullità delle fideiussioni, la intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., nonché la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto con conseguente liberazione dei debitori ex art. 1956 c.c.
Hanno chiesto quindi di annullare o revocare il decreto ingiuntivo.
Così hanno concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1 in via principale e nel merito:
1) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai NO
, e a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_4
a garanzia del debito assunto dalla e, per
[...] Parte_1
l'effetto dichiarare l'estromissione dei NO , Parte_2 Parte_3
e in quanto ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore Parte_4 principale, per tutti i motivi esposti in diritto;
2) accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato dalla CP_1
di €109.834,52 per le ragioni tutte esposte in diritto nei confronti sia del
[...] debitore principale che dei garanti;
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 952/2020 meglio specificato in epigrafe.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge”. che ha agito in nome e per conto di e per CP_1 Controparte_2 essa quale mandataria costituendosi Controparte_3 ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ha rassegnato così le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare che la controversia è relativa a contratti bancari e pertanto soggetta ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 all'esperimento obbligatorio della procedura di mediazione, e conseguentemente assegnare termine di legge per la proposizione della domanda di mediazione con rinvio ad altra udienza;
- concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 952/2020 rubricato sub R.G. n. 2328/2020 emesso dal
Tribunale di Latina in favore di e per essa, quale Controparte_2 mandataria, e per essa CP_1 Controparte_3
non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di
[...] pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c..
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di
€ 109.834,52, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 01.10.2021 a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario.
2 Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del
22.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 952/2020 non può essere accolta.
Parte opponente ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria per difetto di idonea prova scritta sia nella fase monitoria che nel presente giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.
Si osserva che la completezza della documentazione depositata a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria, indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14363 del 16/11/2001; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13429 del 09/10/2000).
Nella fattispecie in esame la creditrice opposta ha fornito adeguata prova documentale dell'esistenza e dell'entità del credito, producendo sin dalla fase monitoria e con successiva integrazione nel presente giudizio di opposizione, il contratto di conto corrente stipulato in data 22.11.2007 n.
08545/000002394, la certificazione ex art. 50 TUB relativa al contratto di conto corrente, nonché il contratto di fideiussione stipulato in data 19.09.2008, da , e , sino alla concorrenza di Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 84.000,00, ed il contratto di fideiussione stipulato in data 24.02.2009 con estensione dell'importo garantito sino alla concorrenza di € 156.000,00 e le lettere raccomandate con cui l'istituto diffidava i garanti al pagamento del debito.
L'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 D.L.vo n. 385/93 relativo al rapporto contrattuale tra le parti è stato successivamente integrato – con tempestivo deposito nel presente giudizio di opposizione – con l'estratto conto integrale del rapporto di conto corrente n. 2394, relativo all'intera durata del rapporto, ovvero dal 2007 sino al 2016 (all. doc. n. 3 fascicolo di parte opposta). Tali estratti conto analitici relativi al contratto stipulato tra le parti, comprovano l'effettiva evoluzione del rapporto contrattuale su cui si fonda il relativo credito, nei confronti degli odierni opponenti, nonché i criteri applicati per la determinazione del debito.
Dall'analisi dei documenti sopra descritti, pienamente attestanti la sussistenza e l'andamento del rapporto contrattuale di conto corrente, si ritiene che la creditrice opposta abbia dato piena prova del diritto di credito dedotto in giudizio con riferimento sia all'an che al quantum debeatur.
A fronte di tale completa produzione documentale gli opponenti hanno eccepito la complessiva nullità delle fideiussioni, la estinzione della garanzia per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., nonché la violazione dei doveri di
3 correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto con conseguente liberazione dei debitori ex art. 1956 c.c.
Tenendo conto della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte di tale esaustiva produzione documentale da parte della creditrice opposta, gravava sugli opponenti l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.
Gli opponenti hanno, in primo luogo, dedotto la nullità delle fideiussioni per indeterminatezza dell'oggetto, nonché per violazione della disciplina antitrust ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29810/2017.
È necessario dapprima verificare se l'obbligazione assunta dagli opponenti nei confronti dell'istituto di credito, in relazione ai rapporti contrattuali da questa intrattenuti con la debitrice principale debba essere Parte_1 qualificata come una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia.
Anche recentemente la Suprema Corte ha chiarito, nel solco di una interpretazione costantemente ribadita, che “a differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto “Garantievertrag”) ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione”. Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 30509 del 22/11/2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30181 del
22/11/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015, nonché (Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 30509 del 22/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
27619 del 03/12/2020; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4717 del 19/02/2019; Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 18572 del 13/07/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014).
Nel caso in esame gli opponenti hanno rilasciato in favore di
[...]
una garanzia sino all'importo massimo di € 156.000,00 Controparte_5 per le obbligazioni assunte da parte della Parte_1
Ai fini che qui rilevano, si evidenziano le seguenti clausole:
l'art. 2 prevede: Il fideiussore si impegna “altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di
4 annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'art. 7 prescrive che il fideiussore è “tenuto a pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
l'art. 9 prescrive che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”; l'art. 6 chiarisce che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”; l'art. 11, da ultimo, prescrive: “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo. Quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito (…)”. Dal chiaro tenore letterale del contratto emerge che le parti hanno previsto una garanzia “a semplice richiesta scritta” della banca. È statuito in particolare l'obbligo del garante di “pagare immediatamente” per il solo fatto della
“semplice richiesta scritta” della banca ed anche in caso di opposizione del debitore.
Si prevede la rinunzia del garante a far valere verso il garantito l'invalidità o inefficacia dell'obbligazione garantita. Inoltre, concordemente le parti hanno stabilito l'obbligo dei garanti di eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, senza poter sollevare eccezioni, anche ai sensi dell'art 1957
c.c.
Invero, il tenore letterale del contratto e la volontà delle parti risultante dalla complessiva regolamentazione degli articolati rapporti contrattuali, come documentati da parte opposta ed oggetto di generiche contestazione da parte degli opponenti, inducono quindi a ritenere che, nonostante il nome attribuito dalle parti alla scrittura (fideiussione omnibus) e le norme del codice civile richiamate, si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia, che ricorre tutte le volte in cui, come sopra detto, difetti l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione garantita rispetto a quella principale.
Si ritiene in conclusione che il contratto sottoscritto dagli opponenti debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue che gli opponenti, nella veste di garanti, non possono opporre al creditore opposto eccezioni spettanti al debitore principale e che, quale ulteriore corollario, devono essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni formulate dai garanti in relazione al rapporto principale.
Tali elementi negoziali sopra evidenziati appaiono indici univoci e sufficienti per ritenere che le parti abbiano inteso derogare al regime delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. e che al garante siano precluse le eccezioni che solo il debitore può sollevare. I garanti odierni opponenti, pertanto, si sono obbligati
5 a pagare senza condizioni, non potendo opporre al creditore garantito le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo l'exceptio doli.
Come è stato osservato dalle Sezioni Unite, le quali, sul punto, hanno recepito un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte anche recentemente confermato, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del dipenda da contrarietà a CP_6 norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002,
n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044).
La qualificazione a monte del rapporto in esame come contratto autonomo di garanzia preclude ed impedisce in definitiva ai garanti di sollevare qualsiasi eccezione estintiva e/o di decadenza della garanzia connessa ad adempimenti relativi al rapporto principale, stante l'autonomia dei sottesi rapporti.
In ragione della descritta qualificazione giuridica del contratto come autonomo, deve concludersi che anche tale motivo di opposizione non è pertanto meritevole di accoglimento.
Chiarita in questi termini la qualificazione giuridica del contratto, rileva in ogni caso il Tribunale che la questione relativa ai c.d. contratti a valle delle intese anticoncorrenziali è stato oggetto di alcune pronunce, che si sono occupate anche del provvedimento 2 maggio 2005, n. 55 della Banca d'Italia.
Devono essere menzionate, in particolar modo, le sentenze 12 dicembre 2017,
n. 29810, 22 maggio 2019, n. 13846, e 26 settembre 2019, n. 24044.
La sentenza n. 29810 del 2017 ha stabilito, tra l'altro, che l'esistenza di un accordo lesivo della concorrenza influisce anche su un contratto (come nel nostro caso) stipulato prima dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (anche in quel caso si trattava della Banca d'Italia). La successiva sentenza n. 13846 del 2019 ha evidenziato la necessità di accertare che le clausole contrarie alla concorrenza siano state effettivamente inserite nel singolo contratto, potendo darsi che l'ABI non le abbia recepite e che, tuttavia, la singola Banca l'abbia fatto.
Va poi tenuta presente la sentenza n. 24044 del 2019, la quale ha rilevato che dall'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale deriva la nullità dei contratti c.d. a valle, ma non necessariamente dell'intero contratto, bensì solo delle clausole che ne costituiscano applicazione (art. 1419 cod. civ.).
In questo senso è stata poi la decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e
6 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata
(perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021).
Secondo parte opponente, dalla applicazione di tale principio di diritto dovrebbe automaticamente conseguire l'accertamento della nullità (parziale) del contratto di garanzia stipulato dagli odierni opponenti.
Invero, ferme restando le valutazioni sopra effettuate in materia di corretta qualificazione del contratto, è utile chiarire che, come affermato da un recente orientamento della giurisprudenza di merito da cui non vi è ragione di discostarsi, “Non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla
Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione (Tribunale Monza, sentenza n. 20532 del 04.09.2018, nonché Tribunale
Roma, sentenza n. 2756 del 21.02.2022 e Tribunale Latina, sentenza del
14.05.2022).
È opportuno altresì aggiungere che, come evidenziato da recente giurisprudenza di legittimità, “Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.” (ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023;
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).
È quindi necessario che siano acquisiti agli atti del processo gli elementi di fatto da cui poter desumere l'invalidità del contratto e la parte che ha interesse alla totale caducazione del contratto ha l'onere di provare che non avrebbe concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità.
Nel caso di specie parte opponente ha sollevato l'eccezione di nullità in modo generico ed astratto, non ha dedotto in giudizio alcun elemento di fatto da cui desumere che la eccepita nullità parziale dell'accordo “a monte” abbia irrimediabilmente inciso anche sulla obbligazione di garanzia “a valle”, provocando una violazione della disciplina della concorrenza in danno degli odierni apponenti.
Anche per queste ragioni tale motivo di opposizione non è fondato.
Gli opponenti hanno altresì eccepito il mancato rispetto da parte dell'istituto di credito del termine ex art. 1957 c.c.
7 Sul punto si osserva che, ferma restando la “compatibilità” della previsione della clausola “a prima richiesta” e l'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. sez. I, ord., 28 febbraio 2020 n. 5598), secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, cod. civ. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore (tra le tante,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8839 del 13/04/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 02/02/2006).
La regola dell'art. 1957 cod. civ. può quindi essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale (ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
31569 del 03/12/2019).
Il contratto di garanzia posto a fondamento della domanda monitoria ed allegato in atti prevede espressamente l'esclusione della operatività del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. (cfr. art. 6 contratto di garanzia). L'eccezione non merita quindi accoglimento.
Gli opponenti garanti hanno contestato altresì la violazione da parte della banca del dovere di correttezza e buona fede e la nullità della garanzia per violazione dell'art. 1956 c.c.
Gli impegni contrattualmente assunti nel caso di specie pongono a carico del fideiussore l'onere di acquisire informazioni in merito alle condizioni patrimoniali e contabili del soggetto garantito e pongono in capo alla banca l'obbligo di fornire dette informazioni solo in caso di esplicita richiesta da parte del fideiussore (cfr. art. 5 contratto di garanzia).
A fronte di tale esplicita previsione convenzionale i fideiussori odierni opponenti non hanno né allegato né dimostrato di aver formalmente richiesto alla banca informazioni sulle condizioni patrimoniali e contabili della società garantita liquidazione. Parte_1
In merito alla domanda ex art. 1956 c.c. grava sullo stesso garante ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza l'autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass., n. 7050/ 1997; Cass., n. 8040/2003; Cass., n. 8995/2003).
Va inoltre precisato che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della liberazione del fideiussore ciò che conta non è la mera consapevolezza, in chi ha erogato il credito, di una eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre concessioni di credito (Cass. sent. n. 1645/1998)
(nel caso esaminato dalla Suprema Corte la disposizione di cui all'art. 1956
c.c. non è stata ritenuta applicabile nemmeno in via analogica nella ipotesi in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, era sopravvenuta dopo
8 la fideiussione solo la contezza della loro precarietà, Cass., sent. 9 aprile 1990,
n. 2965).
È quindi necessario che il fideiussore, il quale invochi la invalidità della fideiussione e la propria liberazione ex art. 1956 c.c., dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore (Cass., sent. n. 394/2006).
Nel caso di specie parte opponente non ha fornito alcuna prova sul punto, né ha comprovato di essersi attivata per ottenere dall'istituto di credito, ovvero dalla debitrice, notizie in ordine all'aggiornamento della posizione debitoria e ciò in ossequio anche al rispetto della clausola di cui all'art. 5 del contratto di garanzia.
La circostanza che , in data 13.01.2012, avesse ceduto le Parte_4 quote societarie in favore dei soci e , non può da Parte_2 Parte_3 sola integrare i presupposti per l'accoglimento della eccezione, tenuto conto che dalla documentazione prodotta dalla parte opposta si evince che un peggioramento delle condizioni economiche della si è Parte_1 verificato già a partire dall'anno 2012 quando il era ancora Parte_4 socio.
Si osserva inoltre che non si riscontrano in atti elementi sufficienti per poter affermare che l'istituto bancario avesse consapevolezza che la società garantita versasse in condizioni patrimoniali tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, né tanto meno che la banca abbia concesso ulteriori crediti quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale.
L'eccezione non merita quindi accoglimento.
Infine, come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, l'innegabile valore della ctu nell'ambito delle cause che vertono in materia di diritto bancario non solleva la parte dal suo onere di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. U - Sentenza n. 3086 del
01/02/2022).
Aderisce, infatti, il Tribunale al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
9 In conclusione, ritiene il Tribunale che parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che parte opponente, viceversa, non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
L'opposizione deve quindi essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 952/2020 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria di natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 952/2020, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 14.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 05.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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