Art. 2.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti particolari criteri e modalita' di pagamento per le corrispondenze delle Amministrazioni dello Stato.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti particolari criteri e modalita' di pagamento per le corrispondenze delle Amministrazioni dello Stato.