Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.847/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di TA, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 21.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmen Miceli ed elettivamente C.F._1
domiciliata in TI (CL) nel Corso Vittorio Emanuele n. 117
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in TA Via Cavour n. 116, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 09.06.2022 la ricorrente indicata in epigrafe ha premesso di aver prestato attività di lavoro dipendente in agricoltura in favore dell'azienda agricola Culmone
Salvatore, nell'anno 2018 per un complessivo numero di giornate lavorative pari a 51, conseguentemente formulava domanda diretta all'ottenimento dei benefici previdenziali connessi con lo svolgimento della detta attività bracciantile.
Rappresentava inoltre che l' , con nota del 12.03.2020 (v. all. n. 1), comunicava CP_1
l'accoglimento della domanda n. 2019807903797 relativa all'anno 2018, presentata il 13/02/2019 e
La ricorrente esponeva altresì di avere prestato, quale operaio generico - attività di cura delle viti, raccolta ed incassettamento uva, ricevendo ordini e direttive sull'attività concreta da svolgere dal datore di lavoro o dal dipendente con funzioni di caposquadra appositamente delegato dal datore di lavoro.
In merito alla sede di lavoro l'attività veniva svolta prevalentemente negli agri e nelle campagne del territorio di TA (azienda Culmone) e di TI (CL) e IE (CL)
(azienda Licata Carmelo Lorenz) su terreni di proprietà dell'azienda datrice di lavoro ma anche su terreni condotti in affitto.
La retribuzione (sempre con riferimento a tutti gli anni contestati) veniva soddisfatta con consegna ogni 15 giorni o mensilmente con contestuale consegna della busta sugli stessi luoghi di lavoro o presso gli uffici aziendali, direttamente dal datore di lavoro o dal caposquadra.
Alla luce delle superiori ragioni, ritenendo l'illegittimità del disconoscimento delle giornate lavorate, la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e la restituzione dell'indebito, ha agito in giudizio chiedendo: “RITENERE E DICHIARARE in capo alla ricorrente
- per l‟anno 2018, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata complessiva pari a 59 giornate;
- per l„anno 2013 la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata complessiva pari a 78 giornate lavorate;
- per l‟anno 2014 la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata complessiva pari a 51 giornate lavorate con obbligo dell‟Istituto odierno resistente al riaccredito - laddove cancellati - dei contributi;
RITENERE E DICHIARARE illegittima la richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola, di trattamenti di famiglia, di indennità di malattia e di ogni trattamento previdenziale per l‟anno 2013, 2014 e 2018; RITENERE E DICHIARARE non dovuto l‟indebito con conseguente diritto della ricorrente alla conservazione dell'iscrizione del proprio nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti CONDANNARE il resistente al pagamento di ogni emolumento previdenziale (disoccupazione agricola, indennità di malattia) connesso allo svolgimento dell'attività bracciantile agricola per l'anno 2018.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è tempestivamente costituito l' il CP_1
quale ha concluso chiedendo di:
“in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria essendo divenuta definitiva la cancellazione della ricorrente dagli elenchi telematici dei lavoratori agricoli ai sensi dell'art. 22, DL 7/70, conv. con L. 83/70, per i motivi precisati in narrativa sub I;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso giudiziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, D.p.r. 639/70, nel testo modificato dall'art. 4, D.L. 384/92, conv. con L. 438/92, come esposto in narrativa sub II;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la prescrizione annuale del presunto diritto della ricorrente all'indennità di malattia o di maternità ai sensi dell'art. 6, ult.c., L. 138/43; in subordine, senza recesso, nel merito, ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha diritto alle prestazioni previdenziali indicate in ricorso;
per l'effetto, mandare assolto l' dalle domande CP_1
tutte proposte nei suoi confronti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
La causa è stata istruita alla luce delle produzioni documentali delle parti e mediante escussione testimoniale.
Inoltre, parte ricorrente ha avuto modo di dibattere ampiamente sull'eccezione di decadenza sollevata dall' nelle note di trattazione depositate. CP_1
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 21/03/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il GOP, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Preliminarmente va esaminata, stante la natura assorbente, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, formulata dall' ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito in L. CP_1
n. 83/1970 nonché l'ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, D.p.r. 639/70, nel testo modificato dall'art. 4, D.L. 384/92, conv. con L.
438/92.
Il rilievo è fondato pertanto il ricorso deve essere respinto.
L'iniziativa attorea risulta introdotta tardivamente, oltre lo spirare del termine decadenziale di cui all'art. 22 DL 7/1970 e di cui all'art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639 – come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 4 novembre 1992, n. 438
e dall'art. 38, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 – disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere esercitata l'azione giudiziaria per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e temporanee.
Va preliminarmente osservato che, quanto alla natura della decadenza, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, questa presenta natura di ordine pubblico, sicché può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 7148/2008; Cass 37974/2022).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il termine decadenziale previsto dal citato art. 22 riveste natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 L. n. 533/1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di legittimità costituzionale né per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost.
192/2005).
Ai sensi dell'art. 11 co. 1 D. Lgs. 375/1993 “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al Pt_2
predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
Ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970 “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dall'imposta complementare ha diritto alla ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile1958 n. 319”.
Il termine di 120 giorni a disposizione dell'interessato per promuovere l'azione giudiziaria decorre, secondo l'espressa previsione dell'art. 22 co. 1 D.L. n. 7/1970, dalla notifica all'interessato del provvedimento definitivo o dal momento in cui egli ne abbia conoscenza.
Come può notarsi le due discipline non sono alternative, ma complementari tra loro. Il meccanismo di impugnazione previsto dall'art. 11 è funzionale alla formazione del provvedimento definitivo, che andrà impugnato in sede giudiziale entro il successivo termine decadenziale di centoventi giorni.
La decorrenza del termine di decadenza presuppone, oltre alla conoscenza dell'interessato, il carattere definitivo del provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione.
Come affermato da consolidata giurisprudenza (Cass. 2719/2018, Cass. 26626/2014), il provvedimento diventa definitivo:
a) quando sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 D. Lgs. n.
375/1993 qualora la parte non abbia presentato o non abbia presentato tempestivamente ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione Provinciale;
b) dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio-rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
c) dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Ancora, va rammentato che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, costituisce elemento costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali collegate (Cass. Sez. Lav. 15 luglio
2005 n. 14994, Cass. 21 febbraio 2013 n. 4483, Cass. 4 marzo 2019 n. 6229), ed è perciò una situazione giuridica abilitante, autonomamente tutelabile in sede prima amministrativa e poi giudiziaria.
Va ulteriormente evidenziato che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12 R.D. n.
1949/1940, la quale – secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione – espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di un CP_1 controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845/2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296/2011, 2739/2016, 12001/2018).
Ciò premesso, in ordine alla pretesa del riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per l'anno 2013 (pari a 78 giornate lavorate), con conseguente diritto della ricorrente alla conservazione dell'iscrizione del proprio nominativo negli elenchi anagrafici, va rilevato che l' previdenziale ha dato prova dell'avvenuta notifica del CP_1
provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli delle giornate lavorative denunciate in favore della ricorrente, per l'anno 2013, mediante pubblicazione sul proprio sito del primo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2020, pubblicato dal 1-6-2020 al 15-6-2020
(v. all. in atti). In tale elenco risulta il nominativo della ricorrente (posizione n. 8), l'anno d'interesse (2013), le giornate originariamente iscritte e, infine, quelle risultanti a seguito della variazione, cioè zero, conseguente a sua volta alla cancellazione dagli elenchi individuali dei lavori agricoli delle giornate di lavoro effettuate dalla ricorrente per la ditta Licata Carmelo Lorenz.
Relativamente agli anni 2014, l'Ente, pur non avendo depositato l'elenco di variazione, ha sostenuto che la cancellazione scaturisce dalla ispezione eseguita dall'Ispettorato territoriale del lavoro nei confronti della ditta Licata Carmelo Lorenz, conclusasi con l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019005145/DDL del 19/12/2019, e, che a seguito dell'indagine espletata gli ispettori hanno proceduto al disconoscimento di 82 rapporti di lavoro, cioè quelli denunciati dal 2013 al 2017.
Di contro, parte ricorrente ha depositato buste paga e modello UNILAV, dai quali risulta datore di lavoro “L.D.M. SOCIETA' COOPERATIVA”, a differenza di quanto sostenuto in ricorso
“In merito alla sede di lavoro l'attività veniva svolta prevalentemente negli agri e nelle campagne del territorio di TA (azienda Culmone) e di TI (CL) e IE (CL) (azienda Licata
Carmelo Lorenz)”.
Alla luce delle superiori circostante, a parere del decidente, per l'anno 2014 non risulta raggiunta la prova per il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata complessiva pari a 78 giornate lavorate, reclamato dalla ricorrente.
Mentre, per quanto riguarda l'anno 2013, tenuto conto della produzione documentale depositata dall' (elenco nominativo trimestrale di variazione del 2020, pubblicato dal 1-6-2020 CP_1
al 15-6-2020), dalla data del 15-6-2020 decorreva il termine di 120 giorni per la definizione del procedimento amministrativo nonché quello, ulteriore, di 120 giorni ex art. 22, DL 7/70 per l'impugnazione giudiziaria.
Vale la pena di rammentare che la modalità di notificazione mediante pubblicazione sul proprio sito del provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli delle giornate lavorative denunciate, è conforme al dettato di cui all'art. 38, comma 7, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011, secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1
telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione…”.
Fissato, quindi, come dies a quo il 15/06/2020 il ricorso amministrativo andava proposto nel rispetto dei 30 giorni ex art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 e quindi entro il 15/07/2020.
Nella fattispecie in esame dagli atti non risulta presentato alcun ricorso amministrativo.
Di conseguenza, dal 15/07/2020 la ricorrente aveva a disposizione l'ulteriore termine decadenziale di 120 giorni, rispettivamente fino al 12/11/2020 per la proposizione del ricorso giudiziario.
L'atto introduttivo dell'odierno giudizio è stato depositato in data 09.06.2022, per cui l'azione intrapresa va ritenuta non tempestiva.
Alla luce delle superiori ragioni, non avendo proposto la domanda giudiziale di iscrizione negli elenchi entro il termine di 120 giorni dalla definizione del gravame amministrativo, appare evidente che la ricorrente è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7 conv. in L. n. 83 del 1970, sicchè il provvedimento di cancellazione dagli elenchi è ormai divenuto definitivo.
Ciò posto, la ricorrente è decaduta dalla possibilità di muovere qualsivoglia contestazione alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013 e 2014.
Relativamente poi, alla domanda volta alla dichiarazione di illegittimità della richiesta di indebito per l'anno 2018 con conseguente condanna dell'Ente al pagamento di ogni emolumento previdenziale (disoccupazione agricola, indennità di malattia), va rammentato che, l'art. 47 del DPR
30 aprile 1970, n. 639 – come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 4 novembre 1992, n. 438 e dall'art. 38, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 – disciplina i termini di decadenza entro i quali deve essere esercitata l'azione giudiziaria per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e temporanee.
Il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 dispone: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_1
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Quindi, l'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, così come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992 n. 438, prevede tre diversi criteri di decorrenza dei termini (di tre anni o di un anno, a seconda del tipo di prestazione erogata dall' ) per la proposizione dell'azione in giudizio: CP_1
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Non vi è dubbio che il terzo di detti criteri di decorrenza dei termini di decadenza faccia riferimento ai termini massimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo, in ipotesi di rituale svolgimento del medesimo.
In base al criterio suddetto, il termine (triennale o annuale) di decadenza decorre dopo il compimento di 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, rilevando il cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda, a norma dell'art. 7 legge 11 agosto 1973
n. 533, di 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e di ulteriori 90 giorni per la decisione del medesimo, a norma dell'art. 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88 (cfr.
Corte Cost. 24 aprile 1996 n. 128 e Cass. 9 gennaio 1999 n. 152).
Nel caso in esame, dagli atti di causa non emerge alcun ricorso amministrativo relativo al mancato pagamento della prestazione richiesta. Nella prospettata ipotesi, pertanto, trova applicazione il terzo dei detti criteri di decorrenza del termine di decadenza cd. sostanziale.
Ed invero, come statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3853/03, il termine di decadenza cosiddetto sostanziale previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (nel caso esaminato dalla
Suprema Corte il termine era di un anno, controvertendosi in materia di indennità di malattia), decorre, nella ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati
a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Pertanto, in caso di mancata pronuncia dell' sulla domanda amministrativa o nella CP_1
ipotesi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, il termine stesso si computa a partire dal decorso di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda medesima (centoventi giorni per la pronuncia sulla domanda, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973,
n. 533, oltre a novanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ed ulteriori novanta per la decisione del ricorso, a norma dell'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n.
88)”.
Nel caso di specie, non essendo stato avanzato alcun ricorso amministrativo, il termine annuale va, quindi, computato dalla scadenza dei tempi di definizione teorica della fase ammnistrativa (300 giorni) calcolati a far data dall'istanza amministrativa.
Ciò posto la domanda amministrativa è stata proposta in data 13/02/2019 il termine annuale iniziava, pertanto, a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla domanda (quale termine di completamento della fase amministrativa individuato considerando i 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, al quale si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al
Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione), ossia dal 10.12.2019.
Pertanto, il ricorso andava presentato entro il 10.12.2020. Ne consegue che il ricorso giudiziario proposto il 09.06.2022 è da ritenersi tardivo.
Da quanto esposto consegue che l'eccezione di decadenza è fondata e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata - dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
TA, 22 aprile 2024
Il GOP
Maria Zammito