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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/12/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3582/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SETTORE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3582/2019 R.G. Lavoro, vertente TRA
- (C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
Avv.ti CARMELA FILICE e UMBERTO FERRATO, elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente CONTRO
- C.F. Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 23.10.2019, la parte ricorrente ha lamentato l'indebita percezione, da parte del resistente, della somma di € 5.205,81 sulla prestazione INVCIV 07301134, intestata a , per il periodo che va CP_2 dall'1.6.2002 al 20.5.2003, risultata indebita in ragione dell'inesistenza della posizione pensionistica del de cuius accertata con sentenza della Corte dei conti n. 11/2018 essendo in corso giudizio penale n. 1646/12 RGNR 202\13 RGIG presso il Tribunale di Castrovillari;
ha inoltre rappresentato che il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risulta decorso in quanto validamente interrotto e ha, pertanto, adito l'intestato Tribunale per sentire condannare il resistente alla restituzione della somma, oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo. Il resistente, nonostante regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è costituito in giudizio e con provvedimento del 05/11/2022 ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante acquisizione documentale è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
1 Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente il 19.11.2025 del seguente tenore: “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' ribadisce tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze Pt_1 esposte nell'atto introduttivo del giudizio e in corso di causa, richiamando le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte. Ogni altro diritto fatto salvo”. All'esito il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie l' deduce che parte resistente ha percepito ratei di prestazione Pt_1 assistenziale spettanti al presunto dante causa . CP_2
L'Istituto Previdenziale sostiene che tanto si desume dall'accertamento avvenuto con sentenza della Corte dei Conti n. 11\2018, e che i fatti sono anche in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646\12 RGNR 202\13 RGIG. Tanto è stato rappresentato dall' che in tale sede agisce con azione generale di cui Pt_1 all'art. 2033 cc. In effetti, non trovano applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L. n. 412/1991, né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente, mentre nel caso di specie trattasi di indebito ordinario (in tal senso, si veda Cass. 19.09.2013, n. 21453, così massimata: “In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 l. 88 del 1989. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens”). Orbene, è pacifico che il solvens che agisce in giudizio per ripetere l'indebito ha l'onere di provare di aver pagato senza essere tenuto a farlo [cfr. Cass. 3468/1997: “In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato”; cfr. Cass. 1557/1998: “Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore ...”]. Pertanto, in tema ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. Non è, infatti, applicabile alla fattispecie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire
2 quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto…” (cfr. Sez. L. n. 198 del 5.1.2011). La presente controversia sorge, difatti, per iniziativa dell'istituto previdenziale e non del percettore della somma ritenuta indebita, sicché l'onere della prova grava su chi ha, appunto, agito in giudizio. Nella fattispecie, l' non ha provato, innanzitutto l'effettivo versamento al resistente Pt_1 delle somme in contesa, essendosi limitato a produrre in giudizio non una vera e propria quietanza, come descritta in ricorso e rubricata nell'indice degli allegati, ma una semplice disposizione di bonifico che non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento. A ciò si aggiunga che, a monte, l' non ha dimostrato nemmeno che il pagamento Pt_1 della somma fosse oggettivamente indebito. Sotto tale profilo l'istituto si è limitato ad affermare che la prestazione assistenziale a nome di tale “non spettava CP_2 in quanto, in seguito ad accertamenti effettuati, è emerso che la posizione pensionistica del de cuius era inesistente”. Già sotto il profilo delle allegazioni non è dato capire per quale ragione la prestazione fosse “inesistente”. Ad ogni modo, sotto il profilo probatorio l'ente si è limitato a riversare in atti, senza alcuna allegazione sul punto, la sentenza della Corte dei Conti n. 11\2018, aggiungendo, senza offrire alcuna prova al riguardo, che per “tali fatti”, non meglio chiariti, sono in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646\12 RGNR presso il Tribunale di Castrovillari. Ora, dalla lettura della citata sentenza della Corte dei Conti, che l'ente si è limitato a produrre senza prendere posizione, emerge che la vicenda è riferita ad un dipendente che si era reso responsabile di erogazioni di pensioni in favore di soggetti non Pt_1 titolari di alcuna prestazione a carico dell' Ma dalla sentenza non emerge alcun Pt_1 riferimento alla prestazione di cui si discute nel presente giudizio, riferita a tale CP_2
, né l'ente ha sostenuto alcunché al riguardo.
[...]
Va, altresì, escluso che possa essere valorizzata, a fini di prova, la contumacia del resistente. In effetti, la Corte di Cassazione chiarisce che la contumacia non ha valore di ammissione, ma va intesa quale comportamento processuale neutro, senza che alla stessa possa essere attribuita una qualsivoglia manifestazione di volontà, sia essa favorevole alla controparte o di non contestazione dei fatti (da ultimo Cassazione Civile n. 25/2025 “In realtà l'articolo 115, comma 1, del Cpc, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto
3 contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie.) In conclusione, il giudice, anche in presenza di un contumace, ha il dovere di verificare se l'attore ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, poiché la contumacia non attenua assolutamente l'onere della prova a carico dell'attore/ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese di lite, non avendo parte resistente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. NULLA sulle spese.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari 04.12.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SETTORE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3582/2019 R.G. Lavoro, vertente TRA
- (C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
Avv.ti CARMELA FILICE e UMBERTO FERRATO, elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente CONTRO
- C.F. Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 23.10.2019, la parte ricorrente ha lamentato l'indebita percezione, da parte del resistente, della somma di € 5.205,81 sulla prestazione INVCIV 07301134, intestata a , per il periodo che va CP_2 dall'1.6.2002 al 20.5.2003, risultata indebita in ragione dell'inesistenza della posizione pensionistica del de cuius accertata con sentenza della Corte dei conti n. 11/2018 essendo in corso giudizio penale n. 1646/12 RGNR 202\13 RGIG presso il Tribunale di Castrovillari;
ha inoltre rappresentato che il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme richieste non risulta decorso in quanto validamente interrotto e ha, pertanto, adito l'intestato Tribunale per sentire condannare il resistente alla restituzione della somma, oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo. Il resistente, nonostante regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è costituito in giudizio e con provvedimento del 05/11/2022 ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante acquisizione documentale è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
1 Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente il 19.11.2025 del seguente tenore: “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' ribadisce tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze Pt_1 esposte nell'atto introduttivo del giudizio e in corso di causa, richiamando le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte. Ogni altro diritto fatto salvo”. All'esito il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie l' deduce che parte resistente ha percepito ratei di prestazione Pt_1 assistenziale spettanti al presunto dante causa . CP_2
L'Istituto Previdenziale sostiene che tanto si desume dall'accertamento avvenuto con sentenza della Corte dei Conti n. 11\2018, e che i fatti sono anche in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646\12 RGNR 202\13 RGIG. Tanto è stato rappresentato dall' che in tale sede agisce con azione generale di cui Pt_1 all'art. 2033 cc. In effetti, non trovano applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L. n. 412/1991, né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente, mentre nel caso di specie trattasi di indebito ordinario (in tal senso, si veda Cass. 19.09.2013, n. 21453, così massimata: “In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 l. 88 del 1989. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens”). Orbene, è pacifico che il solvens che agisce in giudizio per ripetere l'indebito ha l'onere di provare di aver pagato senza essere tenuto a farlo [cfr. Cass. 3468/1997: “In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato”; cfr. Cass. 1557/1998: “Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore ...”]. Pertanto, in tema ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. Non è, infatti, applicabile alla fattispecie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire
2 quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto…” (cfr. Sez. L. n. 198 del 5.1.2011). La presente controversia sorge, difatti, per iniziativa dell'istituto previdenziale e non del percettore della somma ritenuta indebita, sicché l'onere della prova grava su chi ha, appunto, agito in giudizio. Nella fattispecie, l' non ha provato, innanzitutto l'effettivo versamento al resistente Pt_1 delle somme in contesa, essendosi limitato a produrre in giudizio non una vera e propria quietanza, come descritta in ricorso e rubricata nell'indice degli allegati, ma una semplice disposizione di bonifico che non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento. A ciò si aggiunga che, a monte, l' non ha dimostrato nemmeno che il pagamento Pt_1 della somma fosse oggettivamente indebito. Sotto tale profilo l'istituto si è limitato ad affermare che la prestazione assistenziale a nome di tale “non spettava CP_2 in quanto, in seguito ad accertamenti effettuati, è emerso che la posizione pensionistica del de cuius era inesistente”. Già sotto il profilo delle allegazioni non è dato capire per quale ragione la prestazione fosse “inesistente”. Ad ogni modo, sotto il profilo probatorio l'ente si è limitato a riversare in atti, senza alcuna allegazione sul punto, la sentenza della Corte dei Conti n. 11\2018, aggiungendo, senza offrire alcuna prova al riguardo, che per “tali fatti”, non meglio chiariti, sono in corso di accertamento nel giudizio penale n. 1646\12 RGNR presso il Tribunale di Castrovillari. Ora, dalla lettura della citata sentenza della Corte dei Conti, che l'ente si è limitato a produrre senza prendere posizione, emerge che la vicenda è riferita ad un dipendente che si era reso responsabile di erogazioni di pensioni in favore di soggetti non Pt_1 titolari di alcuna prestazione a carico dell' Ma dalla sentenza non emerge alcun Pt_1 riferimento alla prestazione di cui si discute nel presente giudizio, riferita a tale CP_2
, né l'ente ha sostenuto alcunché al riguardo.
[...]
Va, altresì, escluso che possa essere valorizzata, a fini di prova, la contumacia del resistente. In effetti, la Corte di Cassazione chiarisce che la contumacia non ha valore di ammissione, ma va intesa quale comportamento processuale neutro, senza che alla stessa possa essere attribuita una qualsivoglia manifestazione di volontà, sia essa favorevole alla controparte o di non contestazione dei fatti (da ultimo Cassazione Civile n. 25/2025 “In realtà l'articolo 115, comma 1, del Cpc, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto
3 contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie.) In conclusione, il giudice, anche in presenza di un contumace, ha il dovere di verificare se l'attore ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, poiché la contumacia non attenua assolutamente l'onere della prova a carico dell'attore/ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese di lite, non avendo parte resistente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. NULLA sulle spese.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari 04.12.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
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