CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 19/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
CONTE MARIO, Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3588/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Isola Delle Femmine - Largo C. Colombo N. 3 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2017 172000225 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2023 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. IIACC2017 – 172000225 del 22/07/2019, della somma di € 43.470,00 a titolo di IMU per l'anno 2017.
Lamenta il ricorrente la non debenza del tributo atteso che lo stesso risiede nell'immobile in questione come abitazione principale e chiede l'annullamento dell'avviso.
Il Comune di Isola delle Femmine si è costituito, sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione del comma 3 dell'art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/1992, nonché, nel merito, la legittimità dell'imposizione e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente ha contestato la non debenza del tributo atteso che lo stesso risiede nell'immobile in questione come abitazione principale.
Orbene, nel caso in esame, la resistente ha fornito prova del fatto che dalla visura camerale allegata (all. 3) emerge che la Società in nome collettivo Società_1 di Ricorrente_1 c.f. P.IVA_1 abbia sede in Isola delle Femmine (PA) Indirizzo_1 n. 28, diversamente da quanto affermato dal ricorrente che, invece, la collocherebbe al civico n.30.
Risulta, altresì, documentalmente provato dalla Visura del 25 luglio 2023 (all. 4) che il ricorrente è personalmente, e non nella qualità di legale rappresentante, proprietario di: 1) Immobile sito in
Indirizzo_1 n. 28 Piano S1 - T-1 - 2-3, Isola delle Femmine, Id.catastale_1 Categoria D2, Rendita € 47.280,00; 2) Immobile sito in Indirizzo_2 - Indirizzo_3, piano t, Isola delle Femmine, Id.catastale_2 consistenza 75 m², superficie catastale 91 m², Rendita € 1.797,27; 3) Immobile sito in Indirizzo_3 piano T 1 - 2 - 3 Isola delle Femmine, Id.catastale_3 Consistenza 9 vani, superficie catastale totale: 173 m², totale escluse aree scoperte: 158 m², rendita € 399,74..
Dall'esame dell'avviso di accertamento impugnato si ricava che lo stesso riguarda proprio l'immobile di cui al punto A, catastato in Categoria D2 (Hotel e alberghi), il cui importo è stato calcolato sulla base della
Rendita Catastale pari ad € 47.280,00 e che esso corrisponde all'edificio dell'Hotel che consta (vedasi la suddetta visura) di un piano seminterrato “S1”, un piano terra “T”, e tre piani fuori terra “1- 2-3” e non quello in cui lo stesso Ricorrente_1 ha dichiarato di utilizzare come abitazione principale, ovverosia quello di via Indirizzo_1 30.
Da ciò ne consegue che il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento della somma di euro 750,00 in favore del Comune resistente per spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 750,00 in favore del Comune resistente per spese.
Palermo 14.1.2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
CONTE MARIO, Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3588/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Isola Delle Femmine - Largo C. Colombo N. 3 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IIACC2017 172000225 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2023 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. IIACC2017 – 172000225 del 22/07/2019, della somma di € 43.470,00 a titolo di IMU per l'anno 2017.
Lamenta il ricorrente la non debenza del tributo atteso che lo stesso risiede nell'immobile in questione come abitazione principale e chiede l'annullamento dell'avviso.
Il Comune di Isola delle Femmine si è costituito, sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione del comma 3 dell'art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/1992, nonché, nel merito, la legittimità dell'imposizione e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 14.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente ha contestato la non debenza del tributo atteso che lo stesso risiede nell'immobile in questione come abitazione principale.
Orbene, nel caso in esame, la resistente ha fornito prova del fatto che dalla visura camerale allegata (all. 3) emerge che la Società in nome collettivo Società_1 di Ricorrente_1 c.f. P.IVA_1 abbia sede in Isola delle Femmine (PA) Indirizzo_1 n. 28, diversamente da quanto affermato dal ricorrente che, invece, la collocherebbe al civico n.30.
Risulta, altresì, documentalmente provato dalla Visura del 25 luglio 2023 (all. 4) che il ricorrente è personalmente, e non nella qualità di legale rappresentante, proprietario di: 1) Immobile sito in
Indirizzo_1 n. 28 Piano S1 - T-1 - 2-3, Isola delle Femmine, Id.catastale_1 Categoria D2, Rendita € 47.280,00; 2) Immobile sito in Indirizzo_2 - Indirizzo_3, piano t, Isola delle Femmine, Id.catastale_2 consistenza 75 m², superficie catastale 91 m², Rendita € 1.797,27; 3) Immobile sito in Indirizzo_3 piano T 1 - 2 - 3 Isola delle Femmine, Id.catastale_3 Consistenza 9 vani, superficie catastale totale: 173 m², totale escluse aree scoperte: 158 m², rendita € 399,74..
Dall'esame dell'avviso di accertamento impugnato si ricava che lo stesso riguarda proprio l'immobile di cui al punto A, catastato in Categoria D2 (Hotel e alberghi), il cui importo è stato calcolato sulla base della
Rendita Catastale pari ad € 47.280,00 e che esso corrisponde all'edificio dell'Hotel che consta (vedasi la suddetta visura) di un piano seminterrato “S1”, un piano terra “T”, e tre piani fuori terra “1- 2-3” e non quello in cui lo stesso Ricorrente_1 ha dichiarato di utilizzare come abitazione principale, ovverosia quello di via Indirizzo_1 30.
Da ciò ne consegue che il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento della somma di euro 750,00 in favore del Comune resistente per spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 750,00 in favore del Comune resistente per spese.
Palermo 14.1.2026