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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/09/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1364/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RIZZO FRANCESCO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato ad [...] il [...]5, non CP_1 C.F._2 rappresentato né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: La ricorrente conclude come da note di trattazione scritta dell'11.2.2025 riportandosi alle richieste avanzate in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
1 Con ricorso depositato in data 7.12.2022 ha chiesto che venisse pronunciato Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte resistente – a Como, CP_1 in data 25.6.2017 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como con atto n. 44, P. II,
Serie A , anno 2017, unione dalla quale sono nati i figli (a Enna, il 2.3.2018) e Persona_1
(a Gela il 12.9.2019). Persona_2
Allegava che con decreto emesso in data 22.12.2021, il Tribunale di Gela ha omologato la separazione personale dei coniugi accogliendo le seguenti conclusioni spiegate dalle parti: “Affidare
i figli minori nato a [...] il [...] C.F. , Persona_3 C.F._3 nato a [...] il [...] C.F. congiuntamente ai Controparte_2 C.F._4 genitori con possibilità del padre di vederli quando vuole, previo avviso alla madre, oltre 7 giorni nelle festività Natalizie, 3 in quelle Pasquali, e 15 giorni in estate. - Assegnare la casa coniugale alla moglie, la quale la occuperà unitamente a tutti i figli, con tutti i beni mobili, ivi presenti;
- il marito si obbliga a corrispondere un assegno alimentare di €.300,00 mensili, per il mantenimento della moglie e dei due figli non autosufficienti, da pagarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre agli aggiornamenti ISTAT ad iniziare dal secondo anno. - Si autorizzano i coniugi all'espatrio con possibilità di richiedere il passaporto proprio e dei figli senza alcuna autorizzazione e di rinnovare quelli esistenti propri e dei figli minori in modo separato a richiesta di ogni uno dei coniugi” (Cfr. decreto di omologa allegato al ricorso introduttivo).
Esponeva che il resistente ha cessato da diversi mesi di versare il mantenimento indiretto disposto in favore della prole.
Aggiungeva, inoltre, che dal momento della separazione dal marito non vi è stata alcuna riconciliazione né i coniugi hanno ripreso la convivenza
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “previa l'emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge, di voler DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni: affidare in maniera esclusiva i figli alla moglie, stante il disinteresse del padre;
stabilisce un assegno alimentare di €.500,00 mensile per i figli e per la moglie a carico del marito, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie per il fabbisogno degli stessi, oltre rivalutazione ISTAT annuale del suddetto assegno;
Trasmettere il dispositivo di sentenza passata in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, anche ai fini dello scioglimento della comunione legale dei beni, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Como, (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Como al n. 44 Parte II Serie A dell'anno 2017)”.
2 , pur regolarmente reso edotto della pendenza del presente giudizio, non si è CP_1 costituito né è comparso.
Sentita personalmente la sola ricorrente all'udienza presidenziale del 28.2.2023 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, con ordinanza emessa in data 7.3.2023, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, veniva disposto l'affidamento esclusivo dei figli minorenni della coppia alla madre nonché previsto a carico del un contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 400,00 e ciò oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie.
Verificata la regolarità del contraddittorio con il resistente, la causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e con gli esiti delle indagini tributarie disposte dal Giudice Istruttore e all'udienza cartolare del 12.2.2025 la ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo.
Infine, con ordinanza dell'8.4.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini.
***
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (29.11.2021), definito con decreto di omologa emesso in data 22.12.2021 dal Tribunale di Gela senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente.
3. Domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia ( il Persona_1 Per_4
2.3.2018) e (Gela il 12.9.2019) Persona_2
In ordine alla domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia, ( il Persona_1 Per_4
2.3.2018) e (Gela il 12.9.2019), occorre, invece, rilevare che sebbene nell'attuale Persona_2 contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione – non può, d'altro canto, trascurarsi che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime
3 ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, del resto, essere sottaciuto che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale, che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Ciò rende chiaro – in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione – la ragione per cui ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti del superiore interesse della prole, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – nella condotta di disimpegno di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore tanto rispetto alla concreta attivazione per salvaguardare un'effettiva relazione personale e affettiva, quanto rispetto all'adempimento degli obblighi di mantenimento sullo stesso gravante.
Tutto ciò premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta avanzata dalla ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà
4 fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, considerato che non sono emersi indici di una carenza delle capacità genitoriali ascrivibili all'odierna ricorrente, occorre soffermare l'attenzione sulla posizione del resistente.
Ebbene, non ha offerto alcun mezzo di prova idoneo a corroborare il Parte_1 prospettato disinteresse del resistente rispetto ai figli minorenni ovvero il suo persistente inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento indiretto della prole.
Non può, peraltro, non sottolinearsi che – in assenza della prospettazione di elementi di novità rispetto al quadro fattuale emerso in sede di separazione – la mera contumacia di CP_1 non è sufficiente a fondare una domanda di affidamento esclusivo della prole la cui gravità impone un conseguente sforzo assertivo e asseverativo che la ricorrente ha omesso di compiere.
Pertanto, in assenza di evidenze che suggeriscano l'opportunità di deviare dal regime dell'affidamento condiviso consacrato dall'art. 337 ter c.c., ritiene il Collegio– così mutando sul
5 punto quanto disposto in sede presidenziale con ordinanza del 7.3.2024, emessa allo stato degli atti e in una fase processuale in cui alla ricorrente era ancora permesso dedurre compiutamente i fatti posti a fondamento delle proprie domande nonché articolare i conseguenti mezzi istruttori– di le condizioni divisate dalle parti in sede di separazione personale e omologate dal Tribunale anche con riguardo alla domiciliazione prevalente della prole – cristallizzando, così, la situazione di fatto sperimentata sin dal 2021 – e all'articolazione del diritto di visita.
4. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia Per_1
(a il 2.3.2018) e (a Gela il 12.9.2019)
[...] Per_4 Persona_2
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative ai figli della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del ricorrente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Ciò premesso, con riferimento alla situazione economica di parte ricorrente, deve rilevarsi che ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di vivere all'estero e di non Parte_1 avere un impiego stabile.
D'altro canto, non sono emersi elementi idonei a ritenere mutata la condizione economica del resistente rispetto a quanto valutato in sede di separazione poiché – con riguardo alla posizione reddituale ed economica del resistente – la Guardia di Finanza incaricata ha accertato che lo stesso ha percepito redditi complessivi pari ad € 10.683,58 durante l'anno di imposta 2022 (ultimo anno in
6 cui risultano informazioni relative alla parte. Cfr. relazione del 28.1.2025), circostanza dalla quale si può desumere il possesso da parte del resistente di una capacità di produrre reddito minima, comunque non idonea a determinare un sensibile scostamento rispetto agli oneri sullo stesso gravanti per come cristallizzati in sede di separazione.
Sulla scorta di tali considerazioni appare, pertanto, equo confermare la previsione che
[...]
dovrà versare a , a titolo di contributo al mantenimento per i CP_1 Parte_1 figli della coppia, la somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese per come stabilito in sede di provvedimenti presidenziali e ciò dovendosi desumere che la fisiologica crescita dei figli della coppia (i quali, avendo raggiunto l'età scolare, si avviano ad un percorso di progressivo ampliamento della loro rete sociale e delle attività che gli stessi sono chiamati a svolgere) abbia già determinato un accrescimento delle risorse necessarie per fare fronte alle loro esigenze rispetto a quelle tenute in considerazione dalle parti – e valutate dal Tribunale – in sede di separazione.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, non essendo state evidenziate ragioni idonee a porre a carico del in misura integrale tale onere, anche tenuto conto CP_1 della confermata capacità lavorativa generica della . Pt_1
5. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente e tenuto conto dell'oggetto del giudizio e della sostanziale soccombenza rispetto alla domanda di affidamento esclusivo, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Como, in data 25.6.2017, da Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato ad [...]
[...] CP_1 il 18.5.21985 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como con atto n. 44, P. II,
Serie A, anno 2017;
2) AFFIDA i minori ( il 2.3.2018) e (Gela il Persona_1 Per_4 Persona_2
12.9.2019) ad ambedue i genitori stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
7 3) DISPONE che potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà – previo CP_1 preavviso e accordo con il genitore domiciliatario – ma, in ogni caso, almeno: sette giorni consecutivi durante le festività Natalizie in modo che il Natale o il Capodanno vi siano ricompresi ad anni alterni;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali in modo che il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo vi sia ricompreso ad anni alterni;
quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per
[...] il mantenimento dei figli e , somma da rivalutare Persona_1 Persona_2 annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
7) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12/9/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1364/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RIZZO FRANCESCO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato ad [...] il [...]5, non CP_1 C.F._2 rappresentato né difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: La ricorrente conclude come da note di trattazione scritta dell'11.2.2025 riportandosi alle richieste avanzate in ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
1 Con ricorso depositato in data 7.12.2022 ha chiesto che venisse pronunciato Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte resistente – a Como, CP_1 in data 25.6.2017 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como con atto n. 44, P. II,
Serie A , anno 2017, unione dalla quale sono nati i figli (a Enna, il 2.3.2018) e Persona_1
(a Gela il 12.9.2019). Persona_2
Allegava che con decreto emesso in data 22.12.2021, il Tribunale di Gela ha omologato la separazione personale dei coniugi accogliendo le seguenti conclusioni spiegate dalle parti: “Affidare
i figli minori nato a [...] il [...] C.F. , Persona_3 C.F._3 nato a [...] il [...] C.F. congiuntamente ai Controparte_2 C.F._4 genitori con possibilità del padre di vederli quando vuole, previo avviso alla madre, oltre 7 giorni nelle festività Natalizie, 3 in quelle Pasquali, e 15 giorni in estate. - Assegnare la casa coniugale alla moglie, la quale la occuperà unitamente a tutti i figli, con tutti i beni mobili, ivi presenti;
- il marito si obbliga a corrispondere un assegno alimentare di €.300,00 mensili, per il mantenimento della moglie e dei due figli non autosufficienti, da pagarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre agli aggiornamenti ISTAT ad iniziare dal secondo anno. - Si autorizzano i coniugi all'espatrio con possibilità di richiedere il passaporto proprio e dei figli senza alcuna autorizzazione e di rinnovare quelli esistenti propri e dei figli minori in modo separato a richiesta di ogni uno dei coniugi” (Cfr. decreto di omologa allegato al ricorso introduttivo).
Esponeva che il resistente ha cessato da diversi mesi di versare il mantenimento indiretto disposto in favore della prole.
Aggiungeva, inoltre, che dal momento della separazione dal marito non vi è stata alcuna riconciliazione né i coniugi hanno ripreso la convivenza
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “previa l'emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge, di voler DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio dei coniugi alle seguenti condizioni: affidare in maniera esclusiva i figli alla moglie, stante il disinteresse del padre;
stabilisce un assegno alimentare di €.500,00 mensile per i figli e per la moglie a carico del marito, oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie per il fabbisogno degli stessi, oltre rivalutazione ISTAT annuale del suddetto assegno;
Trasmettere il dispositivo di sentenza passata in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, anche ai fini dello scioglimento della comunione legale dei beni, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Como, (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Como al n. 44 Parte II Serie A dell'anno 2017)”.
2 , pur regolarmente reso edotto della pendenza del presente giudizio, non si è CP_1 costituito né è comparso.
Sentita personalmente la sola ricorrente all'udienza presidenziale del 28.2.2023 e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, con ordinanza emessa in data 7.3.2023, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, veniva disposto l'affidamento esclusivo dei figli minorenni della coppia alla madre nonché previsto a carico del un contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 400,00 e ciò oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie.
Verificata la regolarità del contraddittorio con il resistente, la causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e con gli esiti delle indagini tributarie disposte dal Giudice Istruttore e all'udienza cartolare del 12.2.2025 la ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi ai motivi del ricorso introduttivo.
Infine, con ordinanza dell'8.4.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini.
***
2. Domanda di scioglimento del matrimonio
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione (29.11.2021), definito con decreto di omologa emesso in data 22.12.2021 dal Tribunale di Gela senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente.
3. Domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia ( il Persona_1 Per_4
2.3.2018) e (Gela il 12.9.2019) Persona_2
In ordine alla domanda di affidamento esclusivo dei figli della coppia, ( il Persona_1 Per_4
2.3.2018) e (Gela il 12.9.2019), occorre, invece, rilevare che sebbene nell'attuale Persona_2 contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione – non può, d'altro canto, trascurarsi che al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime
3 ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
Non può, del resto, essere sottaciuto che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale, che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore, nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Ciò rende chiaro – in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione – la ragione per cui ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, sebbene si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli – siano essi nati o meno all'interno del matrimonio – fondato sul principio dell'accordo tra i genitori, quali primi e tendenzialmente migliori garanti del superiore interesse della prole, il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale laddove si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere – nella condotta di disimpegno di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore tanto rispetto alla concreta attivazione per salvaguardare un'effettiva relazione personale e affettiva, quanto rispetto all'adempimento degli obblighi di mantenimento sullo stesso gravante.
Tutto ciò premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta avanzata dalla ricorrente, deve tenersi presente che secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà
4 fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, occorre rammentare che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, considerato che non sono emersi indici di una carenza delle capacità genitoriali ascrivibili all'odierna ricorrente, occorre soffermare l'attenzione sulla posizione del resistente.
Ebbene, non ha offerto alcun mezzo di prova idoneo a corroborare il Parte_1 prospettato disinteresse del resistente rispetto ai figli minorenni ovvero il suo persistente inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento indiretto della prole.
Non può, peraltro, non sottolinearsi che – in assenza della prospettazione di elementi di novità rispetto al quadro fattuale emerso in sede di separazione – la mera contumacia di CP_1 non è sufficiente a fondare una domanda di affidamento esclusivo della prole la cui gravità impone un conseguente sforzo assertivo e asseverativo che la ricorrente ha omesso di compiere.
Pertanto, in assenza di evidenze che suggeriscano l'opportunità di deviare dal regime dell'affidamento condiviso consacrato dall'art. 337 ter c.c., ritiene il Collegio– così mutando sul
5 punto quanto disposto in sede presidenziale con ordinanza del 7.3.2024, emessa allo stato degli atti e in una fase processuale in cui alla ricorrente era ancora permesso dedurre compiutamente i fatti posti a fondamento delle proprie domande nonché articolare i conseguenti mezzi istruttori– di le condizioni divisate dalle parti in sede di separazione personale e omologate dal Tribunale anche con riguardo alla domiciliazione prevalente della prole – cristallizzando, così, la situazione di fatto sperimentata sin dal 2021 – e all'articolazione del diritto di visita.
4. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia Per_1
(a il 2.3.2018) e (a Gela il 12.9.2019)
[...] Per_4 Persona_2
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative ai figli della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento a carico del ricorrente, quale genitore non domiciliatario – osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Ciò premesso, con riferimento alla situazione economica di parte ricorrente, deve rilevarsi che ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di vivere all'estero e di non Parte_1 avere un impiego stabile.
D'altro canto, non sono emersi elementi idonei a ritenere mutata la condizione economica del resistente rispetto a quanto valutato in sede di separazione poiché – con riguardo alla posizione reddituale ed economica del resistente – la Guardia di Finanza incaricata ha accertato che lo stesso ha percepito redditi complessivi pari ad € 10.683,58 durante l'anno di imposta 2022 (ultimo anno in
6 cui risultano informazioni relative alla parte. Cfr. relazione del 28.1.2025), circostanza dalla quale si può desumere il possesso da parte del resistente di una capacità di produrre reddito minima, comunque non idonea a determinare un sensibile scostamento rispetto agli oneri sullo stesso gravanti per come cristallizzati in sede di separazione.
Sulla scorta di tali considerazioni appare, pertanto, equo confermare la previsione che
[...]
dovrà versare a , a titolo di contributo al mantenimento per i CP_1 Parte_1 figli della coppia, la somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese per come stabilito in sede di provvedimenti presidenziali e ciò dovendosi desumere che la fisiologica crescita dei figli della coppia (i quali, avendo raggiunto l'età scolare, si avviano ad un percorso di progressivo ampliamento della loro rete sociale e delle attività che gli stessi sono chiamati a svolgere) abbia già determinato un accrescimento delle risorse necessarie per fare fronte alle loro esigenze rispetto a quelle tenute in considerazione dalle parti – e valutate dal Tribunale – in sede di separazione.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, non essendo state evidenziate ragioni idonee a porre a carico del in misura integrale tale onere, anche tenuto conto CP_1 della confermata capacità lavorativa generica della . Pt_1
5. Spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente e tenuto conto dell'oggetto del giudizio e della sostanziale soccombenza rispetto alla domanda di affidamento esclusivo, devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Como, in data 25.6.2017, da Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato ad [...]
[...] CP_1 il 18.5.21985 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como con atto n. 44, P. II,
Serie A, anno 2017;
2) AFFIDA i minori ( il 2.3.2018) e (Gela il Persona_1 Per_4 Persona_2
12.9.2019) ad ambedue i genitori stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
7 3) DISPONE che potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà – previo CP_1 preavviso e accordo con il genitore domiciliatario – ma, in ogni caso, almeno: sette giorni consecutivi durante le festività Natalizie in modo che il Natale o il Capodanno vi siano ricompresi ad anni alterni;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali in modo che il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo vi sia ricompreso ad anni alterni;
quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno;
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per
[...] il mantenimento dei figli e , somma da rivalutare Persona_1 Persona_2 annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
6) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
7) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12/9/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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