Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/1979, n. 4208
CASS
Sentenza 17 luglio 1979

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La distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato si pone essenzialmente nella presenza, o nella prevalenza, in un determinato rapporto, degli elementi della subordinazione, del rischio a carico dell'una o dell'altra parte e della corrispondente Determinazione dell'oggetto come Opus o come operae e, in relazione a tale criterio fondamentale, possono non essere di ostacolo alla configurazione di un rapporto di lavoro subordinato l'apporto da parte del lavoratore di una minima organizzazione di mezzi, la disponibilita da parte sua di una certa autonomia, l'utilizzazione della collaborazione di terzi, specie se familiari, e lo svolgimento di attivita imprenditoriali in rapporti con terzi, mentre possono fornire utili indicazioni i modi di retribuzione e l'assoggettamento alle assicurazioni obbligatorie. ( V 464/79, mass n 396583; ( V 3787/78, mass n 393325; ( V 3767/78, mass n 393296; ( V 3307/78, mass n 392735; ( V 3222/78, mass n 392670; ( V 2556/77, mass n 386267).*

L'ammissione di nuove prove nel giudizio di appello in materia di lavoro, preclusa in linea di principio dal disposto dell'art 437 cod proc civ, puo essere disposta dal giudice del merito solo se ritenute indispensabili in base ad un apprezzamento meramente discrezionale, anche soltanto implicito, per cui il mancato Esercizio di tale potere e insuscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. ( V 5207/78, mass n 394959; ( V 3231/78, mass n 392677).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/1979, n. 4208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4208
    Data del deposito : 17 luglio 1979

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