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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1790/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. GAETA MARIANO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to DUCCILLO
CRISTIANA con il quale elettivamente domicilia in VIA FRANCESCO DE
MURA 23 NAPOLI
Resistente
1 NONCHE'
in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro tempore, , con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 8 rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Coppola presso la quale è elettivamente domiciliata, in Castellammare di Stabia (Na), alla Via Amato, 4
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la contestazione di un credito indicato nella intimazione di pagamento, impugnata con l'atto introduttivo, limitatamente a due delle cartelle esattoriali indicate nella predetta intimazione. In particolare l'opposizione ha aggetto solamente i crediti indicati nelle cartelle n.07120170121018812000 e n.07120190001705636000, la prima emessa per sanz. dich. L.141/92 art. 9, la seconda per il presunto mancato pagamento dei contributi previdenziali per l'attività forense. In via pregiudiziale, si deve rilevare che dalla documentazione prodotta emerge che si tratta di crediti relativi alla CP_2 nessun problema ponendosi quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di
2 contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risultano sufficientemente individuati gli atti impugnati. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto della intimazione di pagamento in relazione alle cartelle esattoriali indicate, che degli asseriti vizi della medesima, deve affermarsi sia la legittimazione passiva della che del Commissario CP_2
Governativo (cfr. anche Cass. 3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo).“). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito cfr. anche Cass. 5532/08. Si deve inoltre affermare la possibilità della di CP_2 utilizzare i ruoli in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, secondo il quale:” ai sensi dell'art. 18 comma 6 legge n. 576 del 1980 la Controparte_3
, pur dopo essere stata privatizzata in forza del
[...]
d.lg. n. 509 del 1994, ha il potere di riscuotere i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, atteso che l'art. 17 comma 3 d.lg. n. 46 del 1999 stabilisce che continua ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lg..” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21735/2015). Passando all'esame del merito, non sembra che l'intimazione di pagamento possa essere considerata viziata per difetto di motivazione, evincendosi fra l'altro dalla stessa la natura dei crediti azionati. In altri termini, dalla lettura della intimazione, l'odierno
3 ricorrente poteva evincere la natura dei crediti azionati (avendo fra l'altro il medesimo impugnato l'intimazione di pagamento solo con riferimento a taluni crediti), ricollegabili al suo dovere di iscrizione alla peraltro non contestato (cfr. anche Articolo 7 CP_2 comma 2 del c.d. Statuto del contribuente, L. 27 luglio 2000, n. 212). Orbene in base al certificato di residenza prodotto, la notifica delle due cartelle esattoriali in esame non appare valida, in mancanza della prova della c.d. “seconda raccomandata”. Infatti non poteva, in base alla predetta certificazione, eseguire una notifica ex art. 143 c.p.c., dovendosi eseguire una notifica ex art. 140 c.p.c.. Tanto premesso, é superfluo sottolineare che la prova della eventuale notifica delle cartelle esattoriali incombeva sui resistenti, i quali nessun idoneo elemento probatorio hanno fornito al riguardo. In base agli atti, quindi, risulta che è stato notificato un atto di intimazione senza che vi sia la prova di una previa idonea notifica delle cartelle esattoriali che avrebbero dovuto richiedere i relativi crediti. Ad avviso del presente giudice, quindi, manca la prova del presupposto dei predetto atto di intimazione. Infatti, evidentemente, la mera indicazione della data della presunta notifica della cartella esattoriale non costituisce una prova che la medesima sia realmente avvenuta in modo rituale. Non può che conseguirne l'annullamento della intimazione e di tutti gli atti presupposti (cartelle esattoriali di cui non risulta la rituale notifica). Tuttavia, anche in virtù della domanda riconvenzionale spiegata dalla , deve comunque essere esaminata la questione CP_2 della sussistenza del credito contributivo e dell'intervenuta prescrizione. Al riguardo la contestazione della sussistenza del credito, nell'atto introduttivo (al quale occorre avere riguardo nella determinazione del thema decidendum) appare assolutamente generica. In particolare non si contesta la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla e quindi dei conseguenti obblighi CP_2 contributivi (cfr., comunque, al riguardo la documentazione prodotta dalla . In particolare l'odierno ricorrente non CP_2 argomenta, appunto, in modo specifico su quando dedotto dall'ente impositore in relazione alla genesi del credito. Né tanto meno viene non solo provato, gravando sul ricorrente il relativo onere ex art. 2697 c.c., ma nemmeno allegato alcun adempimento in relazione alla Cassa Forense. Infine con riferimento al quantum del credito può essere recepita la determinazione dell'Ente impositore che non viene specificamente contestata (cfr. anche Cass.6568/98). Una volta accertata la sussistenza del credito si deve esaminare l'eccezione di prescrizione.
4 E' bene sottolineare infine che la prescrizione applicabile al caso in esame è quella decennale, dato che non si era ancora maturata al momento della modifica del termine da parte della legge (cfr. Cass. 6729/2013:” La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente.”). Orbene in relazione ai crediti, sussistono degli atti interruttivi del 2013 e del 2016. Gli stessi quindi non possono considerarsi prescritti considerando la data di notifica della intimazione di pagamento e la sospensione della prescrizione nel c.d. periodo COVID. Quindi, in definitiva, dalla somma indicata nella intimazione di pagamento, dovranno essere sottratte solo le somme relative alle sanzioni, che non possono che seguire la sorte dell'annullamento dell'intimazione di pagamento per difetto di notifica degli atti presupposti. Non risultano viceversa prescritti i crediti contributivi della CP_2
La stessa quindi, nonostante l'annullamento dell'intimazione di pagamento, in base ad un orientamento a cui si aderisce può chiedere, nel presente giudizio, la condanna al pagamento dei contributi (cfr. comunque anche la motivazione di Cass., n. 18280/2019 :”…. è dunque l'opposizione alla cartella esattoriale finalizzata ad accertare che il credito non esiste in tutto o in parte che introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicchè, in tale ipotesi, anche in presenza di illegittima iscrizione a ruolo dei crediti, l' pur non potendo più CP_4 avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda (Cass. 3486 del 2016) e senza necessità di proporre quindi domanda riconvenzionale …”). In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. Poiché in questa sede il ricorrente viene condannato a pagare alla i contributi, anche se senza le sanzioni, non sembra CP_2 che possa essere accolta nel presente giudizio la domanda riconvenzionale rivolta nei confronti del concessionario, pur riconoscendosi anche in questo caso la controversia della questione che dovrà essere tenuta presente nel governo delle spese.
5 Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono (risultando altre eventuali argomentazioni svolte in maniera generica). I mutamenti di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, la soccombenza reciproca e la controversia e novità delle questioni esaminate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla la intimazione di pagamento n.07120239000525868000 limitatamente alle cartelle n° 07120170121018812000 e n.07120190001705636000;
2) condanna il ricorrente al pagamento dei soli contributi indicati nelle predette cartelle, oltre accessori di legge alla
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
3) rigetta le altre domande proposte;
4) compensa le spese di lite;
5) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 7.7.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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