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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCI DARIO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. TEDOLDI ELENA
ATTORE/ contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LI CO
( ), nella sua qualità di genitore esercente la Controparte_2 C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio minore ( ), con l'avv. Ilaria Lenzi Persona_1 C.F._3
IU RI (C.F. , con l'Avv. Rita Guerra C.F._4
TI NC ( ), con l'Avv. Ilaria Lenzi C.F._5
CONVENUTI
AVV. (C.F. ) CP_3 C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
Sulle conclusioni precisate ai sensi degli artt. 189 I comma n.1 e 281 quinquies cpc nella causa trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025:
pagina 1 di 4 per l'attore “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni richiesta avversaria Parte_1 disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di revoca ex art. 586
c.p.c. emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 14 marzo 2024 nel procedimento esecutivo immobiliare R.G. Es. n. 214/2021, procedendo alla revoca o alla modifica di quest'ultimo e nel contempo all'emissione del decreto di trasferimento del bene in favore dell'opponente. Il tutto con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. previsti per legge”;
per il convenuto sito in Piombino (LI) P.zza Niccolini n.22: “all'Ill.mo Tribunale di CP_1
Livorno, aderendo alla posizione processuale assunta dal signor , di accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di revoca dell'aggiudicazione ex art. 586 cpc emessa dal
Giudice dell'Esecuzione in data 14 Marzo 2024 nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n.
214/2021 RGEI, procedendo conseguentemente alla revoca di quest'ultima ed alla contestuale emissione del decreto di trasferimento del bene in favore del signor Con vittoria di Parte_1 spese e competenze del giudizio”;
per i convenuti e UT NC: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in piena ade-sione alle richieste formulate dall'attore signor , accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di revoca ex art. Parte_1
586 c.p.c. emessa in data 14 Marzo 2024 dal Giudice dell'Esecuzione nel procedimento n. 214/2021
R.G.E.I. e, per l'effetto, disporre la revoca della suddetta ordinanza ed ordinare l'emissione del decreto di trasferimento del bene immobile pignorato in favore del signor Con vittoria di Parte_1 spese e competenze del presente giudizio”;
per il convenuto GI ED: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
CONFERMARE l'ordinanza del 14/03/2024 emessa dal Giudice Dott.ssa Grassi nella procedura esecutiva RG 214/2021, per tutte le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto notificato a Parte_2 in qualità di erede di e in qualità di genitore esercente la Parte_3 Per_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore NC UT, in qualità di erede di Persona_1
, DELEGATO AVV. e Per_2 Controparte_5 CP_3
ED RU, l'attore proponeva opposizione agli atti esecutivi Parte_1 pagina 2 di 4 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.214/2021 R.G. Es. pendente nei confronti del debitore esecutato ED GI e domandava la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza di revoca emessa in data 14 marzo 2024 e l'emissione del decreto di trasferimento del bene immobile pignorato all'attore opponente.
A sostegno dell'opposizione, l'attore opponente deduceva che:
dopo l'aggiudicazione del 14 marzo 2024 ad con ordinanza in data 14 marzo Parte_1
2024, il Giudice dell'esecuzione immobiliare ordinava la revoca ai sensi dell'art. 586 cpc;
con ricorso depositato in data 3 aprile 2024, proponeva opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ed il Giudice dell'esecuzione sospendeva il processo esecutivo;
l'ordinanza era illegittima in quanto priva di motivazione e comunque assunta in carenza dei presupposti per la revoca dell'aggiudicazione sanciti dall'art. 586 cpc.
II. Con comparsa depositata in data 11 marzo 2025 si costituiva in giudizio il creditore procedente in Niccolini n.22, il quale chiedeva l'accoglimento della Controparte_6 Parte_2 domanda dell'attore.
III. Con comparsa depositata in data 3 ottobre 2024 si costituivano in giudizio , Controparte_2 nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e TI Persona_1
NC, i quali chiedevano l'accoglimento della domanda dell'attore.
IV. Con comparsa depositata in data 8 maggio 2025 si costituiva il giudizio il debitore esecutato
ED GI, il quale si opponeva all'accoglimento della domanda, deducendo che il processo esecutivo la prosecuzione del processo esecutivo e la ripetizione della vendita del compendio pignorato avrebbe potuto comportare l'ottenimento di un prezzo di vendita più alto.
V. Non si costituiva né l né il professionista delegato Controparte_4 alla vendita nell'ambito del processo esecutivo immobiliare avv. CP_3
VI. L'ordinanza impugnata emessa nel processo esecutivo immobiliare n.214/2021 R.G. Es. in data 14 marzo 2024 viene annullata in quanto illegittima.
In base all'interpretazione della Corte di Cassazione dell'art.586 c.p.c., il Giudice può sospendere la vendita quando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione, b) emerga che nel procedimento di vendita si sono verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa, c) il prezzo fissato nella stima posta base pagina 3 di 4 della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione, d) vengano prospettate, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che solo essa conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione (Cass.n.18451/15).
Nel caso di specie, non risulta né allegata né provata la ricorrenza di fatti che possano far presumere la ricorrenza dei presupposti per la sospensione della vendita, dopo l'aggiudicazione.
Il Tribunale può solo revocare l'ordinanza impugnata e non assumere provvedimenti, come il decreto di trasferimento, che sono di competenza del Giudice dell'esecuzione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra tutte le parti, atteso che l'iniziativa per indurre il Giudice a revocare l'aggiudicazione non è stata presa per iniziativa del debitore esecutato, ma del delegato alla vendita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 Controparte_7
, NC UT, ED GI,
[...] Parte_3 CP_3 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] dichiara nulla l'ordinanza impugnata emessa nel processo esecutivo immobiliare n.214/2021 R.G. Es. in data 14 marzo 2024; respinge la richiesta di emissione del decreto di trasferimento;
compensa tra le parti le spese processuali.
Livorno, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1687/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCI DARIO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. TEDOLDI ELENA
ATTORE/ contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LI CO
( ), nella sua qualità di genitore esercente la Controparte_2 C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio minore ( ), con l'avv. Ilaria Lenzi Persona_1 C.F._3
IU RI (C.F. , con l'Avv. Rita Guerra C.F._4
TI NC ( ), con l'Avv. Ilaria Lenzi C.F._5
CONVENUTI
AVV. (C.F. ) CP_3 C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
Sulle conclusioni precisate ai sensi degli artt. 189 I comma n.1 e 281 quinquies cpc nella causa trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2025:
pagina 1 di 4 per l'attore “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni richiesta avversaria Parte_1 disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di revoca ex art. 586
c.p.c. emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 14 marzo 2024 nel procedimento esecutivo immobiliare R.G. Es. n. 214/2021, procedendo alla revoca o alla modifica di quest'ultimo e nel contempo all'emissione del decreto di trasferimento del bene in favore dell'opponente. Il tutto con vittoria di competenze e spese di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. previsti per legge”;
per il convenuto sito in Piombino (LI) P.zza Niccolini n.22: “all'Ill.mo Tribunale di CP_1
Livorno, aderendo alla posizione processuale assunta dal signor , di accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di revoca dell'aggiudicazione ex art. 586 cpc emessa dal
Giudice dell'Esecuzione in data 14 Marzo 2024 nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n.
214/2021 RGEI, procedendo conseguentemente alla revoca di quest'ultima ed alla contestuale emissione del decreto di trasferimento del bene in favore del signor Con vittoria di Parte_1 spese e competenze del giudizio”;
per i convenuti e UT NC: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in piena ade-sione alle richieste formulate dall'attore signor , accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di revoca ex art. Parte_1
586 c.p.c. emessa in data 14 Marzo 2024 dal Giudice dell'Esecuzione nel procedimento n. 214/2021
R.G.E.I. e, per l'effetto, disporre la revoca della suddetta ordinanza ed ordinare l'emissione del decreto di trasferimento del bene immobile pignorato in favore del signor Con vittoria di Parte_1 spese e competenze del presente giudizio”;
per il convenuto GI ED: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
CONFERMARE l'ordinanza del 14/03/2024 emessa dal Giudice Dott.ssa Grassi nella procedura esecutiva RG 214/2021, per tutte le motivazioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto notificato a Parte_2 in qualità di erede di e in qualità di genitore esercente la Parte_3 Per_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore NC UT, in qualità di erede di Persona_1
, DELEGATO AVV. e Per_2 Controparte_5 CP_3
ED RU, l'attore proponeva opposizione agli atti esecutivi Parte_1 pagina 2 di 4 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n.214/2021 R.G. Es. pendente nei confronti del debitore esecutato ED GI e domandava la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza di revoca emessa in data 14 marzo 2024 e l'emissione del decreto di trasferimento del bene immobile pignorato all'attore opponente.
A sostegno dell'opposizione, l'attore opponente deduceva che:
dopo l'aggiudicazione del 14 marzo 2024 ad con ordinanza in data 14 marzo Parte_1
2024, il Giudice dell'esecuzione immobiliare ordinava la revoca ai sensi dell'art. 586 cpc;
con ricorso depositato in data 3 aprile 2024, proponeva opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ed il Giudice dell'esecuzione sospendeva il processo esecutivo;
l'ordinanza era illegittima in quanto priva di motivazione e comunque assunta in carenza dei presupposti per la revoca dell'aggiudicazione sanciti dall'art. 586 cpc.
II. Con comparsa depositata in data 11 marzo 2025 si costituiva in giudizio il creditore procedente in Niccolini n.22, il quale chiedeva l'accoglimento della Controparte_6 Parte_2 domanda dell'attore.
III. Con comparsa depositata in data 3 ottobre 2024 si costituivano in giudizio , Controparte_2 nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore e TI Persona_1
NC, i quali chiedevano l'accoglimento della domanda dell'attore.
IV. Con comparsa depositata in data 8 maggio 2025 si costituiva il giudizio il debitore esecutato
ED GI, il quale si opponeva all'accoglimento della domanda, deducendo che il processo esecutivo la prosecuzione del processo esecutivo e la ripetizione della vendita del compendio pignorato avrebbe potuto comportare l'ottenimento di un prezzo di vendita più alto.
V. Non si costituiva né l né il professionista delegato Controparte_4 alla vendita nell'ambito del processo esecutivo immobiliare avv. CP_3
VI. L'ordinanza impugnata emessa nel processo esecutivo immobiliare n.214/2021 R.G. Es. in data 14 marzo 2024 viene annullata in quanto illegittima.
In base all'interpretazione della Corte di Cassazione dell'art.586 c.p.c., il Giudice può sospendere la vendita quando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione, b) emerga che nel procedimento di vendita si sono verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa, c) il prezzo fissato nella stima posta base pagina 3 di 4 della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione, d) vengano prospettate, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che solo essa conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione (Cass.n.18451/15).
Nel caso di specie, non risulta né allegata né provata la ricorrenza di fatti che possano far presumere la ricorrenza dei presupposti per la sospensione della vendita, dopo l'aggiudicazione.
Il Tribunale può solo revocare l'ordinanza impugnata e non assumere provvedimenti, come il decreto di trasferimento, che sono di competenza del Giudice dell'esecuzione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra tutte le parti, atteso che l'iniziativa per indurre il Giudice a revocare l'aggiudicazione non è stata presa per iniziativa del debitore esecutato, ma del delegato alla vendita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 Controparte_7
, NC UT, ED GI,
[...] Parte_3 CP_3 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] dichiara nulla l'ordinanza impugnata emessa nel processo esecutivo immobiliare n.214/2021 R.G. Es. in data 14 marzo 2024; respinge la richiesta di emissione del decreto di trasferimento;
compensa tra le parti le spese processuali.
Livorno, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4