Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 600/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 600/2024
tra
IN PERSONA DEL L.R.P.T. PRIMO Parte_1 Persona_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 10 aprile 2025, ore 13,15 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per IN PERSONA DEL L.R.P.T. l'avv. Martines, Parte_1 Controparte_2
l'avv. Semprini
Per l'avv. Dacci Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive rinunciando a presenziare alla lettura, vinte le spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
Alle ore 15,45 il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 6 DLT 01/09/2011, n. 150 e 429 c.p.c..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 600/2024 promossa da:
IN PERSONA DEL L.R.P.T. SIG. (C.F. ) Parte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARTINES MARCO (CF , e dell'avv. CodiceFiscale_1
SEMPRINI ALESSIA (CF , elettivamente domiciliato in VIA M. C.F._2
MISSIRINI N. 6 47100 resso il difensore avv. MARTINES MARCO CP_1
OPPONENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DACCI GIAMPAOLO (CF ), e dell'avv . C.F._3 Parte_2
(CF ), elettivamente domiciliato in C/O C.F._4 [...]
N. 9 47100 presso il difensore avv. DACCI Controparte_3 CP_1
GIAMPAOLO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis: -in via preliminare: ritenuta la sussistenza di gravi motivi, SOSPENDERE l'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento, emesse ex art. 18 L. 689/81 dalla Provincia di Forlì Cesena, Corpo Unico di Polizia Provinciale, così come elencate, notificate al ricorrente in data 19.02.2024 e 20.02.2024;
- in via pregiudiziale: in accoglimento della eccezione di pregiudizialità sollevata, riconosciuta la sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti di cui all'art. 24 L. 689/81, ovvero della connessione obiettiva fra illecito amministrativo e reato penale, DICHIARARE l'INCOMEPETENZA FUNZIONALE dell'Autorità Amministrativa e, per l'effetto, DICHIARARE ILLEGITTIME, per carenza originaria del potere sanzionatorio in capo alla
P.A, tutte le ordinanze ingiunzioni opposte, con conseguente REVOCA delle stesse;
-in via principale: - nel merito, in accoglimento della proposta opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa, ANNULLARE E/O REVOCARE tutte le OPPOSTE ORDINANZE – INGIUNZIONI E
DICHIARARE CHE NULLA SIA DOVUTO DALL'OPPONENTE A TALE TITOLO;
-in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'opposizione spiegata, applicare la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 258, comma 9 del D. Lgs. N.152/2006; derubricare le ipotesi sanzionatorie contestate ai sensi dell'art. 258 comma 4 del D. Lgs. N.152/2006, contenendo nel minimo edittale le sanzioni applicate;
confermare le sanzioni nel minimo edittale”
“
Precisazione delle conclusioni a seguito di presentazione di note autorizzate come da verbale di udienza 3 luglio 2024 nell'interesse dell'opponente Controparte_4
Trattasi di 43 ordinanze, cui corrispondono 63 violazioni (62 per ciascun FIR incompleto o inesatto, una per la mancata tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti di cui 62 sanzionate in ragione di
€1.600,00 ciascuna e l'ultima sanzionata in ragione di €5.207,00). Richiamata la giurisprudenza di matrice penalistica (violazione più grave sulla base della soglia edittale prevista dalla norma sanzionatoria), e verificato che per tutte le violazioni sanzionate è equivalente la sanzione edittale massima (€10.000,00 per tutte le violazioni dell'art. 258 c.4 D.lgs. 152/2006, punite con le ordinanze da n.1 a n.42, ed €10.000,00 per l'unica violazione degli artt. 190 e 258 c.2 D.lgs. 152/2006 unita con l'ordinanza n.43: le prime per formulario con dati incompleti o inesatti, la seconda per mancata tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti speciali non pericolosi) determinarsi in concreto laviolazione più grave tra esse e applicarsi la sanzione di giustizia (in ogni caso in misura non superiore a quella determinata nelle ordinanze impugnate) e sulla stessa praticare aumento non superiore a quello previsto dall'art. 258 c.9 D.lgs. 152/2006.
per parte opposta:
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, respingere tutti gli assunti e le domande contenute nel ricorso introduttivo, siccome non provati ed assolutamente infondati in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettare il ricorso, con conferma delle ordinanze impugnate. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. , quale legale rappresentante della società (di seguito anche Controparte_2 Parte_1
“l'opponente”) formulava opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni, meglio indicate in atti,
notificate in data 19 febbraio 2024 e 20 febbraio 2024, aventi ad oggetto la contestazione della violazione, da parte dell'opponente, dell'art. 193 comma 1 del d.lgs. 152 del 2006 (“Codice Ambiente”), condotte sanzionate dall'art. 258 del medesimo Codice Ambiente, comma 4, per avere indicato dati incompleti o inesatti nella compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti nonché per mancata esibizione dei registri di carico e scarico ex art. 258 comma 3.
Le ordinanze ingiunzioni, ad avviso dell'opponente, sarebbero nulle e illegittime, per una serie di motivi, così sviluppati:
1) Per pregiudizialità penale, in quanto sussisterebbe una connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato già oggetto di giudizio dinanzi al Giudice penale, sì che la competenza a decidere si concentrerebbe in capo a quest'ultimo, ex art. 24 legge 689/81;
2) In subordine, per ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 258 comma 9 d.lgs. 152 del 2006 –
disciplina della continuazione;
3) In ulteriore subordine, per derubricazione delle ipotesi sanzionatorie di cui all'art. 258
comma 4 del Codice Ambiente a quelle meno gravi di cui al comma 5.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la (di seguito anche “ ” Controparte_5 CP_6
o “l'opposta”) con comparsa di risposta nella quale concludeva per il rigetto del ricorso e con vittoria di spese.
Sotto il primo profilo, la eccepiva l'infondatezza della eccezione sollevata, rilevando come il CP_1
GIP, con proprio provvedimento, avrebbe rimesso gli atti alla Commissione amministrativa procedente, essendo il procedimento penale già concluso. Non sussisterebbe in ogni caso la pregiudizialità logica necessaria fra le violazioni amministrative contestate e le fattispecie di reato in oggetto.
Per quanto concerne il secondo profilo, afferente alla applicazione della continuazione, non sarebbe provato, non avendo dato controparte la prova della unitarietà e del medesimo disegno criminoso;
invero, i verbali elevati dalla Guardia di Finanza, Stazione Navale di Rimini, evidenziano che gli accertamenti sono stati effettuati in date, in orari, in luoghi diversi. Sotto il terzo profilo, eccepiva l'opposta che la Commissione Provinciale per l'esame dei procedimenti sanzionatori amministrativi, come si evince dalle stesse ordinanze-ingiunzioni impugnate, pur ritenendo di non poter applicare il disposto del comma 5 dell'art. 258 del D.lgs.
152/2006, in carenza di adeguata documentazione allegata ad atti dalla , tuttavia, visti gli Parte_3
elementi forniti dalla ricorrente, ha accolto l'istanza di applicazione del minimo edittale della sanzione, nella misura pari ad € 1.600,00 per ciascun formulario.
La causa è stata istruita documentalmente.
Alla udienza del 3 luglio 2024, veniva disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati e fissata ulteriore udienza per discussione orale.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione, da parte dell'opponente, avverso numerose ordinanze ingiunzioni derivanti da verbali di accertamento (doc.ti 4-43, 48-85, fascicolo parte opponente), relative alle seguenti violazioni:
- Art. 193 comma 1 Codice dell'Ambiente, art. 258 comma 4 Codice dell'Ambiente: “1. Il
trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario”;
“4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”; - Art. 190, art. 258 comma 3 Codice dell'Ambiente: “1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo
184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta ((o trattata)) , la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per ((il)) riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.”
Per quanto concerne il primo motivo di opposizione (1), esso si appalesa infondato.
Infatti, si può categoricamente escludere la sussistenza della incompetenza funzionale dell'autorità
amministrativa invocata dall'opponente, per la semplice ragione che non appare provata, ed anzi deve escludersi, la sussistenza della necessaria connessione obbiettiva, consistente nel rapporto di pregiudizialità, i cui presupposti sono abbondantemente richiamati dalla giurisprudenza di legittimità
citata dallo stesso opponente. La responsabilità penale accertata in capo all'opponente nel decreto penale di condanna ai capi A e C (doc. 46 fascicolo opponente) che sono le fattispecie su cui si sono appuntate le attenzioni della difesa sul punto della presunta connessione obbiettiva con le violazioni amministrative oggetto delle ordinanze ingiunzioni impugnate (il capo B riguardava un reato urbanistico su cui il ricorrente ha presentato opposizione e che poi è stato dichiarato prescritto),
riguarda invero condotte del tutto diverse ed autonome. Infatti, dai documenti versati in atti emerge quanto segue (doc.ti 44 – 46 fascicolo parte opponente): le condotte di cui al capo A, che fa riferimento alla fattispecie penalistica di cui all'art 256 del codice ambientale1, consistono nell'aver organizzato una attività di raccolta gestione e recupero e trasporto di rifiuti edilizi, senza le prescritte autorizzazioni ambientali. In sostanza la GdF, ispezionando l'area di proprietà dell'opponente, ha scoperto la presenza dei rifiuti e di un impianto per il trattamento e il recupero (dal rifiuto edilizio si ricava nuovo materiale edilizio da rivendere sul mercato), constatando la mancanza delle necessarie autorizzazioni, cosa che fa scattare l'abusività di tutta l'attività (doc. 44, cit.). Il riferimento anche al
“trasporto” può trarre in inganno, ma, a ben vedere, anche questa sotto-fattispecie non ha nulla a che vedere con la omessa o incompleta compilazione dei registri di carico e scarico e dei FIR punita dall'art. 258 con sanzioni amministrative: si tratta infatti della diversa fattispecie dell'uso di un automezzo non autorizzato al trasporto dei rifiuti in quanto non iscritto all'albo dei gestori ambientali.
In definitiva, è di solare evidenza che un'impresa di questo genere potrebbe benissimo svolgere una gestione abusiva (in quanto priva delle prescritte autorizzazioni) e, d'altro canto, rispettare paradossalmente puntigliosamente le regole prescritte per la compilazione dei registri e dei FIR nel trasportare i rifiuti, quando li preleva dai produttori (aziende edili che hanno bisogno di smaltirli) per depositarli nel proprio impianto e poi lavorarli. Quindi, non si può certo affermare che esista pregiudizialità tra l'accertamento della omessa o incompleta compilazione dei registri di carico e scarico e dei FIR e l'accertamento della mancanza delle autorizzazioni ambientali dell'impresa che esercita l'attività di trasporto raccolta stoccaggio e recupero: si tratta di fattispecie del tutto indipendenti, e la omessa o incompleta compilazione dei registri o dei FIR non può certo essere considerato sul piano ontologico un elemento costitutivo dei reati per cui è scattata al condanna in sede penale, come del resto constatato, per un caso simile, dal Tribunale di Ascoli Piceno, (sentenza n. 1100 del 24 ottobre 2016 – Banca di Merito): “…l'incompetenza dell'amministrazione ad emettere la sanzione amministrativa è conseguente alla verifica della sussistenza di una connessione obiettiva fra l'illecito amministrativo e il reato contestato… Peraltro la norma non si limita a richiedere una connessione occasionale tra la violazione penale e quella amministrativa ma esige un vero e proprio rapporto di pregiudizialità che si ha nel caso in cui per accertare l'esistenza dell'illecito penale sia indispensabile accertare anche l'esistenza dell'illecito amministrativo;
in difetto di tale specifico rapporto di pregiudizialità la pendenza del procedimento penale non fa venire meno la generale competenza dell'organo amministrativo ad irrogare la sanzione amministrativa. Alla luce dei predetti principi e dai documenti in atti, risulta evidente l'insussistenza della connessione. Infatti, l'opponente era imputato del reato p e p. artt. 81 cp 256 comma I, D.Lgs.n. 152/2006, che punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208,
209, 210, 211, 212,214, 215 e 216, mentre la sanzione amministrativa irrogata riguarda la diversa violazione dell'art. 193, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs. in relazione all'omessa emissione dei formulari di trasporto dei rifiuti…” (stesso discorso, ovviamente vale per i registri di carico e scarico,
di cui all'art 190).
La fattispecie di cui al capo C del decreto penale (doc. 46, cit.), che fa riferimento al reato di cui all'art 279, è ancora più estranea, in quanto trattasi della abusività delle “emissioni” prodotte in atmosfera dalle attività della opponente, essendo quest'ultima priva delle necessarie autorizzazioni, e a maggior ragione vale per essa lo stesso discorso.
Per quanto concerne il terzo motivo (3) di opposizione, relativo alla questione dell'applicazione del comma 5 dell'art. 258 in luogo del comma 4, invocata dalla difesa dell'opponente, dalla lettura dei documenti versati in atti (doc.ti 4-43, 48-85, cit.) si desume la ricorrente mancanza nei FIR e nei registri della indicazione del peso dei rifiuti in partenza e del loro luogo di destinazione, ovvero l'ubicazione dell'impianto di recupero – che è cosa diversa del “destinatario”, inteso come l'impresa opponente. Mancanze gravi, ad es., quella riferita al peso in partenza (riquadro 6 del formulario), che non consente l'effettiva tracciabilità del rifiuto, poiché è necessario comparare le due quantità per tracciare il rifiuto. Il riquadro 6 consente di spuntare la casella “rifiuti a destino”, ma ciò non consente l'omissione della indicazione del peso, ma semplicemente l'indicazione di un peso presuntivo, cosa che consente una minima divergenza tra il dato in partenza e quello di arrivo. La totale omissione è
una mancanza grave e non è stata fornita dall'opponente la necessaria prova documentale che tale informazione fosse rinvenibile aliunde, come evidenziato anche nelle ordinanze opposte, in base alla norma contenuta nel citato comma 5, e quindi le sanzioni più lievi ivi previste non sono applicabili al caso di specie. In linea generale, si parte dall'assunto che: “Nel formulario di accompagnamento è
necessario indicare la quantità dei rifiuti all'atto della partenza” (Cassazione civile sez. II - 28/09/2022,
n. 28275 – DeJure); Si veda in proposito la sentenza del Tribunale di Genova del n. 1461 del 7
giugno 2022 (Banca di Merito): “Non è possibile, infatti, ritenere che sia lecito trasportare rifiuti senza indicazione iniziale di peso riservandosi di completare il modulo a destinazione: in tal modo resterebbe del tutto frustrato lo scopo del formulario che va ravvisato nella possibilità di un agevole controllo da parte degli accertatori. Va invece preferita l'interpretazione (peraltro anch'essa presente in una fonte di rango ministeriale la Circolare del 4 agosto 1998 del ), per cui è sempre necessario indicare in partenza il peso del carico: solo ove ciò non possa avvenire con la dovuta precisione sarà
possibile barrare anche la seconda casella, la quale cosa fungerà da “liberatoria” nell'eventualità di minime divergenze tra peso presuntivo iniziale – che va comunque stimato – e quello reale”… Invero
la Suprema Corte ha affermato ( Cass. sez. II civ. ord. n. 34038/2019 ) che “I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, prescrivono che le quantità dei rifiuti debbano essere, sia indicate all'inizio del trasporto, sia verificate a destino, specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità; risulta, per l'effetto,
incompleto il documento che riporti la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo,
né l'omessa indicazione del peso dei rifiuti verificato a destino può intendersi supplita "per relationem" dall'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario, atteso che il rigore formale della normativa ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati e, così, di garantire una completa tracciabilità di tale attività”. E sulla cruciale questione della applicabilità del comma 5: “…Il Tribunale rileva che il comma 5 dell'articolo
258 di cui sopra prevede una sanzione più lieve solo in caso di mere incompletezze formali mentre la mancata annotazione nei formulari della quantità di rifiuti non può invece essere qualificata come mera incompletezza formale, perché le informazioni sul peso in partenza non sono incomplete o inesatte, ma completamente omesse, impedendo un controllo durante il tragitto, finalizzato ad evitare eventuali sversamenti: non è quindi possibile inquadrare la violazione nella più mite previsione di cui all'art. 258 comma 5 D.lgs. 152/2006 posto che tale disposizione stabilisce in via tassativa l'elenco dei documenti dai quali è possibile trarre con la necessaria certezza l'informazione mancante il che nel caso concreto non è possibile” (cfr. anche Sentenza Tribunale di Udine n. 819 del 2022, Banca Dati
Merito).
Nel nostro caso, l'informazione sul peso in partenza è del tutto omessa e stesso dicasi per il luogo di destinazione, e non è stata data alcuna prova della desumibilità di tali informazioni da altri documenti. Pertanto, la richiesta di applicazione della più lieve sanzione di cui al comma 5 appare destituita di fondamento.
Quanto al tema della continuazione (punto 2), si può pacificamente affermare che grazie al comma 9
bis dell'art. 258, introdotto nel 2023 (con il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191), non esiste più alcun ostacolo normativo alla applicazione retroattiva dell'istituto della continuazione, introdotto originariamente nel 2020 (con il
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116), senza una disciplina del regime transitorio, cosa che aveva scatenato un certo dibattito sull'obbligo o meno di retroattività della continuazione in quanto lex mitior in analogia con il diritto penale, che è stata esclusa dalla Cassazione, che non ha ritenuto di considerare le sanzioni di cui all'art. 258 “sostanzialmente di natura penale” secondo la definizione data dalla
CEDU (Cassazione civile sez. II - 14/04/2022, n. 12208). Pertanto, oggi la continuazione è
pacificamente uno strumento a disposizione del giudice del merito anche per i fatti oggetto del presente giudizio. Così stabilisce il disposto dell'art. 258 comma 9 del codice ambientale: “Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni,
esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3
settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.”.
Nel caso di specie, le ordinanze ingiunzioni si riferiscono a verbali elevati nel 2019 – condotte del
2018.
Certamente da escludere è la configurabilità di un concorso formale, stante la pluralità delle condotte contestate.
Per quanto concerne l'ipotesi della continuazione, la giurisprudenza di merito ha evidenziato come, al fine di individuare se più azioni o omissioni siano esecutive di un medesimo disegno criminoso,
occorra fare riferimento ai criteri e principi elaborati nell'ambito della giurisprudenza penale,
postulando un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, desunto da elementi indiziari quali l'unicità del contesto e della spinta a delinquere, l'identica natura dei reati, la brevità del lasso temporale intercorso (cfr., sentenza Corte di Appello di Venezia, n. 186 del 2025 del 7.2.2025,
Banca Dati Merito).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti (doc.ti 4 – 44, cit.), si rileva,
relativamente alle violazioni contestate dell'art. 193 comma 1 Codice Ambiente, in effetti, una certa omogeneità, relativamente alla natura della infrazione, al contesto spazio temporale, alle caratteristiche dell'agire criminoso, caratterizzato in tutti i casi da violazione ascrivibili a irregolarità e omissioni nella compilazione della documentazione afferente al trasporto dei rifiuti, quali la carenza di indicazioni precise in ordine a quantità e qualità del rifiuto, sì che dette plurime violazioni si appalesano avvinte da un vincolo di omogeneità quanto allo scopo e alle finalità della violazione, e connotate da caratteristiche sovrapponibili in un lasso temporale contenuto. Analoghe considerazioni debbono svolgersi per quanto concerne la violazione relativa alla omessa esibizione dei registri di carico e scarico, violazione che, per quanto afferente a distinta norma, si inserisce nel contesto criminoso connotato dalla irregolare e opaca tenuta della documentazione afferente al trasporto e alla movimentazione dei rifiuti e che, nel medesimo contesto, punita in ordinanza ingiunzione (doc. 43
cit.) con la sanzione di euro 5167,00, deve considerarsi quale violazione in concreto più grave, oggetto di raddoppio ai fini della applicazione della continuazione;
detta maggiore gravità si evince, dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione sub doc. 43, oltre che dalla entità della sanzione irrogata dall'ammistrazione, dall'agire concreto ivi oggetto di accertamento e constatazione, relativo alla radicale omessa predisposizione, da parte del trasgressore, dei registri di carico e scarico di cui era obbligatoria la tenuta.
La sanzione da applicare, in conformità ai suesposti principi e tenendo conto delle sanzioni determinate dalla è dunque la seguente CP_1
1) euro 10.334,00, oltre euro 40,00 per spese istruttorie, per le molteplici violazioni, avvinte dal vincolo della continuazione, dell'art. 193 comma 1 d.lgs. 152 del 2006 in relazione all'art. 258
comma 4 del medesimo d.lgs. 152/06 ed in relazione all' art. 258 comma 9 e 9 bis del medesimo decreto legislativo, nonchè per la violazione dell'art. 190 d.lgs. 152/06 ex art. 258
comma 3 del medesimo d.lgs. 152 del 2006, anch'essa avvinta da vincolo di continuazione con le predette violazioni, quale sanzione doppia della violazione più grave, calcolata rispetto al minimo previsto e concretamente applicato dalla Provincia di euro 5.167,00;
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere riconosciuta la continuazione in relazione agli illeciti di cui sopra e con le conseguenze sopra menzionate.
Quanto alle spese di lite, in relazione all'esito del giudizio, esse devono essere compensate nella misura di ½ mentre la parzialmente soccombente dovrà rifondere all'opponente la quota di CP_1
½ delle spese di lite, liquidate, nello scaglione indeterminato di bassa complessità, parametri minimi per tutte le fasi ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione di , legale rappresentante di Controparte_2 Parte_1
in relazione alle ordinanze ingiunzione oggetto di causa e pertanto
[...]
2) ridetermina la sanzione da applicare, in conformità ai suesposti principi e tenendo conto delle sanzioni determinate dalla , il tutto come meglio esposto in motivazione, come CP_1
segue: complessivi euro 10.334,00, oltre euro 40,00 per spese istruttorie, per le molteplici violazioni, avvinte dal vincolo della continuazione, dell'art. 193 comma 1 d.lgs. 152 del 2006
in relazione all'art. 258 comma 4 del medesimo d.lgs. 152/06 ed in relazione all' art. 258
comma 9 e 9 bis del medesimo decreto legislativo, nonchè per la violazione dell'art. 190
d.lgs. 152/06 ex art. 258 comma 3 del medesimo d.lgs. 152 del 2006, anch'essa avvinta da vincolo di continuazione con le predette violazioni, quale sanzione doppia della violazione più
grave, calcolata rispetto al minimo previsto e concretamente applicato dalla Provincia di euro
5.167,00;
3) Condanna alla refusione a , legale rappresentante di Controparte_5 Controparte_2
della quota di ½ delle spese di lite, che liquida per tale quota in complessivi Parte_1
euro 1.781,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 272,50
per anticipazioni.
Forlì, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.