TAR
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02000/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00316 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02000/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quest'ultimo per sé e in qualità di titolare, unitamente alla madre -
OMISSIS-, della responsabilità genitoriale su -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Isabel De Lima, che si dichiara antistatario, e Laura Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Giugliano in Campania, via Ripuaria n. 185;
contro
Ministero dell'Interno, Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in conseguenza della sentenza n. 1175/2025 resa dal Tribunale
Ordinario di Venezia - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, pubblicata in N. 02000/2025 REG.RIC.
data 07/03/2025, procedimento n. R.G. 8232/2023 e passata in giudicato, con riferimento alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, da effettuarsi a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di -OMISSIS-
(BL).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ER ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1175/2025 del 5 marzo 2025, pubblicata il 7 marzo 2025, resa nel giudizio R.G. n. 8232/2023, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, dichiarava gli stessi cittadini italiani, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza italiana, oltre alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
2. Detta sentenza, regolarmente comunicata alle parti costituite, è passata in giudicato, come da attestazione della Corte d'Appello di Venezia del 3 settembre 2025.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di -OMISSIS- (competente alle trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, in quanto Comune di ultima residenza dell'antenato italiano dei ricorrenti), nonostante la notificazione della predetta sentenza, avvenuta il 16 settembre 2025, e la trasmissione della N. 02000/2025 REG.RIC.
documentazione necessaria alle trascrizioni, compiuta il 19 settembre 2025, non ha provveduto agli adempimenti di competenza.
4. Con l'odierno gravame, notificato e depositato il 10 ottobre 2025, gli esponenti chiedono – ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm – che si ordini al
Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di -
OMISSIS- di dare completa esecuzione alla suddetta pronuncia, provvedendo pertanto alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza acquisita iure sanguinis nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I ricorrenti chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza all'obbligo di conformarsi al giudicato.
5. Il Ministero dell'Interno e il Comune di -OMISSIS-, benché correttamente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
È un fatto incontestato che il Ministero dell'Interno e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile del Comune di -OMISSIS- non abbiano ancora dato esecuzione alla sentenza in epigrafe e che, quindi, siano tuttora inadempienti al giudicato.
Donde l'obbligo dello stesso Ministero e del competente Ufficiale dello Stato Civile di dare completa ed esaustiva esecuzione alla suindicata pronuncia del Tribunale di
Venezia, passata in giudicato, provvedendo pertanto alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A tal fine, il Collegio assegna il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza a cura delle parti ricorrenti. N. 02000/2025 REG.RIC.
7.1. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Prefetto di Belluno, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza della sentenza in epigrafe nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata dai ricorrenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione tenuta all'esecuzione del giudicato, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
8. Quanto alle spese di giudizio, sussistono eccezionali motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, le difficoltà che deve affrontare il Ministero degli Interni nella definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sono “determinate dalla concentrazione di domande presso le località di partenza dei nostri connazionali, dato il noto fenomeno dello spopolamento di alcuni Comuni che hanno subito l'esodo di massa dei propri cittadini emigrati oltre oceano abbandonando le medesime città di origine, così come la concentrazione di domande presso le località estere di destinazione, in particolare il Brasile, dove sono giunti circa 20 milioni di persone, in prevalenza nella città di San Paolo, con conseguente paralisi dell'attività dei
Consolati all'estero, in gran parte da analoghe richieste di adempimenti relativi alle domande di cittadinanza da milioni di oriundi. Tanto che, proprio per evitare i lunghi tempi d'attesa della via amministrativa, i discendenti di avi emigrati oltre oceano hanno deciso di ricorrere ai Tribunali civili per ottenere in via giudiziaria il riconoscimento della cittadinanza. In tal modo tuttavia il problema viene semplicemente spostato dalla sede amministrativa a quella giudiziaria, finendo per riprodurre, in sede di ottemperanza alle relative pronunce giurisdizionali, le stesse problematiche di sovraccarico di lavoro che si intenderebbe evitare, con inevitabili N. 02000/2025 REG.RIC.
ritardi” (cfr., in questo senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-bis, 17 luglio 2024, n.
14589 e i precedenti ivi citati).
Nel caso di specie, è ragionevole ritenere che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di -OMISSIS- non abbia potuto dare immediata esecuzione alla sentenza in epigrafe a fronte del recente moltiplicarsi delle richieste di iscrizione nei registri dello Stato
Civile da parte dei discendenti da avi emigrati nelle Americhe, la cui esistenza in numero elevato è confermata dalle stesse allegazioni attoree. Ciò tenuto conto che il ricorso in esame è stato proposto (il 10 ottobre 2025) a distanza di pochi mesi dalla pronuncia dichiarativa della cittadinanza (pubblicata il 7 marzo 2025) e di pochi giorni dalla trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile della documentazione necessaria alle trascrizioni (avvenuta il 19 settembre 2025).
8.1. Deve, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti il rimborso del contributo unificato, con clausola di distrazione come da richiesta del difensore.
Sul punto, è necessario precisare che, a norma dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio.
Infatti l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 4 gennaio 2023, n. 146).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. N. 02000/2025 REG.RIC.
Compensa le spese del giudizio e dispone la restituzione del contributo unificato versato, con distrazione a favore dell'avvocato Isabel De Lima, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SA, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
ER ON, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER ON AR SA N. 02000/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00316 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02000/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quest'ultimo per sé e in qualità di titolare, unitamente alla madre -
OMISSIS-, della responsabilità genitoriale su -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Isabel De Lima, che si dichiara antistatario, e Laura Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Giugliano in Campania, via Ripuaria n. 185;
contro
Ministero dell'Interno, Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in conseguenza della sentenza n. 1175/2025 resa dal Tribunale
Ordinario di Venezia - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, pubblicata in N. 02000/2025 REG.RIC.
data 07/03/2025, procedimento n. R.G. 8232/2023 e passata in giudicato, con riferimento alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, da effettuarsi a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di -OMISSIS-
(BL).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ER ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1175/2025 del 5 marzo 2025, pubblicata il 7 marzo 2025, resa nel giudizio R.G. n. 8232/2023, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, dichiarava gli stessi cittadini italiani, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza italiana, oltre alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
2. Detta sentenza, regolarmente comunicata alle parti costituite, è passata in giudicato, come da attestazione della Corte d'Appello di Venezia del 3 settembre 2025.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di -OMISSIS- (competente alle trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, in quanto Comune di ultima residenza dell'antenato italiano dei ricorrenti), nonostante la notificazione della predetta sentenza, avvenuta il 16 settembre 2025, e la trasmissione della N. 02000/2025 REG.RIC.
documentazione necessaria alle trascrizioni, compiuta il 19 settembre 2025, non ha provveduto agli adempimenti di competenza.
4. Con l'odierno gravame, notificato e depositato il 10 ottobre 2025, gli esponenti chiedono – ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm – che si ordini al
Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di -
OMISSIS- di dare completa esecuzione alla suddetta pronuncia, provvedendo pertanto alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza acquisita iure sanguinis nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I ricorrenti chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza all'obbligo di conformarsi al giudicato.
5. Il Ministero dell'Interno e il Comune di -OMISSIS-, benché correttamente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
È un fatto incontestato che il Ministero dell'Interno e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile del Comune di -OMISSIS- non abbiano ancora dato esecuzione alla sentenza in epigrafe e che, quindi, siano tuttora inadempienti al giudicato.
Donde l'obbligo dello stesso Ministero e del competente Ufficiale dello Stato Civile di dare completa ed esaustiva esecuzione alla suindicata pronuncia del Tribunale di
Venezia, passata in giudicato, provvedendo pertanto alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
A tal fine, il Collegio assegna il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza a cura delle parti ricorrenti. N. 02000/2025 REG.RIC.
7.1. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Prefetto di Belluno, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza della sentenza in epigrafe nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata dai ricorrenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione tenuta all'esecuzione del giudicato, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
8. Quanto alle spese di giudizio, sussistono eccezionali motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, le difficoltà che deve affrontare il Ministero degli Interni nella definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis sono “determinate dalla concentrazione di domande presso le località di partenza dei nostri connazionali, dato il noto fenomeno dello spopolamento di alcuni Comuni che hanno subito l'esodo di massa dei propri cittadini emigrati oltre oceano abbandonando le medesime città di origine, così come la concentrazione di domande presso le località estere di destinazione, in particolare il Brasile, dove sono giunti circa 20 milioni di persone, in prevalenza nella città di San Paolo, con conseguente paralisi dell'attività dei
Consolati all'estero, in gran parte da analoghe richieste di adempimenti relativi alle domande di cittadinanza da milioni di oriundi. Tanto che, proprio per evitare i lunghi tempi d'attesa della via amministrativa, i discendenti di avi emigrati oltre oceano hanno deciso di ricorrere ai Tribunali civili per ottenere in via giudiziaria il riconoscimento della cittadinanza. In tal modo tuttavia il problema viene semplicemente spostato dalla sede amministrativa a quella giudiziaria, finendo per riprodurre, in sede di ottemperanza alle relative pronunce giurisdizionali, le stesse problematiche di sovraccarico di lavoro che si intenderebbe evitare, con inevitabili N. 02000/2025 REG.RIC.
ritardi” (cfr., in questo senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-bis, 17 luglio 2024, n.
14589 e i precedenti ivi citati).
Nel caso di specie, è ragionevole ritenere che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di -OMISSIS- non abbia potuto dare immediata esecuzione alla sentenza in epigrafe a fronte del recente moltiplicarsi delle richieste di iscrizione nei registri dello Stato
Civile da parte dei discendenti da avi emigrati nelle Americhe, la cui esistenza in numero elevato è confermata dalle stesse allegazioni attoree. Ciò tenuto conto che il ricorso in esame è stato proposto (il 10 ottobre 2025) a distanza di pochi mesi dalla pronuncia dichiarativa della cittadinanza (pubblicata il 7 marzo 2025) e di pochi giorni dalla trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile della documentazione necessaria alle trascrizioni (avvenuta il 19 settembre 2025).
8.1. Deve, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti il rimborso del contributo unificato, con clausola di distrazione come da richiesta del difensore.
Sul punto, è necessario precisare che, a norma dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio.
Infatti l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 4 gennaio 2023, n. 146).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. N. 02000/2025 REG.RIC.
Compensa le spese del giudizio e dispone la restituzione del contributo unificato versato, con distrazione a favore dell'avvocato Isabel De Lima, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SA, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
ER ON, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER ON AR SA N. 02000/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.