TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/12/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
. R.G. 4255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FRIZZERA MICHELE, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
FORIGO FEDERICO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti, come da verbale dell'udienza del 27/11/25:
1) immediata elisione dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei
due figli maggiorenni e , con decorrenza dalla data di CP_2 Per_1
accettazione della presente proposta conciliativa;
2) obbligo della madre resistente di rinunciare alla procedura di
pignoramento appena portata in notifica al terzo pignorato in danno del
ricorrente, con obbligo immediato di informativa, attraverso l'Avv. Forigo, del
terzo pignorato stessop (Adiatek S.r.l. con sede in Monte Pastello 14 S.
IO Lupatoto);
3) rinuncia di ciascuna parte nei confronti dell'altra a qualsiasi pretesa
creditoria attuale e futura e passata (salvo il pignoramento avviato dalla
Sig.ra con somme già assegnate sub RG 1018/25), in qualsiasi CP_1
modo connessa all'obbligo paterno di mantenimento dei due figli
maggiorenni, ivi comprese le voci relative alle spese straordinarie e alla
rivalutazione Istat dei contributi pregressi;
4) impegno del padre ricorrente a versare spontaneamente e direttamente in
favore del figlio l'importo di € 300,00 mensili, a partire da dicembre CP_2
2025, fino a concorrenza del costo complessivo per la pratica relativa alla
patente auto del ragazzo, che lo comunicherà al padre;
5) spese integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
pagina 2 di 3 richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 27/11/25, le parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona n. 963 del
06.05.2021 (cfr. doc. 5 attoreo), hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale
di Verona n. 963 del 06/05/21, che per il resto conferma:
-omologa le condizioni dell'accordo come sopra riportate.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 28/11/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FRIZZERA MICHELE, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
FORIGO FEDERICO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti, come da verbale dell'udienza del 27/11/25:
1) immediata elisione dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei
due figli maggiorenni e , con decorrenza dalla data di CP_2 Per_1
accettazione della presente proposta conciliativa;
2) obbligo della madre resistente di rinunciare alla procedura di
pignoramento appena portata in notifica al terzo pignorato in danno del
ricorrente, con obbligo immediato di informativa, attraverso l'Avv. Forigo, del
terzo pignorato stessop (Adiatek S.r.l. con sede in Monte Pastello 14 S.
IO Lupatoto);
3) rinuncia di ciascuna parte nei confronti dell'altra a qualsiasi pretesa
creditoria attuale e futura e passata (salvo il pignoramento avviato dalla
Sig.ra con somme già assegnate sub RG 1018/25), in qualsiasi CP_1
modo connessa all'obbligo paterno di mantenimento dei due figli
maggiorenni, ivi comprese le voci relative alle spese straordinarie e alla
rivalutazione Istat dei contributi pregressi;
4) impegno del padre ricorrente a versare spontaneamente e direttamente in
favore del figlio l'importo di € 300,00 mensili, a partire da dicembre CP_2
2025, fino a concorrenza del costo complessivo per la pratica relativa alla
patente auto del ragazzo, che lo comunicherà al padre;
5) spese integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
pagina 2 di 3 richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 27/11/25, le parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Verona n. 963 del
06.05.2021 (cfr. doc. 5 attoreo), hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale
di Verona n. 963 del 06/05/21, che per il resto conferma:
-omologa le condizioni dell'accordo come sopra riportate.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 28/11/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3