CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 518133 2018 IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 518133-2019 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 992/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso Comunicazione del Comune di Genova prot. n. 77624 del 18/02/2025 inerente la richiesta di rimborso IMU per le annualità
2018-2019-2020-2021-2022.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue: -in data 07/10/2024 il ricorrente presentava al Comune di Genova istanza di rimborso IMU per le annualità d'imposta 2018-2019-2020-2021-2022;
- con comunicazione prot. n. 77624 del 18/02/2025 l'Ufficio accoglieva l'istanza di rimborso per il saldo
2019 e per le annualità 2020-2021-2022;
- con la stessa comunicazione, l'Ufficio negava, invece, il rimborso dell'annualità 2018 e dell'acconto per l'annualità 2019;
-la motivazione del mancato riconoscimento del rimborso per tali annualità era dovuto al fatto che la richiesta era stata presentata oltre il termine di prescrizione;
-la domanda di rimborso IMU è stata presentata a seguito della sentenza n. 209/2022 della Corte
Costituzionale del 12.09.2022, depositata il 13.10.2022;
-poiché si tratta di sentenza depositata il 13.10.2022 la richiesta di rimborso presentata il 07.10.2024, ha rispettato ampiamente il termine di prescrizione quinquennale;
-chiede, pertanto, il riconoscimento del rimborso anche per l'IMU pagata nel 2018 e nel settembre 2019.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-parte ricorrente afferma che, essendo il diritto alla restituzione stato accertato dopo il deposito in data
13/10/2022 della sentenza di Corte Costituzionale n.209/2022, non sarebbe incorso nella prescrizione prevista dalla legge;
--l'art.1 c.164 della legge 296/2006 prevede che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni, dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
-poichè le sentenze costituzionali di accoglimento operano ex tunc e producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente ad esse ne consegue che dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono più trovare applicazione;
-va, però, evidenziato che, salva la materia penale, il principio della c.d. retroattività delle predette sentenze vale soltanto per i rapporti pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, come quello del caso in esame, i quali rimangono regolati dalla legge giudicata invalida;
-devono, pertanto, essere considerati esauriti quei rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 518133 2018 IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 518133-2019 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 992/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso Comunicazione del Comune di Genova prot. n. 77624 del 18/02/2025 inerente la richiesta di rimborso IMU per le annualità
2018-2019-2020-2021-2022.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue: -in data 07/10/2024 il ricorrente presentava al Comune di Genova istanza di rimborso IMU per le annualità d'imposta 2018-2019-2020-2021-2022;
- con comunicazione prot. n. 77624 del 18/02/2025 l'Ufficio accoglieva l'istanza di rimborso per il saldo
2019 e per le annualità 2020-2021-2022;
- con la stessa comunicazione, l'Ufficio negava, invece, il rimborso dell'annualità 2018 e dell'acconto per l'annualità 2019;
-la motivazione del mancato riconoscimento del rimborso per tali annualità era dovuto al fatto che la richiesta era stata presentata oltre il termine di prescrizione;
-la domanda di rimborso IMU è stata presentata a seguito della sentenza n. 209/2022 della Corte
Costituzionale del 12.09.2022, depositata il 13.10.2022;
-poiché si tratta di sentenza depositata il 13.10.2022 la richiesta di rimborso presentata il 07.10.2024, ha rispettato ampiamente il termine di prescrizione quinquennale;
-chiede, pertanto, il riconoscimento del rimborso anche per l'IMU pagata nel 2018 e nel settembre 2019.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-parte ricorrente afferma che, essendo il diritto alla restituzione stato accertato dopo il deposito in data
13/10/2022 della sentenza di Corte Costituzionale n.209/2022, non sarebbe incorso nella prescrizione prevista dalla legge;
--l'art.1 c.164 della legge 296/2006 prevede che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni, dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
-poichè le sentenze costituzionali di accoglimento operano ex tunc e producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente ad esse ne consegue che dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono più trovare applicazione;
-va, però, evidenziato che, salva la materia penale, il principio della c.d. retroattività delle predette sentenze vale soltanto per i rapporti pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, come quello del caso in esame, i quali rimangono regolati dalla legge giudicata invalida;
-devono, pertanto, essere considerati esauriti quei rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.