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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 07/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4366/2018 spedito il 30/10/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 794/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 01/03/2018
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO C n. TVMCR0400104 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2010
- ATTO RECUPERO C n. TVMCR0400104 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri atti e conclusioni facendo presente della cmc presente in atti.
La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 aveva presentato, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2008, istanza di attribuzione del credito di imposta a favore dei datori di lavoro che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 avevano incrementato il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Alla società era stato riconosciuto tale diritto per gli anni 2008 e 2009.
Tuttavia, per gli anni successivi (2010 e 2011) la società aveva omesso la presentazione della comunicazione annuale prescritta dall'art 6 del DM 12/3/2008. Da tale circostanza era scaturito l'impugnato atto di recupero.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.2^, con sentenza n.794/18 depositata in data 01/03/2018, rigettava il ricorso.
Appellava la società contribuente.
L'Ufficio, nelle more dell'odierna udienza, comunicava che il 22/09/2023 era stata trasmessa in via telematica la domanda di definizione della lite pendente n.TVM 200419/2023, art.1, commi da 186 a 202, della Legge
29 dicembre 2022, n.197.
L'importo netto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione era risultato pari a zero tenuto conto degli importi versati in pendenza di giudizio e pertanto, la domanda di definizione è risultata regolare;
Chiedeva di conseguenza dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado essendo stata presentata, contestualmente all'adesione alla definizione agevolata, la rinuncia da parte della contribuente, obbligatoria ex lege. In conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione, che l'odierno Collegio ritiene preferibile, infatti il processo deve essere dichiarato estinto in applicazione dell'art.44 del D.Lgs.546/1992, dal momento che l'invio dell'istanza di rottamazione e la sua accettazione integrano gli elementi della rinuncia e dell'accettazione della stessa da parte del Fisco, ai sensi della norma citata.
Questa impostazione, già adottata dalla Cassazione in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art.6 D.L. 193/2016 (conv., con modif., dalla L.225/2016), appare applicabile anche alle successive ipotesi di “Rottamazione” come quelle venute in rilievo nel caso che ci occupa, vale a dire quella prevista dall'art.1 co.197 della L.197/2022.
Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, per cui l'originario ricorrente che deposita l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso: va dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr.Cassazione n.29394 del 2017), orientamento confermato più volte successivamente anche in relazione alle successive ipotesi di definizione agevolata (Cass.2/5/2019 n.11540,
Cass.3/10/2018 n24082 e 24083).
Poichè risulta però che il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito deve anche essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Data la pronuncia di estinzione del giudizio non devono essere emesse statuizioni in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
il Presidente relatore
DI LU UC
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4366/2018 spedito il 30/10/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 794/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 01/03/2018
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO C n. TVMCR0400104 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2010
- ATTO RECUPERO C n. TVMCR0400104 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compaiono le parti che si riportano ai propri atti e conclusioni facendo presente della cmc presente in atti.
La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 aveva presentato, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2008, istanza di attribuzione del credito di imposta a favore dei datori di lavoro che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 avevano incrementato il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Alla società era stato riconosciuto tale diritto per gli anni 2008 e 2009.
Tuttavia, per gli anni successivi (2010 e 2011) la società aveva omesso la presentazione della comunicazione annuale prescritta dall'art 6 del DM 12/3/2008. Da tale circostanza era scaturito l'impugnato atto di recupero.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.2^, con sentenza n.794/18 depositata in data 01/03/2018, rigettava il ricorso.
Appellava la società contribuente.
L'Ufficio, nelle more dell'odierna udienza, comunicava che il 22/09/2023 era stata trasmessa in via telematica la domanda di definizione della lite pendente n.TVM 200419/2023, art.1, commi da 186 a 202, della Legge
29 dicembre 2022, n.197.
L'importo netto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione era risultato pari a zero tenuto conto degli importi versati in pendenza di giudizio e pertanto, la domanda di definizione è risultata regolare;
Chiedeva di conseguenza dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso di primo grado essendo stata presentata, contestualmente all'adesione alla definizione agevolata, la rinuncia da parte della contribuente, obbligatoria ex lege. In conformità con l'orientamento della Corte di Cassazione, che l'odierno Collegio ritiene preferibile, infatti il processo deve essere dichiarato estinto in applicazione dell'art.44 del D.Lgs.546/1992, dal momento che l'invio dell'istanza di rottamazione e la sua accettazione integrano gli elementi della rinuncia e dell'accettazione della stessa da parte del Fisco, ai sensi della norma citata.
Questa impostazione, già adottata dalla Cassazione in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art.6 D.L. 193/2016 (conv., con modif., dalla L.225/2016), appare applicabile anche alle successive ipotesi di “Rottamazione” come quelle venute in rilievo nel caso che ci occupa, vale a dire quella prevista dall'art.1 co.197 della L.197/2022.
Tale interpretazione si fonda sulla considerazione che la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, per cui l'originario ricorrente che deposita l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso: va dichiarata l'estinzione del giudizio (cfr.Cassazione n.29394 del 2017), orientamento confermato più volte successivamente anche in relazione alle successive ipotesi di definizione agevolata (Cass.2/5/2019 n.11540,
Cass.3/10/2018 n24082 e 24083).
Poichè risulta però che il debitore ha anche provveduto al pagamento integrale del debito deve anche essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Data la pronuncia di estinzione del giudizio non devono essere emesse statuizioni in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
il Presidente relatore
DI LU UC