Art. 6.
Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il personale indicato nell'art. 2, escluso il direttore di ricerca, sono esercitate dalla Giunta amministrativa, alla quale sono, a tale effetto, aggregati il capo dell'ufficio del personale e, per quanto riguarda il personale di cui al n. dell'art. 2, il direttore di ricerca o uno dei professori universitari di ruolo incaricati della direzione di un istituto o centro, nominato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Le funzioni della corte di disciplina di cui all' art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 1944, n. 272 , nei riguardi del direttore di ricerca sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di tre professori universitari di ruolo dei quali uno di materie giuridiche e gli altri scelti fra i componenti dei comitati nazionali del Consiglio stesso.
Le funzioni della Commissione per i procedimenti disciplinari di cui all' art. 23 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 , nei riguardi dei primi ricercatori e ricercatori, sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un professore universitario di ruolo di materie giuridiche e di un primo ricercatore eletto dai primi ricercatori e ricercatori.
Le funzioni della Commissione di disciplina di cui all' art. 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , nei riguardi di tutti gli altri impiegati a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di un professore universitario di ruolo di materie giuridiche, che la presiede; del capo dell'ufficio del personale e di un funzionario di gruppo A dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, di grado non inferiore all'8°, eletto dagli impiegati predetti.
Le norme per l'elezione dei membri indicati al terzo e quarto comma sono stabilite con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il personale indicato nell'art. 2, escluso il direttore di ricerca, sono esercitate dalla Giunta amministrativa, alla quale sono, a tale effetto, aggregati il capo dell'ufficio del personale e, per quanto riguarda il personale di cui al n. dell'art. 2, il direttore di ricerca o uno dei professori universitari di ruolo incaricati della direzione di un istituto o centro, nominato dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Le funzioni della corte di disciplina di cui all' art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 1944, n. 272 , nei riguardi del direttore di ricerca sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di tre professori universitari di ruolo dei quali uno di materie giuridiche e gli altri scelti fra i componenti dei comitati nazionali del Consiglio stesso.
Le funzioni della Commissione per i procedimenti disciplinari di cui all' art. 23 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 , nei riguardi dei primi ricercatori e ricercatori, sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un professore universitario di ruolo di materie giuridiche e di un primo ricercatore eletto dai primi ricercatori e ricercatori.
Le funzioni della Commissione di disciplina di cui all' art. 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , nei riguardi di tutti gli altri impiegati a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono esercitate da una Commissione nominata ogni triennio dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e composta di un professore universitario di ruolo di materie giuridiche, che la presiede; del capo dell'ufficio del personale e di un funzionario di gruppo A dell'amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, di grado non inferiore all'8°, eletto dagli impiegati predetti.
Le norme per l'elezione dei membri indicati al terzo e quarto comma sono stabilite con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.