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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 393/2024, cui è riunito il fascicolo di TP recante R.G. n. 6296/2019
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 lo, con cui elett. dom. in Aversa alla via Michelangelo n. 66, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Nicola Fumo e Davide Catalano, CP_1 giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/01/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 6296/2019 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, riconoscendo l'istante esclusivamente “portatore di handicap con connotazione di gravita' (art.3 comma 3)”,deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo di “a) Riconoscere il diritto del ricorrente al riconoscimento della Indennità di Accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, così come già indicato nel riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3, riconosciuto dal CTU. b) Condannare 1 i convenuti per quanto di ragione alla corresponsione in favore dell'istante della Indennità di Accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, o da quella data che risulterà dalla rinnovata C.T.U. da espletarsi”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di TP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Spese vinte. Previo deposito dei chiarimenti da parte del ctu già nominato in sede di atp, la causa veniva rinviata per discussione e, lette le note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11/12/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 28/12/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 15/01/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2 Chiamato a rendere chiarimenti, anche tenuto conto della documentazione successiva depositata, il consulente tecnico confermava il giudizio maturato all'esito del procedimento per atp. In primo luogo, si osserva che, nella consulenza depositata nell'ambito del giudizio di atp, il ctu preliminarmente rilevava come il ricorrente fosse da ritenersi totalmente inabile, nonché portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992, tenuto conto del complesso patologico considerato nel suo insieme. Quanto alla domanda inerente al riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento, il CTU escludeva la sussistenza dei requisiti richiesti
“sul versante deambulatorio in quanto l'istante deambula in sostanziale autonomia anche se con appoggio”. Sotto il profilo della necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, precisava che “La valutazione dell'autonomia personale va fatta differenziando le ADL (Activities of Daily Living) dalle IADL(Instrumental Activities of Daily Living). Sono le ADL da tenere in considerazione ai fini della concessione della predetta indennita' riservando le IADL alla sola parte relativa alla assunzione di farmaci” e che “Il Mini-Mental State Examination, o MMSE è un test per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo”. Aggiungeva che “nel caso in esame,come in tutti gli altri,sono le ADL che vanno considerate ai fini della predetta indennita'. La attestazione del Policlinico Umberto I di Roma,dopo somministrazione dei test,da un punteggio di 3/6 per le ADL. Cio significa che esiste una limitazione nell'autonomia personale ma essa e' ridotta della meta', e non in tutte le attivita' quotidiane”, mentre “l'MMSE indica una compromissione delle abilita' cognitive da moderata a lieve(piu' lieve che moderata avendo un punteggio di 23,85”. Riteneva il ctu, in particolare, che, “allo stato attuale l'istante va escluso dall'indennità di accompagnamento” e concludeva ritenendo il ricorrente “invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa(artt 2 e 12 L.118/71) dalla domanda amminsitrativa a tutt'oggi,senza diritto alla indennita' di accompagnamento ai sensi della normativa vigente. Per quanto concerne i benefici di cui alla L.104/92,con criteriologia valutativa differente si puo' concludere che per il complesso morboso obiettivato l'istante puo' essere riconosciuta portatore di handicap con connotazione di gravita'(art.3 comma 3) dalla domanda amministrativa a tutt'oggi”. Il consulente replicava alle osservazioni rese da parte ricorrente in sede di trasmissione delle bozze di consulenza, rilevando che, sulla scorta della stessa documentazione versata in atti (da cui risultava una “disabilità” negli atti quotidiani della vita), non sussistevano i requisiti previsti dalla relativa normativa, concludendo che “In definitiva con un MMSE pari a 23,85,ADL pari a 3/6 e IADL pari a 2/5 non e' previsto il riconoscimento della richiesta indennita'”. Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, a fronte di quanto dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio, che il ctu precisava di aver richiesto – all'esito dell'esame peritale espletato nel giudizio di atp – una visita neurologica, comprensiva della valutazione di ADL, IADL e MMSE, presso una struttura universitaria con elevato livello di preparazione, presso cui il ricorrente era seguito da anni. Richiamate le argomentazioni formulate nell'elaborato peritale, il consulente inoltre osservava che la documentazione di formazione successiva versata in atti “non modifica,allo stato attuale, le conclusioni della CTU effettuata in sede di TP ne' modifica sostanzialmente le conclusioni della Controparte_2
[..
[...] , ribadendo che le proprie conclusioni erano
[...] fondate sulle risultanze della consulenza specialistica richiesta, oltre che delle linee guida e della dottrina medico legale. CP_1
, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Alla luce di tutto quanto esposto, le puntuali argomentazioni rese dal consulente – basate in particolare sulla valutazione della documentazione medica specialistica resa all'esito della visita peritale – appaiono coerenti con i canoni ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità e non risultano inficiate dalle generiche contestazioni formulate da parte ricorrente. Privo di rilievo è il generico richiamo a documentazione di formazione successiva - formulato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta - ad ogni modo non versata in atti. In assenza di puntuali critiche ad opera delle parti, le conclusioni del CTU possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso in opposizione, pertanto, va rigettato. Va invece accertato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa (28/12/2018). Attesa la parziale soccombenza, considerate entrambe le fasi del giudizio, le spese di lite si compensano per due terzi e si liquidano, nella parte residua, nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) dichiara in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dello Parte_1 stato di ondizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa (28/12/2018); c) compensa per due terzi le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore di CP_1 parte ricorrente della residua parte che si liquida, n isura ridotta, in € 900,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
d) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto CP_1 emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 22/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 393/2024, cui è riunito il fascicolo di TP recante R.G. n. 6296/2019
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 lo, con cui elett. dom. in Aversa alla via Michelangelo n. 66, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Nicola Fumo e Davide Catalano, CP_1 giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/01/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 6296/2019 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, riconoscendo l'istante esclusivamente “portatore di handicap con connotazione di gravita' (art.3 comma 3)”,deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo di “a) Riconoscere il diritto del ricorrente al riconoscimento della Indennità di Accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, così come già indicato nel riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3, riconosciuto dal CTU. b) Condannare 1 i convenuti per quanto di ragione alla corresponsione in favore dell'istante della Indennità di Accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, o da quella data che risulterà dalla rinnovata C.T.U. da espletarsi”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di TP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Spese vinte. Previo deposito dei chiarimenti da parte del ctu già nominato in sede di atp, la causa veniva rinviata per discussione e, lette le note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11/12/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 28/12/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 15/01/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2 Chiamato a rendere chiarimenti, anche tenuto conto della documentazione successiva depositata, il consulente tecnico confermava il giudizio maturato all'esito del procedimento per atp. In primo luogo, si osserva che, nella consulenza depositata nell'ambito del giudizio di atp, il ctu preliminarmente rilevava come il ricorrente fosse da ritenersi totalmente inabile, nonché portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992, tenuto conto del complesso patologico considerato nel suo insieme. Quanto alla domanda inerente al riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento, il CTU escludeva la sussistenza dei requisiti richiesti
“sul versante deambulatorio in quanto l'istante deambula in sostanziale autonomia anche se con appoggio”. Sotto il profilo della necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, precisava che “La valutazione dell'autonomia personale va fatta differenziando le ADL (Activities of Daily Living) dalle IADL(Instrumental Activities of Daily Living). Sono le ADL da tenere in considerazione ai fini della concessione della predetta indennita' riservando le IADL alla sola parte relativa alla assunzione di farmaci” e che “Il Mini-Mental State Examination, o MMSE è un test per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo”. Aggiungeva che “nel caso in esame,come in tutti gli altri,sono le ADL che vanno considerate ai fini della predetta indennita'. La attestazione del Policlinico Umberto I di Roma,dopo somministrazione dei test,da un punteggio di 3/6 per le ADL. Cio significa che esiste una limitazione nell'autonomia personale ma essa e' ridotta della meta', e non in tutte le attivita' quotidiane”, mentre “l'MMSE indica una compromissione delle abilita' cognitive da moderata a lieve(piu' lieve che moderata avendo un punteggio di 23,85”. Riteneva il ctu, in particolare, che, “allo stato attuale l'istante va escluso dall'indennità di accompagnamento” e concludeva ritenendo il ricorrente “invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa(artt 2 e 12 L.118/71) dalla domanda amminsitrativa a tutt'oggi,senza diritto alla indennita' di accompagnamento ai sensi della normativa vigente. Per quanto concerne i benefici di cui alla L.104/92,con criteriologia valutativa differente si puo' concludere che per il complesso morboso obiettivato l'istante puo' essere riconosciuta portatore di handicap con connotazione di gravita'(art.3 comma 3) dalla domanda amministrativa a tutt'oggi”. Il consulente replicava alle osservazioni rese da parte ricorrente in sede di trasmissione delle bozze di consulenza, rilevando che, sulla scorta della stessa documentazione versata in atti (da cui risultava una “disabilità” negli atti quotidiani della vita), non sussistevano i requisiti previsti dalla relativa normativa, concludendo che “In definitiva con un MMSE pari a 23,85,ADL pari a 3/6 e IADL pari a 2/5 non e' previsto il riconoscimento della richiesta indennita'”. Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, a fronte di quanto dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio, che il ctu precisava di aver richiesto – all'esito dell'esame peritale espletato nel giudizio di atp – una visita neurologica, comprensiva della valutazione di ADL, IADL e MMSE, presso una struttura universitaria con elevato livello di preparazione, presso cui il ricorrente era seguito da anni. Richiamate le argomentazioni formulate nell'elaborato peritale, il consulente inoltre osservava che la documentazione di formazione successiva versata in atti “non modifica,allo stato attuale, le conclusioni della CTU effettuata in sede di TP ne' modifica sostanzialmente le conclusioni della Controparte_2
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[...] , ribadendo che le proprie conclusioni erano
[...] fondate sulle risultanze della consulenza specialistica richiesta, oltre che delle linee guida e della dottrina medico legale. CP_1
, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche di recente (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 Rv. 665477 - 01), il principio “secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”. Alla luce di tutto quanto esposto, le puntuali argomentazioni rese dal consulente – basate in particolare sulla valutazione della documentazione medica specialistica resa all'esito della visita peritale – appaiono coerenti con i canoni ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità e non risultano inficiate dalle generiche contestazioni formulate da parte ricorrente. Privo di rilievo è il generico richiamo a documentazione di formazione successiva - formulato da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta - ad ogni modo non versata in atti. In assenza di puntuali critiche ad opera delle parti, le conclusioni del CTU possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso in opposizione, pertanto, va rigettato. Va invece accertato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa (28/12/2018). Attesa la parziale soccombenza, considerate entrambe le fasi del giudizio, le spese di lite si compensano per due terzi e si liquidano, nella parte residua, nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica sono poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) dichiara in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dello Parte_1 stato di ondizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, dalla data della domanda amministrativa (28/12/2018); c) compensa per due terzi le spese di lite e condanna l' al pagamento in favore di CP_1 parte ricorrente della residua parte che si liquida, n isura ridotta, in € 900,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
d) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto CP_1 emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 22/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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