Ordinanza presidenziale 17 ottobre 2024
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/03/2025, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05759/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Cordasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS- del 4.10.2021 e vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno il 13.10.2021 e registrato al n.-OMISSIS- nella parte in cui decreta la promozione alla qualifica superiore di complessivi numero 17 orchestrali, tra cui l’odierno Ricorrente ex art.7 del Decreto qui impugnato e successivamente notificato al diretto interessato in data 29.11.2021, nonché avverso ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso, ove occorrer possa, l’atto di trasmissione del Decreto impugnato individuato con il prot. n. -OMISSIS- del 15.11.2021 adottato dal Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza ivi compreso, sempre ove occorrer possa, la Deliberazione adottata nella seduta del -OMISSIS- nonché il relativo verbale dalla Commissione per il personale appartenente al Ruolo degli Orchestrali della Banda Musicale della Polizia di Stato che ha giudicato idonei alla promozione alla qualifica superiore – con riferimento al 31.12.2020 tra gli altri e per quanto di pertinenza al presente gravame n. 4 orchestrali, tra cui l’attuale ricorrente, ispettori superiori tecnici 3° parte “B”, con decorrenza a far data dall’1.1.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 23 dicembre 2024 la parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito;
Di quanto sopra preso atto, dichiara il Collegio l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO