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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
6230 /2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 6230/16 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n. 704/16 ordine n. 1627/16 ruolo del 5 febbraio 2016 con cui veniva ingiunto alla società ed al socio accomandatario Parte_1
di pagare, in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
, la somma di euro 32.686,01 oltre gli interessi come da domanda (moratori ex d.lgs
[...]
231/2002) e le spese;
1 rilevato che e il socio accomandatario Parte_1
proponevano opposizione avverso detto decreto ingiuntivo chiedendo, in via Parte_1
principale e nel merito, di dichiarare che nulla era dovuto a controparte e, in ogni caso, di rigettare le domande dell'ingiungente con conseguente revoca del decreto opposto, deducendo inoltre l'erroneità dei conteggi effettuati dal curatore e dai legali del fallimento non avendo tenuto in considerazione l'estratto conto al 31.12.2012 inviato dalla stessa opposta e depositato dall'opponente (doc. 6) che attestava un
“saldo avere” di di euro 13.201,36 e non avendo contabilizzato le note di accredito emesse da Pt_2
in favore di nel 2013 relative ai resi dei prodotti invenduti e che avrebbero Pt_2 Parte_1
dovuto essere detratte dal dovuto (doc. 3);
rilevato che si costituiva la curatela del Parte_2
contestando integralmente l'opposizione, rilevando in primo luogo che l'estratto conto summenzionato
Co riportava il mero saldo contabile conteggiato salvo buon fine delle ri emesse da le Parte_1
quali nell'anno 2013 erano poi rimaste insolute per un totale di eurto 52.453,09 (doc. 3), che nel corso del
2013 aveva acquistato merce da per euro 30.784,94 e che aveva Parte_1 Pt_2 Pt_2
riconosciuto ad un credito di euro 46.804,39 dietro emissione delle relative note di Parte_1
credito e quindi, considerato anche il successivo pagamento di euro 2.697,40 da parte di Parte_1
il credito di ammontava all'importo ingiunto, per cui concludeva chiedendo il rigetto Pt_2
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
rilevato che il giudice istruttore, con ordinanza del 21 luglio 2016, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che andava approfondita la valenza probatoria del documento sul saldo contabile s.b.f. delle ri.ba. rimaste insolute nel corso del 2013 e quindi concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., disponeva CTU tecnico-contabile e all'esito invitava le parti a precisare le conclusioni e, dopo la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione;
2 ciò premesso, va rilevato che il CTU nella relazione depositata (cfr. relazione CTU dr.ssa Per_1
datata 7.02.2018) riscontrava che sia le fatture che le note di credito emesse tra il 2011 ed il 2013
[...]
erano state regolarmente registrate da entrambe le parti e, in particolare, le note di accredito, per le quali l'opponente sosteneva il mancato conteggio da parte dell'opposta, erano state correttamente contabilizzate da che le aveva detratte dall'importo del credito azionato, concludendo infine Pt_2
che, dalla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti nel periodo in questione derivava un saldo a credito del fallimento di euro 35.634,85, addirittura superiore alla somma azionata dal fallimento con il decreto ingiuntivo opposto (cfr. pagg.
6-8 della relazione CTU dr.ssa datata 7.02.2018); Persona_1
ritenuto che il lavoro svolto dal CTU appare corretto e ben motivato alla luce della documentazione prodotta, per cui non appaiono necessari ulteriori adempimenti istruttori, con la precisazione, fatta dallo stesso CTU che però “il recupero della documentazione dalla si è rivelata faticosa per quanto Parte_1
concerne i documenti di cui all'ordine di esibizione e infruttuosa per i documenti di integrazione e di
chiarimento chiesti” (cfr. pag. 6 della relazione CTU dr.ssa datata 7.02.2018); Persona_1
ritenuto perciò che se da una parte deve considerarsi provato l'importo del credito del fallimento almeno nella misura indicata dal decreto ingiuntivo, dall'altro non vi è prova sufficiente di un maggior credito come indicato dal CTU, posto che dalla relazione del CTU e relativi allegati non risultano i pagamenti che nel corso del 2013 avrebbe fatto a favore di per complessivi euro 2.697,40, Parte_1 Pt_2
sebbene essi siano stati indicati e riconosciuti dallo stesso fallimento a pag.3 della comparsa di costituzione senza altre precisazioni;
ritenuto perciò che se da una parte va rigettata l'opposizione proposta avverso il citato decreto ingiuntivo n. 704/2016 ordine n. 1627/2016 ruolo del 5 febbraio 2016, dall'altra va rigetta la domanda svolta dal fallimento in sede di precisazione delle conclusioni di condanna dell'opponente a pagare la somma residua;
3 ritenuto infine quanto alle spese del presente procedimento che esse seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico degli opponenti e liquidate come in dispositivo, escluse altre spese non documentate né precisate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così
giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da e dal socio Parte_1
accomandatario avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 704/2016 Parte_1
ordine n. 1627/2016 ruolo del 5 febbraio 2016 con cui veniva ingiunto a Parte_1
ed al socio accomandatario di pagare in solido al
[...] Parte_1
la somma di euro 32.686,01 oltre gli interessi Parte_2
come da domanda e le spese;
b) condanna ed il socio accomandatario Parte_1
in solido a rimborsare al Parte_1 Parte_2
le spese di causa che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 7 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 6230/16 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n. 704/16 ordine n. 1627/16 ruolo del 5 febbraio 2016 con cui veniva ingiunto alla società ed al socio accomandatario Parte_1
di pagare, in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
, la somma di euro 32.686,01 oltre gli interessi come da domanda (moratori ex d.lgs
[...]
231/2002) e le spese;
1 rilevato che e il socio accomandatario Parte_1
proponevano opposizione avverso detto decreto ingiuntivo chiedendo, in via Parte_1
principale e nel merito, di dichiarare che nulla era dovuto a controparte e, in ogni caso, di rigettare le domande dell'ingiungente con conseguente revoca del decreto opposto, deducendo inoltre l'erroneità dei conteggi effettuati dal curatore e dai legali del fallimento non avendo tenuto in considerazione l'estratto conto al 31.12.2012 inviato dalla stessa opposta e depositato dall'opponente (doc. 6) che attestava un
“saldo avere” di di euro 13.201,36 e non avendo contabilizzato le note di accredito emesse da Pt_2
in favore di nel 2013 relative ai resi dei prodotti invenduti e che avrebbero Pt_2 Parte_1
dovuto essere detratte dal dovuto (doc. 3);
rilevato che si costituiva la curatela del Parte_2
contestando integralmente l'opposizione, rilevando in primo luogo che l'estratto conto summenzionato
Co riportava il mero saldo contabile conteggiato salvo buon fine delle ri emesse da le Parte_1
quali nell'anno 2013 erano poi rimaste insolute per un totale di eurto 52.453,09 (doc. 3), che nel corso del
2013 aveva acquistato merce da per euro 30.784,94 e che aveva Parte_1 Pt_2 Pt_2
riconosciuto ad un credito di euro 46.804,39 dietro emissione delle relative note di Parte_1
credito e quindi, considerato anche il successivo pagamento di euro 2.697,40 da parte di Parte_1
il credito di ammontava all'importo ingiunto, per cui concludeva chiedendo il rigetto Pt_2
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
rilevato che il giudice istruttore, con ordinanza del 21 luglio 2016, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che andava approfondita la valenza probatoria del documento sul saldo contabile s.b.f. delle ri.ba. rimaste insolute nel corso del 2013 e quindi concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., disponeva CTU tecnico-contabile e all'esito invitava le parti a precisare le conclusioni e, dopo la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione;
2 ciò premesso, va rilevato che il CTU nella relazione depositata (cfr. relazione CTU dr.ssa Per_1
datata 7.02.2018) riscontrava che sia le fatture che le note di credito emesse tra il 2011 ed il 2013
[...]
erano state regolarmente registrate da entrambe le parti e, in particolare, le note di accredito, per le quali l'opponente sosteneva il mancato conteggio da parte dell'opposta, erano state correttamente contabilizzate da che le aveva detratte dall'importo del credito azionato, concludendo infine Pt_2
che, dalla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti nel periodo in questione derivava un saldo a credito del fallimento di euro 35.634,85, addirittura superiore alla somma azionata dal fallimento con il decreto ingiuntivo opposto (cfr. pagg.
6-8 della relazione CTU dr.ssa datata 7.02.2018); Persona_1
ritenuto che il lavoro svolto dal CTU appare corretto e ben motivato alla luce della documentazione prodotta, per cui non appaiono necessari ulteriori adempimenti istruttori, con la precisazione, fatta dallo stesso CTU che però “il recupero della documentazione dalla si è rivelata faticosa per quanto Parte_1
concerne i documenti di cui all'ordine di esibizione e infruttuosa per i documenti di integrazione e di
chiarimento chiesti” (cfr. pag. 6 della relazione CTU dr.ssa datata 7.02.2018); Persona_1
ritenuto perciò che se da una parte deve considerarsi provato l'importo del credito del fallimento almeno nella misura indicata dal decreto ingiuntivo, dall'altro non vi è prova sufficiente di un maggior credito come indicato dal CTU, posto che dalla relazione del CTU e relativi allegati non risultano i pagamenti che nel corso del 2013 avrebbe fatto a favore di per complessivi euro 2.697,40, Parte_1 Pt_2
sebbene essi siano stati indicati e riconosciuti dallo stesso fallimento a pag.3 della comparsa di costituzione senza altre precisazioni;
ritenuto perciò che se da una parte va rigettata l'opposizione proposta avverso il citato decreto ingiuntivo n. 704/2016 ordine n. 1627/2016 ruolo del 5 febbraio 2016, dall'altra va rigetta la domanda svolta dal fallimento in sede di precisazione delle conclusioni di condanna dell'opponente a pagare la somma residua;
3 ritenuto infine quanto alle spese del presente procedimento che esse seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico degli opponenti e liquidate come in dispositivo, escluse altre spese non documentate né precisate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così
giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta da e dal socio Parte_1
accomandatario avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 704/2016 Parte_1
ordine n. 1627/2016 ruolo del 5 febbraio 2016 con cui veniva ingiunto a Parte_1
ed al socio accomandatario di pagare in solido al
[...] Parte_1
la somma di euro 32.686,01 oltre gli interessi Parte_2
come da domanda e le spese;
b) condanna ed il socio accomandatario Parte_1
in solido a rimborsare al Parte_1 Parte_2
le spese di causa che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 7 febbraio 2025
Il giudice
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