TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2881
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Decreto cautelare 1 marzo 2023
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Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
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Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
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Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Vizi istruttori e di motivazione

    Il Collegio ritiene che il quadro indiziario sia grave e circostanziato, sufficiente a fondare la prognosi di permeabilità criminale dell'impresa. Le censure della ricorrente non sono idonee a incrinare la tenuta logica e confutare la veridicità degli elementi fattuali. La valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa non richiede un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza basata su indizi gravi, precisi e concordanti. Le condotte illecite poste a base dell'interdittiva possono essere anche non penalmente rilevanti o già oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento o assoluzione.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    L'Amministrazione ha dato atto del contenuto delle controdeduzioni, ma ha ritenuto che non fossero in grado di elidere la complessiva valutazione di permeabilità della società. Il rispetto del contraddittorio procedimentale non impone la confutazione analitica dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale.

  • Rigettato
    Illegittimità della sanzione comunale basata esclusivamente sull'interdittiva antimafia

    L'atto di decadenza comunale, pur autonomo, ha come presupposto logico-giuridico l'interdittiva antimafia prefettizia, che ne costituisce il fondamento. L'effetto decadenziale deriva dall'interdittiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia. L'informazione antimafia produce gli stessi effetti della comunicazione antimafia anche in assenza di un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, portando alla revoca delle autorizzazioni. È irrilevante la violazione del TULPS e della L. n. 133/2008 in quanto il provvedimento comunale è un atto dovuto e vincolato di mera presa d'atto dell'interdittiva.

  • Rigettato
    Violazione delle norme sull'autotutela decisoria della P.A.

    Il provvedimento del Comune di Villaricca costituisce un atto doveroso e a contenuto vincolato, di mera presa d'atto della sopravvenuta interdittiva antimafia, e non una revoca in senso proprio o un annullamento d'ufficio ai sensi delle norme citate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2881
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2881
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo