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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 41 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 41 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MORANA ELISA , giusta procura in atti;
E
(C.F. ), parte rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MORANA ELISA , giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione il 12.3.2025;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
1 IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la modifica della sentenza n. 250/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 03/09/2010 a POZZALLO, in particolare domandando disporsi l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione ai minori (17.6.2011) e (25.11.2015), in Persona_1 Persona_2 considerazione del prossimo trasferimento all'estero del padre.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
******
Ciò premesso, va osservato che, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c.,
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale è posto come regola generale, sicché il giudice può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. In altre parole, affinché la prole sia affidata esclusivamente a uno dei genitori, è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro.
Nel caso di specie, non sussistendo i presupposti per la pronuncia di affidamento esclusivo in favore della madre, ma riconoscendo le difficoltà che potrebbero derivare dalla lontananza fisica del padre (prossimo a trasferirsi all'estero), le parti hanno concordato disporsi l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, mantenendo inalterate le ulteriori condizioni previste.
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a parziale modifica della propria sentenza n. 250/2022, così decide:
- omologa le condizioni inerenti ai figli, provvedendo in conformità;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo S.A Pulvirenti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 41 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MORANA ELISA , giusta procura in atti;
E
(C.F. ), parte rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MORANA ELISA , giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione il 12.3.2025;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
1 IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la modifica della sentenza n. 250/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 03/09/2010 a POZZALLO, in particolare domandando disporsi l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione ai minori (17.6.2011) e (25.11.2015), in Persona_1 Persona_2 considerazione del prossimo trasferimento all'estero del padre.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
******
Ciò premesso, va osservato che, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c.,
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale è posto come regola generale, sicché il giudice può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. In altre parole, affinché la prole sia affidata esclusivamente a uno dei genitori, è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro.
Nel caso di specie, non sussistendo i presupposti per la pronuncia di affidamento esclusivo in favore della madre, ma riconoscendo le difficoltà che potrebbero derivare dalla lontananza fisica del padre (prossimo a trasferirsi all'estero), le parti hanno concordato disporsi l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, mantenendo inalterate le ulteriori condizioni previste.
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a parziale modifica della propria sentenza n. 250/2022, così decide:
- omologa le condizioni inerenti ai figli, provvedendo in conformità;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo S.A Pulvirenti
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