Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10772/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10772 del 2025, proposto da
Muhammad FY, rappresentato e difeso dall'avv. TI IN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale(MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dal MAECI in ordine all'istanza del 7/9/2025di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RO MA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che
- nelle more del giudizio, il resistente MAECI ha comunicato che la competente Sede Diplomatica di Islamabad – e l’interessato ne ha preso atto - ha convocato il ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio.
Considerato che
-pertanto debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso a parte ricorrente del contributo unificato – ove versato - attesa la ragionevolezza del termine entro cui la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO ZI, Presidente
RO MA GI, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MA GI | CO ZI |
IL SEGRETARIO