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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2024, n. 24394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24394 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NG IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza dell'8/08/2023 del Tribunale del riesame di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l'Avvocato Francesca Aricò, quale sostituto processuale dell'Avvocato Ettore Censano, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di D'AN IC avverso l'ordinanza coercitiva emessa il 13 luglio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, in riforma del gravato titolo cautelare, esclusa l'aggravante contestata, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso il luogo di dimora. Penale Sent. Sez. 6 Num. 24394 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 29/02/2024 Si contesta al ricorrente di avere illegalmente acquistato per la successiva cessione a complici rimasti ignoti 500 grammi di cocaina dal 30 gennaio 2018 al 3 febbraio 2018 (capo 72 di incolpazione). Come si è detto, è stata esclusa l'aggravante della agevolazione del sodalizio mafioso denominato "Società Foggiana", della quale il cedente la sostanza, LE LE, era uno degli esponenti. In sostanza, il tribunale del riesame ha ritenuto che il ricorrente, mai stato associato, avesse acquistato lo stupefacente dal cugino, LE LE, esclusivamente in virtù del loro rapporto di parentela. Il Collegio della cautela ha, inoltre, sottolineato che si era trattato di un unico acquisto (sei pietre). 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Trs-ibunale del riesame, contraddicendo quanto sostenuto al fine di escludere l'aggravante, ha illogicamente affermato che «le condotte per le quali si procedeva non potevano considerarsi estemporanee e isolate, in quanto poste in essere in collegamento con un personaggio apicale di un sodalizio dedito allo spaccio non occasionale, capace di sopravvivere anche agli interventi repressivi, considerando l'ampiezza della organizzazione e del mercato servito in condizioni di esclusiva». Il Collegio della cautela, inoltre, reiterando l'errore in cui era incorso il G.i.p., ha proseguito ricordando che «come risulta a pagina 1992 della ordinanza impugnata, LE LE ed D'AN IC sono stati attinti da misura cautelare nell'ambito del procedimento n. 5557/2017 RGNR, il primo per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale organizzatore dell'associazione mafiosa denominata Società Foggiana, oltre che per episodi estorsivi commessi con metodo mafioso, mentre D'AN per episodi estorsivi commessi con la medesima aggravante e al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Società Foggiana. Inoltre, D'AN è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'articolo 73, 1990, n. 309, commesso in Lucera fino al 4 gennaio 2013 e presenta carichi pendenti nel sopraindicato procedimento per episodi estorsivi con l'aggravante mafiosa». In realtà, il D'AN, attinto da misura cautelare nell'ambito del procedimento cosiddetto Decima Azione è un omonimo del ricorrente. Il -Fbunale del riesame ha, incomprensibilmente, reiterato il travisamento degli atti in cui era incorso il G.i.p., riportando pedissequamente, in motivazione, il passaggio del provvedimento coercitivo. 11 Presidente CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. La motivazione del Tribunale del riesame di Bari in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è illogica e contraddittoria. Come evidenziato dalla difesa, il D'AN, attinto da misura cautelare per la commissione di estorsioni con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nell'ambito del procecimento denominato "Decima Azione", non è il prevenuto, ma altro soggetto omonimo. Ciò è agevolmente riscontrabile dal raffronto tra la diversa data di nascita e la diversa residenza del prevenuto (nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]) rispetto ad AN IC detto CA coinvolto nel procedimento Decima Azione (nato il [...] a [...] e ivi residente in via Rodi Garganico n. 1). Rileva, inoltre, il Collegio che il prevenuto: -è risultato essere estraneo alla compagine associativa contestata nel presente procedimento;
- ha commesso un'unica condotta delittuosa risalente a cinque anni addietro;
-non è mai stato coinvolto nel procedimento "Decima Azione", né in altre vicende delittuose, non risultando, in particolare, ulteriori episodi di spaccio successivi a quelli sub iudice. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio aTibunale del riesame di Bari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 29 febbraio 2024 Il Consiglier_ stensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito l'Avvocato Francesca Aricò, quale sostituto processuale dell'Avvocato Ettore Censano, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di D'AN IC avverso l'ordinanza coercitiva emessa il 13 luglio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, in riforma del gravato titolo cautelare, esclusa l'aggravante contestata, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso il luogo di dimora. Penale Sent. Sez. 6 Num. 24394 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 29/02/2024 Si contesta al ricorrente di avere illegalmente acquistato per la successiva cessione a complici rimasti ignoti 500 grammi di cocaina dal 30 gennaio 2018 al 3 febbraio 2018 (capo 72 di incolpazione). Come si è detto, è stata esclusa l'aggravante della agevolazione del sodalizio mafioso denominato "Società Foggiana", della quale il cedente la sostanza, LE LE, era uno degli esponenti. In sostanza, il tribunale del riesame ha ritenuto che il ricorrente, mai stato associato, avesse acquistato lo stupefacente dal cugino, LE LE, esclusivamente in virtù del loro rapporto di parentela. Il Collegio della cautela ha, inoltre, sottolineato che si era trattato di un unico acquisto (sei pietre). 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Trs-ibunale del riesame, contraddicendo quanto sostenuto al fine di escludere l'aggravante, ha illogicamente affermato che «le condotte per le quali si procedeva non potevano considerarsi estemporanee e isolate, in quanto poste in essere in collegamento con un personaggio apicale di un sodalizio dedito allo spaccio non occasionale, capace di sopravvivere anche agli interventi repressivi, considerando l'ampiezza della organizzazione e del mercato servito in condizioni di esclusiva». Il Collegio della cautela, inoltre, reiterando l'errore in cui era incorso il G.i.p., ha proseguito ricordando che «come risulta a pagina 1992 della ordinanza impugnata, LE LE ed D'AN IC sono stati attinti da misura cautelare nell'ambito del procedimento n. 5557/2017 RGNR, il primo per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale organizzatore dell'associazione mafiosa denominata Società Foggiana, oltre che per episodi estorsivi commessi con metodo mafioso, mentre D'AN per episodi estorsivi commessi con la medesima aggravante e al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Società Foggiana. Inoltre, D'AN è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'articolo 73, 1990, n. 309, commesso in Lucera fino al 4 gennaio 2013 e presenta carichi pendenti nel sopraindicato procedimento per episodi estorsivi con l'aggravante mafiosa». In realtà, il D'AN, attinto da misura cautelare nell'ambito del procedimento cosiddetto Decima Azione è un omonimo del ricorrente. Il -Fbunale del riesame ha, incomprensibilmente, reiterato il travisamento degli atti in cui era incorso il G.i.p., riportando pedissequamente, in motivazione, il passaggio del provvedimento coercitivo. 11 Presidente CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. La motivazione del Tribunale del riesame di Bari in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è illogica e contraddittoria. Come evidenziato dalla difesa, il D'AN, attinto da misura cautelare per la commissione di estorsioni con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nell'ambito del procecimento denominato "Decima Azione", non è il prevenuto, ma altro soggetto omonimo. Ciò è agevolmente riscontrabile dal raffronto tra la diversa data di nascita e la diversa residenza del prevenuto (nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]) rispetto ad AN IC detto CA coinvolto nel procedimento Decima Azione (nato il [...] a [...] e ivi residente in via Rodi Garganico n. 1). Rileva, inoltre, il Collegio che il prevenuto: -è risultato essere estraneo alla compagine associativa contestata nel presente procedimento;
- ha commesso un'unica condotta delittuosa risalente a cinque anni addietro;
-non è mai stato coinvolto nel procedimento "Decima Azione", né in altre vicende delittuose, non risultando, in particolare, ulteriori episodi di spaccio successivi a quelli sub iudice. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio aTibunale del riesame di Bari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 29 febbraio 2024 Il Consiglier_ stensore