Art. 2.
L'esecuzione di esse e' demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti puo' avvalersi anche di concessionari.
L'esecuzione di esse e' demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti puo' avvalersi anche di concessionari.