Articolo 2 della Legge 4 agosto 1955, n. 722
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 settembre 1955
Art. 2.
L'esecuzione di esse e' demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il quale per la propaganda e per la distribuzione e la vendita dei biglietti puo' avvalersi anche di concessionari.
Entrata in vigore il 4 settembre 1955