CA
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 37/2024 e promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Meldoli;
Parte_1
Parte appellante contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Abrile;
Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma di ogni statuizione della sentenza n. 1061/2023 del
Tribunale di Alessandria (sezione civile Giudice Dott. Carlo Asteggiano) emessa a definizione del procedimento R.G. 1698/2021 il 30.11.2023 e pubblicata il 1.12.2023
Accertare e dichiarare ex art 6 c. 1 L. 39/1989 e 73 c. 2 D. lgs. 59/2010 l'insussistenza del diritto di controparte alle provvigioni per non essere autorizzata all'attività di mediazione;
pagina 1 di 10 Accertare e dichiarare altresì il mancato assolvimento dell'onere probatori di controparte anche in ordine al quantum dell'asserito credito provvisionale
Accertare per l'effetto l'integrale destituzione di fondamento di ogni pretesa creditoria formulata da controparte in sede monitoria e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
Accertare per converso l'obbligazione restitutoria di controparte ex art. 8 c. 1 L. 39/1989 e in subordine ex art. 2033 delle somme percepite a titolo di provvigioni
Dichiarare la nullità e quindi revocare privandolo di ogni effetto giuridico, l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Alessandria n. 334/2021 (RG n. n756/21) del 25.3.2021, non solo per l'errore di calcolo ma anche e ancor prima per l'insussistenza del diritto di credito
Condannare (P.I. e C.F. in persona del l.r.p.t. a ripetere a Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_1
-euro 9.071,74, oltre rivalutazione ed interessi di mora ex art. 1284 c. 4 dal 17.5.2021 sino alla data di effettiva ripetizione, quale omessa statuizione accessoria a quella di revoca del decreto ingiuntivo (disposta dal Giudice di prime cure ma solo quanto alla causale dell'errore di calcolo)
-euro 17.566,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ed d. lgs. 231/2002 dalle date delle singole corresponsioni sino al saldo, quale domanda riconvenzionale rigettata dal Giudice di prime cure
-euro 5.013,73 di spese processuali di primo grado oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex art. 1284 c. dal 17.01.2024 sino alla data di effettiva ripetizione
-euro 200,00 di imposta di registro della sentenza di primo grado, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex art. 1284 c. 4 dal 20.3.2024 sino alla data di effettiva ripetizione.
Con vittoria di esborsi e compenso professionale (oltre spese generali 15% CPA ed IVA) di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino contrariis rejectis
1)Nel merito e in via principale: ai sensi dell'art. 348 bis cpc dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'impugnazione avversaria della Sentenza n. 1061/2023 emessa in data 30 novembre 2023 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento con RG 1698/2021, poiché priva di ragionevole probabilità di essere accolta, e di conseguenza confermare il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 334/2021 del 25.3.2021 con RG n. 756/2021 con Repert. n.
504/2021 del 1.4.2021 pronunciato in data 25 marzo 2021 dal Tribunale di Alessandria, emesso in favore della e, conseguentemente rigettare la domanda riconvenzionale di Controparte_1 controparte in quanto tardiva, infondata, pretestuosa e temeraria e nel contempo condannando la società quale parte soccombente al pagamento di tutte le spese di lite;
Parte_1
2)In subordine: rigettare l'appello avversario e/o dichiarare infondate e/o inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1061/2023 emessa in in data 30 novembre 2023 dal Tribunale di pagina 2 di 10 Alessandria nel procedimento con RG 1698/2021 per la sua infondatezza dia in fatto che in diritto,
e per l'effetto confermando la sentenza di primo grado e di conseguenza confermando il Decreto
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 334/2021 del 25.3.2021 con RG n. 756/2021 con
Repert. n. 504/2021 del 1.4.2021 pronunciato in data 25 marzo 2021 dal Tribunale di Alessandria, emesso in favore della e conseguentemente rigettare la domanda Controparte_1 riconvenzionale di controparte in quanto tardiva, infondata, pretestuosa e temeraria.
3)Condannare controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc.
In ogni caso;
4)Vinti gli onorari, i diritti e le spese di difesa oltre IVA e Cpa Rimb. Spese per entrambi i gradi di giudizio.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 334/21, il Tribunale di Alessandria, su istanza di Controparte_1 ingiungeva a il pagamento della somma di euro 9.011,30, oltre accessori e Parte_1 spese, importo residuo portato dalla fattura n. 1543/2018 di importo pari ad euro 13.011,30.
Avverso detto decreto proponeva opposizione eccependo che: (i) dalla Parte_1 descrizione della natura del credito portato dalla fattura, risultava che si trattava di compenso per segnalazione commerciale;
(ii) la giurisprudenza anche di legittimità aveva sancito l'insussistenza del diritto alle provvigioni in capo al soggetto che non avesse presentato la segnalazione certificata di inizio di attività di intermediazione commerciale e di affari;
(iii) i registri delle imprese presso i quali l'iscrizione come mediatore è conditio sine qua non per il diritto alle provvigioni attestavano che in capo a tale attività all'opposto di essere Controparte_1 autorizzata era espressamente esclusa;
(iv) le somme richieste non erano quindi dovute;
(v) in ogni caso, vi era un errore di calcolo circa il preteso ed il percepito, quest'ultimo ammontante ad euro 5 mila (come ex adverso riconosciuto in sede stragiudiziale) e quindi il preteso era pari ad euro 8.011,30 e non a quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
(vi) stante l'insussistenza del diritto alle provvigioni, in via riconvenzionale veniva formulata domanda riconvenzionale di ripetizione ex art. 8, comma 1, legge 39/1988 per l'importo complessivo di euro 20.116,00. si costituiva in giudizio alla prima udienza premettendo che: (i) Controparte_1 Controparte_1
[... produceva, realizzava, vendeva e commercializzava prodotti panificati e dolciari da forno surgelati per la piccola e media distribuzione, sia direttamente che tramite i propri negozi affiliati e/o concessi in franchising;
(ii) nell'ambito di tale prevalente attività, essa opposta segnalava a
[...] la possibilità di vendere il proprio prodotto in occasione di aperture e/o Parte_1 realizzazioni di nuovi punti vendita, cioè limitatamente ad eventi occasionali in quanto non venivano e non vengono aperti tutti i giorni prodotti per la somministrazione di prodotti da forno;
pagina 3 di 10 (iii) questo tipo di segnalazioni era stato sempre ricercato dalla società opponente, in quanto permetteva alla controparte di ottenere occasioni commerciali non raggiungibili. Ciò premesso in fatto, parte opposta rilevava che trattavasi nel caso di attività di procacciatore di affari saltuaria ed occasionale, riconosceva l'errore materiale ex adverso segnalato e, quanto alla domanda riconvenzionale, rappresentava - oltre alla infondatezza della stessa - che in fase stragiudiziale, nel contestare la richiesta oggetto di causa, la società opponente aveva avanzato richiesta di euro
5.000,00, oggi lievitata ad oltre euro 20 mila.
1.1.Il Tribunale di Alessandria - con la sentenza n. 1061/2023 pubblicata in data 1.12.23 - revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava parte attrice in opposizione al pagamento, a favore di parte opposta, della somma di euro 8.011,30, oltre accessori e spese e rigettava la domanda riconvenzionale.
1.2. Il Tribunale dava atto dell'errore materiale, rilevava che, nel caso, non di mediazione si era trattato ma di segnalazioni di potenziali clienti, segnalazioni del tutto occasionali riconducibili al contratto di procacciamento d'affari, previamente qualificando come mera difesa (e non eccezione in senso stretto) la prospettazione di parte opposta circa l'occasionalità dell'attività. In conseguenza di ciò respingeva anche la domanda riconvenzionale formulata da che, Parte_1 peraltro, aveva sempre confermato per iscritto ed accettato tale rapporto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello censurando la decisione del Parte_1
Tribunale per i motivi sintetizzati come segue
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di parte opponente relativamente all'eccezione di parte convenuta in ordine alla occasionalità dell'attività, rilevando che l'occasionalità dell'attività di procacciatore di affari non iscritto costituisce un fatto impeditivo del diritto del cliente alla restituzione della provvigione.
Si tratta quindi, ad avviso dell'appellante, di una eccezione in senso stretto e dunque tardivamente formulata in quanto si è costituita nel giudizio di primo grado solo Controparte_1 il 25.10.2021 (data di udienza fissata nell'atto di citazione in opposizione, udienza poi rinviata il
27.10.21) e quindi con inosservanza del termine di 20 giorni di cui all'art. 166 cpc e con conseguente decadenza dal diritto di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Con il secondo motivo parte appellante osserva che - quand'anche la società appellata non fosse decaduta come indicato con il primo motivo - la stessa non ha fornito alcuna prova del ricorrere dei requisiti di merito afferenti la materia del procacciamento d'affari.
Con il terzo motivo parte appellante lamento l'errata valutazione operata dal primo giudice che non ha considerato che controparte ha dichiarato di avere effettuato segnalazioni in forza e in pagina 4 di 10 conseguenza dell'esercizio della panificazione, all'apertura di ogni nuovo negozio proprio e/o affiliato e, pertanto, che ha operato in evidente veste professionale. A tale proposito, parte appellante segnala gli elementi di non occasionalità a suo dire ravvisabili nella fattispecie, e in particolare, la forma societaria, l'organizzazione societaria, l'emissione di fatture con tanto di IVA, il numero degli affari, il tempo degli affari, l'importo degli affari e la stretta connessione con le attività di controparte atteso che le segnalazioni hanno avuto ad oggetto l'apertura di punti vendita e quindi il cuore dell'attività di Controparte_1
Con il quarto motivo parte appellante censura il primo giudice per avere rigettato la domanda riconvenzionale, atteso il tenore dell'art. 8 c.1 della l. 1989 n. 39 (“chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma … ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite..”) come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 2011 n. 10205 e Cass., 19161).
Con il quinto motivo, parte appellante censura la decisione del Tribunale che, limitandosi a rettificare l'importo ingiunto, non ha fatto applicazione dell'art. 2697 c.c. e 6 della l. 1989 n. 39 e ha attribuito valore di prova alla fattura azionata.
Con il sesto motivo, parte appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione degli importi corrisposti in forza del d.i. revocato.
2.1. si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o Controparte_1 comunque rigettare l'impugnazione, con condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria.
Quanto al primo motivo di appello, rileva che non è stata sollevata alcuna Controparte_1 eccezione di merito consistente nell'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivo del diritto dedotto in giudizio dall'attore e che non è stata formulata alcuna eccezione processuale o di rito: “come si può evincere dai fatti di causa, ha contrapposto fatti non Controparte_1 contestati da controparte (controparte non ha mai contestato che l'attività prevalente al momento dei fatti e ancor oggi è quella di produzione di panificati”), infatti è stato evidenziato che la
[...] non ha compiuto attività di mediatore o di agente in quanto non ha compiuto attività CP_1 necessarie a portare l'affare alla propria conclusione. Si è limitata a indicare un potenziale cliente,
Tale circostanza non è contestata da controparte”. L'eccezione è dunque infondata se non temeraria.
Con riferimento agli altri motivi di impugnazione, parte appellata osserva che: (i) parte appellante non ha mai contestato la fattura oggetto di decreto ingiuntivo ma ha sollevato tardivamente, solo dopo la richiesta di pagamento, l'eccezione infondata sulla assenza di requisiti della CP_1
(ii) l'onere probatorio della difesa della società appellata sarebbe stato quello di provare
[...] lo svolgimento dell'attività di cui alle fatture indicate in d.i.: tale circostanza non solo è stata pagina 5 di 10 assolta ma soprattutto non contestata da controparte;
parimenti solo in questo grado di appello, la società appellante sostiene che non avrebbe provato il quantum, peraltro mai CP_1 contestato;
(ii) come statuito con sentenza 2017 n. 19161 dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, il contratto di procacciamento d'affari configura una mediazione atipica ed è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa in tema di mediazione (prima ruolo ex l 1989 n. 39, poi RI o
REA ex art. 73 del d. lgs. 2010 n. 59) non solo per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende ma anche quando l'attività di intermediazione sia svolta in modo continuativo o professionale: nel caso di specie, l'attività di è quella di produzione di panificati Controparte_1
e controparte non ha neppure tentato di provare il contrario, anzi lo ha sempre confermato;
(iii) la domanda riconvenzionale è tardiva e sospetta: “non si capisce come dopo 7 anni al solo fine di non dover pagare il dovuto e il riconosciuto si possa domandare la ripetizione di somme versate per attività svolte e remunerate”; (iv) il l.r. della società appellante non solo non ha contestato la fondatezza economica delle richieste di ma le ha riconosciute, rappresentando Controparte_1 che il mancato pagamento era dovuto alla subendo> e che scrivendo che quali non avete sostenuto costi>.
4. Successivamente la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e poi trattenuta a decisione collegiale.
5 L'appello è fondato limitatamente al sesto motivo mentre deve essere respinto relativamente agli altri.
5.1. Palesemente infondato è il primo motivo di appello afferente il tema di eccezione in senso stretto o mera difesa delle difese della società convenuta odierna appellata.
Come è noto, la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile
d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]» (Cass. SS. UU.
2951/2016 In altre parole, il convenuto, costituendosi tardivamente, deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, ma potrà assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova grava sulla controparte.
Nel caso di specie, costituendosi nel giudizio di primo grado, si è limitata a Controparte_1 sostenere che l'attività svolta e della quale chiedeva il pagamento non era riconducibile alla pagina 6 di 10 mediazione e quindi necessariamente soggetta alla iscrizione all'Albo dei mediatori o a Registro imprese come sostenuto dalla società attrice in opposizione.
Si tratta quindi di una mera difesa, non soggetta alla decadenza invocata da Parte_1
5.2. Parimenti infondato è il quinto motivo di impugnazione afferente l'onere della prova e il valore probatorio della fattura monitoriamente azionata, posto che - nel primo grado di giudizio e anche in questa sede - non sono mai stati messi in discussione l'attività prestata da CP_1
e il quantum richiesto come concordato con l'odierna appellante (Per inciso, si vedano sul
[...] punto anche le dichiarazioni del l.r. di parte appellante, riportate al precedente punto 2.1. e non contestate da . Parte_1
In questo giudizio, dunque, la questione controversa non attiene alla prova dell'attività e/o al compenso concordato (mai contestati ed anzi ammessi ante causam) ma attiene alla qualificazione dell'attività prestata da attività di cui ai motivi di impugnazione Controparte_1 nn. 2 e 3.
5.3. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione devono essere congiuntamente esaminati.
L'attività per il cui pagamento è causa è consistita in “segnalazioni” da parte di Controparte_1 alla odierna appellante relativamente alla apertura di nuovi negozi, anche in franchising, di vendita di prodotti da forno e dolciari, negozi che ha potuto così contattare per Parte_1 la fornitura degli arredi.
Si tratta di una attività che non può essere inquadrata nel rapporto di agenzia o nel contratto di mediazione tipica ma piuttosto, come osservato dal primo giudice, nel contratto di procacciamento di affari che, nell'area di atipicità di cui all'art. 1322 c.c., viene solitamente definito come il contratto mediante il quale una parte (preponente) conferisce ad un'altra parte (procacciatore di affari) il compito di individuare e segnalare opportunità commerciali e affari, senza carattere di continuità e stabilità e solitamente senza una specifica definizione di ambito territoriale.
In particolare, con la sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017 - cui entrambe le parti fanno riferimento - le Sezioni Unite della Suprema Corte ha definito mediatore “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto, e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento. Il medesimo diritto, peraltro, è subordinato alla iscrizione del mediatore nel ruolo degli agenti di affari di mediazione (ora alla segnalazione di inizio di attività certificata cui fa seguito la iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche)” e procacciatore d'affari
“un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
pagina 7 di 10 egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste”.
Ciò premesso, nella predetta sentenza la Suprema Corte ha altresì chiarito che “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla relativa conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2, comma 4, della l. n. 39 del 1989, che disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni - e segnatamente beni mobili - l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale bensì professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata l. n. 39 del 1989 (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione”.
In sostanza, anche il procacciatore che segnala affari afferenti beni mobili è soggetto, per avere diritto al compenso, alle stesse regole del mediatore (prima quelle della l. 1989 n. 39 e ora quelle del d. lgs. 2010 n. 59) ove tale sua attività sia professionale e non occasionale.
Ora, che la “professione” di sia quella afferente la produzione e Controparte_1 commercializzazione di prodotti da forno e dolciari e non altra è documentale e pacifico anche nella prospettazione di parte appellante.
Non vi è dunque nel caso l'elemento della professionalità indicato dal Supremo Collegio mentre sussiste quello dell'occasionalità delle prestazioni della società appellata, occasionalità che, nel contesto della figura contrattuale in discorso, si riferisce a prestazioni effettuate con cadenza non regolare o periodica ma in occasione di determinati avvenimenti o particolari circostanze: il che, è quanto nel caso è avvenuto.
Il secondo e terzo motivo di impugnazione sono dunque infondati e devono essere respinti.
5.4. Quanto sopra comporta anche il rigetto del quarto motivo di appello, motivo afferente la domanda riconvenzionale respinta in primo grado e da respingere anche in questa sede atteso pagina 8 di 10 che, per quanto detto al precedente punto 5.3., non sussistono i presupposti per il suo accoglimento.
5.5. Il sesto motivo di appello - stante l'avvenuta corresponsione di euro 9.011.30 (somma portata dal decreto ingiuntivo revocato) in luogo di euro 8.011,30 (somma indicata nella sentenza di primo grado) - è invece fondato (cfr. doc. n. 7 di parte appellante) e la società appellata deve essere condannata a restituire alla società appellante la somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali dal giorno del versamento (17.5.21) ed escluso il maggior danno ex art. 1224 c.c. (che l'appellante chiama rivalutazione monetaria) perché non provato.
5.6. L'accoglimento del predetto motivo di gravame esclude la fondatezza della domanda ex art. 96 cpc formulata da parte appellata.
6. Stante il complessivo esito del giudizio, le spese dei due gradi devono essere compensate fino ad 1/9, con condanna di parte appellante a rimborsare a i residui 8/9, che Controparte_1 vengono liquidati, quanto al primo grado, tenendo presente la liquidazione operata dal primo giudice e, quanto al secondo grado, facendo applicazione del DM 2014 n. 55 e smi, scaglione da euro 5.200 a euro 26 mila, valori medi, esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella causa RG 37/24 - ogni contraria istanza disattesa, Parte_1
In parziale riforma della sentenza 1061/2023 pubblicata in data 1.12.23 del Tribunale di Alessandria:
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 1.000,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo;
Dichiara compensate fino ad 1/9 le spese del primo grado di giudizio;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui 8/9, che liquida in Controparte_1 euro 4.512,80, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
pagina 9 di 10 Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
Dichiara compensate fino ad 1/9 le spese del grado;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, i residuo 8/9, che liquida in Controparte_1 euro 3.525,33, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
4/07/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 37/2024 e promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Meldoli;
Parte_1
Parte appellante contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Abrile;
Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma di ogni statuizione della sentenza n. 1061/2023 del
Tribunale di Alessandria (sezione civile Giudice Dott. Carlo Asteggiano) emessa a definizione del procedimento R.G. 1698/2021 il 30.11.2023 e pubblicata il 1.12.2023
Accertare e dichiarare ex art 6 c. 1 L. 39/1989 e 73 c. 2 D. lgs. 59/2010 l'insussistenza del diritto di controparte alle provvigioni per non essere autorizzata all'attività di mediazione;
pagina 1 di 10 Accertare e dichiarare altresì il mancato assolvimento dell'onere probatori di controparte anche in ordine al quantum dell'asserito credito provvisionale
Accertare per l'effetto l'integrale destituzione di fondamento di ogni pretesa creditoria formulata da controparte in sede monitoria e in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
Accertare per converso l'obbligazione restitutoria di controparte ex art. 8 c. 1 L. 39/1989 e in subordine ex art. 2033 delle somme percepite a titolo di provvigioni
Dichiarare la nullità e quindi revocare privandolo di ogni effetto giuridico, l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Alessandria n. 334/2021 (RG n. n756/21) del 25.3.2021, non solo per l'errore di calcolo ma anche e ancor prima per l'insussistenza del diritto di credito
Condannare (P.I. e C.F. in persona del l.r.p.t. a ripetere a Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_1
-euro 9.071,74, oltre rivalutazione ed interessi di mora ex art. 1284 c. 4 dal 17.5.2021 sino alla data di effettiva ripetizione, quale omessa statuizione accessoria a quella di revoca del decreto ingiuntivo (disposta dal Giudice di prime cure ma solo quanto alla causale dell'errore di calcolo)
-euro 17.566,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ed d. lgs. 231/2002 dalle date delle singole corresponsioni sino al saldo, quale domanda riconvenzionale rigettata dal Giudice di prime cure
-euro 5.013,73 di spese processuali di primo grado oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex art. 1284 c. dal 17.01.2024 sino alla data di effettiva ripetizione
-euro 200,00 di imposta di registro della sentenza di primo grado, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex art. 1284 c. 4 dal 20.3.2024 sino alla data di effettiva ripetizione.
Con vittoria di esborsi e compenso professionale (oltre spese generali 15% CPA ed IVA) di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino contrariis rejectis
1)Nel merito e in via principale: ai sensi dell'art. 348 bis cpc dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'impugnazione avversaria della Sentenza n. 1061/2023 emessa in data 30 novembre 2023 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento con RG 1698/2021, poiché priva di ragionevole probabilità di essere accolta, e di conseguenza confermare il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 334/2021 del 25.3.2021 con RG n. 756/2021 con Repert. n.
504/2021 del 1.4.2021 pronunciato in data 25 marzo 2021 dal Tribunale di Alessandria, emesso in favore della e, conseguentemente rigettare la domanda riconvenzionale di Controparte_1 controparte in quanto tardiva, infondata, pretestuosa e temeraria e nel contempo condannando la società quale parte soccombente al pagamento di tutte le spese di lite;
Parte_1
2)In subordine: rigettare l'appello avversario e/o dichiarare infondate e/o inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1061/2023 emessa in in data 30 novembre 2023 dal Tribunale di pagina 2 di 10 Alessandria nel procedimento con RG 1698/2021 per la sua infondatezza dia in fatto che in diritto,
e per l'effetto confermando la sentenza di primo grado e di conseguenza confermando il Decreto
Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 334/2021 del 25.3.2021 con RG n. 756/2021 con
Repert. n. 504/2021 del 1.4.2021 pronunciato in data 25 marzo 2021 dal Tribunale di Alessandria, emesso in favore della e conseguentemente rigettare la domanda Controparte_1 riconvenzionale di controparte in quanto tardiva, infondata, pretestuosa e temeraria.
3)Condannare controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc.
In ogni caso;
4)Vinti gli onorari, i diritti e le spese di difesa oltre IVA e Cpa Rimb. Spese per entrambi i gradi di giudizio.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 334/21, il Tribunale di Alessandria, su istanza di Controparte_1 ingiungeva a il pagamento della somma di euro 9.011,30, oltre accessori e Parte_1 spese, importo residuo portato dalla fattura n. 1543/2018 di importo pari ad euro 13.011,30.
Avverso detto decreto proponeva opposizione eccependo che: (i) dalla Parte_1 descrizione della natura del credito portato dalla fattura, risultava che si trattava di compenso per segnalazione commerciale;
(ii) la giurisprudenza anche di legittimità aveva sancito l'insussistenza del diritto alle provvigioni in capo al soggetto che non avesse presentato la segnalazione certificata di inizio di attività di intermediazione commerciale e di affari;
(iii) i registri delle imprese presso i quali l'iscrizione come mediatore è conditio sine qua non per il diritto alle provvigioni attestavano che in capo a tale attività all'opposto di essere Controparte_1 autorizzata era espressamente esclusa;
(iv) le somme richieste non erano quindi dovute;
(v) in ogni caso, vi era un errore di calcolo circa il preteso ed il percepito, quest'ultimo ammontante ad euro 5 mila (come ex adverso riconosciuto in sede stragiudiziale) e quindi il preteso era pari ad euro 8.011,30 e non a quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
(vi) stante l'insussistenza del diritto alle provvigioni, in via riconvenzionale veniva formulata domanda riconvenzionale di ripetizione ex art. 8, comma 1, legge 39/1988 per l'importo complessivo di euro 20.116,00. si costituiva in giudizio alla prima udienza premettendo che: (i) Controparte_1 Controparte_1
[... produceva, realizzava, vendeva e commercializzava prodotti panificati e dolciari da forno surgelati per la piccola e media distribuzione, sia direttamente che tramite i propri negozi affiliati e/o concessi in franchising;
(ii) nell'ambito di tale prevalente attività, essa opposta segnalava a
[...] la possibilità di vendere il proprio prodotto in occasione di aperture e/o Parte_1 realizzazioni di nuovi punti vendita, cioè limitatamente ad eventi occasionali in quanto non venivano e non vengono aperti tutti i giorni prodotti per la somministrazione di prodotti da forno;
pagina 3 di 10 (iii) questo tipo di segnalazioni era stato sempre ricercato dalla società opponente, in quanto permetteva alla controparte di ottenere occasioni commerciali non raggiungibili. Ciò premesso in fatto, parte opposta rilevava che trattavasi nel caso di attività di procacciatore di affari saltuaria ed occasionale, riconosceva l'errore materiale ex adverso segnalato e, quanto alla domanda riconvenzionale, rappresentava - oltre alla infondatezza della stessa - che in fase stragiudiziale, nel contestare la richiesta oggetto di causa, la società opponente aveva avanzato richiesta di euro
5.000,00, oggi lievitata ad oltre euro 20 mila.
1.1.Il Tribunale di Alessandria - con la sentenza n. 1061/2023 pubblicata in data 1.12.23 - revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava parte attrice in opposizione al pagamento, a favore di parte opposta, della somma di euro 8.011,30, oltre accessori e spese e rigettava la domanda riconvenzionale.
1.2. Il Tribunale dava atto dell'errore materiale, rilevava che, nel caso, non di mediazione si era trattato ma di segnalazioni di potenziali clienti, segnalazioni del tutto occasionali riconducibili al contratto di procacciamento d'affari, previamente qualificando come mera difesa (e non eccezione in senso stretto) la prospettazione di parte opposta circa l'occasionalità dell'attività. In conseguenza di ciò respingeva anche la domanda riconvenzionale formulata da che, Parte_1 peraltro, aveva sempre confermato per iscritto ed accettato tale rapporto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello censurando la decisione del Parte_1
Tribunale per i motivi sintetizzati come segue
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di parte opponente relativamente all'eccezione di parte convenuta in ordine alla occasionalità dell'attività, rilevando che l'occasionalità dell'attività di procacciatore di affari non iscritto costituisce un fatto impeditivo del diritto del cliente alla restituzione della provvigione.
Si tratta quindi, ad avviso dell'appellante, di una eccezione in senso stretto e dunque tardivamente formulata in quanto si è costituita nel giudizio di primo grado solo Controparte_1 il 25.10.2021 (data di udienza fissata nell'atto di citazione in opposizione, udienza poi rinviata il
27.10.21) e quindi con inosservanza del termine di 20 giorni di cui all'art. 166 cpc e con conseguente decadenza dal diritto di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Con il secondo motivo parte appellante osserva che - quand'anche la società appellata non fosse decaduta come indicato con il primo motivo - la stessa non ha fornito alcuna prova del ricorrere dei requisiti di merito afferenti la materia del procacciamento d'affari.
Con il terzo motivo parte appellante lamento l'errata valutazione operata dal primo giudice che non ha considerato che controparte ha dichiarato di avere effettuato segnalazioni in forza e in pagina 4 di 10 conseguenza dell'esercizio della panificazione, all'apertura di ogni nuovo negozio proprio e/o affiliato e, pertanto, che ha operato in evidente veste professionale. A tale proposito, parte appellante segnala gli elementi di non occasionalità a suo dire ravvisabili nella fattispecie, e in particolare, la forma societaria, l'organizzazione societaria, l'emissione di fatture con tanto di IVA, il numero degli affari, il tempo degli affari, l'importo degli affari e la stretta connessione con le attività di controparte atteso che le segnalazioni hanno avuto ad oggetto l'apertura di punti vendita e quindi il cuore dell'attività di Controparte_1
Con il quarto motivo parte appellante censura il primo giudice per avere rigettato la domanda riconvenzionale, atteso il tenore dell'art. 8 c.1 della l. 1989 n. 39 (“chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma … ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite..”) come sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 2011 n. 10205 e Cass., 19161).
Con il quinto motivo, parte appellante censura la decisione del Tribunale che, limitandosi a rettificare l'importo ingiunto, non ha fatto applicazione dell'art. 2697 c.c. e 6 della l. 1989 n. 39 e ha attribuito valore di prova alla fattura azionata.
Con il sesto motivo, parte appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione degli importi corrisposti in forza del d.i. revocato.
2.1. si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o Controparte_1 comunque rigettare l'impugnazione, con condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria.
Quanto al primo motivo di appello, rileva che non è stata sollevata alcuna Controparte_1 eccezione di merito consistente nell'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivo del diritto dedotto in giudizio dall'attore e che non è stata formulata alcuna eccezione processuale o di rito: “come si può evincere dai fatti di causa, ha contrapposto fatti non Controparte_1 contestati da controparte (controparte non ha mai contestato che l'attività prevalente al momento dei fatti e ancor oggi è quella di produzione di panificati”), infatti è stato evidenziato che la
[...] non ha compiuto attività di mediatore o di agente in quanto non ha compiuto attività CP_1 necessarie a portare l'affare alla propria conclusione. Si è limitata a indicare un potenziale cliente,
Tale circostanza non è contestata da controparte”. L'eccezione è dunque infondata se non temeraria.
Con riferimento agli altri motivi di impugnazione, parte appellata osserva che: (i) parte appellante non ha mai contestato la fattura oggetto di decreto ingiuntivo ma ha sollevato tardivamente, solo dopo la richiesta di pagamento, l'eccezione infondata sulla assenza di requisiti della CP_1
(ii) l'onere probatorio della difesa della società appellata sarebbe stato quello di provare
[...] lo svolgimento dell'attività di cui alle fatture indicate in d.i.: tale circostanza non solo è stata pagina 5 di 10 assolta ma soprattutto non contestata da controparte;
parimenti solo in questo grado di appello, la società appellante sostiene che non avrebbe provato il quantum, peraltro mai CP_1 contestato;
(ii) come statuito con sentenza 2017 n. 19161 dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, il contratto di procacciamento d'affari configura una mediazione atipica ed è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa in tema di mediazione (prima ruolo ex l 1989 n. 39, poi RI o
REA ex art. 73 del d. lgs. 2010 n. 59) non solo per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende ma anche quando l'attività di intermediazione sia svolta in modo continuativo o professionale: nel caso di specie, l'attività di è quella di produzione di panificati Controparte_1
e controparte non ha neppure tentato di provare il contrario, anzi lo ha sempre confermato;
(iii) la domanda riconvenzionale è tardiva e sospetta: “non si capisce come dopo 7 anni al solo fine di non dover pagare il dovuto e il riconosciuto si possa domandare la ripetizione di somme versate per attività svolte e remunerate”; (iv) il l.r. della società appellante non solo non ha contestato la fondatezza economica delle richieste di ma le ha riconosciute, rappresentando Controparte_1 che il mancato pagamento era dovuto alla subendo> e che scrivendo che quali non avete sostenuto costi>.
4. Successivamente la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e poi trattenuta a decisione collegiale.
5 L'appello è fondato limitatamente al sesto motivo mentre deve essere respinto relativamente agli altri.
5.1. Palesemente infondato è il primo motivo di appello afferente il tema di eccezione in senso stretto o mera difesa delle difese della società convenuta odierna appellata.
Come è noto, la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile
d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]» (Cass. SS. UU.
2951/2016 In altre parole, il convenuto, costituendosi tardivamente, deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, ma potrà assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova grava sulla controparte.
Nel caso di specie, costituendosi nel giudizio di primo grado, si è limitata a Controparte_1 sostenere che l'attività svolta e della quale chiedeva il pagamento non era riconducibile alla pagina 6 di 10 mediazione e quindi necessariamente soggetta alla iscrizione all'Albo dei mediatori o a Registro imprese come sostenuto dalla società attrice in opposizione.
Si tratta quindi di una mera difesa, non soggetta alla decadenza invocata da Parte_1
5.2. Parimenti infondato è il quinto motivo di impugnazione afferente l'onere della prova e il valore probatorio della fattura monitoriamente azionata, posto che - nel primo grado di giudizio e anche in questa sede - non sono mai stati messi in discussione l'attività prestata da CP_1
e il quantum richiesto come concordato con l'odierna appellante (Per inciso, si vedano sul
[...] punto anche le dichiarazioni del l.r. di parte appellante, riportate al precedente punto 2.1. e non contestate da . Parte_1
In questo giudizio, dunque, la questione controversa non attiene alla prova dell'attività e/o al compenso concordato (mai contestati ed anzi ammessi ante causam) ma attiene alla qualificazione dell'attività prestata da attività di cui ai motivi di impugnazione Controparte_1 nn. 2 e 3.
5.3. Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione devono essere congiuntamente esaminati.
L'attività per il cui pagamento è causa è consistita in “segnalazioni” da parte di Controparte_1 alla odierna appellante relativamente alla apertura di nuovi negozi, anche in franchising, di vendita di prodotti da forno e dolciari, negozi che ha potuto così contattare per Parte_1 la fornitura degli arredi.
Si tratta di una attività che non può essere inquadrata nel rapporto di agenzia o nel contratto di mediazione tipica ma piuttosto, come osservato dal primo giudice, nel contratto di procacciamento di affari che, nell'area di atipicità di cui all'art. 1322 c.c., viene solitamente definito come il contratto mediante il quale una parte (preponente) conferisce ad un'altra parte (procacciatore di affari) il compito di individuare e segnalare opportunità commerciali e affari, senza carattere di continuità e stabilità e solitamente senza una specifica definizione di ambito territoriale.
In particolare, con la sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017 - cui entrambe le parti fanno riferimento - le Sezioni Unite della Suprema Corte ha definito mediatore “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. La sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto, e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento. Il medesimo diritto, peraltro, è subordinato alla iscrizione del mediatore nel ruolo degli agenti di affari di mediazione (ora alla segnalazione di inizio di attività certificata cui fa seguito la iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche)” e procacciatore d'affari
“un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
pagina 7 di 10 egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste”.
Ciò premesso, nella predetta sentenza la Suprema Corte ha altresì chiarito che “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla relativa conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni, e proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2, comma 4, della l. n. 39 del 1989, che disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell'affare siano altre tipologie di beni - e segnatamente beni mobili - l'obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale bensì professionale o continuativo. Ove ricorra tale ipotesi, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata l. n. 39 del 1989 (ora, a seguito dell'abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010), ragion per cui il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione”.
In sostanza, anche il procacciatore che segnala affari afferenti beni mobili è soggetto, per avere diritto al compenso, alle stesse regole del mediatore (prima quelle della l. 1989 n. 39 e ora quelle del d. lgs. 2010 n. 59) ove tale sua attività sia professionale e non occasionale.
Ora, che la “professione” di sia quella afferente la produzione e Controparte_1 commercializzazione di prodotti da forno e dolciari e non altra è documentale e pacifico anche nella prospettazione di parte appellante.
Non vi è dunque nel caso l'elemento della professionalità indicato dal Supremo Collegio mentre sussiste quello dell'occasionalità delle prestazioni della società appellata, occasionalità che, nel contesto della figura contrattuale in discorso, si riferisce a prestazioni effettuate con cadenza non regolare o periodica ma in occasione di determinati avvenimenti o particolari circostanze: il che, è quanto nel caso è avvenuto.
Il secondo e terzo motivo di impugnazione sono dunque infondati e devono essere respinti.
5.4. Quanto sopra comporta anche il rigetto del quarto motivo di appello, motivo afferente la domanda riconvenzionale respinta in primo grado e da respingere anche in questa sede atteso pagina 8 di 10 che, per quanto detto al precedente punto 5.3., non sussistono i presupposti per il suo accoglimento.
5.5. Il sesto motivo di appello - stante l'avvenuta corresponsione di euro 9.011.30 (somma portata dal decreto ingiuntivo revocato) in luogo di euro 8.011,30 (somma indicata nella sentenza di primo grado) - è invece fondato (cfr. doc. n. 7 di parte appellante) e la società appellata deve essere condannata a restituire alla società appellante la somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali dal giorno del versamento (17.5.21) ed escluso il maggior danno ex art. 1224 c.c. (che l'appellante chiama rivalutazione monetaria) perché non provato.
5.6. L'accoglimento del predetto motivo di gravame esclude la fondatezza della domanda ex art. 96 cpc formulata da parte appellata.
6. Stante il complessivo esito del giudizio, le spese dei due gradi devono essere compensate fino ad 1/9, con condanna di parte appellante a rimborsare a i residui 8/9, che Controparte_1 vengono liquidati, quanto al primo grado, tenendo presente la liquidazione operata dal primo giudice e, quanto al secondo grado, facendo applicazione del DM 2014 n. 55 e smi, scaglione da euro 5.200 a euro 26 mila, valori medi, esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella causa RG 37/24 - ogni contraria istanza disattesa, Parte_1
In parziale riforma della sentenza 1061/2023 pubblicata in data 1.12.23 del Tribunale di Alessandria:
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 1.000,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo;
Dichiara compensate fino ad 1/9 le spese del primo grado di giudizio;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui 8/9, che liquida in Controparte_1 euro 4.512,80, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
pagina 9 di 10 Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
Dichiara compensate fino ad 1/9 le spese del grado;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, i residuo 8/9, che liquida in Controparte_1 euro 3.525,33, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
4/07/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10