TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 601 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...], il [...], , nato a Parte_1 Parte_2
Mussomeli, il 6 giugno 1966, nata a [...], il [...], Parte_3
nata ad [...], l'[...], Parte_4 Parte_5
, nato ad Hannover, il [...] in [...] e nella qualità di
[...]
eredi di nata a [...], il [...] e deceduta a Persona_1
Licata, il 31 gennaio 2019, rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Scrimali, giusta procura in atti;
- Attori
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Rabiolo, giusta procura in atti,
Convenuta,
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e , in proprio e nella Parte_3 Controparte_2 Parte_5
qualità di eredi di hanno convenuto in giudizio l Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al fine di accertare la responsabilità colposa della struttura sanitaria e di ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre a interessi e rivalutazione, patiti dalla e trasmessi ai Per_1
medesimi iure hereditatis, nonche al risarcimento dei danni patiti dagli stessi attori iure proprio.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che la , affetta dal Per_1
morbo di Alzheimer, in data 20 luglio 2018 era stata ricoverata presso l'ospedale “ San Giacomo d'Altopasso” di Licata a causa di un aumento del volume dell'addome da ascite e per un versamento pleurico bilaterale e che il giorno successivo la stessa, rimasta da sola in stanza nonostante la sua grave invalidità, sarebbe caduta, mentre tentava di alzarsi dal letto, riportando una frattura branca ischio pubica di sinistra e una frattura scomposta sottocapitata di femore sinistro.
Inoltre, i medesimi attori hanno dedotto che la , una volta dimessa, a Per_1
causa di tali fratture, peraltro, non operabili, avrebbe subito un notevole peggioramento della propria situazione psico-fisica, rimanendo allettata per centottanta giorni sino al decesso, avvenuto il 31 gennaio 2019.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria sia per il danno biologico patito dalla a seguito della caduta durante la degenza ospedaliera, sia per il danno Per_1 parentale patito dagli eredi, stante l'efficacia causale della condotta colposa dei sanitari nel decesso della congiunta, domandando la condanna della struttura convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti, liquidati complessivamente in
€ 1451881,60, di cui € 490.825,00 a titolo di risarcimento del danno biologico subito dalla de cuius, € 245.167,50 a titolo di danno parentale patito da Pt_3
figlia convivente con la de cuius, € 215.747,40 ciascuno a titolo di
[...]
danno parentale patito da e da figli non Parte_2 Parte_1
conviventi ed € 147.100,50 e € 137.293,80 a titolo di danno parentale, rispettivamente, patito dai nipoti non conviventi, e Parte_5
oltre interessi e spese di lite. Parte_4
Con comparsa, depositata il 7 maggio 2020, si è costituita in giudizio l' (d'ora in avanti Controparte_1 [...]
), contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto, CP_3
deducendo l'assenza di una condotta colposa dei sanitari, tenuto conto, peraltro, che la sarebbe stata affetti da osteoporosi e che i familiari Per_1
avrebbero negato il consenso all'intervento chirurgico della stessa, eccependo il difetto di legittimazione attiva dei nipoti della de cuius.
La causa, istruita con produzione documentale, con l'espletamento dell'interrogatorio formale e della c.t.u. medico-legale. è stata posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 febbraio 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, prima di entrare nel merito della domanda, al fine di inquadrare giuridicamente la responsabilità dedotta in giudizio, giova richiamare l'art 7, comma 1, l. n. 24/2017, secondo cui “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Dal tenore letterale della predetta disposizione si ricava che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, discendendo, sia, ex art. 1218
c.c., da fatti propri di inadempimento del contratto atipico di spedalità, che viene stipulato tra paziente e struttura al momento dell'accettazione, sia, ex art. 1228 c.c., dalle condotte degli esercenti la professione sanitaria, quali ausiliari dei quali si sia avvalsa.
Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità contrattuale, a partire dalla sentenza n. 13533/2001 delle sezioni unite della
Corte di Cassazione, è ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento, mentre a carico della struttura è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr.
Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo all'operato del personale medico (e/o paramedico), ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque non sia imputabile alla struttura medesima (cfr. Cass. civ. n. 6102/2015).
In altri termini, l'attore (paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (così Cass. civ., sez. un., n. 577/2008; nello stesso senso, cfr. anche le più recenti Cass. civ. n. 24073/2017 e n. 4764/2016).
È bene precisare che, dal punto di vista dell'allocazione dell'onere della prova, non è rilevante una valutazione sulla difficoltà della prestazione, la quale assurge a mero parametro di valutazione della diligenza nell'adempimento
(così Cass. civ. n. 18307/2015), fermo restando che la limitazione della responsabilità di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave prevista dall'art. 2236 c.c. attiene alle sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, secondo comma, c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve
(cfr. Cass. civ. n. 5506/2014).
In base al principio di riferibilità o vicinanza della prova, spetta comunque al debitore provare che il caso è stato di particolare difficoltà (cfr. Cass. civ. n.
23918/2006).
Inoltre, affinchè possa configurarsi una responsabilità della struttura sanitaria e del medico, è necessario che il paziente danneggiato provi la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione, alla stregua del criterio desumibile dagli artt. 40 e 41 c.p, secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando la regola applicabile della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" ( cfr. Cass. n. 28991 e n. 28992 del
2019: “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”).
Fatte queste premesse e passando all'esame del caso concreto, pacifica e incontestata - oltre che provata per tabulas- è risultata l'instaurazione del rapporto contrattuale con la struttura ospedaliera convenuta, a seguito del ricovero di in data 20 luglio 2018 presso l'Unità Operativa Persona_1
di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero D'Altopasso di Licata, nel corso del quale la paziente è caduta riportando una frattura femorale.
Venendo all'evento dannoso e alla valutazione delle condotte colpose dei sanitari si ritiene opportuno richiamare le conclusioni cui è giunto il collegio peritale.
In particolare, i ccttuu, dopo aver ricostruito l'excursus clinico della , Per_1
soggetto pluripatologico che pativa una malattia di Alzheimer e una cirrosi epatica scompensata ascitogena, hanno accertato una condotta colposa dei sanitari con riferimento alla caduta della paziente e il nesso causale tra quest'ultima e le fratture rispettivamente di bacino (frattura della branca ischio pubica sinistra) e di anca sinistra (frattura scomposta sottocapitata del femore sinistro).
In particolare, il collegio peritale ha censurato la condotta dei sanitari i quali hanno omesso le dovute precauzioni per il rischio caduta per la , che, Per_1
in quanto affetta da gravi condizioni patologiche, sicuramente non era un soggetto cui assegnare un punteggio 0 alla scala di Conley per il rischio cadute, come diversamente avvenuto.
Ancora, il medesimo collegio ha escluso che nel caso di specie la causa della frattura di femore possa essere dipesa da osteoporosi o da altre malattie dell'osso, stante la mancata documetazione medica attestante la chiara sussistenza di tali patologie, non essendo, a tal fine, sufficiente il referto dell'esame TAC eseguito nel corso della degenza, da cui emergeva la
“...presenza di area di osteorarefazione nel contesto del soma di D9”, ossia di una riduzione della massa ossea nella nona vertebra dorsale all'altezza del diaframma e che i postumi siano imputabili all'omesso intervento chirurgico, considerato che la paziente è stata ritenuta non operabile per via dell'alto rischio anestesiologico.
Quanto, invece, il nesso di causa tra le fratture, il successivo allettamento e il decesso, della , il collegio peritale ha escluso la sussistenza di tale Per_1
nesso, tenuto conto delle condizioni patologiche (malattia di Alzheimer, ipertensione arteriosa e cirrosi epatica scompensata ascitogena), di cui era affetta la paziente, da sole responsabili di un progressivo decadimento multisistemico dell'individuo e, conseguentemente, ritenute caratterizzate da una vis disautonomizzante e letale del tutto indipendente da quella caratterizzante le fratture de quibus,.
A tal proposito, i ccttuu, rispondendo alle osservazioni di parte attrice, hanno chiarito che in considerazione della circostanza che la sindrome di Alzheimer
e il conseguente decadimento organico che ne deriva, non può escludersi che le stesse possano aver agito accelerando il decesso della , anche in Per_1
maniera assolutamente indipendente dall'epatopatia ( cfr. risposte alle osservazioni del 16 marzo 2023).
Sulla scorta di tali considerazioni, va escluso secondo il criterio del “ più probabile che non” che la frattura causata dalla caduta e il conseguente allettamento siano state la causa del decesso.
Ne discende, dunque, che va disattesa la domanda risarcitoria proposta dagli attori iure proprio, non essendo stato accertato” che il decesso della sia Per_1
stato riconducibile alla condotta colposa dei sanitari.
Ebbene, chiarito ciò e venendo al danno biologico patito dalla de cuius, vanno richiamate anche in questo caso le conclusioni del collegio peritali, secondo cui dalla condotta colposa dei sanitari sono derivati alla 60 Per_1
giorni di I.T.A., 60 giorni di I.T.P. al 75% e 73 giorni di I.T.P. al 50%, escludendo, invece, la sussistenza di danno biologico “permanente”, essendo intervenuto un fenomeno di c.d. “premorienza”, in considerazione che la paziente è deceduta per altra causa prima che i postumi delle fratture potessero stabilizzarsi.
Le conclusioni, cui giunge il collegio peritale, vengono condivise da questo
Giudice, in quanto logicamente coerenti e ampiamente motivate e non contraddette dalle osservazioni delle parti, cui il Collegio ha esaustivamente risposto ( cfr. Relazione ctu), alle quali si rinvia integralmente.
Quanto precede è sufficiente per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda spiegata nei confronti dell' Controparte_1
dagli attori- eredi, e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali figli della paziente, e la convenuta va, quindi, condannata a risarcire i danni patiti dalla in conseguenza della frattura sino al decesso. Per_1
Vale la pena precisare che si ritiene dimostrata la qualità di eredi dei suddetti, essendo tale qualità - in questo caso rilevante ai fini della legittimazione ad agire - stata contestata dalla convenuta tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale ( cfr. Cass. n. 12309/2023, secondo cui: “ la legittimazione scaturente dalla titolarità di un credito – come tutte le questioni patrimoniali – ben può darsi ammessa per effetto di non contestazione, ex art. 115 c.p.c.” ).
Va, invece, dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori Parte_5
e nipoti della de cuius, con riferimento alla
[...] Parte_5 Parte_4
domanda risarcitoria iure hereditatis.
Tanto chiarito e venendo al criterio da adottare per la quantificazione del danno biologico, da operare in via equitativa, l'odierno giudicante ritiene di applicare le tabelle del Tribunale di AN, quelle più diffusamente utilizzate dagli organi di giustizia a livello nazionale, in quanto caratterizzate da adeguata progressività del valore-punto, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Nel caso di specie, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di AN (il cui utilizzo è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011), spetta, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, il complessivo importo di € 7816,46 ( di cui € 3.314,40 a titolo di inabilità temporanea assoluta;
€ 2485,80 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75%, € 2016,26 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% ).
La suddetta complessiva somma capitale ( € 7816,46) va devalutata alla data
(21 luglio 2018) dell'evento lesivo e via via rivalutata (anno per anno) in base agli indici I.S.T.A.T. relativi all'aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995 cit.), con decorrenza dalla predetta data dell'evento lesivo fino al 30 aprile 2025, data di ultima rilevazione ISTAT.
Operato il suddetto calcolo, la somma complessiva da liquidare a titolo risarcitorio ammonta pertanto ad € 8.605,76, cui la convenuta va CP_4
condannata a pagare nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
Sulla somma in questione sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del parziale difetto di legittimazione di agire degli attori e le Parte_5 Parte_6
spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, per i restanti 2/3 seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: dichiara il parziale difetto di legittimazione attiva di e Parte_5
con riferimento alla domanda risarcitoria proposta Parte_4
iure hereditatis;
condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e della complessiva somma di euro 8.605,76, oltre Pt_2 Parte_3
interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3, condanna l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite, sostenute da parte attrice, con distrazione in favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi euro
3.384,67, oltre € 1.142,00 per esborsi, e oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge e rimborso spese forfettarie;
pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell ,. Controparte_1
Così deciso in Agrigento, in data 2 giugno 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 601 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...], il [...], , nato a Parte_1 Parte_2
Mussomeli, il 6 giugno 1966, nata a [...], il [...], Parte_3
nata ad [...], l'[...], Parte_4 Parte_5
, nato ad Hannover, il [...] in [...] e nella qualità di
[...]
eredi di nata a [...], il [...] e deceduta a Persona_1
Licata, il 31 gennaio 2019, rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Scrimali, giusta procura in atti;
- Attori
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Rabiolo, giusta procura in atti,
Convenuta,
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e , in proprio e nella Parte_3 Controparte_2 Parte_5
qualità di eredi di hanno convenuto in giudizio l Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al fine di accertare la responsabilità colposa della struttura sanitaria e di ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre a interessi e rivalutazione, patiti dalla e trasmessi ai Per_1
medesimi iure hereditatis, nonche al risarcimento dei danni patiti dagli stessi attori iure proprio.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che la , affetta dal Per_1
morbo di Alzheimer, in data 20 luglio 2018 era stata ricoverata presso l'ospedale “ San Giacomo d'Altopasso” di Licata a causa di un aumento del volume dell'addome da ascite e per un versamento pleurico bilaterale e che il giorno successivo la stessa, rimasta da sola in stanza nonostante la sua grave invalidità, sarebbe caduta, mentre tentava di alzarsi dal letto, riportando una frattura branca ischio pubica di sinistra e una frattura scomposta sottocapitata di femore sinistro.
Inoltre, i medesimi attori hanno dedotto che la , una volta dimessa, a Per_1
causa di tali fratture, peraltro, non operabili, avrebbe subito un notevole peggioramento della propria situazione psico-fisica, rimanendo allettata per centottanta giorni sino al decesso, avvenuto il 31 gennaio 2019.
Sulla scorta di tali considerazioni, gli attori hanno chiesto l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria sia per il danno biologico patito dalla a seguito della caduta durante la degenza ospedaliera, sia per il danno Per_1 parentale patito dagli eredi, stante l'efficacia causale della condotta colposa dei sanitari nel decesso della congiunta, domandando la condanna della struttura convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti, liquidati complessivamente in
€ 1451881,60, di cui € 490.825,00 a titolo di risarcimento del danno biologico subito dalla de cuius, € 245.167,50 a titolo di danno parentale patito da Pt_3
figlia convivente con la de cuius, € 215.747,40 ciascuno a titolo di
[...]
danno parentale patito da e da figli non Parte_2 Parte_1
conviventi ed € 147.100,50 e € 137.293,80 a titolo di danno parentale, rispettivamente, patito dai nipoti non conviventi, e Parte_5
oltre interessi e spese di lite. Parte_4
Con comparsa, depositata il 7 maggio 2020, si è costituita in giudizio l' (d'ora in avanti Controparte_1 [...]
), contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto, CP_3
deducendo l'assenza di una condotta colposa dei sanitari, tenuto conto, peraltro, che la sarebbe stata affetti da osteoporosi e che i familiari Per_1
avrebbero negato il consenso all'intervento chirurgico della stessa, eccependo il difetto di legittimazione attiva dei nipoti della de cuius.
La causa, istruita con produzione documentale, con l'espletamento dell'interrogatorio formale e della c.t.u. medico-legale. è stata posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 febbraio 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, prima di entrare nel merito della domanda, al fine di inquadrare giuridicamente la responsabilità dedotta in giudizio, giova richiamare l'art 7, comma 1, l. n. 24/2017, secondo cui “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Dal tenore letterale della predetta disposizione si ricava che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, discendendo, sia, ex art. 1218
c.c., da fatti propri di inadempimento del contratto atipico di spedalità, che viene stipulato tra paziente e struttura al momento dell'accettazione, sia, ex art. 1228 c.c., dalle condotte degli esercenti la professione sanitaria, quali ausiliari dei quali si sia avvalsa.
Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità contrattuale, a partire dalla sentenza n. 13533/2001 delle sezioni unite della
Corte di Cassazione, è ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento della preesistente patologia oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica quale effetto dell'intervento, mentre a carico della struttura è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr.
Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo all'operato del personale medico (e/o paramedico), ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque non sia imputabile alla struttura medesima (cfr. Cass. civ. n. 6102/2015).
In altri termini, l'attore (paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (così Cass. civ., sez. un., n. 577/2008; nello stesso senso, cfr. anche le più recenti Cass. civ. n. 24073/2017 e n. 4764/2016).
È bene precisare che, dal punto di vista dell'allocazione dell'onere della prova, non è rilevante una valutazione sulla difficoltà della prestazione, la quale assurge a mero parametro di valutazione della diligenza nell'adempimento
(così Cass. civ. n. 18307/2015), fermo restando che la limitazione della responsabilità di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave prevista dall'art. 2236 c.c. attiene alle sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, secondo comma, c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve
(cfr. Cass. civ. n. 5506/2014).
In base al principio di riferibilità o vicinanza della prova, spetta comunque al debitore provare che il caso è stato di particolare difficoltà (cfr. Cass. civ. n.
23918/2006).
Inoltre, affinchè possa configurarsi una responsabilità della struttura sanitaria e del medico, è necessario che il paziente danneggiato provi la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione, alla stregua del criterio desumibile dagli artt. 40 e 41 c.p, secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando la regola applicabile della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" ( cfr. Cass. n. 28991 e n. 28992 del
2019: “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione”).
Fatte queste premesse e passando all'esame del caso concreto, pacifica e incontestata - oltre che provata per tabulas- è risultata l'instaurazione del rapporto contrattuale con la struttura ospedaliera convenuta, a seguito del ricovero di in data 20 luglio 2018 presso l'Unità Operativa Persona_1
di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero D'Altopasso di Licata, nel corso del quale la paziente è caduta riportando una frattura femorale.
Venendo all'evento dannoso e alla valutazione delle condotte colpose dei sanitari si ritiene opportuno richiamare le conclusioni cui è giunto il collegio peritale.
In particolare, i ccttuu, dopo aver ricostruito l'excursus clinico della , Per_1
soggetto pluripatologico che pativa una malattia di Alzheimer e una cirrosi epatica scompensata ascitogena, hanno accertato una condotta colposa dei sanitari con riferimento alla caduta della paziente e il nesso causale tra quest'ultima e le fratture rispettivamente di bacino (frattura della branca ischio pubica sinistra) e di anca sinistra (frattura scomposta sottocapitata del femore sinistro).
In particolare, il collegio peritale ha censurato la condotta dei sanitari i quali hanno omesso le dovute precauzioni per il rischio caduta per la , che, Per_1
in quanto affetta da gravi condizioni patologiche, sicuramente non era un soggetto cui assegnare un punteggio 0 alla scala di Conley per il rischio cadute, come diversamente avvenuto.
Ancora, il medesimo collegio ha escluso che nel caso di specie la causa della frattura di femore possa essere dipesa da osteoporosi o da altre malattie dell'osso, stante la mancata documetazione medica attestante la chiara sussistenza di tali patologie, non essendo, a tal fine, sufficiente il referto dell'esame TAC eseguito nel corso della degenza, da cui emergeva la
“...presenza di area di osteorarefazione nel contesto del soma di D9”, ossia di una riduzione della massa ossea nella nona vertebra dorsale all'altezza del diaframma e che i postumi siano imputabili all'omesso intervento chirurgico, considerato che la paziente è stata ritenuta non operabile per via dell'alto rischio anestesiologico.
Quanto, invece, il nesso di causa tra le fratture, il successivo allettamento e il decesso, della , il collegio peritale ha escluso la sussistenza di tale Per_1
nesso, tenuto conto delle condizioni patologiche (malattia di Alzheimer, ipertensione arteriosa e cirrosi epatica scompensata ascitogena), di cui era affetta la paziente, da sole responsabili di un progressivo decadimento multisistemico dell'individuo e, conseguentemente, ritenute caratterizzate da una vis disautonomizzante e letale del tutto indipendente da quella caratterizzante le fratture de quibus,.
A tal proposito, i ccttuu, rispondendo alle osservazioni di parte attrice, hanno chiarito che in considerazione della circostanza che la sindrome di Alzheimer
e il conseguente decadimento organico che ne deriva, non può escludersi che le stesse possano aver agito accelerando il decesso della , anche in Per_1
maniera assolutamente indipendente dall'epatopatia ( cfr. risposte alle osservazioni del 16 marzo 2023).
Sulla scorta di tali considerazioni, va escluso secondo il criterio del “ più probabile che non” che la frattura causata dalla caduta e il conseguente allettamento siano state la causa del decesso.
Ne discende, dunque, che va disattesa la domanda risarcitoria proposta dagli attori iure proprio, non essendo stato accertato” che il decesso della sia Per_1
stato riconducibile alla condotta colposa dei sanitari.
Ebbene, chiarito ciò e venendo al danno biologico patito dalla de cuius, vanno richiamate anche in questo caso le conclusioni del collegio peritali, secondo cui dalla condotta colposa dei sanitari sono derivati alla 60 Per_1
giorni di I.T.A., 60 giorni di I.T.P. al 75% e 73 giorni di I.T.P. al 50%, escludendo, invece, la sussistenza di danno biologico “permanente”, essendo intervenuto un fenomeno di c.d. “premorienza”, in considerazione che la paziente è deceduta per altra causa prima che i postumi delle fratture potessero stabilizzarsi.
Le conclusioni, cui giunge il collegio peritale, vengono condivise da questo
Giudice, in quanto logicamente coerenti e ampiamente motivate e non contraddette dalle osservazioni delle parti, cui il Collegio ha esaustivamente risposto ( cfr. Relazione ctu), alle quali si rinvia integralmente.
Quanto precede è sufficiente per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda spiegata nei confronti dell' Controparte_1
dagli attori- eredi, e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali figli della paziente, e la convenuta va, quindi, condannata a risarcire i danni patiti dalla in conseguenza della frattura sino al decesso. Per_1
Vale la pena precisare che si ritiene dimostrata la qualità di eredi dei suddetti, essendo tale qualità - in questo caso rilevante ai fini della legittimazione ad agire - stata contestata dalla convenuta tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale ( cfr. Cass. n. 12309/2023, secondo cui: “ la legittimazione scaturente dalla titolarità di un credito – come tutte le questioni patrimoniali – ben può darsi ammessa per effetto di non contestazione, ex art. 115 c.p.c.” ).
Va, invece, dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori Parte_5
e nipoti della de cuius, con riferimento alla
[...] Parte_5 Parte_4
domanda risarcitoria iure hereditatis.
Tanto chiarito e venendo al criterio da adottare per la quantificazione del danno biologico, da operare in via equitativa, l'odierno giudicante ritiene di applicare le tabelle del Tribunale di AN, quelle più diffusamente utilizzate dagli organi di giustizia a livello nazionale, in quanto caratterizzate da adeguata progressività del valore-punto, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Nel caso di specie, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di AN (il cui utilizzo è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011), spetta, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, il complessivo importo di € 7816,46 ( di cui € 3.314,40 a titolo di inabilità temporanea assoluta;
€ 2485,80 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75%, € 2016,26 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% ).
La suddetta complessiva somma capitale ( € 7816,46) va devalutata alla data
(21 luglio 2018) dell'evento lesivo e via via rivalutata (anno per anno) in base agli indici I.S.T.A.T. relativi all'aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995 cit.), con decorrenza dalla predetta data dell'evento lesivo fino al 30 aprile 2025, data di ultima rilevazione ISTAT.
Operato il suddetto calcolo, la somma complessiva da liquidare a titolo risarcitorio ammonta pertanto ad € 8.605,76, cui la convenuta va CP_4
condannata a pagare nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
Sulla somma in questione sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e del parziale difetto di legittimazione di agire degli attori e le Parte_5 Parte_6
spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, per i restanti 2/3 seguono la soccombenza.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: dichiara il parziale difetto di legittimazione attiva di e Parte_5
con riferimento alla domanda risarcitoria proposta Parte_4
iure hereditatis;
condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e della complessiva somma di euro 8.605,76, oltre Pt_2 Parte_3
interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3, condanna l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite, sostenute da parte attrice, con distrazione in favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi euro
3.384,67, oltre € 1.142,00 per esborsi, e oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge e rimborso spese forfettarie;
pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell ,. Controparte_1
Così deciso in Agrigento, in data 2 giugno 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44