Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. ON SS ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72015 dell'anno 2021 del Ruolo Generale
TRA
(C.F.: ), con sede legale in Roma, Via Alessandro Torlonia 4/B, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via del Mascherino n. 72, presso lo studio dell'Avv. Pietro Golisano (C.F. - PEC ) che la rappresenta e C.F._1 Email_1 difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante, Sig. P.I. Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Gallicano nel Lazio (RM) alla Via Val Pantano snc ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Roma alla Via Antonio Gramsci n. 7 presso lo studio dell'avv. Gabriella Pasquinelli (c.f.
, fax 06.3222987, , la quale la rappresenta e la CodiceFiscale_2 Email_2 difende giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n.17661/2021 – RGN 51164/2021
CONCLUSIONI: quelle trascritte nel verbale di udienza del 10.1.2025
Con atto di citazione tempestivamente notificato la società evocando in giudizio la Parte_1 società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.17661/2021 – RGN Controparte_2
51164/2021 emesso dal Tribunale Civile di Roma a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 62653,00 (oltre interessi e spese di procedura) a titolo di saldo relativo alle fatture nn. 17,18 e 19 del 10.9.2020 preteso in virtù dell'art. 6 del contratto di appalto sottoscritto in data 11.8.2020.
La società ricorrente fondava la propria azione avviata con rito sommario sui seguenti documenti:
1. Contratto di appalto;
2. Fattura n.17 del 10.09.2020
3. Fattura n.18 del 10.09.2020;
4. Fattura n.19 del 10.09.2020;
5. Sollecito di pagamento.
La società ingiunta fondava, invece, l'opposizione al decreto ingiuntivo sui seguenti motivi: insussistenza del credito di cui alle fatture sottese all'ingiunzione. In particolare con riferimento alle fatture n. 17 e 18 del 10.09.2020 deduceva che l'IVA ivi esposta non era stata pagata, in quanto non dovuta secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art.6 del Contratto;
inesigibilità del credito in ragione dei plurimi inadempimenti, dell'irregolarità dei lavori eseguiti (espressamente “non accettati”), dell'omessa consegna dei documenti dovuti dall'appaltatore; illegittimo frazionamento del credito per aver gito nei confronti di con Controparte_2 Parte_1 ulteriori due richieste di pagamento, tutte traenti origine dall'esecuzione dei lavori presso il cantiere di Via Asmara e citate del ridetto Contratto.
Parte opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare – rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, eventualmente avanzata, atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta. In via principale – dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 17661/2021 – RGN 51164/2021, emesso in data 05.10.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Dott. Ebner e notificato alla società in Parte_1 data 12.10.2021, accertando e dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposta, con condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese di lite;
- condannare i sensi dell'art. Controparte_2
96 cp.c. commi 1 e/o 3 al risarcimento dei danni in favore di , da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
In via subordinata – ridurre le spese di lite comminate nel decreto ingiuntivo opposto, in ragione della parcellizzazione del credito ex adverso azionata con 3 distinti procedimenti monitori. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale della presente causa, oltre CPA ed IVA, come per legge e spese generali 15.00% Si costituiva con comparsa di costituzione la società he controdeduceva in Controparte_2 ordine ad ognuno dei motivi di opposizione e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Avanzava contestualmente domanda in riconvenzionale per il pagamento degli oneri di sicurezza sino al 30.03.2020.
Concludeva chiedendo: “Rejecta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito: In via pregiudiziale: (i) concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale: (ii) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da per tutte Parte_1 le ragioni spiegate in narrativa, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 17661/21 emesso in data 18.10.2021 dal Tribunale di Roma, Sez. VII, Dott. EBNER, nell'ambito del procedimento monitorio distinto dal n. R.G. 51164/2021, per l'importo di Euro 62.653,00; In via subordinata: (iii) per la non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenga di dover opporre in compensazione al credito dell'opposta la somma relativa ai vizi indicati dall'opponente nel computo metrico in danno di CP_2 del 21.12.2020, dichiarare l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'Art. 1667 c.c., della Parte_1 dalla facoltà di far valere i vizi relativi al rifacimento del massetto poiché detta lavorazione era stata già precedentemente ultimata, consegnata, accertata e pagata dall'opponente; (iv) per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento di condannare la medesima società al pagamento in Parte_1 favore di della diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
In via Controparte_2 riconvenzionale: (v) accertare e dichiarare il diritto della alla corresponsione Controparte_2 degli oneri di sicurezza sino al 30.03.2020 per un importo di € 64.119,43 nonché di quelli maturati successivamente a tale data nella misura che verrà accertata in corso di causa, con la conseguente condanna di al pagamento della somma Euro 64.119,43 o nella diversa misura Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo all'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa era istruita sui documenti prodotti e con prove per testi.
In data 10.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte a verbale di udienza svoltasi in pari data secondo modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico che la società ricorrente/opposta agisca per il pagamento di lavori già eseguiti (così testualmente nel contratto art. 6 ) “prima della sottoscrizione del contratto dall'Appaltatore relative alle categorie “CEMENTO ARMATO”, OPERE EDILI PRIMA FASE, OPERE EDILI SECONDA FASE, DIFFERENZA SU APPALTO OPERE EDILI PRIMA E SECONDA FASE”.
Nella richiamata clausola contrattuale le parti hanno stabilito le tempistiche – non rispettate dalla
– per il pagamento della complessiva somma dovuta per i predetti lavori già Parte_1 eseguiti ante sottoscrizione del contratto di appalto dell'11.8.2020.
Risulta, dunque, in via documentale che a quella data ha eseguito lavorazioni per le quali ha CP_2 diritto al pagamento della somma di Euro 175.628,30, da ricevere entro il 10.11.2020. Tenuto conto che la consistenza dei lavori per il cui pagamento agisce è stata concordata tra le CP_2 parti, e che i lavori sono stati collaudati ed accettati per facta concludentia dalla committenza, il rifiuto di pagare opposto dall'odierna parte attrice risulta illegittimo.
I lavori appaltati sono stati per facta concludentia accettati dalla atteso che è Parte_1 dimostrato e non contestato che per i lavori già eseguiti alla data dell'11.8.2020 era già avvenuto il collaudo ed inoltre la debitrice aveva già corrisposto due pagamenti con bonifici.
In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se
“non si sia proceduto alla verifica” (Cass. N. 7260 del 2003; è Cass. N. 19019 del 2017; Cass. N. 15711 del 2013; Cass. N. 7057 del 2004; cfr. altresì Cass. N. 11349/2004, secondo cui bisogna distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell'opera: la “consegna” costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre la “accettazione” esige, al contrario, che il committente esprima anche per facta concludentia – il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo).
Orbene nel caso in esame vi è stata accettazione tacita dell'opera, avendo le parti formalizzato con la predetta clausola contrattuale la consistenza dei lavori realizzati e avendone la Parte_1 assunto l'obbligo incondizionato di pagarne il prezzo, comportamenti questi cui hanno fatto seguito i primi pagamenti in data 19.8.2020 di €80.000,00 e di € 40.000,00 in data 27.8.2020 con bonifici.
Tali atti posti in essere dalla appaiono sorretti necessariamente dalla volontà di Parte_1 accettare le opere di cui trattasi e al contempo appaiono incompatibili con la volontà di rifiutarli.
Nella specie in esame trova applicazione la generale disciplina del contratto di appalto. La legge prevede che il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (art. 1667, 2° co., 1° periodo, c.c.)
Il committente è dunque anzitutto tenuto a “denunziare” i vizi. La funzione della denunzia è quella d'informare l'appaltatore della presenza di difformità e vizi, affinché questi si attivi. Una volta che il committente ha denunziato i difetti, l'attivazione della garanzia implica – in capo all'appaltatore – le conseguenze previste dall'art. 1668 c.c. (eliminazione di difformità e vizi oppure diminuzione del prezzo).
Orbene nella specie è avvenuto che i lavori – per i quali la eclama il pagamento del Parte_1 prezzo con il ricorso per decreto ingiuntivo – sono stati concordemente verificati e quantificati nel loro ammontare, mentre la committenza non si è attivata tempestivamente e non ha denunciato all'appaltatrice di vizi e/o difformità entro sessanta giorni dalla scoperta degli stessi, con conseguente perdita del diritto alla garanzia prevista dall'art. 1668 c.c.
Nel corso dell'esecuzione dell'opera il committente ha il diritto di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato” (art. 1662 del Codice civile). Tale diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato: il direttore dei lavori.
Sotto tale profilo va evidenziato che nella specie la committente ha nominato un Direttore dei lavori, quale proprio tecnico di fiducia, che ha provveduto a svolgere il controllo sulla società appaltatrice per il corso di quei lavori. Difatti la prima del giorno della data di avvenuto recesso dal contratto del 11.11.2020 ha Parte_1 svolto il controllo per il tramite della Direzione dei lavori e non risultano essere state sollevate mai contestazioni indirizzate alla relativamente a vizi e difetti dei lavori eseguiti Controparte_2 antecedentemente al Contratto di appalto del 11.08.2020.
Nella specie l'onere della prova di aver tempestivamente contestato i vizi delle opere per cui è causa non è stato assolto.
Conseguentemente l'opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata in quanto infondata.
Parte opposta ha avanzato domanda riconvenzionale, chiedendo “accertarsi e dichiararsi il diritto della alla corresponsione degli oneri di sicurezza sino al 30.03.2020 per un Controparte_2 importo di € 64.119,43 nonché di quelli maturati successivamente a tale data nella misura che verrà accertata in corso di causa, con la conseguente condanna di al pagamento della Parte_1 somma Euro 64.119,43 o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.
La domanda va ritenuta ammissibile secondo l'insegnamento della Suprema Corte ( Cass. Sez. I, 24 marzo 2022 n. 9633) che ha riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.”. Pronuncia, questa, seguita in piena conformità da Cass. Sez. III, 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. Sez. III, 27 novembre 2023 n. 32933.
La domanda non è però accoglibile in quanto infondata.
Il documento versato sub 18 (Stima dei costi per la sicurezza) non basta a provare che effettivamente le attrezzature e le strumentazioni che si rendevano necessarie secondo le previsioni del tecnico incaricato dalla committenza siano state effettivamente adoperate per tutto il tempo indicato. I testi escussi sui fatti sottesi alla domanda avanzata in riconvenzionale dalla non Controparte_2 hanno reso dichiarazioni confermative.
In particolare la teste RC che ha svolto l'incarico di Direttore dei lavori dal Testimone_1 gennaio 2018 sulle circostanze relative alla domanda riconvenzionale ha dichiarato di non ricordare i fatti sui quali è stata interrogata.
Parimenti non sono apparse utili ai fini della prova le dichiarazioni rese dall'altro teste IG
, il quale ha dichiarato di aver seguito i lavori su incarico dello “ Testimone_2 Parte_2
che si occupò delle attività tecniche quale general contractor.
[...]
In considerazione della soccombenza reciproca le spese di lite si compensano tra le parti integralmente.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione spiegata da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
17661/21 R.G. 51164/2021 emesso in data 18.10.2021, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_2
compensa tra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Così deciso,
Roma, 10.1.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
ON SS